Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7/1/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1721 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA eParte 1 rapp.to e difeso dagli Avv. Gennaro Maione
Salvatore Matarazzo, presso i quali elett.te domicilia in Pozzuoli
(NA), via Toiano n.25
APPELLANTE
E
in persona del Dirigente del CP 2 Controparte_1 Avv. Anna Sannino, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Ferraro, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via del Rione
Sirignano n.10
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 24/6/24 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 3890/2024 del 27.05.2024, con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento per giusta causa irrogatogli il
24.02.2023 dal Comune di Pozzuoli, alle cui dipendenze lavorava dal
5.6.1980 con qualifica di operaio, posizione economica A6 del CCNL, all'esito della contestazione disciplinare del 27/1/23.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sostenendone l'erroneità sotto vari profili sia formali che sostanziali.
l'accoglimento della domanda di primo grado (ossia la declaratoria di illegittimità del procedimento disciplinare e, per l'effetto la condanna del resistente pagamento delle retribuzioni CP 1 al mensili maturate e non corrisposte dalla data della sospensione cautelare dal servizio e fino all'effettiva reintegra o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione disciplinare in ossequio ai principi di proporzionalità e gradualità).
Ricostituito il contraddittorio, il Controparte_1 ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato per le varie ragioni evidenziate in memoria.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e pertanto va rigettato.
L'appellante, ex dipendente del Controparte_1 addetto al statoservizio Cimitero dell'Ente, come è pacifico in causa è licenziato in seguito alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini penali a suo carico (di cui al proc. penale n.11542/21) per il reato di falsa attestazione della presenza in servizio, con modalità fraudolente, accertato mediante strumenti di videosorveglianza, commesSO nell'arco temporale dal 9/4/19 al
3/11/19 (cfr l'avviso in atti e la conseguente contestazione disciplinare, nonchè il decreto di rinvio a giudizio).
In questa sede del gravame l'impugnante ripropone, in buona parte, le stesse doglianze formulate in primo grado, già disattese dal
Tribunale con precisa e condivisa motivazione, non idoneamente incisa dalle sue censure.
Innanzitutto va precisato che sulla tardività e genericità della contestazione disciplinare, eccezioni entrambe disattese dal
Tribunale per le ragioni che si leggono in motivazione, non risultano formulati specifici motivi di appello.
Con il primo motivo di censura l'appellante sostiene la non utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di soggetti diversi;
richiama a tal uopo il nuovo testo dell'art. 270 c.p.p. e la pronuncia delle sez. un. Penali n. 36764/2024, per sostenere che la prova dei fatti contestati, fornita dalle videoriprese autorizzate dalla Procura, non sarebbero utilizzabili nel procedimento penale a suo carico e quindi nel giudizio civile avente ad oggetto l'impugnativa del recesso datoriale, in quanto acquisite in un diverso procedimento penale relativo a reati commessi da altre persone.
La censura è infondata. In primo luogo la richiamata pronuncia fa espresso riferimento all'utilizzabilità di prove (nel caso intercettazioni audio) da un procedimento penale ad un altro procedimento penale. Non vi è alcun riferimento, né richiamo alcuno al procedimento disciplinare, che è del tutto autonomo da quello penale e ben può richiamarsi, per relationem, agli atti penali ed in particolare all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari.
In secondo luogo va considerato che, da un esame della richiamata sentenza penale, emerge chiaramente che i principi ivi espressi risultano del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie in oggetto perché ivi si valuta la utilizzabilità O meno delle
“intercettazioni audio" in un diverso procedimento rispetto a quello in cui sono state acquisite ed il principio posto a fondamento della decisione si fonda espressamente sull'esigenza di tutela del principio di “libertà e segretezza nelle comunicazioni". Nel caso di specie, invece, il procedimento disciplinare che ci occupa (ed anche quello penale da cui e scaturito) è stato condotto dando rilevanza alle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria con il solo utilizzo di Videoriprese, (e non di intercettazioni audio) che hanno ripreso/fotografato uno e più dipendenti che, ad un certo orario ed in determinati giorni, marcavano uno o più cartellini uno dopo l'altro anche per altri colleghi. Le intercettazioni audio, disposte dalla Procura, hanno avuto rilievo in merito all'altro procedimento penale (Rg. n. 3397/2019) che non riguardava il Pt 1 che è stato coinvolto nel diverso procedimento (n. rg. 11542/2021) relativo allo scambio del badge marcatempo in cui solo le immagini video hanno assunto rilevanza.
In terzo luogo va altresì rilevato che i principi espressi dalla suprema Corte non possono essere riferiti ratione temporis alla fattispecie in esame. Ed infatti, nella richiamata sentenza, si definisce un limite temporale all'utilizzabilità in un procedimento penale delle intercettazioni già acquisite in un altro procedimento penale. Tale limite temporale è il 30 agosto 2020 in virtù dell'applicabilità, solo a partire da tale data, delle limitazioni imposte dal testo novellato ed integrato dell'art. 270 c.p.p. Tale sentenza afferma, pertanto, il principio di diritto secondo cui “la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti penali diversi, di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. nel testo introdotto dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023 n. 137, opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020".
Deve, pertanto, aversi riguardo, secondo la predetta pronuncia, alla data di iscrizione del procedimento originario nell'ambito del quale state acquisite le intercettazioni per verificaresono l'utilizzabilità o meno delle stesse nel procedimento penale diverso e non alla data di iscrizione del procedimento diverso. Nel caso che ci occupa, quindi, la novella del testo normativo dell'art. 270 cpp
è comunque applicabile alla fattispecie, in quanto non il procedimento originario, nell'ambito del quale la Procura ha disposto le indagini, non riferibili, lo si ribadisce, al caso che ci occupa che attiene alla diversa prova acquisita con videoriprese e non con le intercettazioni audio, reca come numero di RG.
3397/2019, quindi è stato iscritto in data anteriore al 31 agosto
2020.
Va infine evidenziato, che, nel caso di specie, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei fatti contestati, ha ritenuto che gli stessi trovassero una ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Pt 1 in sede di libero interrogatorio, questione in ordine alla quale si tornerà in seguito.
Con il secondo motivo di censura l'impugnante ribadisce la violazione del giusto procedimento e del suo diritto di difesa per avere il
Tribunale ritenuto provato, da parte resistente, che la busta paga riferibile alla mensilità di gennaio 2023 non indicava il successivo licenziamento, come documentato dal atteso che Controparte_1 preventivamente il Comune non poteva conoscere l'esito del procedimento disciplinare.
era che il sistemaL'assunto del CP 1 , condiviso dal Tribunale, avrebbe potuto inserire solo in data successiva al licenziamento tale richiamo e che, evidentemente, la stampa della busta paga prodotta dal Pt 1 in data successiva al licenziamento poteva avere generato questo automatico inserimento del nuovo status sopravvenuto del dipendente atteso che il sistema si aggiorna automaticamente.
Orbene, ritiene il collegio, conformemente a quanto già osservato dal primo giudice, che l'assunto del CP 1 sia plausibile, dal momento che la busta paga di gennaio 2023, al momento della sua emissione non poteva già indicare la data del licenziamento risalente al mese successivo, sicchè l'indicazione sulla busta paga prodotta dal Pt 1 della data di cessazione del rapporto del 25/2/23 non può assolutamente dimostrare e dare conto del suo assunto, ossia che il Comune aveva già deciso di licenziarlo prima dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione, che, al momento dell'emissione della busta paga di gennaio 2023, non poteva essere conosciuta.
Infondato e non condivisibile è anche il terzo motivo di censura con cui si critica la decisione per avere ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio e di quelle del nel diverso giudizio che lo vedeva coinvolto, CP 3 erroneamente interpretate dal Tribunale che non ne aveva colto l'effettivo significato e motivazione. Come si legge in sentenza, l'odierno appellante ha dichiarato quanto segue: "Voglio rappresentare che la gran parte delle timbrature effettuate per me da altro dipendente, il CP 3 sono relative a timbrature per pausa pranzo e non potendomi allontanare perché in quegli orari, ovvero dalle 11.00 alle 14.00, vi è una grande affluenza di persone pertanto incaricavo il mio collega della timbratura per non perdere il ticket mensa. Il CP 3 conosceva dove io custodivo il mio cartellino ovvero nel cassetto di una scrivania;
non lo portavo con me perché indossavo abiti sporchi e da lavoro;
le docce non funzionavano e quindi gli impiegati non mi facevano entrare per la timbratura. Invece il CP_3 essendo reduce da infarto non effettuava lavori più pesanti. Le timbrature che mi vengono contestate negli orari mattutini invece sono state effettuate da altra persona ma non da me poiché mi recavo più presto al lavoro rispetto all'orario di apertura degli uffici per cominciare a lavorare ed effettuare gli scavi e gli interri quando le condizioni climatiche erano migliori. Non so dire chi timbrava per me.
Orbene, come risulta evidente, le dichiarazioni rese dall'attuale sede appellante in di libero interrogatorio risultano, contrariamente al suo assunto, assolutamente inequivocabili nel senso che confermano appieno le violazioni che gli sono state contestate, quali risultano nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari;
il Pt 1 non ha negato che altri timbravano al suo posto (nella pausa pranzo o la mattina), ma ha solo cercato di fornire delle giustificazioni a tale condotta, che correttamente il Tribunale non ha ritenuto fossero idonee ad escludere la sussistenza della fattispecie tipizzata dall'art. 55 quater del d.lgs 165/2001, quale addebitatagli in concreto.
La sentenza di primo grado in relazione all'accertamento dei fatti contestati fa inoltre espresso richiamo a quanto dichiarato in sede di libero interrogatorio da coinvolto nella medesima Parte 2 vicenda delle false timbrature, che, rispetto alla contestazioni sollevate nei suoi confronti, ha espressamente dichiarato in maniera altrettanto inequivocabile: "le operazioni di timbratura dei cartellini marcatempo elencate nel decreto di citazione in giudizio sono state effettuate dal sottoscritto o da altri colleghi per mio conto...", confermando, quindi, le addebitate irregolarità nella timbratura del cartellino marcatempo, ossia quanto si evince nell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari all'esito delle indagini della Polizia Giudiziaria incaricata dalla Procura. Su tali presupposti il Tribunale ha correttamente concluso affermando che tale condotta si poneva in aperta violazione dell'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, che disciplina proprio la fattispecie oggetto di causa, essendo emerso che il lavoratore non aveva personalmente timbrato il badge negli orari e nei giorni individuati nella lettera di contestazione in quanto a ciò vi provvedevano il
CP 3 o altri. Il Pt 1 infatti, non ha contestato che nei giorni del lungo periodo interessato (circa sei mesi) tali circostanze non si fossero verificate, ma sostiene che le sue dichiarazioni e quelle del [...]
CP 3, lette nella loro interezza come riportate nell'atto di appello, davano conto di essere stato comunque presente sul posto di lavoro malgrado l'irregolarità delle registrazioni, sicchè non si era realizzata la fattispecie della falsa presenza in servizio. Il CP 3 , infatti, aveva precisato le ragioni per cui egli timbrava per altri o viceversa, avendo dichiarato che tanto avveniva per non sospendere le operazioni di sepoltura, che di tali irregolarità nella timbratura era edotto anche il Direttore e che non aveva mai firmato il cartellino per personale assente. Ma, a parte il fatto che quanto dichiarato a giustificazione delle continua irregolarità nelle timbrature delle presenze dei dipendenti, in molteplici occasioni non effettuate dal diretto interessato, non ha trovato alcun riscontro probatorio ed in ogni caso appare anche poco plausibile e convincente, non può non concordarsi con il primo giudice circa l'inidoneità delle giustificazioni rese ad escludere l'integrazione della fattispecie tipizzata dal legislatore per mancanza della prova dell'assenza dal luogo di lavoro del lavoratore per il quale era stata registrata la presenza da parte di altri, che, invece, è presunta ed è insita nell'irregolarità commessa.
La falsa attestazione della presenza nel momento in cui un dipendente beggia per altri dipendenti è in re ipsa: nel momento in cui altri timbravano il cartellino attestante l'ora di entrata О uscita dell'impugnante, si realizzava la fattispecie vietata dalla legge, dal momento che il rispetto dell'orario di servizio non è altrimenti attestabile se non mediante la corretta e personale timbratura.
Invero il comma 1 bis dell'art. 55 quater introdotto con il decreto.
n. 116 del 2016, precisa che "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso”.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare
(Cass., n. 17600 del 2021) che il legislatore, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa о per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento. In particolare, la
Corte di legittimità ha affermato che (cfr Cass. n. 22075 del 2018)
l'introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1- d.lgs. n. 116 del 2016) non ha portata bis (avvenuta con il innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di "falsa attestazione di presenza".
La Suprema Corte (Cass., n. 4800 del 2023) nell'interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall'altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale
(Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n. 25750 del 2016).
Nell'eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva la disciplina legale, anche se menoprevale - in quanto imperativa
-
favorevole al lavoratore.
A fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016), con statuizione alla quale si intende dare continuità, che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale О colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta.
