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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA SEZIONE Verbale di udienza da remoto N. 1475/2024 R.G. Il giorno 17/10/2025, alle ore 9.30, innanzi al Giudice, Dott. Fulvio Dello Iacovo, verificata la regolarità della comunicazione del provvedimento contenente il link di collegamento, richiamati i presenti alla necessità di confermare l'assenza di soggetti non legittimati nei luoghi da cui è effettuato il collegamento, si dà atto della presenza e della dichiarazione di identità: dell'Avv. Bonaiti, anche in sostituzione dell'Avv. NOTARO MATTEO, per parte attrice, in presenza della Dott.ssa Elisa Casiraghi, ai fini della pratica forense;
dell'Avv. Angelachi, in sostituzione dell'Avv. Peluso Giovanni Alberto, per parte convenuta. Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Bonaiti conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con integrale accoglimento della domanda. L'Avv. Angelachi conclude come da memoria di discussione depositata il 12.09.2025, per il totale rigetto della domanda attorea. Le parti procedono, quindi, alla discussione orale della causa.
Il Giudice Dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Del che è verbale, chiuso alle ore 16.50. Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475/2024 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 17.10.2025.
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Andrea Bonaiti e Matteo Notaro, Parte_1 giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del Sindaco l.r.p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, in virtù di procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva il Pt_1 CP_1
innanzi all' intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, richiesta o eccezione, di rito o nel merito, così giudicare: Nel merito: In via principale: accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art.2051 c.c. del per i danni causati dall'assente Controparte_1
/ inadeguata segnaletica orizzontale e verticale nel punto di intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, e condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del Sig. ella somma di €.22.459,83 o nell'importo diverso Pt_1 ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art.2043 c.c. del per i danni causati dalla mancata / inadeguata Controparte_1 apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel punto di intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, e condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del Sig. nella somma di €.22.459,83 o Pt_1 nell'importo diverso ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, in data 09.04.2022 alle ore
19.00 circa, in Magione (PG), la propria vettura, Volkswagen Tiguan tg.
GF893XS, guidata nell'occasione dalla moglie , percorreva la Via Parte_2
Santa Giuliana, detta anche Via dell'Autodromo, in direzione Via dei Gelsi;
allorché, giunta all'intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, non rilevando alcuna segnaletica orizzontale e/o verticale di arresto (stop), si immetteva in quest'ultima scontrandosi con un'altra autovettura.
A detta dell'attore, l'incrocio non presentava alcuna segnaletica di arresto, poiché il manto stradale era sottoposto ad opera di riasfaltatura in assenza delle opportune segnalazioni ed indicazioni stradali.
In conseguenza dell'urto, intervenivano in loco i Carabinieri, unitamente a personale ANAS, ed i militi rilevavano l'assenza di segnaletica.
A causa di ciò, la conducente della vettura attorea non si avvedeva dello stato dei luoghi e, non avendo la possibilità di fermarsi all'ipotetico punto di intersezione, si inseriva lentamente in Via Fra Filippo Longo, riportando danni a cose quantificati in €. 32.147,05.
Esponeva che, stante l'antieconomicità delle riparazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, aveva venduto l'automobile incidentata ad € 14.000,00 per acquistare un nuovo veicolo ad € 38.900,00, sostenendo altri esborsi;
sicché il danno complessivamente subito ammontava ad € 22.459,83.
Ritenuta la esclusiva responsabilità del proprietario del Controparte_1 tratto stradale. In relazione alle previsioni di cui all'art. 20151 c.c., ovvero finanche ex art. 2043 c.c., evocava in Giudizio l'Ente, rassegnando le richiamate conclusioni ed evidenziando che nessun tentativo di definizione stragiudiziale della vertenza era stato possibile, finanche in esito all'invito alla stipula di una negoziazione assistita, cui il non aveva aderito. CP_1
Si costituiva l'Ente convenuto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto.
In particolare, in via preliminare, sollevava eccezione di carenza di legittimazione passiva, chiarendo che l'intera area teatro del sinistro era affidata a soggetto terzo in ragione di convenzione pubblica, ed era oggetto di area cantiere attiva;
ne conseguiva che la custodia ed il controllo e la relazione di fatto con la res non era dunque in capo all' convenuto, ma di terzi. CP_2
Nel merito contestava la ricostruzione dell'evento, rilevando come la conducente la vettura dell'attore non avesse rispettato il segnale di STOP verticale, comunque presente sul margine destro della strada, in prossimità del punto di intersezione con l'altra strada.
Evidenziava, ad ulteriore conferma della esclusiva responsabilità della conducente la vettura attorea, la circostanza che -comunque- ella non aveva rispettato il generale obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra della propria direzione di marcia.
Da tali elementi di fatto desumeva la assoluta negligenza ed imprudenza della conducente, il cui comportamento era da qualificarsi come causa esclusiva nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni subiti dall'attore; ovvero, in subordine, come causa concorrente nella determinazione dell'evento, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 1227 2° co. c.c.
Il contestava anche la quantificazione del danno, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
L'Ente comparente, come in atti rappresentata e difesa, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, con riserva di prova contraria sulle richieste istruttorie formulate da controparte, conclude affinchè il Giudice adito Voglia:
1) In via principale: Rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva per essere legittimato con sede in Loc. Bacanella, Via della Controparte_3 CP_1
Chiocana 3. 2) Nel merito: Rigettare tutte le domande di parte attrice perché generiche, prive di prova, infondate in fatto e diritto.
3) In ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art.
1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta;
In subordine gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art.
1227 1° co. c.c...
4) In subordine ridurre il risarcimento danno richiesto perché eccessivo e sproporzionato rispetto al fatto.
5) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite.
Ritualmente costituito il contraddittorio e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; indi il Tribunale, ritenuto superfluo ogni passaggio istruttorio e matura la causa per la decisione, rinviava per conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 17.10.2025, ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Ciò posto, ritiene il Giudicante che la domanda sia infondata.
Nessun dubbio che la fattispecie vada inquadrata nello schema di cui all'art. 2051
c.c., con conseguente affermazione, quanto alla prova, dell'inversione dell'onere relativo: tocca al danneggiato dimostrare unicamente il fatto storico ed il nesso tra la cosa in custodia e l'evento generatore del danno;
toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, o da fatto del terzo, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso.
È indubbio che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della relazione con una res in custodia altrui, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Spetta al custode, invece, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
Partendo dai principi esposti, e valutando in particolare la ricostruzione dell'evento dedotto in giudizio, bisogna soffermarsi sul comportamento della conducente della vettura attorea, la cui complessiva condotta di guida in occasione del sinistro è stata, da sola, idonea a determinare in via esclusiva il fatto medesimo.
La documentazione fotografica allegata agli atti e la ricostruzione, anche grafica, dell'area in cui si verificò il sinistro, contenuta nella relazione di intervento dei carabinieri intervenuti, ha consentito al Giudice di appurare, come peraltro tempestivamente e ripetutamente sostenuto dalla difesa del che CP_1
l'evento si realizzò nel mentre la conducente del veicolo attoreo impegnava l'incrocio tra Via dell'Autodromo (strada con obbligo di precedenza) e Via Fra'
Filippo Longo, con manovra di svolta a sinistra ed impattava con il veicolo antagonista che proveniva dalla destra, rispetto alla direzione di marcia del veicolo del Pt_1
E' incontestato che al limite dell'intersezione tra le due strade era apposto un segnale verticale di Stop, di forma ottagonale, a beneficio dei veicoli provenienti da Via dell'Autodromo. Deve aggiungersi che, secondo le descrizioni operate dai Carabinieri, le condizioni meteo erano serene, vi era buona illuminazione e traffico intenso.
Orbene, deve dedursi che il comportamento della è da qualificarsi del Pt_2 tutto imprevedibile ed inevitabile;
ella ha violato, in serie, l'obbligo di arresto allo STOP, l'obbligo di concedere precedenza a veicoli provenienti da destra ed ha violato il più generale obbligo di guida con prudenza in relazioni alle condizioni oggettive che, in quel luogo ed in quel momento, erano di traffico intenso.
Rebus sic stantibus deve ritenersi che un comportamento di guida adeguato e rispettoso anche di uno soltanto degli obblighi elencati avrebbe certamente evitato il fatto dannoso, sicché deve concludersi con l'affermazione della esclusiva responsabilità del terzo ), tale da recidere completamente il CP_4 nesso di causalità materiale tra l'evento e la res in custodia, integrando una circostanza liberatoria per il custode, sussistendo i criteri dell'autonomia del fatto del terzo, della sua imprevedibilità ed inevitabilità.
In siffatto contesto, anche la assenza della segnaletica orizzontale, intensamente agitata dalla difesa attorea, finisce col diventare del tutto irrilevante a fronte di una condotta del terzo talmente pericolosa o improvvida da rendersi causa autonoma del danno prodotto ed integrante l'ipotesi tipica del caso fortuito.
Il caso fortuito è un fatto giuridico e si colloca in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza l'interposizione di alcun elemento soggettivo, laddove la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atti giuridici caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode. ( Cass., sez.III n. 26209/23)
La domanda va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione della assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà e della sostanziale assenza di attività istruttoria, in applicazione dei valori minimi di cui alle “tabelle” vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Rigetta la domanda
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente convenuto che si liquidano in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 17.10.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo
dell'Avv. Angelachi, in sostituzione dell'Avv. Peluso Giovanni Alberto, per parte convenuta. Il Giudice invita le parti a tenere sempre attiva la funzione audio/video, riservandosi la facoltà di disattivare la funzione audio di alcuno dei partecipanti, al solo fine di regolamentare l'ordinario svolgimento dell'udienza. Rammenta, altresì, che è assolutamente vietata la registrazione audio/video dell'udienza. A questo punto, l'Avv. Bonaiti conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., con integrale accoglimento della domanda. L'Avv. Angelachi conclude come da memoria di discussione depositata il 12.09.2025, per il totale rigetto della domanda attorea. Le parti procedono, quindi, alla discussione orale della causa.
Il Giudice Dà lettura di quanto verbalizzato. Rinvia la decisione al termine dell'udienza, all'esito della Camera di Consiglio, espressamente esonerando le parti ed i difensori dalla presenza in udienza al momento della lettura del provvedimento. Successivamente, all'esito della Camera di Consiglio;
dato atto dell'assenza delle parti e dei difensori;
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
PQM
Decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale di cui dà lettura in udienza, ex art. 281 sexies c.p.c..
Del che è verbale, chiuso alle ore 16.50. Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ sez. civile, in persona del G.O.P. Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1475/2024 RGAC, decisa, in esito a discussione delle parti, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza del 17.10.2025.
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Andrea Bonaiti e Matteo Notaro, Parte_1 giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del Sindaco l.r.p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. Giovanni Alberto Peluso, in virtù di procura in atti.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste, anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza, in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva il Pt_1 CP_1
innanzi all' intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, richiesta o eccezione, di rito o nel merito, così giudicare: Nel merito: In via principale: accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art.2051 c.c. del per i danni causati dall'assente Controparte_1
/ inadeguata segnaletica orizzontale e verticale nel punto di intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, e condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del Sig. ella somma di €.22.459,83 o nell'importo diverso Pt_1 ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art.2043 c.c. del per i danni causati dalla mancata / inadeguata Controparte_1 apposizione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel punto di intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, e condannarsi il medesimo al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del Sig. nella somma di €.22.459,83 o Pt_1 nell'importo diverso ritenuto di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che, in data 09.04.2022 alle ore
19.00 circa, in Magione (PG), la propria vettura, Volkswagen Tiguan tg.
GF893XS, guidata nell'occasione dalla moglie , percorreva la Via Parte_2
Santa Giuliana, detta anche Via dell'Autodromo, in direzione Via dei Gelsi;
allorché, giunta all'intersezione tra Via Santa Giuliana e Via Fra Filippo Longo, non rilevando alcuna segnaletica orizzontale e/o verticale di arresto (stop), si immetteva in quest'ultima scontrandosi con un'altra autovettura.
A detta dell'attore, l'incrocio non presentava alcuna segnaletica di arresto, poiché il manto stradale era sottoposto ad opera di riasfaltatura in assenza delle opportune segnalazioni ed indicazioni stradali.
In conseguenza dell'urto, intervenivano in loco i Carabinieri, unitamente a personale ANAS, ed i militi rilevavano l'assenza di segnaletica.
A causa di ciò, la conducente della vettura attorea non si avvedeva dello stato dei luoghi e, non avendo la possibilità di fermarsi all'ipotetico punto di intersezione, si inseriva lentamente in Via Fra Filippo Longo, riportando danni a cose quantificati in €. 32.147,05.
Esponeva che, stante l'antieconomicità delle riparazioni che avrebbero dovuto essere eseguite, aveva venduto l'automobile incidentata ad € 14.000,00 per acquistare un nuovo veicolo ad € 38.900,00, sostenendo altri esborsi;
sicché il danno complessivamente subito ammontava ad € 22.459,83.
Ritenuta la esclusiva responsabilità del proprietario del Controparte_1 tratto stradale. In relazione alle previsioni di cui all'art. 20151 c.c., ovvero finanche ex art. 2043 c.c., evocava in Giudizio l'Ente, rassegnando le richiamate conclusioni ed evidenziando che nessun tentativo di definizione stragiudiziale della vertenza era stato possibile, finanche in esito all'invito alla stipula di una negoziazione assistita, cui il non aveva aderito. CP_1
Si costituiva l'Ente convenuto impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto e prodotto.
In particolare, in via preliminare, sollevava eccezione di carenza di legittimazione passiva, chiarendo che l'intera area teatro del sinistro era affidata a soggetto terzo in ragione di convenzione pubblica, ed era oggetto di area cantiere attiva;
ne conseguiva che la custodia ed il controllo e la relazione di fatto con la res non era dunque in capo all' convenuto, ma di terzi. CP_2
Nel merito contestava la ricostruzione dell'evento, rilevando come la conducente la vettura dell'attore non avesse rispettato il segnale di STOP verticale, comunque presente sul margine destro della strada, in prossimità del punto di intersezione con l'altra strada.
Evidenziava, ad ulteriore conferma della esclusiva responsabilità della conducente la vettura attorea, la circostanza che -comunque- ella non aveva rispettato il generale obbligo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra della propria direzione di marcia.
Da tali elementi di fatto desumeva la assoluta negligenza ed imprudenza della conducente, il cui comportamento era da qualificarsi come causa esclusiva nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni subiti dall'attore; ovvero, in subordine, come causa concorrente nella determinazione dell'evento, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 1227 2° co. c.c.
Il contestava anche la quantificazione del danno, Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
L'Ente comparente, come in atti rappresentata e difesa, contestando tutto quanto dedotto e prodotto da controparte, con riserva di prova contraria sulle richieste istruttorie formulate da controparte, conclude affinchè il Giudice adito Voglia:
1) In via principale: Rigettare la domanda per carenza di legittimazione passiva per essere legittimato con sede in Loc. Bacanella, Via della Controparte_3 CP_1
Chiocana 3. 2) Nel merito: Rigettare tutte le domande di parte attrice perché generiche, prive di prova, infondate in fatto e diritto.
3) In ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del danneggiato ex art.
1227 2° co. c.c. per i danni che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e conseguentemente rigettare ogni domanda nei confronti della convenuta;
In subordine gradare la responsabilità della convenuta e ridurre il risarcimento del danno in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento ex art.
1227 1° co. c.c...
4) In subordine ridurre il risarcimento danno richiesto perché eccessivo e sproporzionato rispetto al fatto.
5) Con condanna al pagamento del compenso e delle spese di lite.
Ritualmente costituito il contraddittorio e fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c., le parti depositavano le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.; indi il Tribunale, ritenuto superfluo ogni passaggio istruttorio e matura la causa per la decisione, rinviava per conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 17.10.2025, ex art. 281 sexies c.p.c..
DIRITTO
In linea preliminare si precisa che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Ciò posto, ritiene il Giudicante che la domanda sia infondata.
Nessun dubbio che la fattispecie vada inquadrata nello schema di cui all'art. 2051
c.c., con conseguente affermazione, quanto alla prova, dell'inversione dell'onere relativo: tocca al danneggiato dimostrare unicamente il fatto storico ed il nesso tra la cosa in custodia e l'evento generatore del danno;
toccherà al custode/danneggiante dimostrare l'esimente del caso fortuito, individuabile tanto nella verificazione di eventi estranei alla cosa in custodia e tali da averne modificato in maniera imprevedibile e repentina la struttura, rendendo così oggettivamente impossibile per il custode intervenire in modo da prevenire o evitare il danno;
così come il fortuito può esser integrato dal comportamento del danneggiato, o da fatto del terzo, tale da incidere sulla verificazione del fatto storico in maniera tale da elidere, o concorrere, con la determinazione dell'evento dannoso.
È indubbio che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della relazione con una res in custodia altrui, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. Spetta al custode, invece, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto.
Partendo dai principi esposti, e valutando in particolare la ricostruzione dell'evento dedotto in giudizio, bisogna soffermarsi sul comportamento della conducente della vettura attorea, la cui complessiva condotta di guida in occasione del sinistro è stata, da sola, idonea a determinare in via esclusiva il fatto medesimo.
La documentazione fotografica allegata agli atti e la ricostruzione, anche grafica, dell'area in cui si verificò il sinistro, contenuta nella relazione di intervento dei carabinieri intervenuti, ha consentito al Giudice di appurare, come peraltro tempestivamente e ripetutamente sostenuto dalla difesa del che CP_1
l'evento si realizzò nel mentre la conducente del veicolo attoreo impegnava l'incrocio tra Via dell'Autodromo (strada con obbligo di precedenza) e Via Fra'
Filippo Longo, con manovra di svolta a sinistra ed impattava con il veicolo antagonista che proveniva dalla destra, rispetto alla direzione di marcia del veicolo del Pt_1
E' incontestato che al limite dell'intersezione tra le due strade era apposto un segnale verticale di Stop, di forma ottagonale, a beneficio dei veicoli provenienti da Via dell'Autodromo. Deve aggiungersi che, secondo le descrizioni operate dai Carabinieri, le condizioni meteo erano serene, vi era buona illuminazione e traffico intenso.
Orbene, deve dedursi che il comportamento della è da qualificarsi del Pt_2 tutto imprevedibile ed inevitabile;
ella ha violato, in serie, l'obbligo di arresto allo STOP, l'obbligo di concedere precedenza a veicoli provenienti da destra ed ha violato il più generale obbligo di guida con prudenza in relazioni alle condizioni oggettive che, in quel luogo ed in quel momento, erano di traffico intenso.
Rebus sic stantibus deve ritenersi che un comportamento di guida adeguato e rispettoso anche di uno soltanto degli obblighi elencati avrebbe certamente evitato il fatto dannoso, sicché deve concludersi con l'affermazione della esclusiva responsabilità del terzo ), tale da recidere completamente il CP_4 nesso di causalità materiale tra l'evento e la res in custodia, integrando una circostanza liberatoria per il custode, sussistendo i criteri dell'autonomia del fatto del terzo, della sua imprevedibilità ed inevitabilità.
In siffatto contesto, anche la assenza della segnaletica orizzontale, intensamente agitata dalla difesa attorea, finisce col diventare del tutto irrilevante a fronte di una condotta del terzo talmente pericolosa o improvvida da rendersi causa autonoma del danno prodotto ed integrante l'ipotesi tipica del caso fortuito.
Il caso fortuito è un fatto giuridico e si colloca in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza l'interposizione di alcun elemento soggettivo, laddove la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atti giuridici caratterizzati dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile da parte del custode. ( Cass., sez.III n. 26209/23)
La domanda va dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione della assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà e della sostanziale assenza di attività istruttoria, in applicazione dei valori minimi di cui alle “tabelle” vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Pt_1
ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1. Rigetta la domanda
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ente convenuto che si liquidano in complessivi €. 2.540,00, oltre rimborso forfetario, oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Perugia, 17.10.2025.
Il Giudice
Dott. Fulvio Dello Iacovo