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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 728/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gagliardi e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 101/2024 del 26.06.2024, passata in giudicato, questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, omologando le condizioni concordate. La causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, formulata con lo stesso atto introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c. All'udienza del 06.03.2025, i coniugi sono quindi comparsi personalmente dichiarando espressamente all'uopo di non volersi riconciliare ed insistendo per il divorzio, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove desiderino, si impegnano ed obbligano a comunicarsi l'un l'altro ogni eventuale variazione di residenza e/o domicilio entro e non oltre trenta giorni;
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi, AFFIDO con Per_1 Parte_3
COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA MADRE e residenza anagrafica nella ex casa familiare in Sarzana (SP) Via Interna Nave nr. 37.
Il collocamento, considerato il lavoro di trasfertista del padre e la lontananza delle abitazioni dei genitori (Sarzana – si attuerà settimanalmente con un piano 4/3, come da piano Parte_4 genitoriale allegato;
nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all'altro è garantito, comunque ogni tipo di contatto come quello telefonico giornaliero, con la precisazione che durante le festività natalizie e pasquali e gli altri giorni di festa si seguirà il piano genitoriale allegato con alternanza annuale, nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive sempre come da allegato piano genitoriale;
3) Al figlio minore è altresì garantito di mantenere rapporti significativi con i nonni paterni Per_1
e materni nonché con gli zii che già fanno parte della quotidianità del piccolo, andandolo a prendere a scuola o trascorrendo le ore pomeridiane insieme fino all'arrivo del genitore;
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_2
l'importo di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi Per_1 mediante bonifico bancario a favore della Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese. Parte_1
Le spese di natura straordinaria necessarie al figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% da ciascun genitore (saranno applicate le linee guida, come delineate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nel Prot. N. 2349/18 del 13/12/2018 che si allega al presente ricorso); 5) Il Sig. provvederà a presentare la domanda per percepire l'assegno unico Parte_2 direttamente dal suo stipendio;
6) Gli odierni ricorrenti dichiarano inoltre di non avere risparmi o altri beni mobili od immobili comuni, avendo già provveduto ad ogni divisione in separata sede. Con ciò le parti si danno reciprocamente atto di aver definito e regolato tra loro ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, eccezion fatta per le obbligazioni assunte nel presente ricorso. Il Sig. dichiara di essere proprietario di un immobile ad uso di civile abitazione sito Parte_2 nel Comune di Piazza Alceste De Ambris nr. 7 (con prestito finanziario per € 650,00 Parte_4 mensile, tasso variabile) e di essere proprietario della vettura Subaru RE targata DS111AM.
La Signora dichiara di essere proprietaria di un immobile ad uso di civile Parte_1 abitazione sito nel Comune di Sarzana, Via Interna Nave nr. 37 e di essere proprietaria della vettura Nissan QA targata EW470SV;
7) Non viene previsto alcun obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro in quanto entrambi autosufficienti e con autonoma capacità di reddito;
8) Le spese legali saranno divise nella misura del 50% ciascuno”. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n.
2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge e rispondenti all'interesse economico morale ed affettivo della prole minorenne.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 13.07.2017 a Sarzana (SP), con atto trascritto
[...] nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2017, al numero 16, parte I;
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 06.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani