Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di AleSSndria, Sezione Civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
TT. Giuseppe Bersani Presidente
TT. Marco Bonci Giudice Relatore
TT.SS Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 180/2024, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], il Parte_1 C.F._1
9.8.1999, con l'Avv. Filippo Testa
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Pavone
- resistente -
e
(C.F. ), nato a Moncalieri, il [...], in [...]_2 C.F._3
curatore speciale, Avv. Enrica Anerdi
- intervenuto -
1
CP_ Conclusioni congiunte delle parti: “- disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo;
- disporre che il CP_ figlio minore mantenga la residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre in Acqui
Terme (AL), Via Nizza n. 221; - disporre, in aderenza al regime di permanenza adottato e ferma restando la possibilità per i IGg.ri e di definire di volta in volta differenti Pt_1 CP_1
modalità per gli incontri ed il pernottamento del minore, che il padre poSS vedere e tenere con sé il figlio liberamente secondo gli accordi presi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: i) il bambino trascorrerà con il padre n. 3 weekend al mese dalla uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19, compatibilmente con le condizioni del traffico;
ii) con il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie con il padre, segnatamente un anno dal 23 al 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al
CP_ 06 gennaio e così di seguito;
iii) trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alternati con l'altro genitore;
iv) in occasione delle altre festività infrasettimanali
(comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore;
v) a prescindere dal calendario, il minore trascorrerà la Festa del Papà e il compleanno del IG. con il padre e CP_1
quella della mamma e il compleanno della IG.ra con la madre (compreso Pt_1
CP_ pernottamento); vi) trascorrerà il proprio compleanno, sempre secondo il principio dell'alternanza, ad anni alterni con ciascun genitore;
vii) durante le vacanze scolastiche estive CP_
trascorrerà con il padre due settimane non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 di maggio, fino al compimento del quinto anno di età, con obbligo di comunicazione del
CP_ luogo di soggiorno e della reperibilità telefonica;
al compimento dei 5 anni di età di ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio anche per due settimane consecutive;
viii) qualora le parti decidano di trascorrere le ferie in luogo di villeggiatura diverso dall'Italia possono farlo solo previo accordo dell'altro genitore (a prescindere dalla validità per l'espatrio dei documenti del minore); ix) i genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie d'origine, è funzionale ad una crescita serena ed armonica del minore. Per questo motivo e per il suo benessere psicofisico, i genitori assicurano il diritto a mantenere rapporti IGnificativi anche con le famiglie d'origine; x) nel caso in cui impegni di lavoro impediscono alle parti di tenere il figlio con sé come stabilito, dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri;
- disporre che nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con il figlio nelle giornate e/o nel periodo concordato, oppure in caso di malattia del minore entrambi i genitori si impegnano a
2 preferire l'altro genitore, o in alternativa i nonni paterni, con ricorso alla baby-sitter solo se strettamente neceSSrio;
- confermare l'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del IG.
per l'importo di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, Controparte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
AleSSndria; - disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto e trattenuto dalla madre nella misura del 100%; - dare atto che i genitori, salvo diverse intese, concordano che il minore potrà frequentare il centro estivo già a partire dall'estate 2025, specificando che il padre solo per l'anno 2025 su tale spesa contribuirà economicamente sulla base della sua disponibilità, mentre a partire dall'estate 2026 il padre parteciperà al 50% al costo del centro estivo;
- compensare fra le parti spese ed onorari di lite del presente giudizio, dando atto della rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale. Le parti con la sottoscrizione della presente si impegnano a rimettere le reciproche querele, ad oggi sporte e relative alle vicende familiari, entro 10 giorni dalla sentenza di omologa”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 29.1.2024, la IG.ra ha rappresentato: che Parte_1
ha convissuto more uxorio col IG. ; che, dalla loro unione, è nato il figlio, Controparte_1
(Moncalieri, 13.2.2022); che, divenuta intollerabile la convivenza, si è trasferita, CP_2 col figlio, presso l'abitazione della propria madre, IG.ra , in Controparte_3
Acqui Terme, via Nizza, n. 221; che il padre ha denunciato il trasferimento non autorizzato del figlio;
che “il IG. ha di rado incontrato il figlio minore a causa di propri impegni CP_1 impeditivi”; che “il IG. per il mantenimento del figlio minore, ha versato, a far data CP_1 dal mese di giugno 2023, alla IG.ra la somma di € 100,00 (cento/00) Parte_1 mensili a titolo di contributo per il mantenimento”; che ha “reperito un'occupazione lavorativa molto vantaggiosa dal punto di vista economico e di flessibilità di orari in un albergo in Francia, a Parigi”; che “agli inizi del mese di gennaio 2024 si è recata a Parigi per iniziare il periodo di prova lavorativa”; che “dopo pochi giorni le è stato offerto un CP_ contratto di lavoro a tempo indeterminato”; che “il figlio , stante il mancato consenso del IG. al fatto che si recasse in Francia con la madre, è rimasto presso l'abitazione CP_1 della nonna materna”; che “a Parigi […] l'affidamento condiviso sarebbe certamente più problematico da un punto di vista della gestione delle questioni”. Alla luce di quanto precede, la IG.ra ha domandato l'affidamento esclusivo del figlio Parte_1
minore, con collocazione presso di sé, a Parigi, la disciplina del regime di frequentazione padre/figlio e la declaratoria dell'obbligo del padre di corrispondere mensilmente alla madre,
3 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di AleSSndria.
2. Con decreto in data 31.1.2024, il Giudice, “rilevato che, col ricorso, la ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis15 c.p.c., di “disporre inaudita altera parte CP_ l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con autorizzazione, in sostituzione del consenso paterno, al trasferimento del figlio minore a Parigi con la madre””, “rilevato che la steSS ricorrente ha rappresentato come il padre abbia già sporto denuncia/querela nei suoi confronti, per aver trasferito la residenza di fatto del minore presso la nonna materna, senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria”,
“rilevato che la steSS ricorrente ha rappresentato come abbia già trasferito la propria residenza all'estero e come, appresa la volontà del padre di non consentire il trasferimento del minore all'estero, abbia semplicemente lasciato il minore presso la nonna materna”,
“rilevato che, allo stato, non emerge dagli atti l'interesse del minore a essere provvisoriamente affidato in via esclusiva alla madre e trasferito all'estero” e “rilevato che, sulla base del ricorso, la situazione del minore appare delicata, tanto da rendere opportuno disporre l'immediato monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale”, ha rigettato la domanda, ai sensi dell'art. 473-bis15 c.p.c., di “disporre inaudita altera parte l'affidamento CP_ esclusivo del figlio minore alla madre, con autorizzazione, in sostituzione del consenso paterno, al trasferimento del figlio minore a Parigi con la madre”, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte dell'ASCA di Acqui Terme, territorialmente competente in base al luogo di residenza del minore (Acqui Terme, via Nizza, n. 221), con relazione da depositare “anche riguardo all'adeguatezza dell'attuale collocazione del minore”.
3. Con memoria difensiva in data 22.3.2024, il IG. ha rappresentato: che “in Controparte_1
data 20.10.2022, il ricorrente acquistava a mezzo Rogito Notaio n. 86431, rep. Persona_1
511933 l'appartamento sito in Vinovo (TO), Via Europa n. 34”; che “sul predetto immobile grava un mutuo ipotecario venticinquennale di complessivi € 87.000,00 a tasso variabile con rate dell'importo di circa € 500,00 al mese”; che “nel mese di aprile 2023, la IG.ra Pt_1
CP_ e il piccolo si trasferivano finalmente a Vinovo presso l'abitazione del IG. ”; CP_1 che “il 23.06.2023 […], il IG. cameriere in una pizzeria […], al suo Controparte_1
rientro a casa verso le ore 1.30 trovava la casa vuota: la IG.ra senza alcun Parte_1
preavviso e senza lasciare alcun meSSggio, era letteralmente scappata di casa portando con
4 sé il figlio e tutti i loro effetti personali”; che “l'odierno resistente provava ripetutamente a contattare telefonicamente la compagna per avere notizie, ma il telefono risultava sempre spento”; che “il IG. decideva dunque di recarsi dai Carabinieri per sporgere CP_1 denuncia”; che “solo dopo essere stata contattata dai Carabinieri di AleSSndria la madre si decideva finalmente a comunicare al convenuto il suo indirizzo”; che la nonna materna “si è CP_ sempre rifiutata di far vedere il figlio al padre adducendo che era troppo piccolo per staccarsi dalla madre”; che “nel mese di dicembre la IG.ra , facendo credere che si Pt_1
trattasse di una breve vacanza, cercava con l'inganno di ottenere il consenso del padre per CP_ poter portare a Parigi”; che “i primi di gennaio la IG.ra si trasferiva pertanto Pt_1
CP_ a Parigi affidando inopportunamente e in maniera del tutto arbitraria il piccolo alla nonna materna, anzichè al padre”; che “il IG. si recava nuovamente ad Acqui Terme CP_1
CP_ per prelevare il piccolo e subito veniva aggredito verbalmente e fisicamente dalla madre della IG.ra , la quale, oltre ad urlare improperi lo schiacciava materialmente Pt_1
CP_ in mezzo al portone di casa. Tutto questo, inoltre, davanti al piccolo ” e che “il è CP_1
stato assunto come barista presso Frigo 2.0 srl con sede a Nichelino (TO), con una paga base di € 936,87 e un netto in busta di circa € 1.030,00”. Alla luce di quanto precede, il IG.
ha domandato l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione Controparte_1
presso di sé, la disciplina del regime di frequentazione madre/figlio e la declaratoria dell'obbligo della madre di corrispondere mensilmente al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il
Tribunale di AleSSndria.
4. Con relazione in data 8.4.2024, l'ASCA di Acqui Terme ha riferito: che “ha preso in carico la situazione a partire da luglio 2023 a seguito di indagine sociale richiesta dalla Procura
Minori di Torino in quanto la madre, IGnorina , si era allontanata insieme al Parte_1 figlio dalla casa dove viveva insieme al padre del minore, IGnor;
che “il Controparte_1
minore risulta ben accudito dalla nonna materna, la quale durante le visite domiciliari ha
CP_ mostrato alla scrivente e all'educatrice i piatti cucinati per il nipote”; che “ è sempre pulito, ordinato e con abbigliamento adeguato per il periodo”; che il Servizio Sociale “ha tentato più volte nell'ultimo periodo di fiSSre un appuntamento con la IGnorina , Pt_1 rendendosi disponibile nei giorni in cui avrebbe fatto rientro in Italia ma la steSS nell'ultima telefonata ha riportato: “non sono tenuta a dire quando rientro, lo comunicherò al mio avvocato, visto che intanto non state monitorando la situazione”” e che il Servizio Sociale CP_
“nelle ultime telefonate effettuate con i genitori di ha dovuto ribadire più volte il suo
5 ruolo istituzionale e di monitoraggio della situazione del minore, ma gli stessi non sempre hanno mantenuto un atteggiamento consono alla situazione: il IGnor spesso ha CP_1
utilizzato un tono direttivo con la scrivente, mentre la IGnorina negli ultimi mesi ha Pt_1 rifiutato di svolgere colloqui in presenza”.
5. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 24.4.2024, la IG.ra Parte_1 ha dichiarato: “ora vivo a Parigi, Boulevard De La Tour - Mau Bourg, n. 84. Sono in
[...]
affitto, pago Euro 680,00 mensili. Vivo sola, non ho un nuovo compagno, non ci penso proprio. Non ho immobili di mia proprietà, né case né terreni. Ora, faccio la cameriera presso “Gioco” una trattoria nel XV arrondissement. con retribuzione mensile di Euro
2.045,00 netti, con contratto a tempo indeterminato. Ho un altro contratto, lavoro anche in un hotel, dove faccio le colazioni, abbiamo pattuito Euro 12 lordi/ora, faccio 5 [ore] alla settimana. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, né titoli, polizze o altro. Mi sono CP_ trasferita a Parigi dal 2.1.2024. Non so da quanto tempo non vedo , devo vedere il biglietto del volo. Credo il 15.3, vengo in aereo due volte al mese in Italia. Prenoto sempre all'ultimo perché devo mettermi d'accordo col mio capo, spendo circa Euro 160,00 tra andata e ritorno di volo. Ho inviato curriculum dappertutto, ho lavorato ad Acqui Terme in nero, ad Asti, a Nizza Monferrato. Un contratto della durata di un mese in un negozio di abbigliamento. In Italia, mi limitavo a cercare, ma non ho mandato curriculum. In Francia, ho trovato su Facebook, un gruppo che si chiama “Italiani a Parigi”. Quando vengo in aereo, vengo 3/4 giorni, in base alla disponibilità del mio datore di lavoro. Non ho nessuno che mi porti, quindi dagli aeroporti vado poi in treno, per ore di percorrenza ogni volta. Da
CP_ quando sono andata a Parigi, - di fatto - vive con mia mamma. Quando scendo in Italia, quindi, lo vado a trovare a casa di mia mamma. A giugno del 2023, sono andata a casa dove
CP_ vivevamo insieme. Ho visto che il padre non era in grado di occuparsi di , l'ho visto che CP_ CP_ dormiva e era solo col fon in bagno. è nato con la residenza a casa di mia CP_ mamma. Abbiamo deciso di mettere la residenza di da mia madre affinché il reddito del
CP_ nucleo fosse più basso. non è mai andato a scuola, sta tutto il giorno con mia mamma.
Mia mamma non lavora, la mantengo io. I nonni paterni lo tengono quando il padre è al lavoro. La nonna paterna non ha mai lavorato. Il nonno paterno faceva la guardia giurata. Io vivevo a casa loro durante la gravidanza. La convivenza lì era difficile perché eravamo
CP_ CP_ stretti. La nonna paterna non mi è stata di aiuto neanche nei primi mesi di . ha un rapporto normale coi nonni paterni. Se LI non potesse raggiungermi a Parigi, ritornerei a casa di mia mamma con lui. Impiego 10 minuti a raggiungere il luogo di lavoro. Io lavoro dalle 10:45 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:30, tutti i giorni, con due giorni di riposo il
6 CP_ martedì e il sabato. Se mi seguisse a Parigi, ci sono aiuti per madri single. Se mi trasferissi a Parigi, mia mamma si trasferirebbe con me. Non ci sono mai stati episodi di violenza fisica tra noi. Io sono arrivata in Italia a quattro anni e mezzo. Prima di gennaio di quest'anno, sono stata tre mesi in Spagna. Non ho mai fatto altre esperienze all'estero”. Per converso, il IG. ha dichiarato: “vivo a Garino, fraz. Vino[v]o, via Europa Controparte_1
n. 34. La casa è di mia proprietà, l'ho comprata con soldi miei, la IG.ra non ha Pt_1
partecipato, pago un mutuo con tasso variabile, ora son0 Euro 507,00 mese. Il debito residuo
è di circa Euro 84.000,00. Non ho altri immobili. Sono barista, presso a Parte_2
Nichelino, con contratto a tempo determinato, fino al 7.8.2024, con retribuzione di circa Euro
CP_ 1.000,00 mensili netti. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. lo frequento solo quando mi viene data la possibilità, gli Avvocati si sono accordati nel senso che io lo prendo,
a weekend alternati, dal sabato al lunedì. Lo porto a casa dei miei genitori, così si sente più in famiglia. Io lo porto a casa dei miei genitori, perché io sabato e domenica lavoro. Vorrei vederlo di più, quanto più possibile. Lavoro su turni, i turni me li danno di settimana in settimana. Faccio 7 ore dal martedì al venerdì e il sabato e la domenica 8 ore. Il 15 ottobre
2023, mi sono recato presso l'abitazione della nonna materna. Nessuno mi ha aperto, anche se era il mio weekend. Io ho denunciato la IG.ra , nel giugno 2023, perché sono Pt_1
ritornato nella casa dove convivevamo e non ho trovato più niente, neanche LI. Il giorno CP_ dopo ho saputo che la IG.ra ha trascorso la notte da un'amica e che era ad Pt_1
Acqui Terme a casa della nonna. Nei giorni prima, non era successo niente di particolare. Io
CP_ non ho mai prestato il consenso a che fosse trasferito da casa nostra a casa della nonna materna. Nelle nostre liti, solo lei (e non anche io) diceva che sarebbe andata via di casa. La
IG.ra mi ha lanciato della roba e mi ha dato dei calci. I mei genitori sono molto Pt_1
CP_ giovani e possono aiutarmi con ”. All'esito, il Pubblico Ministero ha “conclu[so] per il rigetto dell'istanza di trasferimento del minore a Parigi”.
6. Con ordinanza in data 26.4.2024, il Giudice, rilevato che “l'istanza di trasferimento, in via provvisoria e urgente, del figlio minore a Parigi deve essere rigettata, come richiesto dal
Pubblico Ministero, dopo aver letto gli atti e partecipato al lungo interrogatorio libero dei genitori”, rilevato che, “invero, come già rilevato nel decreto in data 31.1.2024, “la steSS ricorrente ha rappresentato come il padre abbia già sporto denuncia/querela nei suoi confronti, per aver trasferito la residenza di fatto del minore presso la nonna materna, senza il consenso del padre e senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria” e “come, appresa la volontà del padre di non consentire il trasferimento del minore all'estero, abbia semplicemente lasciato il minore presso la nonna materna””; rilevato che “la steSS madre
7 ha, altresì, riconosciuto che “a Parigi […] l'affidamento condiviso sarebbe certamente più problematico da un punto di vista della gestione delle questioni”; con ciò evidenziando l'ovvio effetto di netta separazione, in tenerissima età, del figlio minore dal padre, il quale, a sua volta, nei propri atti ha, comprensibilmente, rappresentato di temere tale effetto”, rilevato che “il minore, in aggiunta, a Parigi, sarebbe sottratto all'affetto non solo del padre, ma dell'intera famiglia paterna e, più in generale, di tutti i familiari, ad eccezione della sola madre e, forse, sulla base delle dichiarazioni rese dalla madre in sede di interrogatorio libero, della nonna materna”, rilevato che “la madre, ad abundantiam, a sostegno dell'eIGenza di trasferire il figlio lontano da ogni affetto, ha allegato solo l'eIGenza di reperire un'attività lavorativa più stabile e remunerativa, salvo, peraltro, poi, dichiarare gli elevati oneri alloggiativi (che non sosterrebbe abitando presso la madre) e, nell'attualità, anche di viaggio, per frequentare il figlio minore in Italia” e rilevato che “l'attività lavorativa reperita, in ogni caso, per la non specificità delle funzioni, pare poter essere agevolmente reperita anche in Italia”, ha reso i provvedimenti provvisori e urgenti, ha nominato curatore speciale del minore l'Avv. Andrea Colonna (poi sostituito dall'Avv. Enrica Anerdi), ha nominato CTU la psicologa, TT.SS , formulando il seguente quesito: “dica il Persona_2
CTU, letti gli atti, esaminati il minore e i genitori e le altre figure con cui il minore ha consuetudine di vita, esperito un tentativo di conciliazione, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta neceSSria dalle parti o presso enti pubblici e privati: 1) quali siano le principali connotazioni di personalità dei genitori del minore (e delle altre figure con cui il minore ha consuetudine di vita), approfondendo la loro competenza a svolgere, con la neceSSria responsabilità, il proprio ruolo educativo e affettivo nei confronti del figlio, con riguardo alla rispettiva idoneità a porgersi in rapporto empatico e accogliente nei suoi confronti e a garantire l'accesso del figlio all'altra figura genitoriale;
2) se ciascuno dei genitori sia idoneo alla genitorialità; 3) se taluno dei genitori ponga in essere condotte di alienazione parentale, se del caso descrivendole e determinandone la gravità e l'incidenza sul rapporto del minore con l'altro genitore;
4) quale sia la qualità delle relazioni esistenti tra il figlio e ciascun genitore;
5) quale sia il miglior progetto per l'affidamento e la collocazione del minore, inclusa una dettagliata proposta di disciplina di frequentazione col genitore non collocatario (precisando - per quanto possibile - le giornate, gli orari, i luoghi, le modalità e gli oneri/incombenti, ad esempio di accompagnamento, a carico di ciascun genitore), evitando - se possibile - di proporre soluzioni temporanee/provvisorie e fornendo, invece, indicazioni utili per l'adozione di un provvedimento definitivo, seppure modificabile all'esito di un eventuale nuovo giudizio;
6)
8 quali siano, se neceSSri o opportuni, gli interventi attivabili, a livello individuale e/o di coppia, per costruire o consolidare il rapporto tra i genitori, ovvero per supportare il minore” e ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte dell'ASCA di Acqui
Terme e del Servizio Sociale competente per il Comune di Vinovo.
7. All'udienza del 21.5.2024, il CTU, TT.SS , ha accettato e assunto l'incarico Persona_2
peritale.
8. Con memoria in data 20.6.2024, il curatore speciale, Avv. Enrica Anerdi, si è costituito in giudizio.
9. Con relazione in data 2.10.2024, l'ASCA di Acqui Terme ha riferito: che “la IGnorina
è rientrata in Italia il 1 giugno 2024, prima di tale data il minore ha proseguito la Pt_1
permanenza con la nonna materna presso Acqui Terme, trascorrendo qualche fine settimana con il padre”; che “nel tempo i contatti con la IGnorina sono stati più frequenti e Pt_1 regolari, tanto da migliorare la sua collaborazione nei confronti del Servizio”; che “nel periodo estivo la IGnora è stata inserita nel Progetto , finalizzato a fornire un sostegno Per_3
economico alle famiglie con minori entro i primi mille giorni di vita, nello specifico utilizzabile per utenze ed eventuali spese di locazione” e che, “durante l'ultimo colloquio effettuato, la IG.ra ha riferito che i rapporti con il padre del minore sono migliorati Pt_1 nel tempo, anche relativamente agli accordi in merito agli incontri padre-figlio”.
10. Con perizia in data 3.10.2024, che appare congruamente motivata e priva di vizi logici evidenti, il CTU, TT.SS ha attestato: “[…] la IGnora Persona_2 Parte_1
presenta una connotazione di personalità matura ed uno stile relazionale assertivo. Sono presenti competenze affettive ma sono presenti solo parzialmente competenze educative. È idonea a porgersi in rapporto accogliente nei confronti del figlio. Non è idonea a porgersi in rapporto empatico nei confronti del figlio. Garantisce l'accesso del figlio all'altra figura genitoriale. Il IGnor presenta una connotazione di personalità immatura Controparte_1
ed uno stile relazionale passivo/dipendente con comunicazione confabulatoria. Sono presenti competenze affettive. Non sono presenti competenze educative. È idoneo a porgersi in rapporto accogliente nei confronti del figlio. Non è idoneo a porgersi in rapporto empatico nei confronti del figlio. Tende a non garantire l'accesso del figlio all'altra figura genitoriale
[…]. La IGnora è idonea alla genitorialità e non in possesso di tutte le Parte_1 risorse neceSSrie per garantire la cura, la crescita e l'educazione del minore. Alcune competenze genitoriali sono presenti solo in termini di potenzialità e devono essere modificate con il supporto di personale tecnico-specialistico. Si specifica inoltre che la madre
9 deve condividere con il padre il progetto di vita, professionale ed abitativa, riguardante il minore;
la steSS tende infatti a prendere decisioni impulsive (andare a Parigi per 5 mesi;
CP_ volersi trasferire periodicamente), che causerebbero nel figlio instabilità nel rapporto con l'ambiente circostante e le figure di riferimento. Il IGnor è idoneo Controparte_1
alla genitorialità ma è solo parzialmente in possesso delle risorse neceSSrie per garantire la cura, la crescita e l'educazione del minore. Si specifica il termine parzialmente perché la funzione genitoriale del IGnor deve essere monitorata e supervisionata con costanza CP_1
e continuità da personale tecnico-specialistico […]. La IGnora non pone in Parte_1
essere condotte di alienazione parentale. Il IGnor pone in essere condotte Controparte_1
di alienazione parentale […]. La qualità della relazione madre/figlio è ambitendente: ad esempio, ella da un lato asseconda ancora l'allattamento materno e dall'altro si è separata dal figlio per cinque mesi. La qualità della relazione padre/figlio è saturante ed ansiogena: il padre iperattiva il figlio trasferendo sullo stesso modalità fortemente ansiose […]. Tenuto conto della tenera età del minore e della necessità di stabilità e costanza propria di tale età si ritiene che sia nell'interesse dello stesso il mantenimento del collocamento presso la madre ed il mantenimento della frequentazione con entrambi i genitori, secondo la seguente proposta di disciplina di frequentazione col padre, genitore non collocatario. Il minore trascorrerà alternativamente con il padre i fine settimana dal venerdì pomeriggio dopo l'asilo alla domenica sera con rientro al domicilio materno prima di cena. Si dà indicazione affinché il minore trascorra il fine settimana paterno presso il domicilio di quest'ultimo. Nel caso in cui il padre fosse impegnato lavorativamente nei fine settimana di sua pertinenza, il minore soggiornerà presso l'abitazione paterna e saranno i nonni paterni che si recheranno a casa del IGnor per accudire il nipote. Il pernottamento dovrà avvenire sempre CP_1
nella casa paterna. Ciò al fine di garantire la maggiore stabilità abitativa e di vita al minore nel superiore suo interesse. Nelle settimane in cui il minore non trascorrerà i fine settimana con il padre, il IGnor preleverà il bambino dall'asilo un pomeriggio a settimana e si CP_1
recherà con lui in contesti ludici per minori di pari età (ludoteca e simili) oppure il padre si occuperà di accompagnare il figlio presso struttura (palestra, piscina) nel caso in cui il bambino fosse iscritto ad attività sportiva oppure il padre si occuperà di accompagnare il bambino a svolgere eventuali attività di tipo riabilitativo quali logopedia, psicomotricità. Il padre accompagnerà quindi il figlio alla casa materna prima di cena. Si dà indicazione affinché tutti i paSSggi madre/padre e padre/madre avvengano all'interno di luoghi chiusi quali in primis la casa materna e/o asilo, palestra, piscina ecc. ritenendo fondamentale che lo scambio non avvenga in cortile o sul marciapiede della casa materna […]. È opportuno che
10 CP_ la IGnora sia supportata nel comprendere che il figlio necessita di continuità, Pt_1
costanza e stabilità di vita e che sia aiutata a meglio gestire le tappe evolutive del minore. È neceSSrio che il IGnor intraprenda quanto prima un percorso di supporto alla CP_1
genitorialità, sia nella forma di counseling pedagogico sia nella forma di intervento educativo domiciliare con Educatore/ice Professionale che aiuti il padre nell'approcciarsi e CP_ relazionarsi con il figlio . È opportuno che la coppia genitoriale attui un intervento di
Parent Training affinché i genitori siano informati delle modalità educative e comunicative maggiormente adeguate da utilizzare con il figlio in ragione delle difficoltà dello stesso ed affinché adottino col minore le medesime modalità educative. Mantenimento della presa in carico da parte dei Servizi Sociali materni con funzione di monitoraggio della responsabilità genitoriale materna e supporto alla gestione del figlio con la predisposizione di aiuti concreti. Avvio della presa in carico da parte dei Servizi Sociali paterni che preveda: intervento di supporto alla genitorialità paterna, counseling pedagogico, intervento educativo domiciliare. Intervento di Parent Training per la coppia genitoriale. Per una modifica in positivo delle dinamiche attuali e per poter pervenire a condizioni ambientali più favorevoli ad una serena ed equilibrata crescita psico-fisica del minore, si ritiene neceSSrio che la madre si impegni a: - condividere le scelte abitative e professionali con il padre del minore
Per una modifica in positivo delle dinamiche attuali e per poter pervenire a condizioni ambientali più favorevoli ad una serena ed equilibrata crescita psico-fisica del minore, si ritiene neceSSrio che il padre si impegni a: - recarsi dal bambino possibilmente da solo evitando di girare video del momento dello scambio - condividere lo stile e le scelte educative con la madre del minore e non con i propri famigliari - non alimentare la conflittualità con la madre - agire in spirito di co-genitorialità - collaborare fattivamente con la madre […]”.
11. All'udienza del 20.11.2024, “tutti i difensori, incluso il curatore speciale, Avv. Enrica Anerdi,
[hanno] rappresenta[t]o di condividere la perizia del CTU, TT.SS e precisano Per_2
congiuntamente le conclusioni come da foglio in data 21.10.2024, depositato telematicamente” e “si [sono dati] reciprocamente atto della completezza della documentazione reddituale depositata”.
12. Dopo alcuni rinvii, neceSSri per l'integrazione della documentazione neceSSria a conservare l'ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato e alle relative verifiche, all'udienza del 7.5.2025, la causa è stata rimeSS al Collegio, per la decisione, senza termini (rinunciati).
13. In data 21.5.2025, è pervenuta nel fascicolo telematico la denuncia in data 20.5.2025, sporta dal IG. , nei confronti della IG.ra per non Controparte_1 Parte_1
11 avergli consentito una regolare frequentazione del figlio minore, negli orari previsti, negli ultimi fine settimana.
14. Perché poSS derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è neceSSrio “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
15. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fiSSre la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconIGliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619).
16. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimeSS in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fiSSre la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eIGenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli IGnificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è neceSSrio dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, è composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda CEDU6.7.2010,
GE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SN e LL c. Italia).
12 17. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eIGenze, anche future, neceSSrie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di eIGenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eIGenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
18. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra i genitori, in considerazione della soccombenza reciproca.
19. Per converso, nel rapporto processuale col curatore speciale, le spese di lite devono essere poste, in pari misura, a carico dei genitori, i quali - con la loro condotta - hanno dato causa alla nomina. Tali spese di lite devono essere corrisposte in favore dell'erario, stante l'ammissione del minore al patrocino a spese dello Stato e sono qui liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), ridotto del 50% il compenso medio relativo a tutte le fasi (per adeguare il compenso all'effettiva complessità del giudizio), in complessivi Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge.
20. Parimenti, il compenso del CTU, TT.SS , come liquidato con separato decreto, Persona_2
deve essere posto, in pari misura, a carico dei genitori.
