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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2423/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Europa n. 3 e
Parte_2
), nato Ivrea il 23/12/1986 e residente in [...] Carlo Vigna n. 74; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Olivero (Cf. ) con C.F._3 studio in San Giorgio Canavese, Via Umberto I n. 55, ed ivi elettivamente do n atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […] accogliere le seguenti conclusioni: Per_
“1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, pur se con la stabile collocazione presso la madre. Ambedue i genitori eserciteranno sulla minore la responsabilità genitoriale, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse, idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità. Tali decisioni verranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti da parte di un singolo genitore, le quali dovranno comunque essere riferite all'altro genitore senza ritardo;
2) L'ex casa familiare, sita in San Giorgio C.se (TO), Viale Europa n. 3, dalla quale il Sig. si è già Parte_2 allontanato, e di proprietà della Sig.ra , rimarrà assegnata a quest'ultima, che continuerà a risiedervi insieme Parte_1 alla figlia;
3) Fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, il regime di visita e frequentazione della minore sarà il seguente: il padre potrà tenere con sé la figlia presso la propria abitazione a fine settimana alterni, dal sabato mattina o pomeriggio (a seconda degli impegni lavorativi del medesimo) alla domenica sera, allorché la accompagnerà presso l'abitazione della madre, nonché due pomeriggi a settimana, che, fatti salvi diversi accordi, si individuano nei giorni di lunedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino a dopo cena, allorché la accompagnerà presso l'abitazione della madre, sempre compatibilmente con le necessità e Per_ le attività extrascolastiche della minore. Durante il periodo natalizio, salvi diversi accordi fra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, con il quale rimarrà fino al 30 dicembre, e poi dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con il genitore con il quale avrà trascorso la Vigilia di Natale. La minore trascorrerà le vacanze pasquali per metà con la madre, e l'altra metà con il padre, in modo da trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Trascorrerà, inoltre, tutte le altre vacanze e festività dell'anno per metà con il padre e per metà con la madre, fatte salve le festività di un solo giorno, che trascorrerà ad anni alterni con l'uno e con l'altro Per_ genitore. Durante le vacanze estive trascorrerà interamente con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno con la specifica dell'eventuale località di villeggiatura in cui si recherà; Per_
4) I genitori concordano altresì che, finché lo gradirà e sussisterà la disponibilità dei nonni materni in tal senso, la minore potrà inoltre trascorrere 2 settiman e non consecutive durante le vacanze estive in una località di villeggiatura insieme ai nonni materni;
5) In considerazione della stabile convivenza della figlia con la madre, il Sig. contribuirà al mantenimento Parte_2 della minore mediante la corresponsione di un assegno, da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa al giorno 5 di ogni mese, di ammontare pari ad € 100,00 mensili per i primi 12 mesi, da elevarsi ad € 150,00 mensili a far data dal tredicesimo mese. Tale assegno avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso e sarà annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo al deposito del presente ricorso. Il padre provvederà altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative anticipate dalla madre per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa 24.06.16 in vigore presso il Tribunale di Ivrea. Per espresso accordo tra i genitori l'assegno unico universale, o eventuale misura equipollente, sarà integralmente percepito dalla Sig.ra ; Parte_1
6) I ricorrenti danno atto di aver già compiutamente risolto ogni questione di ordine patrimoniale fra gli stessi pendente, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5. Dichiarano, pertanto, di non avere null'altro da richiedere o pretendere vicendevolmente ad alcun titolo in relazione ai rapporti personali ed economico - patrimoniali insorti per effetto della convivenza, fatta eccezione per quanto previsto nelle presenti condizioni;
7) I ricorrenti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti anche per la figlia minore”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda congiunta di regolamentazione delle questioni genitoriali proposta dalle Parti appare accoglibile. e hanno dichiarato di aver convissuto more uxorio per Parte_1 Parte_2 circa 9 anni n (08/02/2016), riconosciuta da entrambi i Persona_2 genitori. Come riportato, da tempo è insorta tra i medesimi ricorrenti una grave e profonda crisi, tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che il Sig. , in accordo con la Parte_2 Sig.ra , si è già allontanato dall'abitazione familiare men ra è Parte_1 Parte_1 Per_ rimasta a vivere presso la casa familiare, di sua proprietà, insieme alla figlia Le Parti hanno quindi congiuntamente proposto un ricorso per la regolamentazione delle questio itoriali, che il Collegio ritiene accoglibile, anche viste le conclusioni favorevoli del PM. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2423/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa congiuntamente da:
Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...] Europa n. 3 e
Parte_2
), nato Ivrea il 23/12/1986 e residente in [...] Carlo Vigna n. 74; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Olivero (Cf. ) con C.F._3 studio in San Giorgio Canavese, Via Umberto I n. 55, ed ivi elettivamente do n atti Parti Ricorrenti Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto - 21/11/2024”
Collegio del 10.12.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale […] accogliere le seguenti conclusioni: Per_
“1) La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa, pur se con la stabile collocazione presso la madre. Ambedue i genitori eserciteranno sulla minore la responsabilità genitoriale, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse, idonee ad incidere sullo sviluppo della sua personalità. Tali decisioni verranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti da parte di un singolo genitore, le quali dovranno comunque essere riferite all'altro genitore senza ritardo;
2) L'ex casa familiare, sita in San Giorgio C.se (TO), Viale Europa n. 3, dalla quale il Sig. si è già Parte_2 allontanato, e di proprietà della Sig.ra , rimarrà assegnata a quest'ultima, che continuerà a risiedervi insieme Parte_1 alla figlia;
3) Fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori, il regime di visita e frequentazione della minore sarà il seguente: il padre potrà tenere con sé la figlia presso la propria abitazione a fine settimana alterni, dal sabato mattina o pomeriggio (a seconda degli impegni lavorativi del medesimo) alla domenica sera, allorché la accompagnerà presso l'abitazione della madre, nonché due pomeriggi a settimana, che, fatti salvi diversi accordi, si individuano nei giorni di lunedì e giovedì, dall'uscita da scuola sino a dopo cena, allorché la accompagnerà presso l'abitazione della madre, sempre compatibilmente con le necessità e Per_ le attività extrascolastiche della minore. Durante il periodo natalizio, salvi diversi accordi fra i genitori, trascorrerà ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, con il quale rimarrà fino al 30 dicembre, e poi dal 31 dicembre al 6 gennaio starà con il genitore con il quale avrà trascorso la Vigilia di Natale. La minore trascorrerà le vacanze pasquali per metà con la madre, e l'altra metà con il padre, in modo da trascorrere con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta. Trascorrerà, inoltre, tutte le altre vacanze e festività dell'anno per metà con il padre e per metà con la madre, fatte salve le festività di un solo giorno, che trascorrerà ad anni alterni con l'uno e con l'altro Per_ genitore. Durante le vacanze estive trascorrerà interamente con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno con la specifica dell'eventuale località di villeggiatura in cui si recherà; Per_
4) I genitori concordano altresì che, finché lo gradirà e sussisterà la disponibilità dei nonni materni in tal senso, la minore potrà inoltre trascorrere 2 settiman e non consecutive durante le vacanze estive in una località di villeggiatura insieme ai nonni materni;
5) In considerazione della stabile convivenza della figlia con la madre, il Sig. contribuirà al mantenimento Parte_2 della minore mediante la corresponsione di un assegno, da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta fissa al giorno 5 di ogni mese, di ammontare pari ad € 100,00 mensili per i primi 12 mesi, da elevarsi ad € 150,00 mensili a far data dal tredicesimo mese. Tale assegno avrà decorrenza dalla data di deposito del ricorso e sarà annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, con primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo al deposito del presente ricorso. Il padre provvederà altresì al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative anticipate dalla madre per la figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa 24.06.16 in vigore presso il Tribunale di Ivrea. Per espresso accordo tra i genitori l'assegno unico universale, o eventuale misura equipollente, sarà integralmente percepito dalla Sig.ra ; Parte_1
6) I ricorrenti danno atto di aver già compiutamente risolto ogni questione di ordine patrimoniale fra gli stessi pendente, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 5. Dichiarano, pertanto, di non avere null'altro da richiedere o pretendere vicendevolmente ad alcun titolo in relazione ai rapporti personali ed economico - patrimoniali insorti per effetto della convivenza, fatta eccezione per quanto previsto nelle presenti condizioni;
7) I ricorrenti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti anche per la figlia minore”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda congiunta di regolamentazione delle questioni genitoriali proposta dalle Parti appare accoglibile. e hanno dichiarato di aver convissuto more uxorio per Parte_1 Parte_2 circa 9 anni n (08/02/2016), riconosciuta da entrambi i Persona_2 genitori. Come riportato, da tempo è insorta tra i medesimi ricorrenti una grave e profonda crisi, tale da rendere non più tollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che il Sig. , in accordo con la Parte_2 Sig.ra , si è già allontanato dall'abitazione familiare men ra è Parte_1 Parte_1 Per_ rimasta a vivere presso la casa familiare, di sua proprietà, insieme alla figlia Le Parti hanno quindi congiuntamente proposto un ricorso per la regolamentazione delle questio itoriali, che il Collegio ritiene accoglibile, anche viste le conclusioni favorevoli del PM. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc prende atto degli accordi intervenuti tra le Parti sopra riportati, e dispone in conformità. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 10.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento