Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
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N. 10702/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Roberto Braccialini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10702/2024 di opposizione a precetto promossa da:
C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. P.IVA_2
14, in persona del Dott. in qualità di Amministratore Parte_2
Delegato e Direttore Generale, e del Dott. in qualità di Parte_3
Dirigente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Fossati e Daniel Sergio
Giuseppe Fossati, entrambi del Foro di Torino attrice in opposizione contro
Avv. LUCA A. LANZALONE, nato a [...] l'[...], residente in [...], iscritto all'Ordine degli Avvocati di
Genova, C.F. - P.I. rappresentato e CodiceFiscale_1 P.IVA_3
difeso dagli Avv.ti Carlo Masnata, Riccardo Nalin e Luciano Costantini, del
Foro di Genova convenuto opposto e anche nei confronti di
1
(c.f. Controparte_1
) in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore (c.f. con sede in Genova, Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Cesare Glendi del Foro di Genova convenuto
CONCLUSIONI
Per come da note di precisazione delle conclusioni Pt_1
depositate il 15/04/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Confermata la sospensione ex art. 615, comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'Avv. Lanzalone Luca A., relativamente alla somma complessiva di €
598.929,00, ovvero alla minore somma di € 178.588,46, corrispondente all'importo per cui è stata condannata a tenere indenne e manlevare Parte_1 [...]
di quanto detta società è stata Controparte_1
condannata a pagare all'Avv. Lanzalone Luca A.
Dichiarare, per i motivi svolti in atti, l'insussistenza del diritto dell'Avv. Lanzalone
Luca A., a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A, C.P.A., rimorso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali”.
Per l'Avv. LANZALONE come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate il 15/11/2025:
“Voglia codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
- respingere le domande formulate da con l'“Atto Pt_1 Parte_1
di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato” datato 30/10/2024, notificato in data 30/10/2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
e, per quanto di ragione:
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- respingere le domande formulate da
[...]
nella “Comparsa di risposta” datata Controparte_1
20/01/2025; in ogni caso: condannare e/o Parte_1 [...]
al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze di lite.
In via istruttoria: si insta per l'ammissione dei mezzi dedotti tanto nella “Memoria ex art. 171 ter, c.
1, n.2, c.p.c.” datata 12/03/2025 depositata nel corso del presente giudizio qui da intendersi come integralmente ritrascritta”.
Per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositate il
15/11/2025:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenuto quanto esposto nella comparsa di risposta e nei successivi atti di parte decidere nel merito dell'opposizione esecutiva sulla base delle risultanze di causa e secondo giustizia, fermo in ogni caso l'obbligo di a tenere indenne e manlevare la società da ogni pretesa di Parte_1
pagamento dell'avv. Luca Lanzalone nei suoi confronti. Vinti compensi e spese di lite, con tutti i relativi accessori, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistatario.
Ribadita l'opposizione all'ammissione della prova per interpello del legale rappresentante di sul capitolo dedotto da parte Lanzalone nella sua terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., se riproposta, in quanto inammissibile e/o comunque irrilevante ai fini del decidere. Riservato quant'altro, come di legge”.
***
$1: le difese introduttive
In data 07/10/2024 l'Avv. Luca LANZALONE ha notificato alla
[...]
atto di precetto per la Controparte_1
complessiva somma di 643.126,76 euro in riferimento alla condanna resa in
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suo favore da questo Tribunale di Genova con decisione n. 2532 del 2 ottobre scorso.
Con successivo percetto “in surroga” del 14 ottobre, lo stesso creditore ha intimato a di pagare alla sua assicurata Parte_1 [...]
la somma di 178.588,46 euro di cui al medesimo dispositivo di CP_1
condanna di cui alla citata decisione.
Con citazione del 30 ottobre scorso, a opposto il precetto Pt_1
in surroga con richiesta di sospensione della sua efficacia esecutiva, eccependo l'assenza dei presupposti per il valido esercizio dell'azione surrogatoria.
Difettano, secondo l'opponente, tanto il requisito dell'inerzia della debitrice assicurata, quanto l'ulteriore presupposto della concreta compromissione delle prospettive esecutive. Il primo requisito faceva difetto perché NC ha esercitato per tempo la domanda di manleva contrattuale nei confronti della Compagnia esponente. Il secondo requisito, perché non risulta dimostrata l'incapienza patrimoniale di ed inoltre è comunque notoria la solvibilità di er il caso che il titolo esecutivo ottenuto in primo Pt_1
grado da nei suoi confronti venga confermato anche nei successivi gradi di giudizio.
Costituendosi ai fini della sospensiva, e poi nel merito, l'Avv.
LANZALONE – ripercorse le caratteristiche conservative dell'azione surrogatoria ed i relativi presupposti – ha contestato le eccezioni oppositive assumendo che l'attività surrogatoria del creditore possa realizzarsi anche nell'esecuzione forzata sulla base dei presupposti costitutivi dell'azione stessa, consistenti nell'esistenza di un diritto di credito nei confronti del debitore- creditore surrogato e dell'inerzia di quest'ultimo quanto all'esercizio di un diritto nei confronti di un terzo, da cui possa discendere un pregiudizio per le ragioni del creditore procedente.
Presupposti, secondo l'opponente, sicuramente ricorrenti nella fattispecie, non avendo NC tempestivamente portato ad esecuzione il
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credito riconosciutole nei confronti di ed essendo risultati Pt_1
negativi i pignoramenti promossi dall'Avv. LANZALONE nei suoi confronti.
Concludeva quindi per il rigetto della sospensiva difettando sia il requisito del “fumus boni iuris” che quello del “periculum in mora” e insisteva altresì per il rigetto dell'opposizione.
In via istruttoria, chiedeva poi di disporre l'interrogatorio formale del legale rappresentante di al fine di dimostrare la negligenza o l'inerzia di quest'ultima nell'escutere il credito da lei vantato nei confronti di Pt_1
quale risultante della sentenza del Tribunale di Genova n. 2532/2024.
Si è costituita nel giudizio anche che ha parimenti contestato la sussistenza del diritto dell'Avv. LANZALONE di azionare in via surrogatoria il diritto di manleva ottenuto nella sentenza di primo grado nei confronti di
Eccepiva, da un lato, che l'efficacia di tale titolo è stata sospesa Pt_1
dalla Corte di appello su domanda della stessa sicché è venuto meno ogni diritto dell'Avv. LANZALONE di procedere esecutivamente in forza di questa sentenza. Dall'altro, negava che vi fosse stata alcuna inerzia da parte sua, come dimostrato dal fatto che ha fatto valere fin da subito i propri diritti nei confronti di chiamandola in garanzia nel giudizio Pt_1
promosso contro di lei dall'Avv. LANZALONE e citandola in separato giudizio, poi riunito a quello precedente;
da ultimo, appellando l'anzidetta sentenza del Tribunale di Genova n. 2532/2024 anche nella parte in cui ha limitato la copertura assicurativa dovuta da nei confronti Pt_1
dell'esponente.
$2: svolgimento del processo
Radicato il contraddittorio su tali difese introduttive, non si è provveduto sull'istanza di sospensione avanzata dall'opponente perché il titolo giudiziale, azionato in via surrogatoria dall'Avv. LANZALONE, era stato nel frattempo sospeso dalla Corte di appello di Genova.
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Le parti sono state quindi invitate a prendere posizione sul profilo problematico dell'ammissibilità del precetto “in surroga” spiccato dal creditore originario, con apposite note autorizzate.
L'udienza di trattazione si è esaurita con ordinanza del 07/04/2025, con la quale è stata dichiarata conclusa la fase istruttoria, con rigetto dell'istanza di interpello formulata dall'Avv. LANZANONE in quanto superflua, perché sarebbe risultata meramente confermativa di risultanze documentali già acquisite agli atti.
È stata quindi fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione il
04/06/2025, con modalità di trattazione mista ex art. 281-quinquies c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle sole precisazioni delle conclusioni e comparse conclusionali.
All'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale conclusiva.
$3: motivi della decisione
L'odierna tematica contenziosa può essere così riassunta. L'opponente e la convenuta Parte_1 Controparte_1
chiedono di dichiarare l'insussistenza del diritto del
[...]
convenuto Avv. Luca LANZALONE a procedere in via surrogatoria a esecuzione forzata nei confronti di della Parte_1
condanna pronunciata da questo Tribunale a carico dell'assicuratore in favore della sua cliente per carenza dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 2900 c.c., e segnatamente per l'assenza nel caso di specie di un'inerzia pregiudizievole della convenuta nel far valere i suoi diritti verso l'assicuratore Pt_1
Questo giudice si è lungamente interrogato per l'intero corso processuale, come fatto palese dalle ripetute note di trattazione richieste le parti sull'argomento, circa la possibilità teorica di esperire l' azione surrogatoria nell'ambito di un procedimento esecutivo. Dubbio non
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peregrino, dal momento che la giurisprudenza in materia di presupposti per l'esperibilità dell' azione di cui all'art. 2900 c.c. è decisamente rigorosa quanto ai requisiti di ammissibilità. Si veda sul punto, tra le molte, Cassaz. civ. n.
34940/2022: “L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.”; nello stesso senso cfr. già Cass. civ. n. 26019/2011.
L'imbarazzo iniziale dello scrivente nasceva dalla considerazione che il riconoscimento dei presupposti per l'utile esercizio di tale azione non sono automatici, come in altri casi di sostituzione dei soggetti del rapporto processuale - si pensi ad esempio al fenomeno successorio di cui parla l'art. 477 c.p.c., o alla cessione del credito - ma ancorati a valutazione discrezionali circa comportamenti dei soggetti obbligati: valutazioni, che devono necessariamente formarsi nella sede contenziosa e non possono essere rimessi all'”auto-attestazione” del creditore interessato circa l'esistenza dei presupposti di legge. Per altro verso non si può dimenticare che, proprio in riferimento ai trasferimenti di legittimazione appena menzionati, non sono inediti i casi in cui avvenga la sostituzione del lato attivo anche in sede
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esecutiva e ciò con l'avallo di dottrina autorevole e favorevole a tale sostituzione anche per effetto di azione surrogatoria.
Giunti alla sede decisionale finale, lo scrivente si è convinto che la questione sia mal posta in riferimento alla particolare sede processuale in cui viene in evidenza, vale a dire a fronte di una opposizione a precetto proposta ai sensi dell'articolo 615 co. 1 c.p.c. Nel senso che il quesito in esame può risultare effettivamente imbarazzante per il giudice dell'esecuzione, il quale sarebbe chiamato per l'appunto all'esame di comportamenti attivi o omissivi comportanti valutazioni discrezionali di efficacia/inefficacia di determinate iniziative di parte a conservazione del credito;
ma lo stesso dubbio non può porsi invece – quando gli sia posta la questione - il giudice dell'opposizione a precetto, il quale interviene in un contesto processuale che costituisce una parentesi di cognizione all'interno del procedimento esecutivo (per vero, neanche iniziato ma solo preannunciato con il precetto stesso) e quindi è a tutti gli effetti un magistrato di cognizione che dispone di giurisdizione non limitata e può decidere con pienezza di poteri le questioni relative all'individuazione dei soggetti tenuti o non tenuti alla prestazione indicata nel titolo esecutivo.
Da qui, la ritenuta ammissibilità in linea astratta dello sviluppo di azione surrogatoria associata ad un precetto che, come nella specie, non sia spiccato nei confronti del solo debitore principale ma che, in nome e in sostituzione di quest'ultimo, pretenda la prestazione prevista nel titolo esecutivo a carico del garante.
Se pertanto nella specie l'avv. LANZALONE poteva articolare in questa specifica sede, come manifesto nei contenuti della sua comparsa di risposta,
l'azione surrogatoria nel contesto di una opposizione contro il precetto da lui notificato alle controparti, ciò non significa che ricorrano i presupposti di
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ammissibilità che l'azione stessa richiede. Si consideri infatti quanto in appresso.
In via preliminare, si può dubitare che ricorra, in capo all'Avv.
LANZALONE, la legittimazione ad agire in via surrogatoria, essendo il suo credito oggetto di accertamento giudiziale tuttora pendente (è in corso il giudizio di appello promosso da contro di lui e contro in Pt_1
relazione alla condanna del Tribunale del 02/10/2024).
Secondo un insegnamento della giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai sconfessato, e anzi confermato anche dalla giurisprudenza di merito :
“Presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione surrogatoria è la qualità di creditore e, quindi, la sussistenza di un credito certo, pur se sottoposto a termine o condizione.
Conseguentemente non è legittimato ad agire in surrogatoria chi vanta un credito non certo nella sua esistenza perché oggetto di accertamento giudiziale” (cfr. Cass. civ. n.
10428/1998; nello stesso senso cfr. Trib. Roma n. 16105/2019, nonché Trib.
Milano 2943/2012).
Quand'anche non si volesse seguire questo orientamento, che ha una indubbia ragionevolezza e ha avuto nel tempo un autorevole avallo di legittimità, l'opposizione andrebbe comunque accolta in ragione dell'assenza in concreto, nel caso di specie, di un'inerzia pregiudizievole di nel far valere i suoi diritti contro l'assicuratore Pt_1
Infatti, come è noto, secondo recente giurisprudenza di legittimità, “[…] la cosiddetta “inerzia” del debitore, per essere idonea a legittimare i creditori all'esercizio dell'azione surrogatoria, deve consistere nell'aver egli trascurato di far valere il proprio diritto
o esperire le proprie azioni nei confronti del terzo, ingenerando il pericolo che, in dipendenza di siffatta inerzia, le ragioni dei creditori possano essere frustrate;
in tale pericolo di pregiudizio può vedersi il fattore determinante il sorgere, nel creditore, dell'interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale e, conseguentemente, di un suo agire “in sostituzione” del proprio debitore” (cfr. Cass. civ. n. 34297/2022).
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Nel caso di specie, una simile inerzia non è minimamente ravvisabile in capo alla convenuta in quanto risulta agli atti ampiamente provato e non contestato che:
• ha fatto valere fin da subito i propri diritti nei confronti di instando per la sua chiamata in garanzia nel giudizio R.G. n. Pt_1
4456/2020 promosso contro di lei dall'opposto Avv. Luca LANZALONE davanti al Tribunale di Genova (cfr. comparsa di risposta nel giudizio
R.G. n. 4457/2020, doc. 4 di;
• si è attivata anche autonomamente convenendo nel giudizio R.G. n. 5753/2021, poi riunito alla causa Pt_1
precedente, a seguito del rigetto da parte del Giudice adito per primo dell'istanza di chiamata in garanzia svolta nei confronti di Pt_1
(cfr. atto di citazione di NC nel giudizio R.G. n. 5753/2021, doc. 5 di
;
• ha impugnato la sentenza di primo grado resa nel giudizio
R.G. n. 4456/2020 (anche) nella parte in cui ha limitato la copertura assicurativa dovuta da ei suoi confronti (cfr. atto di appello Pt_1
di nel giudizio R.G.A. n. 992/2024, doc. 1 di .
Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, non può ritenersi integrata né un'inerzia, né una trascuratezza rilevante della convenuta per il solo fatto che la stessa non abbia messo immediatamente in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di all'esito del succitato giudizio di cognizione. Secondo lo Pt_1
scrivente, pretendere anche questa iniziativa ulteriore da parte di significherebbe imporre a quest'ultima un onere che va ben oltre la diligenza concretamente esigibile nei suoi confronti in base all'art. 2900 c.c., soprattutto se si considera:
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- che ha tempestivamente appellato la sentenza azionata Contro
esecutivamente in via surrogatoria dall'Avv. LANZALONE, non solo nella parte in cui è stata condannata a risarcire il danno patito da quest'ultimo, ma anche, come detto, nella parte in cui la sentenza ha limitato la copertura assicurativa invocata da nei confronti di
Pt_1
- che l'efficacia esecutiva di tale sentenza è stata nel frattempo sospesa dalla Corte di appello di Genova su domanda della stessa
(cfr. il decreto del 12/11/2024 e l'ordinanza dell'08/01/2025 della Corte di appello di Genova, docc. 2 e 3 di .
In ultima analisi, proprio l'intervenuta sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, in conseguenza del legittimo esercizio del diritto di impugnazione e richiesta di sospensiva da parte di determina, in ogni caso, il venir meno di qualunque possibile inerzia ipotizzabile in capo a quest'ultima, dato che la relativa azione esecutiva non può più essere proposta fino alla pronuncia della
Corte di appello.
Tale circostanza rende vieppiù improseguibile in oggi l'iniziativa surrogatoria dell'Avv. LANZALONE in quanto, in base all'art. 2900 c.c.,
l'inerzia del debitore rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria deve essere attuale e permanere anche dopo la proposizione della relativa azione.
Le considerazioni svolte finora vanno associate all'assenza, in concreto, di alcun imminente pregiudizio per la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore opposto.
Infatti, da un lato, quest'ultimo non ha dato alcuna prova di manovre o iniziative di NC dirette a diminuire la garanzia patrimoniale nei suoi confronti (tale certamente non è la mancata messa in esecuzione del titolo esecutivo ottenuto da nei confronti di er le ragioni sopra Pt_1
esposte), né ha prospettato il pericolo di altri pregiudizi imminenti.
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Dall'altro, in chiave di ragionevolezza prognostica, non è dubitabile la futura solvibilità dell'assicuratore la conseguente possibilità per Pt_1
l'Avv. LANZALONE di vedere soddisfatte le proprie pretese risarcitorie in caso di esito favorevole della controversia instaurata nei confronti di e
Pt_1
$4: conclusioni – spese - dispositivo
Da quanto sopra osservato e ritenuto, discende conclusivamente l'accoglimento dell'opposizione con il conseguente riconoscimento dell'inesistenza del diritto dell'avv. LANZALONE di procedere oltre nell'azione esecutiva nei termini prospettati con il precetto del 14.10.2024: ne discende il pratico annullamento del precetto stesso per l'assenza, in linea teorica e nel concreto, dei presupposti di legittimazione del creditore a sostituirsi secondo i canoni dell'azione surrogatoria al debitore (non inerte).
La sospensione da parte della Corte di appello dell'efficacia esecutiva del titolo azionato in via surrogatoria dall'Avv. LANZALONE rende inammissibile (oltre che superflua) una pronuncia ulteriore di sospensione ex art. 615, co. 1 c.p.c. da parte del Tribunale.
Le spese di lite vengono liquidate secondo la regola della soccombenza, ma meritano compensazione per un terzo in ragione dell'annoso credito non riscosso e dell'assoluta novità della tematica principale trattata, la quale, si è visto, ha dato adito a letture in dottrina favorevoli alla tesi del creditore.
In riferimento alla posizione di le competenze di fase Pt_1
vengono determinate per l'intero sulla base dei valori medi del pertinente scaglione tariffario riferibile al precetto in surroga, limitando però alla metà del valore minimo i compensi per la fase istruttoria, che è consistita nella sola confutazione delle istanze istruttorie dell'opposto, senza che ne sia seguito alcun pratico seguito acquisitivo.
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Il relativo prospetto di calcolo si presenta come segue per la Compagnia opponente:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.500
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.800
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo
€ 1.400 dimezzato:
Fase decisionale, valore medio: € 4.200
Compenso € 9.900,00
Va invece rigettata la richiesta di maggiorazione ai sensi dell'art. 4, co.
1- bis DM 55/2014 per la redazione di collegamenti ipertestuali, avanzata da
Pt_1
Va osservato al riguardo che, da un lato, l'art.
4-bis, co. 1 sopra citato riconosce questa maggiorazione “[…] quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché' la navigazione all'interno dell'atto”; dall'altro, che la giurisprudenza di legittimità interpreta questa disposizione nel senso che il riconoscimento della maggiorazione da essa prevista richiede che le tecniche informatiche impiegate per la redazione degli atti abbiano agevolato in misura apprezzabile la consultazione degli atti e dei documenti prodotti.
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Questo non è avvenuto nell'odierno procedimento. Infatti, il difensore di ha impiegato la tecnica del collegamento ipertestuale nell'atto Pt_1
introduttivo di opposizione e solo per introdurre link attivi relativi unicamente ai recapiti dei difensori, senza alcun collegamento ipertestuale con gli allegati depositati. In questo modo non ha agevolato la consultazione degli atti e delle produzioni in misura sufficientemente apprezzabile da giustificare la maggiorazione richiesta.
Per la diversa posizione processuale di NC, ferma la disposta compensazione di un terzo per le due ragioni esposte, i compensi difensivi possono essere determinati in prossimità dei minimi del medesimo scaglione tariffario, corrispondendo a difese sostanzialmente riproduttive delle posizioni dell'opponente, per le prime fasi processuali. Va riconosciuto invece il parametro medio per le difese conclusive, le quali contengono un'efficace
“personalizzazione” del punto di vista dell'obbligato principale rispetto alle contestazioni di sua inerzia.
Questo il computo per l'intero delle spettanze professionali:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.300
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1000
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo
€ 1.400 dimezzato:
Fase decisionale, valore medio: € 2.300
Compenso € 6.000,00
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P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da Pt_1 Parte_1
dichiarando l'insussistenza del diritto dell'Avv. Luca LANZALONE a procedere in via surrogatoria a esecuzione forzata nei confronti della stessa
Compagnia, di cui all' atto di precetto notificato a il Pt_1
14/10/2024, per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 2900 c.c.;
Condanna l'Avv. LANZALONE a rifondere a Parte_1
i due terzi delle spese processuali, liquidate per tale frazione in € 6600
[...]
per compensi professionali, oltre spese a forfait 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti il residuo terzo;
Condanna l'Avv. LANZALONE a rifondere a
[...]
i due terzi delle spese processuali liquidate per Controparte_1
tale frazione in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese a forfait
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione degli onorari non riscossi e delle spese in favore del difensore di Compensa il residuo terzo.
Genova, 18 giugno 2025
Il Giudice unico designato
Dott. Roberto Braccialini
(Sentenza redatta con la collaborazione del MOT dott. Michele Munari)
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