Art. 21. 1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione puo' contenere funghi di una o piu' specie.
2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantita', espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e dell' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 . ((1))
----------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantita', espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell' articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , e dell' articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 . ((1))
----------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.