Articolo 570 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 553Articolo 565 bis
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9 ottobre 2010
Art. 570. Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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