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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/07/2024, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2596/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 D. Lgs. 297/1994, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, nonché previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro in contrasto con detto principio, ed altresì previo annullamento delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro ex art. 2113 c.c., dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto, con la medesima progressione CP_2 professionale riconosciuta dal C.C.N.L. comparto scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione, anche a titolo di risarcimento del danno per
1 responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.2021, il sig. esponeva di essere Parte_1 docente precario della scuola pubblica, con attuale sede di servizio presso l'I.C.
"Michele Pironti" di Montoro (AV).
Indicava analiticamente i vari incarichi a termine succedutisi nel tempo, come segue:
Lamentava che, all'atto della stipula dei vari contratti a termine, era stata applicata la disciplina dettata dei C.C.N.L. comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 C.C.N.L.
1994 e art. 106 C.C.N.L. 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs.
297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico
2 iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
Riteneva violato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo e dall'art. 6 D. Lgs. 368/2001, in merito al trattamento economico goduto, meno favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore a tempo indeterminato, in ragione della mancata corresponsione degli aumenti stipendiali legati ai cosiddetti “scatti di anzianità” previsti dal C.C.N.L. di categoria, ed in assenza di oggettiva ragione giustificatrice.
Evocava giurisprudenza favorevole, sostenendo il diritto alla stessa progressione professionale, giuridica ed economica, prevista dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Precisava che l'anzianità di servizio è fatto giuridico non soggetto a prescrizione estintiva decennale ex art. 2946 c.c., sicché è accertabile in ogni tempo, mentre, quanto alle differenze retributive, che queste ultime trovano fondamento nella violazione di principi dell'ordinamento europeo, per omesso recepimento di direttive self executing, ed hanno titolo risarcitorio, sicché il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale.
Sottolineava la natura generica dell'istanza di condanna, demandandosi all'Amministrazione la quantificazione in caso d'accoglimento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1
p. t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, CP_2 formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Evocava l'indirizzo interpretativo assunto dalla C.G.U.E. (“Motter”), che ammette trattamenti differenziati per i lavoratori a termine in presenza di oggettive ragioni giustificatrici, e dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 485 D. Lgs. 297/1994 può essere disapplicato solo se, in base alle circostanze del caso concreto ed in base ad in giudizio comparativo dei rispettivi trattamenti, l'anzianità riconoscibile ai docenti precari secondo i criteri di legge risulti inferiore a quella applicata ai docenti di ruolo.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei diritti economici.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
3 Pacifici i fatti di causa, occorre delineare la corretta portata dei principi tracciati dalla
Suprema Corte nella sentenza evocata da parte resistente (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
Nella citata pronuncia, la afferma quanto segue: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla Pt_2 conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. …omissis… Con il D.Lgs.
n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". …omissis… 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …omissis… come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Controparte_3 Parte_3 Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli
4 effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018,
Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Parte_3 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_2 Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37- CP_1 38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10.
Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale
5 tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma
14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che Per_2 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag.
11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)”).
Come si vede, la giurisprudenza di legittimità ha ridimensionato le ricadute della sentenza C.G.U.E. C-466/17, laddove si sanciva la compatibilità della norma Per_2 interna che prevede l'abbattimento dell'anzianità preruolo con l'ordinamento europeo.
Difatti, secondo quanto emerge dalle succitate pronunce, se la valutazione parziale dell'anzianità di servizio preruolo è astrattamente ammessa, occorre però una verifica in concreto delle ricadute negative di tale parzialità, nel raffronto rispetto al riconoscimento integrale riservato al personale a tempo indeterminato.
Con riferimento al solo personale A.T.A., la Suprema Corte ha affermato che non possono enuclearsi ragioni oggettive valide a giustificare l'abbattimento previsto dall'art. 569 T.U. Scuola, tanto che, per tale categoria di personale, non si ravvisano dubbi in ordine alla totale parificabilità di posizione lavorativa, per mansioni, responsabilità, inquadramento, ecc., tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
2. Quanto alla posizione d'interesse, ossia in relazione al personale docente, la norma di rilievo (art. 526 T.U.S.), determina l'effetto di applicare ad ogni supplente il trattamento retributivo iniziale previsto per il personale di ruolo, così neutralizzando
6 l'anzianità maturata nello svolgimento di precedenti supplenze.
Proprio l'anzianità, come evidenziato in ricorso, è il criterio adottato dalle parti sociali per disciplinare le progressioni economiche di carriera del personale a tempo indeterminato, attraverso il sistema delle c.d. fasce stipendiali.
In sintesi, maggiore sarà l'anzianità di servizio, maggiore sarà la retribuzione tabellare corrisposta al lavoratore.
Ciò in quanto l'entità della retribuzione è diretta a remunerare non solo l'esperienza professionale progressivamente acquisita dal docente negli anni, ma altresì il complesso di competenze così formatesi, in sostanza indicando, con espressione volutamente atecnica, il “valore” professionale del docente.
Reputa questo giudice che, allorquando il docente precario, già titolare in passato di numerosi e prolungati incarichi di supplenza, annuali o fino al termine delle attività didattiche (art. 4 L. 124/1999), venga chiamato a stipulare ulteriori contratti a tempo determinato, il meccanismo di neutralizzazione dell'anzianità non possa dirsi sorretto da alcuna oggettiva ragione giustificatrice, traducendosi in un'illegittima disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, essendo indubbia, ed anzi pacifica nel caso di specie, l'identità di funzioni e di mansioni.
Nella indicata ipotesi, infatti, anche il docente precario ha accumulato quel “valore” professionale, legato all'anzianità ed alle competenze maturate, nonché remunerato attraverso lo scatto stipendiale attribuito ai docenti di ruolo e, invece, a lui negato.
In tal modo, a fronte di una identica situazione di fatto, ossia l'espletamento di incarichi di supplenza per un numero rilevanti di anni scolastici, con conseguente formazione di una competenza professionale tale da giustificare una maggiore retribuzione, mentre il docente a tempo indeterminato può beneficiare di tale incremento, pur a parità di mansiono ciò è precluso al docente a termine, il quale, all'atto della stipula di ogni successivo contratto a tempo determinato, subisce l'applicazione del sistema tracciato nell'art. 526 T.U.S., che sterilizza la pregressa anzianità.
In tale contesto, a parere del giudicante, il raffronto differenziale tra le due posizioni
(docenti precari e docenti di ruolo) va fatto valere in via d'eccezione dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'adempimento, sicché il correlato onere di allegazione e prova fa capo ad esso, nella misura in cui, a fronte dell'allegazione con cui il lavoratore lamenta di aver subìto un trattamento deteriore, a ciò venga opposta l'esistenza di una ragione oggettiva che lo giustifichi, ragione la quale, in quanto fatto impeditivo del preteso diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale.
7 In altri termini, mentre il lavoratore può limitarsi a dedurre di aver subìto un trattamento discriminatorio, indicandone il substrato fattuale, laddove il datore di lavoro intenda affermare che ciò è giustificato da un valido motivo oggettivo, è tenuto a darne allegazione e prova.
Nella fattispecie, tuttavia, pur a fronte della sostanziale identità del presupposto di fatto dello scatto stipendiale d'anzianità, ossia l'espletamento delle medesime mansioni stabilite per l'attività di docenza, prolungato nel tempo, presso istituti scolastici pubblici, l'Amministrazione non ha offerto elementi concreti, che possano far emergere tratti differenziali, tali da giustificare la costante applicazione, ai lavoratori che stipulano contratto di lavoro a tempo determinato, del trattamento retributivo iniziale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
Ciò conduce a ritenere che il ricorrente abbia subìto un trattamento differenziato privo di giustificazione, contrastante con il succitato principio dell'ordinamento europeo e tale da imporre la disapplicazione delle norme nazionali e contrattuali che determinino tale effetto.
Del resto, l'art. 485 T.U.S., nel testo vigente a seguito della novella apportata con l'art. 14 D. L. 69/2023, conv. con mod. da L. 103/2023, ai fini della ricostruzione di carriera non prevede più alcun limite nella valutazione del servizio preruolo del personale docente, espressamente statuendo che esso va riconosciuto per intero, a fini giuridici ed economici, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'a.s. corrente 2023/2024, il tutto a conferma della valorizzazione dell'anzianità pregressa maturata dal personale docente precario.
Se ciò avviene all'atto della immissione in ruolo del docente precario, non vi sono ragioni per denegare il riconoscimento dell'anzianità anche all'atto della stipula di contratti a tempo determinato.
3. La conclusione sopra tracciata trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, che ha sancito che il docente a tempo determinato ha diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità precedentemente maturata prima ancora dell'immissione in ruolo e sin dal conferimento degli incarichi di supplenza, a più riprese ritenendo dirimente, ai fini della parità di trattamento, l'identità di funzioni e di mansioni tra personale precario e personale di ruolo, e senza che, invece, assuma rilevanza il mero profilo della durata, determinata o indeterminata, dell'incarico (Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2016, n. 22558: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
8 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2020, n.
12443; Cassazione civile, sez. lav., 22/11/2019, n. 30573: “A seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ai docenti assunti con reiterati contratti a termine, il cui rapporto di servizio si interrompe tra un incarico e l'altro, non possono essere riconosciuti gli scatti biennali previsti dall' art. 53, l. n. 312 del 1980, trovando tale disposizione applicazione solamente nei confronti di determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare, quali i docenti di religione. Invece, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a termine, in materia di non discriminazione, ai docenti supplenti va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti di ruolo, in virtù della diretta applicazione della norma comunitaria”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
01/06/2020, n. 10411, n. 10412 e n. 10413; Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022, n.
21241: “L'anzianità di servizio del personale docente ed amministrativo della scuola - maturata sulla base di contratti a tempo determinato - può essere fatta valere sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente svolto”; Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2021, n. 41887: “devono, pertanto, essere ribaditi, in riferimento ai docenti a termine della Provincia Autonoma di Trento, i medesimi principi affermati in relazione al trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata nel ritenere il carattere discriminatorio di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all'anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro (ex plurimis Cass.
n. 15352/2020 e i precedenti ivi richiamati)”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
26/01/2022, n. 2341, Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 67 e Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2024, n. 10548; Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2024, n. 12507: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”).
Dunque, secondo gli orientamenti assunti dalla Suprema Corte, già durante il precariato e prima ancora dell'immissione in ruolo, il lavoratore a tempo determinato ha diritto ad una piena valutazione dell'esperienza professionale pregressa, sotto il profilo della valutazione dell'anzianità di servizio, che gli permetta di conseguire i
9 connessi scatti stipendiali.
In applicazione di tali condivisibili principi alla fattispecie concreta, alla luce della pacifica sovrapponibilità delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto a quelle espletate dai docenti di ruolo, va dichiarato il diritto di al riconoscimento, a fini Parte_1 giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei periodi lavorativi suindicati, espletati in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto di ad ottenere le differenze Parte_1 retributive conseguenti all'applicazione del medesimo sistema di progressione di carriera previsto per i docenti a tempo indeterminato.
La relativa condanna, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è pronunciata in forma generica.
4. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c., limitata ai diritti retributivi.
A riguardo, non può essere condivisa la tesi prospettata in ricorso, secondo cui, in relazione alle pretese economiche, trattandosi di c.d. “danno comunitario” e, comunque, di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale.
Va premesso che la Suprema Corte ha affermato che l'anzianità di servizio è un mero fatto, che assurge a presupposto dei correlati diritti economici e che, in quanto tale, non può prescriversi, così come correttamente indicato in ricorso, mentre, all'opposto,
i connessi diritti retributivi sono suscettibili di estinzione per prescrizione, con applicazione del termine breve quinquennale (Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2021,
n. 27021: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”; conforme:
Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2020, n. 2232).
Ebbene, la Suprema Corte ammette la prescrizione quinquennale dei soli diritti economici, delimitandola alle differenze retributive antecedenti al quinquennio decorrente dall'ultimo atto di costituzione in mora ovvero dalla data di insorgenza del diritto, ma facendo salvo il diritto all'anzianità retributiva così come maturata.
In sostanza, occorre operare una fictio iuris nella concreta operazione di liquidazione, nel senso che l'entità degli aumenti retributivi resta ferma secondo la fascia di
10 anzianità, come ricostruita per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità stessa, ma non vengono corrisposti gli importi che risalgono oltre il quinquennio dalla richiesta.
In effetti, è, poi, vero che, in ambito lavoristico, secondo la communis opinio giurisprudenziale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., costantemente applicato alle azioni di risarcimento connesse a posizioni lavorative (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2022, n. 31922;
Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2016, n. 24563; Cassazione civile, sez. lav.,
29/01/2016, n. 1756 e n. 1757; Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2014, n. 23600;
Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2013, n. 10414; Cassazione civile, sez. lav.,
11/05/2011, n. 10341; Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2010, n. 25139; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9999).
Tuttavia, la domanda proposta da parte ricorrente non può essere giuridicamente qualificata come azione risarcitoria, tanto meno in termini di risarcimento del danno comunitario, ma esclusivamente come azione di adempimento contrattuale per il pagamento delle retribuzioni in via differenziale, ossia per la maggiore misura spettante, rispetto a quanto già ricevuto.
Il tenore testuale del petitum articolato nelle conclusioni del ricorso (“pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali”) impedisce qualunque differente qualificazione.
In sostanza, nell'atto introduttivo viene rivendicato il diritto a ricevere retribuzioni in misura più elevata rispetto a quelle già corrisposte, e ciò applicandosi le maggiorazioni stabilite per l'anzianità di servizio del personale docente di ruolo.
Essendo stato, quindi, invocato il diritto ad una retribuzione maggiore, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., il quale, vertendosi in materia di pubblico impiego, decorre pacificamente nel corso del rapporto di lavoro, assistito dal meccanismo di tutela reale di cui all'art. 63 co. 2 D.
Lgs. 165/2001.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto una diffida di pagamento, consegnata a mezzo P.E.C. in data 1.1.2021, contenente inequivoca una richiesta di corresponsione delle differenze stipendiali oggetto del presente giudizio, ed idonea a manifestare la volontà interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c..
Risultano, dunque, estinti per prescrizione i crediti maturati fino alla data dell'1.1.2016, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato.
11 5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nei periodi lavorativi indicati in motivazione ed espletati in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica, nonché il diritto all'applicazione del medesimo sistema di progressione di carriera previsto per i docenti a tempo indeterminato;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle differenze retributive CP_2 Parte_1 conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della prescrizione;
3) dichiara estinto per prescrizione ogni credito maturato fino alla data dell'1.1.2016;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del al pagamento della residua Controparte_1 CP_2 parte, che liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 18.7.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2596/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_2 di Napoli, presso cui è domiciliato ex lege.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 D. Lgs. 297/1994, nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, nonché previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro in contrasto con detto principio, ed altresì previo annullamento delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro ex art. 2113 c.c., dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato stipulati con il convenuto, con la medesima progressione CP_2 professionale riconosciuta dal C.C.N.L. comparto scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione, anche a titolo di risarcimento del danno per
1 responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.10.2021, il sig. esponeva di essere Parte_1 docente precario della scuola pubblica, con attuale sede di servizio presso l'I.C.
"Michele Pironti" di Montoro (AV).
Indicava analiticamente i vari incarichi a termine succedutisi nel tempo, come segue:
Lamentava che, all'atto della stipula dei vari contratti a termine, era stata applicata la disciplina dettata dei C.C.N.L. comparto Scuola succedutisi nel tempo (art. 47 C.C.N.L.
1994 e art. 106 C.C.N.L. 29.11.2007), fondata sul principio sancito dall'art. 526 D. Lgs.
297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il trattamento economico
2 iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi.
Riteneva violato il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro europeo e dall'art. 6 D. Lgs. 368/2001, in merito al trattamento economico goduto, meno favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore a tempo indeterminato, in ragione della mancata corresponsione degli aumenti stipendiali legati ai cosiddetti “scatti di anzianità” previsti dal C.C.N.L. di categoria, ed in assenza di oggettiva ragione giustificatrice.
Evocava giurisprudenza favorevole, sostenendo il diritto alla stessa progressione professionale, giuridica ed economica, prevista dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Precisava che l'anzianità di servizio è fatto giuridico non soggetto a prescrizione estintiva decennale ex art. 2946 c.c., sicché è accertabile in ogni tempo, mentre, quanto alle differenze retributive, che queste ultime trovano fondamento nella violazione di principi dell'ordinamento europeo, per omesso recepimento di direttive self executing, ed hanno titolo risarcitorio, sicché il termine di prescrizione è decennale e non quinquennale.
Sottolineava la natura generica dell'istanza di condanna, demandandosi all'Amministrazione la quantificazione in caso d'accoglimento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1
p. t., innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, CP_2 formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contradditorio, l'Amministrazione scolastica si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Evocava l'indirizzo interpretativo assunto dalla C.G.U.E. (“Motter”), che ammette trattamenti differenziati per i lavoratori a termine in presenza di oggettive ragioni giustificatrici, e dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 485 D. Lgs. 297/1994 può essere disapplicato solo se, in base alle circostanze del caso concreto ed in base ad in giudizio comparativo dei rispettivi trattamenti, l'anzianità riconoscibile ai docenti precari secondo i criteri di legge risulti inferiore a quella applicata ai docenti di ruolo.
Eccepiva la prescrizione quinquennale dei diritti economici.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso esposti.
3 Pacifici i fatti di causa, occorre delineare la corretta portata dei principi tracciati dalla
Suprema Corte nella sentenza evocata da parte resistente (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150: “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
Nella citata pronuncia, la afferma quanto segue: “3. Il Collegio è chiamato a pronunciare sulla Pt_2 conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. La questione si pone in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative. …omissis… Con il D.Lgs.
n. 297 del 1994, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589, che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili". Il successivo art. 570, aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo". …omissis… 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello " effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …omissis… come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios
Auxiliares; 21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Controparte_3 Parte_3 Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali questa Corte ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli
4 effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018,
Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
8.1. Nei precedenti citati si è evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-
307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere Persona_1 interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153
n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Parte_3 riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
9. I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Per_2 Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi". E' significativo osservare che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, nonchè sulla necessità di raggiungere "un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva "gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale", obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità "fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio". Poichè, ad avviso del Collegio, la lettura della pronuncia deve essere complessiva, non possono essere svalutate, come ha fatto il ricorrente nel corso della discussione orale, le affermazioni contenute ai punti 33-34 e 37- CP_1 38, quanto alla non decisività della diversa forma di reclutamento ed alla necessità che la disparità di trattamento sia giustificata da "elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi", sicchè la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267 TFUE, è chiamato ad effettuare riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, ivi compresa l'effettiva sussistenza nel caso concreto delle ragioni fatte valere dinanzi alla Corte di Lussemburgo dallo Stato Italiano per giustificare la disparità di trattamento. 10.
Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale
5 tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma
14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi e concreti che Per_2 contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro". Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag.
11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perchè tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Nè la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una "finalità legittima di politica sociale" nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter). 11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perchè, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56)”).
Come si vede, la giurisprudenza di legittimità ha ridimensionato le ricadute della sentenza C.G.U.E. C-466/17, laddove si sanciva la compatibilità della norma Per_2 interna che prevede l'abbattimento dell'anzianità preruolo con l'ordinamento europeo.
Difatti, secondo quanto emerge dalle succitate pronunce, se la valutazione parziale dell'anzianità di servizio preruolo è astrattamente ammessa, occorre però una verifica in concreto delle ricadute negative di tale parzialità, nel raffronto rispetto al riconoscimento integrale riservato al personale a tempo indeterminato.
Con riferimento al solo personale A.T.A., la Suprema Corte ha affermato che non possono enuclearsi ragioni oggettive valide a giustificare l'abbattimento previsto dall'art. 569 T.U. Scuola, tanto che, per tale categoria di personale, non si ravvisano dubbi in ordine alla totale parificabilità di posizione lavorativa, per mansioni, responsabilità, inquadramento, ecc., tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
2. Quanto alla posizione d'interesse, ossia in relazione al personale docente, la norma di rilievo (art. 526 T.U.S.), determina l'effetto di applicare ad ogni supplente il trattamento retributivo iniziale previsto per il personale di ruolo, così neutralizzando
6 l'anzianità maturata nello svolgimento di precedenti supplenze.
Proprio l'anzianità, come evidenziato in ricorso, è il criterio adottato dalle parti sociali per disciplinare le progressioni economiche di carriera del personale a tempo indeterminato, attraverso il sistema delle c.d. fasce stipendiali.
In sintesi, maggiore sarà l'anzianità di servizio, maggiore sarà la retribuzione tabellare corrisposta al lavoratore.
Ciò in quanto l'entità della retribuzione è diretta a remunerare non solo l'esperienza professionale progressivamente acquisita dal docente negli anni, ma altresì il complesso di competenze così formatesi, in sostanza indicando, con espressione volutamente atecnica, il “valore” professionale del docente.
Reputa questo giudice che, allorquando il docente precario, già titolare in passato di numerosi e prolungati incarichi di supplenza, annuali o fino al termine delle attività didattiche (art. 4 L. 124/1999), venga chiamato a stipulare ulteriori contratti a tempo determinato, il meccanismo di neutralizzazione dell'anzianità non possa dirsi sorretto da alcuna oggettiva ragione giustificatrice, traducendosi in un'illegittima disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo, essendo indubbia, ed anzi pacifica nel caso di specie, l'identità di funzioni e di mansioni.
Nella indicata ipotesi, infatti, anche il docente precario ha accumulato quel “valore” professionale, legato all'anzianità ed alle competenze maturate, nonché remunerato attraverso lo scatto stipendiale attribuito ai docenti di ruolo e, invece, a lui negato.
In tal modo, a fronte di una identica situazione di fatto, ossia l'espletamento di incarichi di supplenza per un numero rilevanti di anni scolastici, con conseguente formazione di una competenza professionale tale da giustificare una maggiore retribuzione, mentre il docente a tempo indeterminato può beneficiare di tale incremento, pur a parità di mansiono ciò è precluso al docente a termine, il quale, all'atto della stipula di ogni successivo contratto a tempo determinato, subisce l'applicazione del sistema tracciato nell'art. 526 T.U.S., che sterilizza la pregressa anzianità.
In tale contesto, a parere del giudicante, il raffronto differenziale tra le due posizioni
(docenti precari e docenti di ruolo) va fatto valere in via d'eccezione dal datore di lavoro convenuto in giudizio per l'adempimento, sicché il correlato onere di allegazione e prova fa capo ad esso, nella misura in cui, a fronte dell'allegazione con cui il lavoratore lamenta di aver subìto un trattamento deteriore, a ciò venga opposta l'esistenza di una ragione oggettiva che lo giustifichi, ragione la quale, in quanto fatto impeditivo del preteso diritto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. deve essere dimostrato dal datore di lavoro stesso, vertendosi in ambito di responsabilità contrattuale.
7 In altri termini, mentre il lavoratore può limitarsi a dedurre di aver subìto un trattamento discriminatorio, indicandone il substrato fattuale, laddove il datore di lavoro intenda affermare che ciò è giustificato da un valido motivo oggettivo, è tenuto a darne allegazione e prova.
Nella fattispecie, tuttavia, pur a fronte della sostanziale identità del presupposto di fatto dello scatto stipendiale d'anzianità, ossia l'espletamento delle medesime mansioni stabilite per l'attività di docenza, prolungato nel tempo, presso istituti scolastici pubblici, l'Amministrazione non ha offerto elementi concreti, che possano far emergere tratti differenziali, tali da giustificare la costante applicazione, ai lavoratori che stipulano contratto di lavoro a tempo determinato, del trattamento retributivo iniziale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
Ciò conduce a ritenere che il ricorrente abbia subìto un trattamento differenziato privo di giustificazione, contrastante con il succitato principio dell'ordinamento europeo e tale da imporre la disapplicazione delle norme nazionali e contrattuali che determinino tale effetto.
Del resto, l'art. 485 T.U.S., nel testo vigente a seguito della novella apportata con l'art. 14 D. L. 69/2023, conv. con mod. da L. 103/2023, ai fini della ricostruzione di carriera non prevede più alcun limite nella valutazione del servizio preruolo del personale docente, espressamente statuendo che esso va riconosciuto per intero, a fini giuridici ed economici, a decorrere dalle immissioni in ruolo per l'a.s. corrente 2023/2024, il tutto a conferma della valorizzazione dell'anzianità pregressa maturata dal personale docente precario.
Se ciò avviene all'atto della immissione in ruolo del docente precario, non vi sono ragioni per denegare il riconoscimento dell'anzianità anche all'atto della stipula di contratti a tempo determinato.
3. La conclusione sopra tracciata trova il conforto della giurisprudenza di legittimità, che ha sancito che il docente a tempo determinato ha diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità precedentemente maturata prima ancora dell'immissione in ruolo e sin dal conferimento degli incarichi di supplenza, a più riprese ritenendo dirimente, ai fini della parità di trattamento, l'identità di funzioni e di mansioni tra personale precario e personale di ruolo, e senza che, invece, assuma rilevanza il mero profilo della durata, determinata o indeterminata, dell'incarico (Cassazione civile, sez. lav., 07/11/2016, n. 22558: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei
8 richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 24/06/2020, n.
12443; Cassazione civile, sez. lav., 22/11/2019, n. 30573: “A seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ai docenti assunti con reiterati contratti a termine, il cui rapporto di servizio si interrompe tra un incarico e l'altro, non possono essere riconosciuti gli scatti biennali previsti dall' art. 53, l. n. 312 del 1980, trovando tale disposizione applicazione solamente nei confronti di determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare, quali i docenti di religione. Invece, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a termine, in materia di non discriminazione, ai docenti supplenti va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti di ruolo, in virtù della diretta applicazione della norma comunitaria”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
01/06/2020, n. 10411, n. 10412 e n. 10413; Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022, n.
21241: “L'anzianità di servizio del personale docente ed amministrativo della scuola - maturata sulla base di contratti a tempo determinato - può essere fatta valere sia per rivendicare le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio precedentemente svolto”; Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2021, n. 41887: “devono, pertanto, essere ribaditi, in riferimento ai docenti a termine della Provincia Autonoma di Trento, i medesimi principi affermati in relazione al trattamento economico dei docenti a termine della scuola statale dalla giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata nel ritenere il carattere discriminatorio di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata all'anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro (ex plurimis Cass.
n. 15352/2020 e i precedenti ivi richiamati)”; conformi: Cassazione civile, sez. lav.,
26/01/2022, n. 2341, Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2022, n. 67 e Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2024, n. 10548; Cassazione civile, sez. lav., 08/05/2024, n. 12507: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”).
Dunque, secondo gli orientamenti assunti dalla Suprema Corte, già durante il precariato e prima ancora dell'immissione in ruolo, il lavoratore a tempo determinato ha diritto ad una piena valutazione dell'esperienza professionale pregressa, sotto il profilo della valutazione dell'anzianità di servizio, che gli permetta di conseguire i
9 connessi scatti stipendiali.
In applicazione di tali condivisibili principi alla fattispecie concreta, alla luce della pacifica sovrapponibilità delle mansioni svolte dal ricorrente rispetto a quelle espletate dai docenti di ruolo, va dichiarato il diritto di al riconoscimento, a fini Parte_1 giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata nei periodi lavorativi suindicati, espletati in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica.
Per l'effetto, va dichiarato il diritto di ad ottenere le differenze Parte_1 retributive conseguenti all'applicazione del medesimo sistema di progressione di carriera previsto per i docenti a tempo indeterminato.
La relativa condanna, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è pronunciata in forma generica.
4. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c., limitata ai diritti retributivi.
A riguardo, non può essere condivisa la tesi prospettata in ricorso, secondo cui, in relazione alle pretese economiche, trattandosi di c.d. “danno comunitario” e, comunque, di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale.
Va premesso che la Suprema Corte ha affermato che l'anzianità di servizio è un mero fatto, che assurge a presupposto dei correlati diritti economici e che, in quanto tale, non può prescriversi, così come correttamente indicato in ricorso, mentre, all'opposto,
i connessi diritti retributivi sono suscettibili di estinzione per prescrizione, con applicazione del termine breve quinquennale (Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2021,
n. 27021: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”; conforme:
Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2020, n. 2232).
Ebbene, la Suprema Corte ammette la prescrizione quinquennale dei soli diritti economici, delimitandola alle differenze retributive antecedenti al quinquennio decorrente dall'ultimo atto di costituzione in mora ovvero dalla data di insorgenza del diritto, ma facendo salvo il diritto all'anzianità retributiva così come maturata.
In sostanza, occorre operare una fictio iuris nella concreta operazione di liquidazione, nel senso che l'entità degli aumenti retributivi resta ferma secondo la fascia di
10 anzianità, come ricostruita per effetto del riconoscimento integrale dell'anzianità stessa, ma non vengono corrisposti gli importi che risalgono oltre il quinquennio dalla richiesta.
In effetti, è, poi, vero che, in ambito lavoristico, secondo la communis opinio giurisprudenziale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nell'ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., costantemente applicato alle azioni di risarcimento connesse a posizioni lavorative (Cassazione civile, sez. lav., 28/10/2022, n. 31922;
Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2016, n. 24563; Cassazione civile, sez. lav.,
29/01/2016, n. 1756 e n. 1757; Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2014, n. 23600;
Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2013, n. 10414; Cassazione civile, sez. lav.,
11/05/2011, n. 10341; Cassazione civile, sez. lav., 13/12/2010, n. 25139; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9999).
Tuttavia, la domanda proposta da parte ricorrente non può essere giuridicamente qualificata come azione risarcitoria, tanto meno in termini di risarcimento del danno comunitario, ma esclusivamente come azione di adempimento contrattuale per il pagamento delle retribuzioni in via differenziale, ossia per la maggiore misura spettante, rispetto a quanto già ricevuto.
Il tenore testuale del petitum articolato nelle conclusioni del ricorso (“pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai suddetti incrementi stipendiali”) impedisce qualunque differente qualificazione.
In sostanza, nell'atto introduttivo viene rivendicato il diritto a ricevere retribuzioni in misura più elevata rispetto a quelle già corrisposte, e ciò applicandosi le maggiorazioni stabilite per l'anzianità di servizio del personale docente di ruolo.
Essendo stato, quindi, invocato il diritto ad una retribuzione maggiore, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c., il quale, vertendosi in materia di pubblico impiego, decorre pacificamente nel corso del rapporto di lavoro, assistito dal meccanismo di tutela reale di cui all'art. 63 co. 2 D.
Lgs. 165/2001.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto una diffida di pagamento, consegnata a mezzo P.E.C. in data 1.1.2021, contenente inequivoca una richiesta di corresponsione delle differenze stipendiali oggetto del presente giudizio, ed idonea a manifestare la volontà interruttiva del termine di prescrizione ex art. 2943 c.c..
Risultano, dunque, estinti per prescrizione i crediti maturati fino alla data dell'1.1.2016, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
In conclusione, il ricorso merita parziale accoglimento secondo tutto quanto sinora argomentato.
11 5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; 08/10/2021,
n. 27364; 11/06/2021, n. 16563; 25/06/2020, n. 12632; 20/04/2020, n. 7961;
15/01/2020, n. 516; conforme: 24724/2019), la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alle questioni rilevanti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore della ricorrente, per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, Parte_1 dell'anzianità di servizio maturata nei periodi lavorativi indicati in motivazione ed espletati in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica, nonché il diritto all'applicazione del medesimo sistema di progressione di carriera previsto per i docenti a tempo indeterminato;
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle differenze retributive CP_2 Parte_1 conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità, nei limiti della prescrizione;
3) dichiara estinto per prescrizione ogni credito maturato fino alla data dell'1.1.2016;
4) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna il
[...]
, in persona del al pagamento della residua Controparte_1 CP_2 parte, che liquida in € 1.410,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 18.7.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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