P.Q.M.
il Tribunale di AleSSndria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore, in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, CP_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la
13 responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone che il padre, IG. , frequenti il figlio minore, , secondo Controparte_1 CP_2 il seguente regime concordato: “- disporre, in aderenza al regime di permanenza adottato e ferma restando la possibilità per i IGg.ri e di definire di volta in volta Pt_1 CP_1
differenti modalità per gli incontri ed il pernottamento del minore, che il padre poSS vedere e tenere con sé il figlio liberamente secondo gli accordi presi con la madre o, in difetto di accordo, secondo il seguente calendario: i) il bambino trascorrerà con il padre n. 3 weekend al mese dalla uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 19, compatibilmente con le condizioni del traffico;
ii) con il criterio dell'alternanza annuale, il minore trascorrerà metà delle vacanze natalizie con il padre, segnatamente un anno dal 23 al
CP_ 30 dicembre e un anno dal 31 dicembre al 06 gennaio e così di seguito;
iii) trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alternati con l'altro genitore;
iv) in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con l'altro genitore;
v) a prescindere dal calendario, il minore trascorrerà la
Festa del Papà e il compleanno del IG. con il padre e quella della mamma e il CP_1
CP_ compleanno della IG.ra con la madre (compreso pernottamento); vi) Pt_1 trascorrerà il proprio compleanno, sempre secondo il principio dell'alternanza, ad anni CP_ alterni con ciascun genitore;
vii) durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre due settimane non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 31 di maggio, fino al compimento del quinto anno di età, con obbligo di comunicazione del luogo
CP_ di soggiorno e della reperibilità telefonica;
al compimento dei 5 anni di età di ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio anche per due settimane consecutive;
viii) qualora le parti decidano di trascorrere le ferie in luogo di villeggiatura diverso dall'Italia possono farlo solo previo accordo dell'altro genitore (a prescindere dalla validità per l'espatrio dei documenti del minore); ix) i genitori riconoscono che il mantenimento delle relazioni affettive intrafamiliari con le famiglie d'origine, è funzionale ad una crescita serena ed armonica del minore. Per questo motivo e per il suo benessere psicofisico, i genitori assicurano il diritto a mantenere rapporti IGnificativi anche con le famiglie d'origine; x) nel caso in cui impegni di lavoro impediscono alle parti di tenere il figlio con sé come stabilito, dovrà essere prevista la possibilità di recupero degli incontri;
- disporre che nell'ipotesi di impossibilità di uno dei genitori a stare con il figlio nelle giornate e/o nel periodo concordato, oppure in caso di malattia del minore entrambi i genitori si impegnano a preferire l'altro genitore, o in alternativa i nonni paterni, con ricorso alla baby-sitter solo se strettamente neceSSrio”;
14 - pone a carico del padre, IG. , l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di Parte_1
gennaio del 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, , la CP_2 somma di Euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di AleSSndria;
- prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra i genitori, IG.ri e Controparte_1 [...]
“; - disporre che l'assegno unico universale venga corrisposto e Parte_1
trattenuto dalla madre nella misura del 100%; - dare atto che i genitori, salvo diverse intese, concordano che il minore potrà frequentare il centro estivo già a partire dall'estate 2025, specificando che il padre solo per l'anno 2025 su tale spesa contribuirà economicamente sulla base della sua disponibilità, mentre a partire dall'estate 2026 il padre parteciperà al
50% al costo del centro estivo […]. Le parti con la sottoscrizione della presente si impegnano a rimettere le reciproche querele, ad oggi sporte e relative alle vicende familiari, entro 10 giorni dalla sentenza di omologa”;
- dispone la prosecuzione, per 5 anni, della presa in carico del nucleo familiare da parte dell' e del Servizio Sociale competente per il Comune di Vinovo, i Parte_3 quali cureranno anche l'attuazione dei suggerimenti del CTU, TT.SS , quanto Persona_2
agli interventi di supporto;
- compensa integralmente le spese di lite, nel rapporto processuale tra i genitori, IG.ri e Controparte_1 Parte_1
- condanna i genitori, IG.ri e a Controparte_1 Parte_1
corrispondere la somma di Euro 3.808,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato e accessori di legge, in favore dell'erario, a titolo di spese di lite;
- pone il compenso del CTU, TT.SS , come liquidato con separato decreto, Persona_2
definitivamente a carico dei genitori, IG.ri e Controparte_1 Parte_1
in pari misura.
[...]
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, anche all'ASCA di Acqui Terme e al Servizio
Sociale competente per il Comune di Vinovo.
Così deciso in AleSSndria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(TT. Marco Bonci) (TT. Giuseppe Bersani)
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