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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1616/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
Bomporto (MO) via Prati Livelli 11/A (CF ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Gaia Tassi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ivi residente via Controparte_1
Verdi 36 (CF ) con il patrocinio dell'avv. Giuliano Rossi. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto
2024 del Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 3 luglio
2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Con ricorso depositato il 17/02/2024, ha domandato al Parte_1
Tribunale di Modena la modifica delle condizioni in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), regolamentato da decreto del PE
Tribunale per i Minorenni di Bologna del 14/10/2010. Ha chiesto, in particolare, la revoca del contributo mensile di euro 550,00 e in subordine la sua riduzione progressiva, a far tempo dal mese di febbraio 2024.
A sostegno delle pretese avanzate, il ricorrente ha allegato che il figlio , dopo PE
5 mesi di tirocinio da settembre 2023 a febbraio 2024, era stato assunto con contratto di apprendistato di 36 mesi, a tempo pieno, con stipendio mensile lordo di euro 1.313,00
ed era, quindi, divenuto economicamente indipendente.
Si è costituita la convenuta e ha chiesto di confermare il Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio , con pagamento del relativo importo PE
per metà ad essa resistente e per metà direttamente al figlio. Ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma di euro Pt_1
2.128,72, a titolo di arretrati per il mancato adeguamento ISTAT da marzo 2019 a febbraio 2024.
La ha sostenuto che il figlio non era ancora del tutto autonomo CP_1
economicamente e che il padre industriale doveva continuare a mantenerlo.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto 2024,
ha così statuito:
-ha disposto che, con decorrenza da febbraio 2024, il padre Parte_1
versasse, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne , PE
la minore somma mensile di euro 400,00, di cui euro 200,00 alla madre CP_1
pag. 2/12 ed euro 200,00 direttamente al figlio , somma annualmente CP_1 PE
rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi integralmente richiamato;
– ha dichiara le spese di lite compensate nella misura di un terzo e ha condannato l'attore , prevalentemente soccombente, al pagamento in Parte_1
favore della convenuta , dei residui due terzi, liquidati, a Controparte_1
compensazione già operata, in € 2.600,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che il mantenimento del figlio del della ra regolato da decreto Pt_1 CP_1
del Tribunale per i minorenni di Bologna del 14/10/2010, emesso nell'ambito del procedimento n. 2059/2009 su accordo delle parti: contributo mensile ordinario a carico del padre di euro 550,00 (ora 591,12 con aggiornamento) oltre alla ripartizione delle spese straordinarie;
- che non era controverso che , ora maggiorenne, vivesse con la madre PE
, che era, dunque, legittimata a partecipare al giudizio;
Controparte_1
-che la giurisprudenza riconosceva, infatti, al genitore convivente la legittimazione “ad
agire iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che
trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento),
ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio
maggiorenne” (ex multis Cass. 32529/2018);
pag. 3/12 -che non era controverso ed era, comunque, documentalmente provato che PE
lavorasse dal 5 febbraio 2024, con contratto di apprendistato di 36 mesi, con stipendio mensile lordo di 1.313,00 euro e netto di 1.190,00 euro (doc. 3,4 convenuta);
- che l'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplinava la fattispecie di riferimento,
stabiliva, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto”;
-che la Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) aveva analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e, quindi, i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discuteva;
-che, secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la
del mantenimento>, in uno col, anche tenendo conto,
di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”;
-che, in particolare, il principio di autoresponsabilità imponeva che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo, se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricercasse comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
se intenzionato a proseguire gli studi, li portasse a termine con impegno “mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del
corso intrapreso”;
-che, quanto all'onere della prova, la decisione in esame aveva precisato: “L'obbligo di
mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo
sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate;
Ai fini
pag. 4/12 dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma
di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o
tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della
raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che
questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento
ulteriore.… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima
sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto
all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti,
sino a configurare il, in ragione del principio dell'autoresponsabilità,
con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso,
nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una
collocazione lavorativa”;
-che la Corte di cassazione, nella pronuncia citata poco sopra, aveva chiarito che
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio,
non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste,
cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore
lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
pag. 5/12 idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di
godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”;
-che, alla luce di tali principi, doveva essere analizzata la situazione in esame;
-che aveva 19 anni (compiuti il 21/11/2023) ed era, dunque, da poco PE
maggiorenne;
-che lo stesso si era subito attivato per reperire una attività lavorativa ed aveva svolto un tirocinio da settembre 2023 a febbraio 2024, per essere, poi, assunto, nel mese da ultimo indicato, con contratto di apprendistato di 36 mesi con stipendio mensile loro di
1.313,00 euro e netto di 1.190,00 euro;
-che, secondo la giurisprudenza, si dovevano considerare la tipologia e la durata del rapporto di lavoro nonché la retribuzione percepita;
-che doveva valorizzarsi la giovane età di (19 anni) e la tipologia di contratto PE
(apprendistato) al fine di affermare che questi non si era ancora completamente e definitivamente inserito nel mondo del lavoro, e non poteva, dunque, considerarsi del tutto economicamente indipendente;
-che tale situazione, ad avviso del Collegio, non incideva sull' an del diritto al mantenimento ma doveva essere considerata nella determinazione della misura del relativo contributo da porre a carico del padre, dovendo ritenersi il principio di autoresponsabilità parametro per stabilire non solo la sussistenza del diritto in esame ma anche il relativo quantum;
-che sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per una riduzione del contributo, che si stimava equo determinare in euro 400,00 a far tempo da febbraio 2024, mese di inizio del contratto di apprendistato, e di proposizione della domanda giudiziale;
pag. 6/12 -che non era possibile in sede giudiziale stabilire una riduzione progressiva del contributo;
-che poteva essere accolta la richiesta della convenuta, in quanto conforme alla previsione di cui all'art. 337 septies c.c., di disporre il pagamento del contributo per metà alla madre e per metà direttamente al figlio;
PE
-che, in sede di modifica, era opportuno disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal vigente Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
-che la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna del al Pt_1
pagamento degli arretrati per il mancato adeguamento ISTAT, da marzo 2019 a febbraio
2024, era inammissibile, avendo la stessa già un titolo esecutivo costituito dal citato decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna del 14/10/2010;
-che l'adeguamento ISTAT del contributo per il mantenimento dei figli era, peraltro,
previsto ex lege in modo automatico dall'art. 337 ter c.c., in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice;
-che l'esito del procedimento, con la prevalente soccombenza dell'attore, giustificava la compensazione di un terzo delle spese di lite con condanna del al Pt_1
pagamento, in favore della dei residui due terzi. CP_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurandola per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 315 bis c. p. c. e del principio di autoresponsabilità e per errata determinazione della prevalente soccombenza di esso appellante.
pag. 7/12 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone Controparte_1
il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, non ha ritenuto di formulare richieste.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
3-L'appello di è fondato e merita di essere accolto. Parte_1
Rileva la Corte che il Giudice di prime cure, per escludere il raggiungimento dell'autosufficienza economica, da parte di , si è fermato al nomen Parte_2
iuris del contratto di lavoro da quest'ultimo stipulato (avente decorrenza dal 5 febbraio
2024), senza procedere ad una accurata analisi del contenuto economico di detto contratto.
Giova ricordare, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché
prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I - 15/12/2021, n. 40282 ).
Nel solco di tale principio, la giurisprudenza di merito ha affermato che "in tema di
assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il
pag. 8/12 raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato
non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di
lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da
dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto
dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione
professionale a carico dell'imprenditore, art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio
1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore
destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del
1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti
di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito
quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel
medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto
trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere
proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per
la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto,
l'autosufficienza sopraindicata" (vedi anche Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 407 del
11/01/2007).
I presupposti suddetti ( indici rivelatori di stabilità del rapporto e di adeguatezza del reddito) devono ritenersi ricorrenti nel caso in esame, attesa la previsione della durata triennale del rapporto e di uno stipendio mensile di 1.313,73 Euro lordi (per 14
mensilità), pari a circa 18.392,00 Euro lordi all'anno (stipendio mensile netto 1.190,00
Euro), oltre all'erogazione di ticket restaurant per ciascuna giornata nella quale venga svolta attività lavorativa pari o superiore a cinque ore in presenza o in smart working pag. 9/12 (quindi per ogni giornata lavorativa, avuto riguardo all'orario settimanale di 40,00 ore ripartite in cinque giorni).
Appare evidente che contenuto e durata del contratto in esame inducono al convincimento che abbia raggiunto l'indipendenza economica, Parte_2
dimostrando il contratto predetto l'idoneità di quest'ultimo a procurarsi un'adeguata fonte di reddito.
4- In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, dichiarato che l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del Parte_1
figlio è cessato a decorrere dal febbraio 2024.
5- Non può essere presa in esame, per la sua estrema indeterminatezza, la domanda di di restituzione delle somme versate a decorrere da febbraio Parte_1
2024 (il a chiesto genericamente di disporre la restituzione in suo favore di Pt_1
tutte le somme versate dal febbraio 2024, al netto di quanto già restituito in forza della sentenza n.1287/2024 del Tribunale di Modena).
Il on ha distinto i versamenti effettuati in favore della e quelli Pt_1 CP_1
eseguiti in favore del figlio, non tenendo conto del fatto che una sentenza di condanna alla restituzione non potrebbe essere pronunciata nei confronti di , Parte_2
percettore diretto dell'importo mensile di 200,00 Euro, posto che quest'ultimo non è
parte del presente giudizio. L'appellante non ha, inoltre, fornito alcuna specifica indicazione sugli importi già restituitigli nell'atto di impugnazione, nella memoria difensiva depositata e all'udienza del 3 luglio 2025.
6- La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla base dell'esito globale della lite, che vede l'appellante totalmente vittorioso.
pag. 10/12 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato, quanto al primo grado, in 2.540,00
Euro (460,00 Euro per la fase di studio, 389,00 Euro per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 Euro per la fase decisionale) e, quanto all'appello, in
1.984,00 Euro (567,00 Euro per la fase di studio, 461,00 Euro per la fase introduttiva e
956,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Parte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
All'appellante deve essere, ancora, riconosciuto il rimborso di spese vive per 98,00
Euro in relazione al primo grado e per 147,00 Euro in relazione al giudizio di gravame.
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta difficoltà della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In riforma della sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto 2024 del Tribunale
di Modena, dichiara cessato, con decorrenza dal febbraio 2024, l'obbligo di
[...]
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1
maggiorenne ; Parte_2
II- Condanna a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i Controparte_1
gradi liquidate, quanto al primo grado, in 98,00 Euro per spese vive e in 2.540,00 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 147,00 Euro per spese vive pag. 11/12 e in 1.984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 3 luglio
2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Lionello Rossino Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Annarita Donofrio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado d'appello iscritto al n. 1616/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] residente a [...]Parte_1
Bomporto (MO) via Prati Livelli 11/A (CF ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. Gaia Tassi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ivi residente via Controparte_1
Verdi 36 (CF ) con il patrocinio dell'avv. Giuliano Rossi. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto
2024 del Tribunale di Modena.
La Corte udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 3 luglio
2025; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1-Con ricorso depositato il 17/02/2024, ha domandato al Parte_1
Tribunale di Modena la modifica delle condizioni in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (nato il [...]), regolamentato da decreto del PE
Tribunale per i Minorenni di Bologna del 14/10/2010. Ha chiesto, in particolare, la revoca del contributo mensile di euro 550,00 e in subordine la sua riduzione progressiva, a far tempo dal mese di febbraio 2024.
A sostegno delle pretese avanzate, il ricorrente ha allegato che il figlio , dopo PE
5 mesi di tirocinio da settembre 2023 a febbraio 2024, era stato assunto con contratto di apprendistato di 36 mesi, a tempo pieno, con stipendio mensile lordo di euro 1.313,00
ed era, quindi, divenuto economicamente indipendente.
Si è costituita la convenuta e ha chiesto di confermare il Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio , con pagamento del relativo importo PE
per metà ad essa resistente e per metà direttamente al figlio. Ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma di euro Pt_1
2.128,72, a titolo di arretrati per il mancato adeguamento ISTAT da marzo 2019 a febbraio 2024.
La ha sostenuto che il figlio non era ancora del tutto autonomo CP_1
economicamente e che il padre industriale doveva continuare a mantenerlo.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto 2024,
ha così statuito:
-ha disposto che, con decorrenza da febbraio 2024, il padre Parte_1
versasse, a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio maggiorenne , PE
la minore somma mensile di euro 400,00, di cui euro 200,00 alla madre CP_1
pag. 2/12 ed euro 200,00 direttamente al figlio , somma annualmente CP_1 PE
rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi integralmente richiamato;
– ha dichiara le spese di lite compensate nella misura di un terzo e ha condannato l'attore , prevalentemente soccombente, al pagamento in Parte_1
favore della convenuta , dei residui due terzi, liquidati, a Controparte_1
compensazione già operata, in € 2.600,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che il mantenimento del figlio del della ra regolato da decreto Pt_1 CP_1
del Tribunale per i minorenni di Bologna del 14/10/2010, emesso nell'ambito del procedimento n. 2059/2009 su accordo delle parti: contributo mensile ordinario a carico del padre di euro 550,00 (ora 591,12 con aggiornamento) oltre alla ripartizione delle spese straordinarie;
- che non era controverso che , ora maggiorenne, vivesse con la madre PE
, che era, dunque, legittimata a partecipare al giudizio;
Controparte_1
-che la giurisprudenza riconosceva, infatti, al genitore convivente la legittimazione “ad
agire iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che
trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento),
ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio
maggiorenne” (ex multis Cass. 32529/2018);
pag. 3/12 -che non era controverso ed era, comunque, documentalmente provato che PE
lavorasse dal 5 febbraio 2024, con contratto di apprendistato di 36 mesi, con stipendio mensile lordo di 1.313,00 euro e netto di 1.190,00 euro (doc. 3,4 convenuta);
- che l'art. 337 septies, primo comma, c.c. che disciplinava la fattispecie di riferimento,
stabiliva, come noto, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei
figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto”;
-che la Corte di Cassazione (sentenza 14.8.2020, n. 17183) aveva analiticamente ricostruito l'articolata evoluzione giurisprudenziale della materia e tracciato gli attuali contorni, e, quindi, i limiti, dell'obbligo genitoriale di cui si discuteva;
-che, secondo la Suprema Corte, in generale, “ormai è acquisita la
del mantenimento>, in uno col
di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti”;
-che, in particolare, il principio di autoresponsabilità imponeva che il figlio maggiorenne, terminata la scuola dell'obbligo, se intenzionato ad inserirsi nel mercato del lavoro, ricercasse comunque un'occupazione, anche non esattamente attinente al proprio percorso di studi;
se intenzionato a proseguire gli studi, li portasse a termine con impegno “mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del
corso intrapreso”;
-che, quanto all'onere della prova, la decisione in esame aveva precisato: “L'obbligo di
mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo
sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate;
Ai fini
pag. 4/12 dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la
mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma
di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o
tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della
raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che
questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti,
raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento
ulteriore.… in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima
sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto
all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti,
sino a configurare il
con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso,
nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una
collocazione lavorativa”;
-che la Corte di cassazione, nella pronuncia citata poco sopra, aveva chiarito che
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio,
non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste,
cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore
lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi
pag. 5/12 idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di
godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro”;
-che, alla luce di tali principi, doveva essere analizzata la situazione in esame;
-che aveva 19 anni (compiuti il 21/11/2023) ed era, dunque, da poco PE
maggiorenne;
-che lo stesso si era subito attivato per reperire una attività lavorativa ed aveva svolto un tirocinio da settembre 2023 a febbraio 2024, per essere, poi, assunto, nel mese da ultimo indicato, con contratto di apprendistato di 36 mesi con stipendio mensile loro di
1.313,00 euro e netto di 1.190,00 euro;
-che, secondo la giurisprudenza, si dovevano considerare la tipologia e la durata del rapporto di lavoro nonché la retribuzione percepita;
-che doveva valorizzarsi la giovane età di (19 anni) e la tipologia di contratto PE
(apprendistato) al fine di affermare che questi non si era ancora completamente e definitivamente inserito nel mondo del lavoro, e non poteva, dunque, considerarsi del tutto economicamente indipendente;
-che tale situazione, ad avviso del Collegio, non incideva sull' an del diritto al mantenimento ma doveva essere considerata nella determinazione della misura del relativo contributo da porre a carico del padre, dovendo ritenersi il principio di autoresponsabilità parametro per stabilire non solo la sussistenza del diritto in esame ma anche il relativo quantum;
-che sussistevano, nel caso in esame, i presupposti per una riduzione del contributo, che si stimava equo determinare in euro 400,00 a far tempo da febbraio 2024, mese di inizio del contratto di apprendistato, e di proposizione della domanda giudiziale;
pag. 6/12 -che non era possibile in sede giudiziale stabilire una riduzione progressiva del contributo;
-che poteva essere accolta la richiesta della convenuta, in quanto conforme alla previsione di cui all'art. 337 septies c.c., di disporre il pagamento del contributo per metà alla madre e per metà direttamente al figlio;
PE
-che, in sede di modifica, era opportuno disporre la ripartizione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal vigente Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
-che la domanda riconvenzionale della convenuta di condanna del al Pt_1
pagamento degli arretrati per il mancato adeguamento ISTAT, da marzo 2019 a febbraio
2024, era inammissibile, avendo la stessa già un titolo esecutivo costituito dal citato decreto del Tribunale per i minorenni di Bologna del 14/10/2010;
-che l'adeguamento ISTAT del contributo per il mantenimento dei figli era, peraltro,
previsto ex lege in modo automatico dall'art. 337 ter c.c., in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice;
-che l'esito del procedimento, con la prevalente soccombenza dell'attore, giustificava la compensazione di un terzo delle spese di lite con condanna del al Pt_1
pagamento, in favore della dei residui due terzi. CP_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
censurandola per errata applicazione ed interpretazione dell'art. 315 bis c. p. c. e del principio di autoresponsabilità e per errata determinazione della prevalente soccombenza di esso appellante.
pag. 7/12 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello, invocandone Controparte_1
il rigetto.
Il PROCURATORE GENERALE, intervenuto in causa, non ha ritenuto di formulare richieste.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
3-L'appello di è fondato e merita di essere accolto. Parte_1
Rileva la Corte che il Giudice di prime cure, per escludere il raggiungimento dell'autosufficienza economica, da parte di , si è fermato al nomen Parte_2
iuris del contratto di lavoro da quest'ultimo stipulato (avente decorrenza dal 5 febbraio
2024), senza procedere ad una accurata analisi del contenuto economico di detto contratto.
Giova ricordare, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché
prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cassazione civile sez. I - 15/12/2021, n. 40282 ).
Nel solco di tale principio, la giurisprudenza di merito ha affermato che "in tema di
assegno di mantenimento per il figlio (il quale non cessa automaticamente con il
pag. 8/12 raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato finché il genitore interessato
non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica), la mera prestazione di
lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da
dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto
dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione
professionale a carico dell'imprenditore,
1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore
destinate all'insegnamento complementare, ex art. 10 della menzionata legge n. 25 del
1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti
di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito
quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel
medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto
trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere
proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., ad assicurare all'apprendista, per
la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto,
l'autosufficienza sopraindicata" (vedi anche Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 407 del
11/01/2007).
I presupposti suddetti ( indici rivelatori di stabilità del rapporto e di adeguatezza del reddito) devono ritenersi ricorrenti nel caso in esame, attesa la previsione della durata triennale del rapporto e di uno stipendio mensile di 1.313,73 Euro lordi (per 14
mensilità), pari a circa 18.392,00 Euro lordi all'anno (stipendio mensile netto 1.190,00
Euro), oltre all'erogazione di ticket restaurant per ciascuna giornata nella quale venga svolta attività lavorativa pari o superiore a cinque ore in presenza o in smart working pag. 9/12 (quindi per ogni giornata lavorativa, avuto riguardo all'orario settimanale di 40,00 ore ripartite in cinque giorni).
Appare evidente che contenuto e durata del contratto in esame inducono al convincimento che abbia raggiunto l'indipendenza economica, Parte_2
dimostrando il contratto predetto l'idoneità di quest'ultimo a procurarsi un'adeguata fonte di reddito.
4- In riforma della impugnata sentenza, va, pertanto, dichiarato che l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del Parte_1
figlio è cessato a decorrere dal febbraio 2024.
5- Non può essere presa in esame, per la sua estrema indeterminatezza, la domanda di di restituzione delle somme versate a decorrere da febbraio Parte_1
2024 (il a chiesto genericamente di disporre la restituzione in suo favore di Pt_1
tutte le somme versate dal febbraio 2024, al netto di quanto già restituito in forza della sentenza n.1287/2024 del Tribunale di Modena).
Il on ha distinto i versamenti effettuati in favore della e quelli Pt_1 CP_1
eseguiti in favore del figlio, non tenendo conto del fatto che una sentenza di condanna alla restituzione non potrebbe essere pronunciata nei confronti di , Parte_2
percettore diretto dell'importo mensile di 200,00 Euro, posto che quest'ultimo non è
parte del presente giudizio. L'appellante non ha, inoltre, fornito alcuna specifica indicazione sugli importi già restituitigli nell'atto di impugnazione, nella memoria difensiva depositata e all'udienza del 3 luglio 2025.
6- La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla base dell'esito globale della lite, che vede l'appellante totalmente vittorioso.
pag. 10/12 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), può essere liquidato, quanto al primo grado, in 2.540,00
Euro (460,00 Euro per la fase di studio, 389,00 Euro per la fase introduttiva, 840,00 per la fase di trattazione e 851,00 Euro per la fase decisionale) e, quanto all'appello, in
1.984,00 Euro (567,00 Euro per la fase di studio, 461,00 Euro per la fase introduttiva e
956,00 Euro per la fase decisionale).
A spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella Parte_1
misura del 15% del compenso liquidato.
All'appellante deve essere, ancora, riconosciuto il rimborso di spese vive per 98,00
Euro in relazione al primo grado e per 147,00 Euro in relazione al giudizio di gravame.
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta difficoltà della controversia.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
I-In riforma della sentenza n. 1287/2024 del 19 giugno – 19 agosto 2024 del Tribunale
di Modena, dichiara cessato, con decorrenza dal febbraio 2024, l'obbligo di
[...]
di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1
maggiorenne ; Parte_2
II- Condanna a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i Controparte_1
gradi liquidate, quanto al primo grado, in 98,00 Euro per spese vive e in 2.540,00 Euro
per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto all'appello, in 147,00 Euro per spese vive pag. 11/12 e in 1.984,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 3 luglio
2025
Il Presidente relatore
Rosario Lionello Rossino
pag. 12/12