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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2024, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi Sezione Contenzioso Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv.
Giuseppe A. Rampino all'udienza del 17/11/2021 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2971/2017 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
Attrice CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 esentato e d Claudio Orazio;
Convenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, pronunciando in via definitiva sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: a. Dichiara risolto per spontanea riconsegna dell'immobile da parte della società conduttrice e conseguente accettazione da parte della locatrice il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 22.07.2014; b. Dichiara la legittimità di autoriduzione del canone operata dalla società dalla data in cui la stessa è stata attuata, nonché il mancato Parte_2 l'aumento del canone, ammontante ad euro 50,00, convenzionalmente pattuito a partire dal mese di luglio 2016 e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP;
c. Rigetta la domanda di pagamento dei canoni avanzata dalla locatrice con l'atto di intimazione;
d. Compensa tra le parti le spese di lite del processo locatizio. Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione;
Brindisi, li 17 novembre 2021
Depositato in cancelleria il 18/11/2021
IL G.O.P.
- avv. Giuseppe A. Rampino -
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv.
Giuseppe A. Rampino all'udienza del 17/11/2021 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2971/2017 R.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
Attrice CONTRO
(C.F./P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 esentato e d Claudio Orazio;
Convenuta
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi, pronunciando in via definitiva sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti indicate in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: a. Dichiara risolto per spontanea riconsegna dell'immobile da parte della società conduttrice e conseguente accettazione da parte della locatrice il contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 22.07.2014; b. Dichiara la legittimità di autoriduzione del canone operata dalla società dalla data in cui la stessa è stata attuata, nonché il mancato Parte_2 l'aumento del canone, ammontante ad euro 50,00, convenzionalmente pattuito a partire dal mese di luglio 2016 e per l'effetto condanna l'attrice al pagamento delle spese relative al procedimento di ATP;
c. Rigetta la domanda di pagamento dei canoni avanzata dalla locatrice con l'atto di intimazione;
d. Compensa tra le parti le spese di lite del processo locatizio. Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione;
Brindisi, li 17 novembre 2021
Depositato in cancelleria il 18/11/2021
IL G.O.P.
- avv. Giuseppe A. Rampino -
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