Orbene, ritornando alla fattispecie concreta, l'assunto difensivo di parte appellante non può essere condiviso, non reputandosi fornita alcuna effettiva e ragionevole giustificazione con riferimento al comportamento addebitatogli, non semplicemente irrituale ma senz'altro vietato, considerato che il cartellino marcatempo è un documento ad uso esclusivo del titolare e non cedibile a terzi, pena la frustrazione della finalità di controllo e di rilevazione delle presenze.
Come già Osservato dal Tribunale, la prova dell'assenza non è assolutamente necessaria dal momento che la condotta fraudolenta si sostanzia già nel momento in cui la timbratura del proprio badge personale venga affidata ad altro soggetto diverso dal titolare e/o allorquando venga accertato che un dipendente abbia timbrato il badge di altri.
Ed invero l'illecito di "false attestazioni o certificazioni" di cui all'art. 55-quinquies del dlgs. 165/2001 si consuma con la n.
realizzazione di qualsiasi comportamento fraudolento che consista nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, poiché in ragione della funzione autocertificativa che la timbratura del cartellino elettronico assume in punto di rispetto degli orari di lavoro e dell'espletamento in concreto delle proprie mansioni, qualsiasi condotta manipolativa delle risultanze di quella attestazione, é di per sè idonea а in inganno trarre l'Amministrazione presso la quale presta servizio il dipendente in merito alle circostanze di fatto che quella attestazione è diretta a dimostrare, ossia la presenza sul luogo di lavoro.
La condotta contestata all'attuale appellante e che questi ha confermato in sede di libero interrogatorio rientra in tale fattispecie, in quanto farsi reiteratamente sostituire nella operazione di timbratura del cartellino marcatempo da altro collega costituisce una ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente oggettivamente idonea ad indurre in errore l'amministrazione datrice di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro del dipendente, a nulla rilevando quanto dedotto dal Pt_1 ad ulteriore giustificazione del suo operato, ossia che di tale condotta illecita sarebbero stati a conoscenza i direttori che non avrebbero avuto nulla da ridire.
Ed invero, а parte il fatto, che tale allegazione è del tutto indimostrata, la stessa, come già ritenuto dal primo giudice, non sarebbe assolutamente idonea a giustificare la condotta contestata al Pt 1
Tale comportamento è idoneo ad integrare, altresì, una irreparabile lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno provvisoria, per cui sussiste una giusta causa di licenziamento come già affermato dal Tribunale.
Nella specie, il contrariamente all'assuntoTribunale, dell'impugnante, ha svolto una motivata valutazione in ordine alla gravità delle condotte, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, giungendo a formulare un giudizio prognostico negativo, posto a fondamento della ritenuta proporzionalità del recesso senza preavviso irrogato, rimanendo escluso, peraltro, che il giudice sia incorso in un automatismo sanzionatorio. Non può, peraltro, essere ritenuta d'ostacolo alla sanzione espulsiva la prospettata assenza di precedenti disciplinari, e ciò
a fronte della gravità dei fatti contestati e tali, per tipologia e sistematicità delle condotte accertate, da mettere in dubbio l'affidamento riposto nel lavoratore circa il corretto adempimento delle obbligazioni future: V., sul punto, Cass., Sez. L, n.
27683/2022 e Cass., Sez. L, n. 5722/2023).
Occorre evidenziare che la Corte di legittimità con recente sentenza
(Cass., sez. lav., 18 aprile 2023, n.10234), inerente una vicenda analoga di scambio del cartellino marcatempo tra colleghi, riferita ad altri dipendenti del in servizio al mercato Controparte_1 ittico e ortofrutticolo, ha risolto le questioni sottese al presente appello, sicché anche alle argomentazioni ivi spese può farsi diretto richiamo in questa sede ex art. 118 att. cod. proc. civ..
Parte appellante giammai avrebbe dovuto fare timbrare il proprio cartellino marcatempo da altri colleghi per far attestare falsamente un orario di ingresso e di uscita diverso da quello reale, commettendo ripetutamente l'illecito con violazione degli obblighi
(in particolare di presenza e rispetto degli orari di lavoro) scaturenti dal rapporto di lavoro.
La sanzione espulsiva risulta, dunque, senz'altro adeguata ai fatti in termini di proporzionalità.
Dalle osservazioni sinora esposte, discende, quindi, la infondatezza delle censure formulate ed il rigetto del gravame, con la conferma dell'impugnata sentenza, assorbita ogni ulteriore doglianza.
Le spese del grado si compensano attesa la complessità e delicatezza delle questioni giuridiche affrontate.
Sussistono i presupposti per il versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del grado.
ilDà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Napoli 7/1/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente