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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3663/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in notificato il 17 luglio 2024
da
in persona del legale rappresentante, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone D'Arrigo e Caterina D'Arrigo, del
Foro di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi,
giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
contro
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. Marco Greggio, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per l'attrice opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'Ill.mo Tribunale adito e, per l'effetto, revocare il decreto opposto;
1 in via preliminare: non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c.;
in via principale: revocare il decreto opposto, dichiarando non dovute da a le somme ingiunte per tutte le ragioni Parte_1 CP_1
sopra esposte;
in via subordinata: e solo in caso di mancato accoglimento della domanda principale ridurre l'importo dovuto nella misura che risulterà nel corso del giudizio;
in via riconvenzionale: accertare la responsabilità di per i fatti CP_1
esposti e, conseguentemente, condannare al risarcimento di tutti CP_1
i danni subiti e subendi da nella misura che verrà Parte_1
determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Con rifusione di spese e compenso professionale”;
per la convenuta opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
In via preliminare di rito:
1. Rigettare l'eccezione di incompetenza del
Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Parma, per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare/confermare la competenza del Tribunale di
Padova.
Nella denegata ipotesi che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte dovesse essere accolta, tenuto conto dell'adesione ex art. 38
co. 2 c.p.c. dell'odierna convenuta opposta, dichiararsi la competenza del
Tribunale di Parma disponendosi la riassunzione del processo avanti lo stesso nei termini e forme di legge.
In via preliminare:
2. Disporsi la provvisoria esecutorietà, anche parziale (per l'importo di € 42.341,06), del decreto ingiuntivo del Tribunale di Padova n.
1237/2024 (n. 2698/2024 R.G.), emesso il 10.6.2024, depositato e notificato in
2 pari data poiché l'opposizione spiegata da controparte non si fonda su prova scritta e/o di facile e pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
3. Autorizzare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa, la chiamata in causa del geom. (c.f. CP_2
), e conseguentemente fissare una nuova udienza allo C.F._1
scopo di consentire la citazione del terzo.
4. Ordinare ai sensi degli artt. 274, 31 ss e 40 c.p.c. la riunione del presente procedimento, con il procedimento Tribunale di Padova n. 2615/2024 R.G. per tutte le ragioni esposte in narrativa.
5. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non volesse ordinare ai sensi degli artt. 274, 31 ss e 40 c.p.c. la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 2615/2024, disporre la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Nel merito, in via principale:
6. Confermarsi il decreto ingiuntivo per cui è
causa e rigettare l'opposizione di proposta nelle Parte_1
domande di - svolte in via principale e in via Parte_1
subordinata - in quanto infondate in fatto e diritto, rigettarsi la domanda riconvenzionale della società opponente in quanto infondata in fatto e diritto.
Nel merito, in via subordinata:
7. In caso di mancato accoglimento della domanda principale determinare l'importo dovuto nella misura, minore o maggiore, che risulterà nel corso del giudizio;
8. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di e nella denegata e non creduta ipotesi Parte_1
che nel procedimento Tribunale di Padova n. 2615/2024 R.G. sia accertata l'esistenza e validità del contratto di consulenza doc. 23 dichiarare l'inadempimento del geom. al contratto e condannare il medesimo CP_2
a tenere indenne e manlevare per quanto la stessa Controparte_3
3 fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore dell'attrice opponente;
e condannare il geom. per tutti i danni patiti direttamente da CP_2 CP_1
per mancato pagamento del saldo della commessa o riduzione
[...]
dell'importo dovuto;
9. Con riserva di ulteriori argomentazioni, eccezioni, precisazioni, deduzioni istruttorie e produzioni documentali, anche a prova contraria e di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti;
10. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, IVA,
c.p.a. e successive spese occorrende”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1237/2024 emesso dal Tribunale di
Padova con cui, in accoglimento della domanda di le era stato CP_1
ingiunto il pagamento della somma di € 68.982,76 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della opposizione dopo avere Parte_1
ricordato che in sede monitoria erano state azionate le fatture n. 53 e n. 54 del
15.2.2024 per lavori di completamento degli impianti elettrici, riscaldamento,
idrico sanitari di un complesso immobiliare sito in Parma, ha dedotto che i rapporti tra le odierne parti in causa traevano origine da un contratto di appalto stipulato il 26 luglio 2021 con il quale erano stati affidati alla società , CP_1
appunto, i lavori di completamento degli impianti elettrici, riscaldamento e idrico sanitari di un complesso immobiliare sito in Parma;
che, tuttavia, a decorrere dalla fine 2022 la società AG aveva chiuso i propri uffici in
Parma, con abbandono del cantiere e che, pertanto, Parte_1
era stata costretta ad affidare ad altro soggetto il completamento delle opere.
4 L'attrice opponente ha, in via preliminare, eccepito l'incompetenza del
Tribunale adito per essere territorialmente competente il Tribunale di Parma in forza della previsione contrattuale che indicava quale foro competente ed esclusivo quello di Parma;
nel merito ha eccepito la non sussistenza del credito, evidenziando come nel giudizio di merito non possa essere attribuito valore probatorio dirimente alle fatture azionate;
ha anche lamentato di avere patito dei danni per essere stata costretta a rivolgersi a soggetti terzi per il completamento di alcune opere.
1.2 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto nel merito il rigetto CP_1
dell'opposizione.
La convenuta opposta ha dedotto di avere completato i lavori appaltati presso il cantiere di Parma, eseguendo anche lavori in variante, così superando il valore complessivo del contratto;
ha, quindi, contestato le deduzioni dell'attrice opponente circa l'abbandono del cantiere, ravvisando, anzi, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà.
La convenuta opposta ha dedotto, altresì, che davanti al Tribunale di Padova
pende altra causa, rubricata al 2615/2024 R.G., promossa dalla stessa in opposizione al decreto ingiuntivo n. 825/2024 ottenuto dal CP_1
geom. ha spiegato che aveva posto a fondamento CP_2 CP_2
della propria domanda lo svolgimento di attività di consulenza per conto di in relazione al cantiere di Parma, ma che, in realtà, il contratto di CP_1
consulenza depositato dal Conti non era stato sottoscritto dalla società
. CP_1
La convenuta opposta ha chiesto la chiamata in causa di e, CP_2
comunque, la riunione della presente causa a quella rubricata al n. 2615/2024
R.G., trattandosi di connessione soggettiva, in virtù della pluralità di domande svolte nei confronti della società , ed oggettiva, in virtù del diritto di CP_1
5 ad essere tenuta indenne dal geom. per tutti i danni patiti CP_1 CP_2
dalla società derivanti dall'inadempimento contrattuale, ove esistente, Pt_1
del detto Conti;
ha, infine, argomentato in ordine alla infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte.
1.3 Celebrata la prima udienza di comparizione, con ordinanza del 22 aprile
2025, ritenuta la necessità di decidere sull'eccezione di incompetenza, è stata fissata per il 18 settembre 2025 udienza di discussione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice Istruttore si è riservato di decidere nei termini di legge.
L'opposizione va accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Come emerge dalla esposizione che precede, il presente giudizio trae origine dal contratto di appalto del 26 luglio 2021 in forza del quale Pt_1
appaltò, appunto, a i lavori di completamento Parte_1 CP_1
degli impianti elettrici, riscaldamento, idrico sanitari del complesso immobiliare sito in Parma, meglio descritto in atti (doc. 4 attrice opponente).
Sul presupposto di avere eseguito non solo le prestazioni di cui al citato contratto, ma anche delle varianti concordate in corso d'opera, CP_1
ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo di € 68.982,76
portato dalle fatture n. 53 e n. 54 del 15.2.2014.
Ciò detto, va subito esaminata, per il suo carattere potenzialmente assorbente, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'attrice opponente sin dall'atto introduttivo del presente giudizio.
2.2 Il contratto in questione (dimesso agli atti sia dall'attrice opponente sub documento n. 4, sia dalla convenuta opposta sub documento n. 3) prevede effettivamente, all'art. 18, che “Il Foro competente ed esclusivo, per qualsiasi
controversia, è quello di Parma” con dicitura che, a parere di questo Giudice,
6 integra i requisiti di cui agli artt. 28 e segg. c.p.c. in tema di foro stabilito per accordo delle parti.
L'oggetto del contratto, infatti, non risulta rientrare in nessuna delle ipotesi in cui la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti ed inoltre la citata clausola contrattuale contiene espressamente la previsione della esclusività del foro competente.
L'eccezione di incompetenza territoriale appare, pertanto, fondata.
2.3 A conclusioni diverse non si può giungere in base alla tesi dell'odierna convenuta opposta secondo cui, essendo la presente causa connessa soggettivamente alla causa rubricata al n. 2615/24 R.G. e sussistendo per quest'ultima la competenza territoriale del Tribunale di Padova, la riunione della causa che ci occupa alla citata causa n. 2615/24 R.G. comporterebbe
“l'attrazione” anche del presente giudizio nell'ambito della competenza dell'adito Tribunale.
La tesi non convince, giacché, pacifica l'anteriore pendenza della menzionata causa n. 2615/24 R.G., mette conto osservare che essa ha ad oggetto le competenze pretese da per l'attività professionale di consulenza CP_2
svolta per conto di nell'ambito del cantiere sito in Parma in cui la CP_1
società commissionò le lavorazioni oggetto della presente Parte_1
opposizione.
È, dunque, evidente che i titoli posti a fondamento delle due pretese creditorie
(di nei confronti di nella causa n. 2615/24 R.G. e di CP_2 CP_1
nei confronti di nella presente causa) CP_1 Parte_1
sono diversi, perché diversi sono i (supposti) contratti sui quali i pretesi creditori fondano le rispettive domande. Ne consegue i criteri di determinazione della competenza territoriale – siano essi normativi, siano essi il frutto di un legittimo accordo tra le parti – non possono subire una deroga
7 per il semplice fatto che sia parte di entrambe le cause o che CP_1
entrambi i (supposti) contratti si inseriscono nell'ambito delle vicende del cantiere di Parma.
Del resto, con provvedimento del 22 aprile 2025, rilevata la possibile fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale in relazione al foro convenzionale esclusivo, oltre al rigetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, era stata dichiarata assorbita ogni ulteriore questione, anche inerente la riunione di cause.
2.4 L'ordinanza del 22 aprile 2025 va richiamata anche in ordine alla necessità
di addivenire ad una definizione del presente giudizio con sentenza,
nonostante la prospettata adesione all'eccezione di incompetenza territoriale.
Infatti, vertendosi in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite, giacché la relativa sentenza non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione a decidere sulla stessa, bensì la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente.
Può essere qui riportata la massima di Cass. 14.1.2021 n. 1121 “La sentenza
con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara
l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della
competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene
necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca
8 del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem"
non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario
giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel
ricorso monitorio”.
Rimane da osservare che il giudice dell'opposizione deve pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza, giacché, nell'esercizio della sua competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, dichiarando l'incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non decide soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto (cfr. per tutte
Cass. 10.6.2019 n. 15579).
2.5 L'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza territoriale comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai valori compresi tra i minimi ed i medi delle tariffe per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in ragione del valore della causa prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento compreso tra € 52.001,00 ed
€ 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 3663/2024 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Padova a conoscere della domanda svolta in sede monitoria,
dichiarando competente il Tribunale di Parma e revoca il decreto ingiuntivo n.
1237/2024 emesso dal Tribunale di Padova;
9 2) condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite che si liquidano in € 6.000,00 per compenso ed in € 379,50 per spese vive,
oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge;
3) assegna alle parti termine di mesi tre per la riassunzione della causa.
Così deciso in Padova, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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