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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2119/2024 e 2119-1/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORMILE LALAGE, pec: dell'avv. MANISCALCO Email_1
BASILE ALESSANDRA, pec: e dell'avv. Email_2
FORTUNATO LUIGI, pec: Email_3
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIORDANO SIMONA , pec: Email_4
Appellato
e nei confronti di
Avv. , n.q. di curatore speciale del minore CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), giusto decreto
[...] C.F._3
1 di nomina del 13-16.10.2023, rappresentata e difesa da se stessa, pec:
Email_5
Appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni: per l'appellante
CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
Preliminarmente e in via di assoluta urgenza, assumere i provvedimenti indifferibili e, comunque, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per tutti i motivi sopra spiegati.
Anche inaudita altera parte, stante l'irreparabilità del danno che sta subendo, Per_1 revocare immediatamente i provvedimenti disposti dal Tribunale a tutela del minore, per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva.
Sospendere, nelle more della decisione, l'efficacia esecutiva della sentenza, per le ragioni sopra spiegate.
Sempre nelle more della decisione, stante l'età evolutiva di che comincia adesso a Per_1 maturare un'identità anche sociale, ordinare l'immediata aggiunta del cognome materno al cognome Italiano, disponendo che lo stesso sia anteposto, seguendo l'ordine alfabetico.
In subordine, nel caso in cui questa Corte ritenga di dover mantenere l'intervento di Spazio
Neutro, si chiede l'assunzione di tutte le precauzioni sopra descritte. Si insiste, comunque, per la revoca dell'astreinte, applicata in assoluta assenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto rappresentati nella parte motiva.
Nel merito, previa nomina del Curatore Speciale del minore, accogliere l'appello spiegato e per gli effetti accertare e dichiarare che il riconoscimento del figlio, effettuato in Palermo, in data
25.10.2021, dal Sig. in occasione della formazione dell'atto di nascita, non Controparte_1 corrisponde a verità biologica e in assenza di un legame familiare giuridicamente rilevante fra il Sig. e e dell'assenza di rilevanza giuridica dell'intenzione di divenire CP_1 Per_1 genitori, annullare e/o dichiararlo inefficace e/o pronunciare ogni statuizione come per legge,
2 assumendo ogni provvedimento conseguenziale anche per quanto riguarda l'immediata modifica del cognome.
In subordine, accertare e dichiarare la nullità del predetto riconoscimento per violazione delle norme imperative che disciplinano la formazione dell'atto di nascita o comunque ammettere
l'incidente di falso proposto in primo grado.
Rigettare tutte le statuizioni in tema di affidamento, perché assorbite dalla statuizione sulla domanda principale.
In caso di conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire al mantenimento di in una misura che non può essere inferiore ad €. Per_1
800,00, in considerazione di tutti gli indici di cui all'art. 337 ter c.c., oltre alla partecipazione alle spese straordinarie secondo il Protocollo utilizzato dal Tribunale di Palermo, comprendendo, però, anche la partecipazione alle spese dell'asilo che oggi incidono in maniera notevole.
Conseguentemente condannare il Sig. al rimborso alla Sig.ra di un importo CP_1 Pt_1 non inferiore ad €. 35.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dovuto fin dalla nascita del bambino.
Per l'appellato
Tutto quanto sopra brevemente premesso, questa difesa chiede che
L'ECC.MA CORTE ADITA
In via preliminare, dichiari la nullità del giudizio d'appello per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del minore stante la mancata citazione in giudizio del curatore speciale, già parte del procedimento in primo grado ovvero, in via subordinata, disponga l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge;
- Rigetti lo spiegato appello per tutti i motivi esposti o con qualsivoglia ulteriore statuizione e confermi integralmente il contenuto della sentenza n. 5571 del 18/11/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo;
- Rigetti l'istanza per l'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili da assumersi ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., in quanto assolutamente infondata e sfornita dei presupposti di legge, nonché la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per tutti i motivi spiegati;
3 - Confermi, stante l'inesistenza di qualsivoglia pregiudizio per il minore, i provvedimenti adottati a sua effettiva tutela dal Tribunale in primo grado, con particolare riferimento al regime di affidamento ed al diritto di visita del padre, sig. , temporaneamente Controparte_1 regolamentato con incontri settimanali calendati presso il servizio Spazio Neutro e in forma libera;
- Confermi l'ammonimento alla collaborazione al fine di consentire il regolare svolgimento del diritto di visita fra il padre ed il figlio e la condanna della sig.ra al pagamento Per_1 Pt_1 in favore del sig. della somma di € 150,00 per ogni singola inosservanza degli CP_1 appuntamenti fissati dal servizio Spazio Neutro o di quello esternalizzato;
- Confermi la necessità di una presa in carico della sig.ra da parte del Parte_3
Consultorio Familiare territorialmente competente, con facoltà di reindirizzamento ad altro servizio, per le finalità espresse nella sentenza impugnata;
- Rigetti, in quanto assolutamente pretestuosa e infondata, per le motivazioni già espresse, la richiesta di chiarimenti circa la tipologia di intervento adottato dal servizio Spazio Neutro e le
“precauzioni” da adottare sotto il profilo della possibilità di controllo e verifica dell'operato del servizio e del personale;
- Rigetti la richiesta di modifica integrativa del cognome richiesta ex art. 262 c.c. o, in subordine, qualora si ravvisi che tale richiesta risponda all'interesse del minore, disponga
l'aggiunta del cognome materno “ ” a quello paterno “Italiano”, posponendolo al primo Pt_1 scelto consensualmente dalle parti al momento del riconoscimento;
- Rigetti la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese comminata all'odierna appellante, parte soccombente, anche in ragione del numero dei sub-procedimenti, delle istanze urgenti presentate, tutte rigettate, e del contegno adottato per tutta la durata del processo dalla ricorrente;
- Dichiari l'inammissibilità e irricevibilità dei video e delle registrazioni acquisiti e prodotti senza il consenso e all'insaputa dei soggetti interessati nonché e di quelli qualificati come
“prove nuove”.
- Rigetti integralmente, in ogni sua domanda e rispetto a tutti i motivi addotti, lo spiegato appello perché assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, e confermi, per l'effetto e in ogni sua parte, la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di
4 impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità per contrasto con l'art. 9 della L. 40/2004;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.
Per il Curatore speciale
VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
• Rigettare l'appello proposto da parte appellante perché destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò per i motivi addotti;
• Confermare integralmente il contenuto e le statuizioni della sentenza n. 5571 del 18/11/2024 emessa dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità per contrasto con l'art. 9 della L. 40/2004;
• Rigettare l'istanza per l'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
• Mantenere gli incontri tra il minore e il sig. presso lo Spazio Per_1 Controparte_1
Neutro per i motivi addotti, oltre a mantenere gli incontri esternalizzati;
• Confermare la presa in carico di entrambi gli adulti, sig.ra e sig. Parte_3
da parte del Consultorio Familiare territorialmente competente, per le Controparte_1 finalità espresse nella sentenza impugnata;
• Disporre l'incarico presso la NPI per per valutare eventuale disagio del minore;
Per_1
• Accogliere in parte, ove si concordi con quanto dedotto, nel presente atto, da questo curatore speciale, la richiesta formulata da parte appellante, sull'aggiunta del cognome materno che dovrà seguire quello paterno;
• Dichiarare l'inammissibilità e irricevibilità del video delle registrazioni acquisiti e prodotti senza il consenso dei soggetti interessati e di quelli qualificati come prove nuove.
Per il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'atto di impugnazione e la conferma integrale della sentenza della 1^ Sezione
Civile del Tribunale di Palermo, anche con riguardo alle statuizioni relative alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento ed alle spese processuali, in considerazione della correttezza e dell'esaustività delle motivazioni dedotte a fondamento delle decisioni, con
5 particolare riguardo all'inammissibilità del ricorso per impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, sotto il duplice profilo del merito e del decorso dei termini di legge ed intervenuta decadenza del ricorrente, dichiarate dal Giudice di 1° in conformità della normativa in materia e dei principi e degli orientamenti della Corte Costituzione e della Corte
Europea dei diritti dell'uomo; il rigetto del ricorso per l'adozione di provvedimenti indifferibili a tutela del minore e la conferma delle statuizioni in materia contenute in sentenza, con particolare riguardo all'affido condiviso e alla regolamentazione degli incontri liberi ed in spazi protetti di CP_1
con il minore , da svolgersi senza l'adozione delle invocate
[...] Persona_1 cautele della videoregistrazione e della compresenza di un consulente di parte;
l'accoglimento della domanda relativa all'aggiunta del cognome materno al cognome paterno, secondo l'ordine concordato dalle parti ovvero, in difetto, deciso da Codesta Corte di Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 19.10.2023, proponeva impugnazione del Parte_1 riconoscimento effettuato in data 25.10.2021 da nei confronti del Controparte_1
figlio minore , ai sensi dell'art. 263 c.c., per difetto di veridicità. Per_1
2. In dettaglio, dopo aver precisato che il riconoscimento era avvenuto in occasione della formazione dell'atto di nascita del minore, nato il [...] a [...] un intervento di procreazione medicalmente assistita effettuato in Ucraina, la ricorrente chiedeva al Tribunale, previo espletamento di indagine genetica, di accertare e dichiarare che il riconoscimento non corrispondeva a verità biologica;
di dichiararne la nullità per violazione dei requisiti previsti dall'art. 12 del d.P.R.
396/2000, atteso che la dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita non era stata raccolta dall'ufficiale di stato civile;
di accertare l'assenza dei presupposti di cui alla l. 40/2004 per l'acquisizione dello status genitoriale, in quanto difettava una dichiarazione di volontà consapevole all'accesso alle tecniche procreative da parte dell'Italiano; e, per l'effetto, di adottare ogni provvedimento conseguenziale anche in relazione alla modifica del cognome del minore. La stessa richiedeva altresì l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all'affidamento del figlio , chiedendo l'affidamento esclusivo o, in subordine, Per_1
6 qualora fosse disposto l'affidamento condiviso, che fossero previste modalità idonee a garantire la serenità del minore durante gli incontri, e che fosse posto a carico di un contributo al mantenimento del figlio nella misura da Controparte_1 determinarsi in seguito a idonei accertamenti.
3. La ricorrente premetteva che, nell'ambito di una travagliata e intermittente relazione con , iniziata nel 2017, aveva deciso di intraprendere un Controparte_1 progetto di maternità mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, rivolgendosi – dopo esiti infruttuosi presso le cliniche di Salonicco e della Repubblica
Ceca – a una clinica ucraina, ove le fu prospettata la possibilità di impiantare quattro embrioni, due generati con il materiale biologico dell' e due con il materiale CP_1
biologico del donatore esterno. Nonostante un successivo ripensamento e il rifiuto dell'Italiano la ricorrente prestava comunque il proprio assenso, procedendosi al transfer, che dava esito positivo e conduceva alla nascita di in data Per_1
15.10.2021, successivamente riconosciuto dall'Italiano in data 25.10.2021.
4. La Caccia aggiungeva che l'Italiano non aveva mai mostrato un reale interesse per il progetto familiare, mantenendo un atteggiamento distaccato sin dalla gravidanza e non partecipando, né moralmente né fattivamente, alla vita del piccolo
. Per_1
5. L'odierna appellante riferiva, inoltre, che in data 10.02.2023 aveva ricevuto dalla clinica ucraina un messaggio con cui veniva informata del fatto che l'Italiano, per il tramite di un terzo soggetto, aveva richiesto la documentazione medica relativa al concepimento del minore nonché il certificato di paternità scoprendo in quell'occasione di non essere il padre genetico di . Pertanto, Per_1 Parte_1
adiva il Tribunale per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità.
[...]
6. Il Tribunale adito acquisiva gli atti del procedimento pendente avanti il
Tribunale per i Minorenni, nell'ambito del quale la Procura della Repubblica aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali al fine di svolgere un'inchiesta psico-socio- familiare sul minore.
7. Si costituiva , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004, nonché per
7 intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 263 c.c., per decorso dei termini di legge. Nel merito, chiedeva il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo e la regolamentazione del diritto di visita, nonché la previsione, a suo carico, dell'obbligo di versare € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
8. Si costituiva n.q. di Curatrice speciale del minore (nominata CP_2 giusta decreto di nomina del 13.10.2023), la quale, ritenendo prioritario il mantenimento del rapporto del minore con entrambi i genitori, chiedeva il ripristino degli incontri con l'Italiano e l'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
9. La Caccia instaurava alcuni un sub-procedimenti all'esito dei quali veniva disposto:
- l'incarico ai servizi sociali del Comune di Palermo per vigilare sul minore per accertare l'eventuale sussistenza di situazioni pregiudizievoli e valutare Per_1
l'adeguatezza genitoriale delle parti;
- la regolamentazione degli incontri tra il minore e l'Italiano presso i locali del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo;
- l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
domicilio prevalente presso la residenza materna;
- l'obbligo per di corrispondere a € 200,00 mensili Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
10. Con ordinanza del 19.06.2024, il Giudice relatore respingeva l'istanza di proposizione di querela di falso incidentale avanzata dalla parte attrice, ritenendo che l'eventuale falsità dell'atto di nascita non incidesse sulla veridicità o meno del riconoscimento effettuato.
11. Nel corso del giudizio, anche la parte resistente instaurava un sub- procedimento volto a denunciare il comportamento ostruzionistico della Pt_1 nell'attuazione del diritto di visita, chiedendo l'adozione di provvedimenti opportuni. La relativa domanda veniva devoluta al giudizio principale.
12. Con sentenza n. 5571/2024 del 18.11.2024, il Tribunale di Palermo così
8 disponeva:
- dichiarava inammissibile l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per contrasto con l'art. 9 l. 40/2004;
- disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso la madre;
- stabiliva che il padre incontrasse il figlio due volte a settimana, una volta prelevandolo dall'abitazione materna (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e una volta presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo;
- incaricava il responsabile del Servizio Spazio Neutro di relazionare al Giudice
Tutelare ogni due mesi sull'andamento degli incontri, segnalando immediatamente eventuali inosservanze al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni;
- disponeva la continuazione, o l'avvio, della presa in carico terapeutica di
[...]
presso il Consultorio familiare, con possibilità di reindirizzamento Parte_1
presso altro servizio, al fine proseguire nel percorso di elaborazione dei vissuti personali e per l'acquisizione di competenze materne più profonde rispetto al mero accudimento, con obbligo di relazionare al G.T. ogni due mesi e segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio;
- poneva a carico di l'obbligo di versare euro 200,00 mensili a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ammoniva la a collaborare con diligenza per garantire il regolare Pt_1
svolgimento degli incontri con l'Italiano, sia presso lo Spazio Neutro che all'esterno;
- condannava al pagamento, in favore dell'Italiano, della Parte_1 somma di € 150,00 per ogni singola inosservanza degli appuntamenti fissati dal servizio Spazio Neutro e di quelli esternalizzati;
- condannava la alla rifusione delle spese di lite - anche dei sub- Pt_1
procedimenti - in favore di , quantificate in € 10.860,00, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Curatrice speciale del minore che si liquidavano in € 4.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
13. Con atto depositato il 17.12.2024, ha proposto appello Parte_1
9 avverso la sopra menzionata sentenza chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
14. Si è costituito l , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e CP_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in apertura.
15. Si è costituito il Curatore speciale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, ad eccezione della richiesta inerente all'aggiunta del cognome materno posponendolo, però, a quello paterno, e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
16. Sostituita l'udienza del 9 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
17. Va preliminarmente precisato che l'appellante ha promosso nel corso del giudizio un sub-procedimento chiedendo l'emissione di provvedimenti urgenti, coincidenti con alcune delle domande già proposte nel ricorso introduttivo;
considerato che
la presente decisione definisce nel merito l'intera controversia, tutte le relative questioni devono ritenersi assorbite.
18. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, è utile ripercorrere il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata.
19. Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso volto all'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità deducendo un contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004. In particolare, il Tribunale di Palermo, richiamando gli artt. 8 e 9 della medesima legge e la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2023, ha evidenziato come l'art. 9, nel valorizzare - rispetto al favor veritatis - il consenso alla genitorialità e l'assunzione della conseguente responsabilità nell'ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore, dimostri “la volontà di tutelare gli interessi del figlio”, garantendo “il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione”.
20. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che, sebbene il divieto di disconoscimento di cui all'art. 9 sia formalmente rivolto solo al coniuge o al convivente della madre, la ratio della norma risiede nell'esigenza di escludere un diritto di ripensamento per chi abbia prestato consenso alla particolare tecnica procreativa, generando affidamento 10 nella madre - considerata parte “debole”- e, nell'ottica del migliore interesse per il bambino, nella necessità di preservare il legame familiare di fatto instauratosi con il genitore che ha partecipato al progetto procreativo. Pertanto, la tutela del prodotto del concepimento, considerata preminente - rispetto ai contrapposti diritti del padre e della madre - sin dal momento della fecondazione dell'ovulo (v. art. 6 l. 40/2004), non può ritenersi recessiva rispetto alle determinazioni unilaterali della madre, a maggior ragione in una fase successiva alla nascita.
21. In altri termini, se l'identità del figlio nato da PMA non può mai essere messa in discussione dal padre - “in quanto la dignità dell'embrione crioconservato giustificherebbe in modo non irragionevole la compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo circa la paternità” - è altresì vero che tale identità non può essere incisa neppure dalla madre, dovendosi ritenere che anche per essa operi il limite alla revocabilità del consenso. La preclusione dell'azione di disconoscimento per la madre discende anche dal comma 2 del citato art. 9, che esclude per la donna che abbia fatto ricorso a tecniche di PMA di esercitare l'anonimato al momento del parto.
22. Alla luce di tale premessa ermeneutica, il giudice di primo grado ha ritenuto che, nella specie, fosse stata dimostrata la volontà dell'Italiano di assumere la paternità di , in quanto egli oltre ad avere effettuato il riconoscimento del Per_1 bambino – pur nella consapevolezza della possibile assenza di legami genetici – si è comportato da padre in tutti gli eventi più rilevanti nella vita dello stesso, e non essendo emersi elementi dai quali inferire la mancata condivisione del progetto procreativo da parte del resistente.
23. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 263 c.c. per decorso del termine legale, rilevando che, mentre l'azione è imprescrittibile per il figlio, essa deve essere proposta dall'autore del riconoscimento entro un anno dall'annotazione dello stesso sull'atto di nascita.
24. Nel caso di specie, il riconoscimento è avvenuto in data 25.10.2021 e l'azione è stata proposta in data 19.10.2023, dunque ben oltre il termine previsto dalla legge.
25. Ad avviso del Tribunale l'argomentazione secondo cui il termine decorrerebbe dalla certezza della non paternità – acquisita il 10.02.2023 – non modifica il limite temporale fissato dalla legge in quanto in fattispecie come queste non può operare il 11 disposto dell'art. 263 c.c., dal momento che nella procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è già previsto a monte lo scollamento con la verità biologica della procreazione.
26. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla nullità del riconoscimento effettuato contestualmente alla formazione dell'atto di nascita, il Tribunale di Palermo ha ritenuto la domanda assorbita sia dalle considerazioni svolte, sia dal provvedimento che ha escluso l'ammissibilità della domanda di falso incidentale.
27. L'organo giudicante di primo grado ha altresì adottato i provvedimenti a tutela del minore, rilevando dalle relazioni dei servizi coinvolti l'assenza di pregiudizio nell'interazione tra e il padre, la quale veniva vissuta dal minore Per_1
in modo giocoso e positivo. Inoltre, tenuto conto della valutazione favorevole delle competenze genitoriali dell'Italiano, sono stati disposti incontri aggiuntivi tra lo stesso e il piccolo al di fuori dello Spazio neutro. In ragione, poi, della Per_1
condotta ostativa della , volta a impedire tali incontri, è stata confermata la Pt_1 condanna della stessa, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di euro 150,00 in favore dell'Italiano per ogni mancata ottemperanza agli appuntamenti fissati dal
Servizio.
28. Il Giudice di primo grado, infine, ha assunto le statuizioni di carattere economico a seguito del confronto tra le rispettive posizioni reddituali delle parti.
29. Così brevemente ripercorso l'iter logico-motivazionale della sentenza impugnata, si procede ora con l'analisi dei motivi di appello.
30. Con il primo motivo, l'odierna appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. 40/2004, sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile al caso concreto in quanto il limite in essa contenuto è riferibile al solo
“coniuge o convivente” che hanno prestato consenso, anche per fatti concludenti, al ricorso a tecniche di tipo eterologo. Tale divieto, dunque, non è posto nei confronti della madre e, in ogni caso, l'inapplicabilità della disposizione deriverebbe nel caso di specie dal fatto che non è stato dato alcun consenso dall'Italiano.
31. Con il secondo motivo, la lamenta la violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 263 c.c., deducendo che non sarebbe dimostrata la volontà del resistente di
12 assumere la paternità di un bambino con il quale non ha alcun legame genetico, e che manca altresì la prova della condivisione del progetto procreativo.
32. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.
33. Con essi la ripropone le tesi già esaminate in primo grado, e le Pt_1
argomentazioni formulate nell'atto di appello non appaiono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, né a sovvertire la valutazione effettuata dal
Tribunale.
34. Invero, il primo giudice ha condivisibilmente evidenziato che la ratio sottesa all'art. 9 l. 40/2004 - che valorizza, rispetto al favor veritatis, il consenso alla genitorialità e la conseguente assunzione di responsabilità – consiste nella tutela dell'interesse del minore, da cui deriva il riconoscimento dell'identità affettiva e relazionale, anche in assenza di legame biologico.
35. Assume, pertanto, valore preminente la tutela del prodotto del concepimento rispetto ai diritti della maternità e della paternità. La preclusione dell'azione di disconoscimento da parte della madre trova ulteriore fondamento nel secondo comma del citato art. 9, che esclude per la donna che abbia fatto ricorso a tecniche di
PMA di esercitare l'anonimato al momento del parto. Un ragionamento diverso finirebbe per ledere l'identità del minore, rafforzata proprio dal legame di filiazione, soprattutto in assenza di prova di un pregiudizio per lo stesso.
36. Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, l'interpretazione sistematica della l. 40/2004 impone di valorizzare gli artt. 8 – in virtù del quale i nati da PMA hanno lo stato di figli nati nel matrimonio, - e 9 in connessione con il divieto di revoca del consenso previsto dall'art. 6 della l. cit. Da quest'ultima disposizione – che consente la revoca del consenso solo sino al momento della fecondazione dell'ovulo – si ricava che, da tale momento in poi, con l'inizio della gravidanza l'ordinamento appresta tutele giuridiche per il prodotto del concepimento.
37. E ancora, la Corte costituzionale (sent. n. 161/2023) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 cit. nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo ma prima dell'impianto dell'embrione (nel caso esaminato dalla Corte era trascorso un
13 considerevole lasso di tempo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima dell'impianto, durante il quale il progetto di coppia si era disgregato). Secondo la Corte, infatti, ove si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell'embrione crioconservato, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.
38. Gli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 evidenziano che il consenso prestato alla PMA, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità genitoriale, dalla quale discende l'attribuzione al nato dello status filiationis a prescindere dalle vicende che possano interessare il rapporto di coppia. Contr
39. In tal modo, il destino giuridico del figlio nato da - rivestendo valore preminente sin dalla fecondazione - viene sottratto ai mutamenti della volontà, tanto del padre quanto della madre: “È significativo, infatti, che l'art. 8 stabilisca che «[i] nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6», e che l'art. 9 preveda un duplice divieto: da un lato, quello di disconoscimento della paternità nel caso della PMA eterologa, così configurando «una ipotesi di intangibilità dello » (ordinanza ex lege status n. 7 del 2012),
e, dall'altro, quello di anonimato della madre. Tali norme mettono in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato – a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia – dello status filiationis” (Corte Cost. n.
161/2023).
40. Ad ulteriore conferma dell'opzione interpretativa appena prospettata è utile richiamare la recente sentenza, sempre della Corte Costituzionale (sent. n. 68/2025), Contr che - sebbene relativa alla diversa ipotesi di riconoscimento del figlio nato da resa da due donne nelle rispettive qualità di madre biologica e madre intenzionale – corrobora e conforta le superiori considerazioni.
41. In dettaglio, la Corte chiarisce che i già richiamati artt. 8 e 9 della l. 40/2004 sanciscono “l'impossibilità di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla decisione di
14 intraprendere un percorso genitoriale con il ricorso alla PMA”. Analogamente a quanto accade per la procreazione naturale, prosegue la Corte, alla decisione di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, consegue la responsabilità genitoriale, anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica.
42. Ed ancora, la menzionata pronuncia rimarca la centralità dell'interesse del minore: “Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021
– ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali.
Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”.
43. Infine, per quanto qui di interesse, la Corte ribadisce che “L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure (…) che abbiano assunto
e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita”.
44. Non coglie nel segno il tentativo dell'appellante di prospettare l'assenza del consenso alla fecondazione eterologa da parte dell'Italiano, non solo perché il riconoscimento del piccolo vale quale atto concludente ai sensi dell'art. 9 l. Per_1
cit., ma anche perché egli ha inteso partecipare in veste di padre a tutti gli eventi più significativi per la vita del bambino (nascita, battesimo, primo compleanno, cfr. foto allegate), sia prima di sapere di non avere un legame biologico con , sia, Per_1
soprattutto, dopo averne avuto la certezza: tali elementi dimostrano la volontà dell'appellato di essere il padre di a prescindere dal legame genetico. Per_1
45. Inoltre, non hanno trovato riscontro le allegazioni dell'appellante in ordine ad atti o comportamenti dai quali possa desumersi che l'Italiano abbia espresso in maniera esplicita un dissenso al progetto di genitorialità intrapreso con la ex compagna.
15 46. Deve quindi concludersi nel senso che, a fronte del consenso dell'Italiano alla tecnica di procreazione eterologa, non sia possibile mettere in discussione detta paternità e ciò né da parte del padre, né da parte della madre, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, così come sopra delineata.
47. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza per Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.c. in relazione al capo che ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso dei termini di legge.
48. Secondo l'appellante, il dies a quo dovrebbe coincidere con il momento in cui ella ha acquisito certezza dell'assenza di un legame biologico con il minore.
49. La censura è destituita di fondamento.
50. L'art. 263 c.c. disciplina l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ponendosi a tutela della verità biologica della filiazione. La norma consente al soggetto che ha effettuato il riconoscimento (o ad altri legittimati) di rimuovere lo status di figlio derivante da un riconoscimento non conforme alla realtà genetica. La ratio sottesa alla norma è, dunque, quella di garantire la corrispondenza tra stato giuridico e verità biologica, tutelando l'interesse sia del figlio che dei genitori a un'identità personale fondata su un legame di sangue realmente esistente.
51. Tuttavia, nei casi di PMA di tipo eterologo la genitorialità non si fonda sul dato genetico, bensì sul consenso prestato prima dell'avvio della procedura, come espressamente previsto dagli artt. 6, 8 e 9 della l. 40/2004, già citati.
52. Come ampiamente argomentato nei punti precedenti, la normativa di settore, confermata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 161/2023 e n. 68/2025), esclude espressamente la possibilità di revocare tale consenso dopo la fecondazione dell'ovulo e, conseguentemente, preclude ogni azione diretta a rimettere in discussione lo status di figlio così acquisito fondato sull'assenza di legame biologico.
53. Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 263 c.c. ai casi di PMA eterologa: la funzione di tale azione - volta a ripristinare la verità genetica – è incompatibile con un modello di filiazione basato non sulla genetica, ma sull'assunzione volontaria e responsabile del ruolo genitoriale. La filiazione da PMA eterologa è, infatti, effetto
16 giuridico del consenso e non del concepimento naturale (cfr. Corte. Cost. 161/2023;
Cass. n. 30294/2017; Cass. n. 13000/2019).
54. Si aggiunga che, anche a voler ammettere una simile azione, la stessa non potrebbe che decorrere dal riconoscimento, essendo evidente che già in quel momento è nota la possibilità che non vi sia legame biologico, di tal che la stessa è comunque tardiva, come già sottolineato dal Tribunale.
55. Con il quarto motivo di gravame, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda volta all'accertamento dell'invalidità del riconoscimento effettuato dall'Italiano, per violazione della disciplina di formazione dell'atto di nascita, sia rimasta assorbita dalle argomentazioni svolte in relazione alle altre questioni, nonché dal provvedimento che ha rigettato la querela di falso incidentale.
56. L'appellante rileva che sarebbe stata violata la disciplina relativa alla formazione dell'atto di nascita, la quale, in quanto solenne, soggiace a un rigoroso procedimento.
57. In particolare, ella sostiene che dal documento cartaceo in atti emergerebbe che la dichiarazione volta al riconoscimento di non fu resa all'ufficiale dello Per_1
stato civile, bensì a un'addetta comunale. Quest'ultima, dopo aver compilato il registro, si sarebbe recata in un'altra stanza per farlo firmare;
tale circostanza sarebbe confermata dall'evidente differenza tra la grafia del compilatore e quella del firmatario dell'atto.
58. Anche tale motivo non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
59. L'art. 12 del d.P.R. 396/2000 richiede che l'atto sia redatto sotto la responsabilità dell'Ufficiale di stato civile e da questi sottoscritto, ma non impone una personale e diretta verbalizzazione da parte dell'Ufficiale medesimo, essendo ammesso il concorso di personale amministrativo nella raccolta materiale delle dichiarazioni. Ciò è pienamente conforme alla prassi e alla normativa regolamentare, sempre che la redazione dell'atto avvenga sotto la vigilanza dell'Ufficiale e che questi ne assuma la responsabilità giuridica con la sottoscrizione.
60. Ad ogni modo, anche volendo ipotizzare una irregolarità procedimentale nella
17 raccolta del consenso o nella verbalizzazione del riconoscimento, si è in presenza, al più, di un vizio meramente formale che non incide sull'efficacia del riconoscimento, ove questo sia espressione di una volontà genitoriale libera e consapevole.
61. Nel caso di specie, infatti, il riconoscimento è stato effettuato dall'Italiano a seguito del progetto genitoriale condiviso con la , con piena consapevolezza Pt_1
della possibilità di assenza di un legame genetico, come dimostrato dai comportamenti successivi del resistente che ha agito come padre sin dalla nascita di
. Per_1
62. La preclusione espressa di cui all'art. 9 della l. 40/2004 esclude la possibilità di impugnare il riconoscimento in caso di PMA eterologa a fronte di un valido consenso prestato, a prescindere da ogni successiva valutazione soggettiva o da eventuali difformità formali (cfr. Cass. n. 6383/2022)
63. Ne consegue che l'azione volta a ottenere la declaratoria di nullità del riconoscimento per presunta violazione dell'art. 12 d.P.R. 396/2000 - fondata sul fatto che il riconoscimento sia stato verbalizzato da un funzionario comunale e poi firmato dall'Ufficiale di stato civile - è da ritenersi inammissibile, oltre che infondata nel merito, non potendo costituire un mezzo surrettizio per eludere il divieto normativo di impugnazione del riconoscimento nei casi di PMA, non essendo ravvisabile nel caso di specie l'esistenza di un vizio sostanziale (come ad esempio un consenso estorto o il difetto assoluto di volontà).
64. Con il quinto motivo di appello censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la scelta del resistente di diventare padre di un bambino con il quale avrebbe potuto non avere alcun legame genetico e che lo stesso abbia assunto le conseguenziali responsabilità, esercitandole nel rispetto del benessere psico-fisico di . Per_1
65. Segnatamente, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto prioritariamente occuparsi della questione pregiudiziale relativa allo status e, in considerazione della pacifica assenza di convivenza tra lei e l'Italiano, non avrebbe dovuto concedere l'affidamento condiviso del minore.
66. La censura non coglie nel segno.
18 67. Il giudice di prime cure, infatti, solo dopo avere adeguatamente motivato in ordine alla non ammissibilità del ricorso per impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, ha adottato le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del bambino.
68. Con il sesto motivo di appello, la contesta la decisione assunta in merito Pt_1
all'affidamento condiviso del minore, alla valutazione delle competenze genitoriali dell'Italiano, alla quantificazione del contributo al mantenimento di posto a Per_1
carico dell'Italiano e alla sua presa in carico terapeutica da parte del Consultorio familiare.
69. In particolare, l'appellante, criticando l'utilizzo delle relazioni dei servizi incaricati, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare in concreto il migliore interesse per e valutare l'invasività dell'intervento Per_1
previsto presso lo Spazio Neutro. Inoltre, deduce che non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla capacità genitoriale dell'Italiano.
70. Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
71. Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 16205/2023).
72. Nell'interesse del minore va, pertanto, garantito il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con
19 entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, configurandosi come un diritto del minore prima ancora che dei genitori
(cfr. Cass. 21425/2022; Cass. 9764/2019).
73. Affinché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
74. Nel caso di specie, non si riscontrano elementi atti a dimostrare una manifesta inidoneità dell'Italiano rispetto ai doveri educativi e di cura del piccolo , né Per_1
risulta che l'affidamento condiviso arrechi un pregiudizio al medesimo.
75. Anche dalla relazione del servizio Spazio Neutro del 13.03.2025 in atti emerge che gli incontri tra il bambino e il padre si svolgono in un clima sereno e che Per_1
manifesta il desiderio di uscire dal servizio con il padre per trascorrere del tempo insieme.
76. Pertanto, alla luce del fatto che il minore è nato nell'ambito di un progetto genitoriale condiviso volto all'assunzione di responsabilità genitoriali paritarie, e del fatto che il concreto comportamento tenuto dall'Italiano sin dalla nascita del minore evidenzia l'esistenza di un legame affettivo e di cura con , si ritiene che sia Per_1
conforme al superiore interesse del minore mantenere un rapporto stabile, continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
77. Parimenti, risultano esenti da censure sia la statuizione del Tribunale in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, considerati i redditi di entrambe le parti, sia la presa in carico della da parte del Consultorio familiare, attesa Pt_1
l'elevata conflittualità delle parti e la delicatezza della vicenda.
78. Anche il settimo motivo di gravame – con il quale la censura la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna al pagamento in favore di
, di una somma di denaro per ogni inosservanza degli appuntamenti Controparte_1
20 fissati dal servizio - è infondato.
79. Difatti, dalla citata relazione del Servizio spazio neutro del 13.03.2025, si evince che “Dal colloquio con la signora è emerso che la stessa ha sempre vissuto come Parte_4 stressante, inopportuno e incoerente il disposto intervento del servizio scrivente, soprattutto perché collocato all'interno di un percorso di disconoscimento della paternità del sig. ” CP_1
e ancora “da quanto riferito da entrambe le parti, il rapporto tra gli adulti continuerebbe ad essere conflittuale”; inoltre, “Doveroso segnalare, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, che rispetto all'inizio della presa in carico del nucleo presso il servizio scrivente, la conflittualità della coppia genitoriale non è mutata nel tempo”.
80. Pertanto, la permanenza della elevata conflittualità della coppia genitoriale induce a dubitare che, in assenza della misura disposta, la garantisca la Pt_1
regolarità degli incontri tra l'Italiano e il figlio.
81. Con l'ottavo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa statuizione sul difetto di legittimazione passiva e di potere della Curatrice speciale, sostenendo che la stessa ha agito oltre i limiti del proprio mandato, così alterando l'equilibrio processuale, e chiede la nomina di un nuovo curatore.
82. Nemmeno tale motivo merita accoglimento.
83. Sono rimaste, invero, a livello meramente assertivo, le affermazioni secondo le quali la Curatrice avrebbe agito discostandosi dall'interesse del minore. Al contrario, dalle difese proposte risulta evidente che ella ha attuato condotte finalizzate alla tutela del miglior interesse del bambino, operando con professionalità e interagendo con alla presenza di tutte le parti, al fine di verificare l'esistenza di un Per_1
legame tra padre e figlio.
84. L'appellante ha, infine, chiesto, in via subordinata all'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento, di essere autorizzata a presentare istanza per il cambiamento del cognome del figlio, mediante l'aggiunta del proprio cognome, anteposto a quello paterno, in ossequio al principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost.
85. L'istanza è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati.
86. La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. n. 131/2022, ha dichiarato 21 l'illegittimità dell'automatismo normativo che impone l'attribuzione del solo cognome paterno ai figli, in assenza di un accordo tra i genitori, affermando che l'identità personale del soggetto, anche nella componente costituita dal cognome, rappresenta un elemento fondamentale della dignità della persona e dell'eguaglianza morale e giuridica dei genitori. L'aggiunta del cognome materno, pertanto, si pone in linea con la piena realizzazione del diritto all'identità personale e familiare, nonché con il principio di pari responsabilità genitoriale.
87. In assenza di indicazioni normative alla “posizione” del cognome materno rispetto a quello paterno, questa Corte ritiene, considerata l'età del minore (prossimo ai quattro anni) e il fatto che fin dalla nascita egli è stato identificato con il solo cognome paterno, che sia maggiormente rispondente al suo superiore interesse – in particolare sotto il profilo della continuità affettiva, relazionale e della costruzione dell'identità personale – disporre l'aggiunta del cognome materno in posizione successiva rispetto a quello paterno.
88. In tal modo si realizza un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto all'identità familiare e personale del minore e quella di garantire la stabilità dei riferimenti affettivi e sociali già consolidati, senza introdurre discontinuità che potrebbero disorientare il minore nella sua fase evolutiva.
89. Tutte le superiori considerazioni conducono, conclusivamente, all'accoglimento della sola domanda di autorizzazione a chiedere la modifica del cognome del minore aggiungendo il cognome materno a quello Persona_1
paterno, con la seguente composizione del cognome “ ”. Persona_2
90. Alla luce dell'esito complessivo della controversia e valutate le circostanze del caso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5571/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 18.11.2024, proposto da
Pa nei confronti di autorizza Parte_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_1
a presentare domanda al Prefetto competente per la modifica del cognome del minore aggiungendo il cognome materno a quello paterno, con la seguente Persona_1 composizione del cognome “ ”; Persona_2
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 del curatore del minore Avv. dei due terzi delle spese di lite che si liquidano, CP_2
già ridotte, in € 3.400 ciascuno, oltre spese generali iva e cpa come per legge, compensa il restante terzo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Laura Petitti Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 2119/2024 e 2119-1/2024 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORMILE LALAGE, pec: dell'avv. MANISCALCO Email_1
BASILE ALESSANDRA, pec: e dell'avv. Email_2
FORTUNATO LUIGI, pec: Email_3
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIORDANO SIMONA , pec: Email_4
Appellato
e nei confronti di
Avv. , n.q. di curatore speciale del minore CP_2 Per_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), giusto decreto
[...] C.F._3
1 di nomina del 13-16.10.2023, rappresentata e difesa da se stessa, pec:
Email_5
Appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Interveniente necessario
Conclusioni: per l'appellante
CORTE D'APPELLO DI PALERMO Parte_2
Preliminarmente e in via di assoluta urgenza, assumere i provvedimenti indifferibili e, comunque, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza per tutti i motivi sopra spiegati.
Anche inaudita altera parte, stante l'irreparabilità del danno che sta subendo, Per_1 revocare immediatamente i provvedimenti disposti dal Tribunale a tutela del minore, per le ragioni ampiamente spiegate in parte motiva.
Sospendere, nelle more della decisione, l'efficacia esecutiva della sentenza, per le ragioni sopra spiegate.
Sempre nelle more della decisione, stante l'età evolutiva di che comincia adesso a Per_1 maturare un'identità anche sociale, ordinare l'immediata aggiunta del cognome materno al cognome Italiano, disponendo che lo stesso sia anteposto, seguendo l'ordine alfabetico.
In subordine, nel caso in cui questa Corte ritenga di dover mantenere l'intervento di Spazio
Neutro, si chiede l'assunzione di tutte le precauzioni sopra descritte. Si insiste, comunque, per la revoca dell'astreinte, applicata in assoluta assenza di tutti i presupposti in fatto e in diritto rappresentati nella parte motiva.
Nel merito, previa nomina del Curatore Speciale del minore, accogliere l'appello spiegato e per gli effetti accertare e dichiarare che il riconoscimento del figlio, effettuato in Palermo, in data
25.10.2021, dal Sig. in occasione della formazione dell'atto di nascita, non Controparte_1 corrisponde a verità biologica e in assenza di un legame familiare giuridicamente rilevante fra il Sig. e e dell'assenza di rilevanza giuridica dell'intenzione di divenire CP_1 Per_1 genitori, annullare e/o dichiararlo inefficace e/o pronunciare ogni statuizione come per legge,
2 assumendo ogni provvedimento conseguenziale anche per quanto riguarda l'immediata modifica del cognome.
In subordine, accertare e dichiarare la nullità del predetto riconoscimento per violazione delle norme imperative che disciplinano la formazione dell'atto di nascita o comunque ammettere
l'incidente di falso proposto in primo grado.
Rigettare tutte le statuizioni in tema di affidamento, perché assorbite dalla statuizione sulla domanda principale.
In caso di conferma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire al mantenimento di in una misura che non può essere inferiore ad €. Per_1
800,00, in considerazione di tutti gli indici di cui all'art. 337 ter c.c., oltre alla partecipazione alle spese straordinarie secondo il Protocollo utilizzato dal Tribunale di Palermo, comprendendo, però, anche la partecipazione alle spese dell'asilo che oggi incidono in maniera notevole.
Conseguentemente condannare il Sig. al rimborso alla Sig.ra di un importo CP_1 Pt_1 non inferiore ad €. 35.000,00 a titolo di contributo al mantenimento dovuto fin dalla nascita del bambino.
Per l'appellato
Tutto quanto sopra brevemente premesso, questa difesa chiede che
L'ECC.MA CORTE ADITA
In via preliminare, dichiari la nullità del giudizio d'appello per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa del minore stante la mancata citazione in giudizio del curatore speciale, già parte del procedimento in primo grado ovvero, in via subordinata, disponga l'integrazione del contraddittorio nei termini di legge;
- Rigetti lo spiegato appello per tutti i motivi esposti o con qualsivoglia ulteriore statuizione e confermi integralmente il contenuto della sentenza n. 5571 del 18/11/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo;
- Rigetti l'istanza per l'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili da assumersi ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., in quanto assolutamente infondata e sfornita dei presupposti di legge, nonché la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per tutti i motivi spiegati;
3 - Confermi, stante l'inesistenza di qualsivoglia pregiudizio per il minore, i provvedimenti adottati a sua effettiva tutela dal Tribunale in primo grado, con particolare riferimento al regime di affidamento ed al diritto di visita del padre, sig. , temporaneamente Controparte_1 regolamentato con incontri settimanali calendati presso il servizio Spazio Neutro e in forma libera;
- Confermi l'ammonimento alla collaborazione al fine di consentire il regolare svolgimento del diritto di visita fra il padre ed il figlio e la condanna della sig.ra al pagamento Per_1 Pt_1 in favore del sig. della somma di € 150,00 per ogni singola inosservanza degli CP_1 appuntamenti fissati dal servizio Spazio Neutro o di quello esternalizzato;
- Confermi la necessità di una presa in carico della sig.ra da parte del Parte_3
Consultorio Familiare territorialmente competente, con facoltà di reindirizzamento ad altro servizio, per le finalità espresse nella sentenza impugnata;
- Rigetti, in quanto assolutamente pretestuosa e infondata, per le motivazioni già espresse, la richiesta di chiarimenti circa la tipologia di intervento adottato dal servizio Spazio Neutro e le
“precauzioni” da adottare sotto il profilo della possibilità di controllo e verifica dell'operato del servizio e del personale;
- Rigetti la richiesta di modifica integrativa del cognome richiesta ex art. 262 c.c. o, in subordine, qualora si ravvisi che tale richiesta risponda all'interesse del minore, disponga
l'aggiunta del cognome materno “ ” a quello paterno “Italiano”, posponendolo al primo Pt_1 scelto consensualmente dalle parti al momento del riconoscimento;
- Rigetti la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese comminata all'odierna appellante, parte soccombente, anche in ragione del numero dei sub-procedimenti, delle istanze urgenti presentate, tutte rigettate, e del contegno adottato per tutta la durata del processo dalla ricorrente;
- Dichiari l'inammissibilità e irricevibilità dei video e delle registrazioni acquisiti e prodotti senza il consenso e all'insaputa dei soggetti interessati nonché e di quelli qualificati come
“prove nuove”.
- Rigetti integralmente, in ogni sua domanda e rispetto a tutti i motivi addotti, lo spiegato appello perché assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, e confermi, per l'effetto e in ogni sua parte, la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di
4 impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità per contrasto con l'art. 9 della L. 40/2004;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.
Per il Curatore speciale
VOGLIA
L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
• Rigettare l'appello proposto da parte appellante perché destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò per i motivi addotti;
• Confermare integralmente il contenuto e le statuizioni della sentenza n. 5571 del 18/11/2024 emessa dal Tribunale di Palermo che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità per contrasto con l'art. 9 della L. 40/2004;
• Rigettare l'istanza per l'assunzione di provvedimenti urgenti e indifferibili con sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
• Mantenere gli incontri tra il minore e il sig. presso lo Spazio Per_1 Controparte_1
Neutro per i motivi addotti, oltre a mantenere gli incontri esternalizzati;
• Confermare la presa in carico di entrambi gli adulti, sig.ra e sig. Parte_3
da parte del Consultorio Familiare territorialmente competente, per le Controparte_1 finalità espresse nella sentenza impugnata;
• Disporre l'incarico presso la NPI per per valutare eventuale disagio del minore;
Per_1
• Accogliere in parte, ove si concordi con quanto dedotto, nel presente atto, da questo curatore speciale, la richiesta formulata da parte appellante, sull'aggiunta del cognome materno che dovrà seguire quello paterno;
• Dichiarare l'inammissibilità e irricevibilità del video delle registrazioni acquisiti e prodotti senza il consenso dei soggetti interessati e di quelli qualificati come prove nuove.
Per il Procuratore Generale chiede il rigetto dell'atto di impugnazione e la conferma integrale della sentenza della 1^ Sezione
Civile del Tribunale di Palermo, anche con riguardo alle statuizioni relative alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento ed alle spese processuali, in considerazione della correttezza e dell'esaustività delle motivazioni dedotte a fondamento delle decisioni, con
5 particolare riguardo all'inammissibilità del ricorso per impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, sotto il duplice profilo del merito e del decorso dei termini di legge ed intervenuta decadenza del ricorrente, dichiarate dal Giudice di 1° in conformità della normativa in materia e dei principi e degli orientamenti della Corte Costituzione e della Corte
Europea dei diritti dell'uomo; il rigetto del ricorso per l'adozione di provvedimenti indifferibili a tutela del minore e la conferma delle statuizioni in materia contenute in sentenza, con particolare riguardo all'affido condiviso e alla regolamentazione degli incontri liberi ed in spazi protetti di CP_1
con il minore , da svolgersi senza l'adozione delle invocate
[...] Persona_1 cautele della videoregistrazione e della compresenza di un consulente di parte;
l'accoglimento della domanda relativa all'aggiunta del cognome materno al cognome paterno, secondo l'ordine concordato dalle parti ovvero, in difetto, deciso da Codesta Corte di Appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso del 19.10.2023, proponeva impugnazione del Parte_1 riconoscimento effettuato in data 25.10.2021 da nei confronti del Controparte_1
figlio minore , ai sensi dell'art. 263 c.c., per difetto di veridicità. Per_1
2. In dettaglio, dopo aver precisato che il riconoscimento era avvenuto in occasione della formazione dell'atto di nascita del minore, nato il [...] a [...] un intervento di procreazione medicalmente assistita effettuato in Ucraina, la ricorrente chiedeva al Tribunale, previo espletamento di indagine genetica, di accertare e dichiarare che il riconoscimento non corrispondeva a verità biologica;
di dichiararne la nullità per violazione dei requisiti previsti dall'art. 12 del d.P.R.
396/2000, atteso che la dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita non era stata raccolta dall'ufficiale di stato civile;
di accertare l'assenza dei presupposti di cui alla l. 40/2004 per l'acquisizione dello status genitoriale, in quanto difettava una dichiarazione di volontà consapevole all'accesso alle tecniche procreative da parte dell'Italiano; e, per l'effetto, di adottare ogni provvedimento conseguenziale anche in relazione alla modifica del cognome del minore. La stessa richiedeva altresì l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all'affidamento del figlio , chiedendo l'affidamento esclusivo o, in subordine, Per_1
6 qualora fosse disposto l'affidamento condiviso, che fossero previste modalità idonee a garantire la serenità del minore durante gli incontri, e che fosse posto a carico di un contributo al mantenimento del figlio nella misura da Controparte_1 determinarsi in seguito a idonei accertamenti.
3. La ricorrente premetteva che, nell'ambito di una travagliata e intermittente relazione con , iniziata nel 2017, aveva deciso di intraprendere un Controparte_1 progetto di maternità mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, rivolgendosi – dopo esiti infruttuosi presso le cliniche di Salonicco e della Repubblica
Ceca – a una clinica ucraina, ove le fu prospettata la possibilità di impiantare quattro embrioni, due generati con il materiale biologico dell' e due con il materiale CP_1
biologico del donatore esterno. Nonostante un successivo ripensamento e il rifiuto dell'Italiano la ricorrente prestava comunque il proprio assenso, procedendosi al transfer, che dava esito positivo e conduceva alla nascita di in data Per_1
15.10.2021, successivamente riconosciuto dall'Italiano in data 25.10.2021.
4. La Caccia aggiungeva che l'Italiano non aveva mai mostrato un reale interesse per il progetto familiare, mantenendo un atteggiamento distaccato sin dalla gravidanza e non partecipando, né moralmente né fattivamente, alla vita del piccolo
. Per_1
5. L'odierna appellante riferiva, inoltre, che in data 10.02.2023 aveva ricevuto dalla clinica ucraina un messaggio con cui veniva informata del fatto che l'Italiano, per il tramite di un terzo soggetto, aveva richiesto la documentazione medica relativa al concepimento del minore nonché il certificato di paternità scoprendo in quell'occasione di non essere il padre genetico di . Pertanto, Per_1 Parte_1
adiva il Tribunale per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità.
[...]
6. Il Tribunale adito acquisiva gli atti del procedimento pendente avanti il
Tribunale per i Minorenni, nell'ambito del quale la Procura della Repubblica aveva richiesto l'intervento dei servizi sociali al fine di svolgere un'inchiesta psico-socio- familiare sul minore.
7. Si costituiva , il quale eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso per contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004, nonché per
7 intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 263 c.c., per decorso dei termini di legge. Nel merito, chiedeva il rigetto della richiesta di affidamento esclusivo e la regolamentazione del diritto di visita, nonché la previsione, a suo carico, dell'obbligo di versare € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
8. Si costituiva n.q. di Curatrice speciale del minore (nominata CP_2 giusta decreto di nomina del 13.10.2023), la quale, ritenendo prioritario il mantenimento del rapporto del minore con entrambi i genitori, chiedeva il ripristino degli incontri con l'Italiano e l'accertamento delle capacità genitoriali di entrambe le parti.
9. La Caccia instaurava alcuni un sub-procedimenti all'esito dei quali veniva disposto:
- l'incarico ai servizi sociali del Comune di Palermo per vigilare sul minore per accertare l'eventuale sussistenza di situazioni pregiudizievoli e valutare Per_1
l'adeguatezza genitoriale delle parti;
- la regolamentazione degli incontri tra il minore e l'Italiano presso i locali del
Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo;
- l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Per_1
domicilio prevalente presso la residenza materna;
- l'obbligo per di corrispondere a € 200,00 mensili Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
10. Con ordinanza del 19.06.2024, il Giudice relatore respingeva l'istanza di proposizione di querela di falso incidentale avanzata dalla parte attrice, ritenendo che l'eventuale falsità dell'atto di nascita non incidesse sulla veridicità o meno del riconoscimento effettuato.
11. Nel corso del giudizio, anche la parte resistente instaurava un sub- procedimento volto a denunciare il comportamento ostruzionistico della Pt_1 nell'attuazione del diritto di visita, chiedendo l'adozione di provvedimenti opportuni. La relativa domanda veniva devoluta al giudizio principale.
12. Con sentenza n. 5571/2024 del 18.11.2024, il Tribunale di Palermo così
8 disponeva:
- dichiarava inammissibile l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, per contrasto con l'art. 9 l. 40/2004;
- disponeva l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso la madre;
- stabiliva che il padre incontrasse il figlio due volte a settimana, una volta prelevandolo dall'abitazione materna (dalle ore 16.00 alle ore 19.00) e una volta presso i locali del Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo;
- incaricava il responsabile del Servizio Spazio Neutro di relazionare al Giudice
Tutelare ogni due mesi sull'andamento degli incontri, segnalando immediatamente eventuali inosservanze al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni;
- disponeva la continuazione, o l'avvio, della presa in carico terapeutica di
[...]
presso il Consultorio familiare, con possibilità di reindirizzamento Parte_1
presso altro servizio, al fine proseguire nel percorso di elaborazione dei vissuti personali e per l'acquisizione di competenze materne più profonde rispetto al mero accudimento, con obbligo di relazionare al G.T. ogni due mesi e segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni in caso di condotte pregiudizievoli per il figlio;
- poneva a carico di l'obbligo di versare euro 200,00 mensili a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- ammoniva la a collaborare con diligenza per garantire il regolare Pt_1
svolgimento degli incontri con l'Italiano, sia presso lo Spazio Neutro che all'esterno;
- condannava al pagamento, in favore dell'Italiano, della Parte_1 somma di € 150,00 per ogni singola inosservanza degli appuntamenti fissati dal servizio Spazio Neutro e di quelli esternalizzati;
- condannava la alla rifusione delle spese di lite - anche dei sub- Pt_1
procedimenti - in favore di , quantificate in € 10.860,00, oltre IVA, Controparte_1
CPA e rimborso spese forfettarie al 15%, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Curatrice speciale del minore che si liquidavano in € 4.000,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
13. Con atto depositato il 17.12.2024, ha proposto appello Parte_1
9 avverso la sopra menzionata sentenza chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
14. Si è costituito l , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e CP_1
l'accoglimento delle conclusioni indicate in apertura.
15. Si è costituito il Curatore speciale, che ha chiesto il rigetto dell'appello, ad eccezione della richiesta inerente all'aggiunta del cognome materno posponendolo, però, a quello paterno, e l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
16. Sostituita l'udienza del 9 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e il Collegio ha assunto la causa in deliberazione.
17. Va preliminarmente precisato che l'appellante ha promosso nel corso del giudizio un sub-procedimento chiedendo l'emissione di provvedimenti urgenti, coincidenti con alcune delle domande già proposte nel ricorso introduttivo;
considerato che
la presente decisione definisce nel merito l'intera controversia, tutte le relative questioni devono ritenersi assorbite.
18. Prima di passare all'analisi dei motivi di appello, è utile ripercorrere il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata.
19. Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso volto all'impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità deducendo un contrasto con l'art. 9 della l. 40/2004. In particolare, il Tribunale di Palermo, richiamando gli artt. 8 e 9 della medesima legge e la sentenza della Corte costituzionale n. 161/2023, ha evidenziato come l'art. 9, nel valorizzare - rispetto al favor veritatis - il consenso alla genitorialità e l'assunzione della conseguente responsabilità nell'ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore, dimostri “la volontà di tutelare gli interessi del figlio”, garantendo “il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione”.
20. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che, sebbene il divieto di disconoscimento di cui all'art. 9 sia formalmente rivolto solo al coniuge o al convivente della madre, la ratio della norma risiede nell'esigenza di escludere un diritto di ripensamento per chi abbia prestato consenso alla particolare tecnica procreativa, generando affidamento 10 nella madre - considerata parte “debole”- e, nell'ottica del migliore interesse per il bambino, nella necessità di preservare il legame familiare di fatto instauratosi con il genitore che ha partecipato al progetto procreativo. Pertanto, la tutela del prodotto del concepimento, considerata preminente - rispetto ai contrapposti diritti del padre e della madre - sin dal momento della fecondazione dell'ovulo (v. art. 6 l. 40/2004), non può ritenersi recessiva rispetto alle determinazioni unilaterali della madre, a maggior ragione in una fase successiva alla nascita.
21. In altri termini, se l'identità del figlio nato da PMA non può mai essere messa in discussione dal padre - “in quanto la dignità dell'embrione crioconservato giustificherebbe in modo non irragionevole la compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo circa la paternità” - è altresì vero che tale identità non può essere incisa neppure dalla madre, dovendosi ritenere che anche per essa operi il limite alla revocabilità del consenso. La preclusione dell'azione di disconoscimento per la madre discende anche dal comma 2 del citato art. 9, che esclude per la donna che abbia fatto ricorso a tecniche di PMA di esercitare l'anonimato al momento del parto.
22. Alla luce di tale premessa ermeneutica, il giudice di primo grado ha ritenuto che, nella specie, fosse stata dimostrata la volontà dell'Italiano di assumere la paternità di , in quanto egli oltre ad avere effettuato il riconoscimento del Per_1 bambino – pur nella consapevolezza della possibile assenza di legami genetici – si è comportato da padre in tutti gli eventi più rilevanti nella vita dello stesso, e non essendo emersi elementi dai quali inferire la mancata condivisione del progetto procreativo da parte del resistente.
23. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 263 c.c. per decorso del termine legale, rilevando che, mentre l'azione è imprescrittibile per il figlio, essa deve essere proposta dall'autore del riconoscimento entro un anno dall'annotazione dello stesso sull'atto di nascita.
24. Nel caso di specie, il riconoscimento è avvenuto in data 25.10.2021 e l'azione è stata proposta in data 19.10.2023, dunque ben oltre il termine previsto dalla legge.
25. Ad avviso del Tribunale l'argomentazione secondo cui il termine decorrerebbe dalla certezza della non paternità – acquisita il 10.02.2023 – non modifica il limite temporale fissato dalla legge in quanto in fattispecie come queste non può operare il 11 disposto dell'art. 263 c.c., dal momento che nella procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è già previsto a monte lo scollamento con la verità biologica della procreazione.
26. Quanto, poi, alla doglianza relativa alla nullità del riconoscimento effettuato contestualmente alla formazione dell'atto di nascita, il Tribunale di Palermo ha ritenuto la domanda assorbita sia dalle considerazioni svolte, sia dal provvedimento che ha escluso l'ammissibilità della domanda di falso incidentale.
27. L'organo giudicante di primo grado ha altresì adottato i provvedimenti a tutela del minore, rilevando dalle relazioni dei servizi coinvolti l'assenza di pregiudizio nell'interazione tra e il padre, la quale veniva vissuta dal minore Per_1
in modo giocoso e positivo. Inoltre, tenuto conto della valutazione favorevole delle competenze genitoriali dell'Italiano, sono stati disposti incontri aggiuntivi tra lo stesso e il piccolo al di fuori dello Spazio neutro. In ragione, poi, della Per_1
condotta ostativa della , volta a impedire tali incontri, è stata confermata la Pt_1 condanna della stessa, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di euro 150,00 in favore dell'Italiano per ogni mancata ottemperanza agli appuntamenti fissati dal
Servizio.
28. Il Giudice di primo grado, infine, ha assunto le statuizioni di carattere economico a seguito del confronto tra le rispettive posizioni reddituali delle parti.
29. Così brevemente ripercorso l'iter logico-motivazionale della sentenza impugnata, si procede ora con l'analisi dei motivi di appello.
30. Con il primo motivo, l'odierna appellante denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. 40/2004, sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile al caso concreto in quanto il limite in essa contenuto è riferibile al solo
“coniuge o convivente” che hanno prestato consenso, anche per fatti concludenti, al ricorso a tecniche di tipo eterologo. Tale divieto, dunque, non è posto nei confronti della madre e, in ogni caso, l'inapplicabilità della disposizione deriverebbe nel caso di specie dal fatto che non è stato dato alcun consenso dall'Italiano.
31. Con il secondo motivo, la lamenta la violazione e falsa applicazione Pt_1
dell'art. 263 c.c., deducendo che non sarebbe dimostrata la volontà del resistente di
12 assumere la paternità di un bambino con il quale non ha alcun legame genetico, e che manca altresì la prova della condivisione del progetto procreativo.
32. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, non meritano accoglimento.
33. Con essi la ripropone le tesi già esaminate in primo grado, e le Pt_1
argomentazioni formulate nell'atto di appello non appaiono idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, né a sovvertire la valutazione effettuata dal
Tribunale.
34. Invero, il primo giudice ha condivisibilmente evidenziato che la ratio sottesa all'art. 9 l. 40/2004 - che valorizza, rispetto al favor veritatis, il consenso alla genitorialità e la conseguente assunzione di responsabilità – consiste nella tutela dell'interesse del minore, da cui deriva il riconoscimento dell'identità affettiva e relazionale, anche in assenza di legame biologico.
35. Assume, pertanto, valore preminente la tutela del prodotto del concepimento rispetto ai diritti della maternità e della paternità. La preclusione dell'azione di disconoscimento da parte della madre trova ulteriore fondamento nel secondo comma del citato art. 9, che esclude per la donna che abbia fatto ricorso a tecniche di
PMA di esercitare l'anonimato al momento del parto. Un ragionamento diverso finirebbe per ledere l'identità del minore, rafforzata proprio dal legame di filiazione, soprattutto in assenza di prova di un pregiudizio per lo stesso.
36. Come condivisibilmente osservato dal Tribunale, l'interpretazione sistematica della l. 40/2004 impone di valorizzare gli artt. 8 – in virtù del quale i nati da PMA hanno lo stato di figli nati nel matrimonio, - e 9 in connessione con il divieto di revoca del consenso previsto dall'art. 6 della l. cit. Da quest'ultima disposizione – che consente la revoca del consenso solo sino al momento della fecondazione dell'ovulo – si ricava che, da tale momento in poi, con l'inizio della gravidanza l'ordinamento appresta tutele giuridiche per il prodotto del concepimento.
37. E ancora, la Corte costituzionale (sent. n. 161/2023) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 cit. nella parte in cui non prevede la revocabilità del consenso prestato dall'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo ma prima dell'impianto dell'embrione (nel caso esaminato dalla Corte era trascorso un
13 considerevole lasso di tempo dopo la fecondazione dell'ovulo e prima dell'impianto, durante il quale il progetto di coppia si era disgregato). Secondo la Corte, infatti, ove si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell'embrione crioconservato, risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo.
38. Gli artt. 8 e 9 della l. 40/2004 evidenziano che il consenso prestato alla PMA, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità genitoriale, dalla quale discende l'attribuzione al nato dello status filiationis a prescindere dalle vicende che possano interessare il rapporto di coppia. Contr
39. In tal modo, il destino giuridico del figlio nato da - rivestendo valore preminente sin dalla fecondazione - viene sottratto ai mutamenti della volontà, tanto del padre quanto della madre: “È significativo, infatti, che l'art. 8 stabilisca che «[i] nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6», e che l'art. 9 preveda un duplice divieto: da un lato, quello di disconoscimento della paternità nel caso della PMA eterologa, così configurando «una ipotesi di intangibilità dello » (ordinanza ex lege status n. 7 del 2012),
e, dall'altro, quello di anonimato della madre. Tali norme mettono in evidenza che il consenso dato alla pratica della procreazione medicalmente assistita, il quale diviene irrevocabile dal momento della fecondazione dell'ovulo, comporta una specifica assunzione di responsabilità riguardo alla filiazione, che si traduce nella attribuzione al nato – a prescindere dalle successive vicende della relazione di coppia – dello status filiationis” (Corte Cost. n.
161/2023).
40. Ad ulteriore conferma dell'opzione interpretativa appena prospettata è utile richiamare la recente sentenza, sempre della Corte Costituzionale (sent. n. 68/2025), Contr che - sebbene relativa alla diversa ipotesi di riconoscimento del figlio nato da resa da due donne nelle rispettive qualità di madre biologica e madre intenzionale – corrobora e conforta le superiori considerazioni.
41. In dettaglio, la Corte chiarisce che i già richiamati artt. 8 e 9 della l. 40/2004 sanciscono “l'impossibilità di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla decisione di
14 intraprendere un percorso genitoriale con il ricorso alla PMA”. Analogamente a quanto accade per la procreazione naturale, prosegue la Corte, alla decisione di accedere a tecniche di procreazione medicalmente assistita, consegue la responsabilità genitoriale, anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica.
42. Ed ancora, la menzionata pronuncia rimarca la centralità dell'interesse del minore: “Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-bis, primo e secondo comma, e 337-ter, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021
– ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che
l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali.
Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano ad libitum sottrarsi”.
43. Infine, per quanto qui di interesse, la Corte ribadisce che “L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure (…) che abbiano assunto
e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita”.
44. Non coglie nel segno il tentativo dell'appellante di prospettare l'assenza del consenso alla fecondazione eterologa da parte dell'Italiano, non solo perché il riconoscimento del piccolo vale quale atto concludente ai sensi dell'art. 9 l. Per_1
cit., ma anche perché egli ha inteso partecipare in veste di padre a tutti gli eventi più significativi per la vita del bambino (nascita, battesimo, primo compleanno, cfr. foto allegate), sia prima di sapere di non avere un legame biologico con , sia, Per_1
soprattutto, dopo averne avuto la certezza: tali elementi dimostrano la volontà dell'appellato di essere il padre di a prescindere dal legame genetico. Per_1
45. Inoltre, non hanno trovato riscontro le allegazioni dell'appellante in ordine ad atti o comportamenti dai quali possa desumersi che l'Italiano abbia espresso in maniera esplicita un dissenso al progetto di genitorialità intrapreso con la ex compagna.
15 46. Deve quindi concludersi nel senso che, a fronte del consenso dell'Italiano alla tecnica di procreazione eterologa, non sia possibile mettere in discussione detta paternità e ciò né da parte del padre, né da parte della madre, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, così come sopra delineata.
47. Con il terzo motivo di appello censura la sentenza per Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 263 c.c. in relazione al capo che ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso dei termini di legge.
48. Secondo l'appellante, il dies a quo dovrebbe coincidere con il momento in cui ella ha acquisito certezza dell'assenza di un legame biologico con il minore.
49. La censura è destituita di fondamento.
50. L'art. 263 c.c. disciplina l'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ponendosi a tutela della verità biologica della filiazione. La norma consente al soggetto che ha effettuato il riconoscimento (o ad altri legittimati) di rimuovere lo status di figlio derivante da un riconoscimento non conforme alla realtà genetica. La ratio sottesa alla norma è, dunque, quella di garantire la corrispondenza tra stato giuridico e verità biologica, tutelando l'interesse sia del figlio che dei genitori a un'identità personale fondata su un legame di sangue realmente esistente.
51. Tuttavia, nei casi di PMA di tipo eterologo la genitorialità non si fonda sul dato genetico, bensì sul consenso prestato prima dell'avvio della procedura, come espressamente previsto dagli artt. 6, 8 e 9 della l. 40/2004, già citati.
52. Come ampiamente argomentato nei punti precedenti, la normativa di settore, confermata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 161/2023 e n. 68/2025), esclude espressamente la possibilità di revocare tale consenso dopo la fecondazione dell'ovulo e, conseguentemente, preclude ogni azione diretta a rimettere in discussione lo status di figlio così acquisito fondato sull'assenza di legame biologico.
53. Da ciò deriva l'inapplicabilità dell'art. 263 c.c. ai casi di PMA eterologa: la funzione di tale azione - volta a ripristinare la verità genetica – è incompatibile con un modello di filiazione basato non sulla genetica, ma sull'assunzione volontaria e responsabile del ruolo genitoriale. La filiazione da PMA eterologa è, infatti, effetto
16 giuridico del consenso e non del concepimento naturale (cfr. Corte. Cost. 161/2023;
Cass. n. 30294/2017; Cass. n. 13000/2019).
54. Si aggiunga che, anche a voler ammettere una simile azione, la stessa non potrebbe che decorrere dal riconoscimento, essendo evidente che già in quel momento è nota la possibilità che non vi sia legame biologico, di tal che la stessa è comunque tardiva, come già sottolineato dal Tribunale.
55. Con il quarto motivo di gravame, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la domanda volta all'accertamento dell'invalidità del riconoscimento effettuato dall'Italiano, per violazione della disciplina di formazione dell'atto di nascita, sia rimasta assorbita dalle argomentazioni svolte in relazione alle altre questioni, nonché dal provvedimento che ha rigettato la querela di falso incidentale.
56. L'appellante rileva che sarebbe stata violata la disciplina relativa alla formazione dell'atto di nascita, la quale, in quanto solenne, soggiace a un rigoroso procedimento.
57. In particolare, ella sostiene che dal documento cartaceo in atti emergerebbe che la dichiarazione volta al riconoscimento di non fu resa all'ufficiale dello Per_1
stato civile, bensì a un'addetta comunale. Quest'ultima, dopo aver compilato il registro, si sarebbe recata in un'altra stanza per farlo firmare;
tale circostanza sarebbe confermata dall'evidente differenza tra la grafia del compilatore e quella del firmatario dell'atto.
58. Anche tale motivo non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
59. L'art. 12 del d.P.R. 396/2000 richiede che l'atto sia redatto sotto la responsabilità dell'Ufficiale di stato civile e da questi sottoscritto, ma non impone una personale e diretta verbalizzazione da parte dell'Ufficiale medesimo, essendo ammesso il concorso di personale amministrativo nella raccolta materiale delle dichiarazioni. Ciò è pienamente conforme alla prassi e alla normativa regolamentare, sempre che la redazione dell'atto avvenga sotto la vigilanza dell'Ufficiale e che questi ne assuma la responsabilità giuridica con la sottoscrizione.
60. Ad ogni modo, anche volendo ipotizzare una irregolarità procedimentale nella
17 raccolta del consenso o nella verbalizzazione del riconoscimento, si è in presenza, al più, di un vizio meramente formale che non incide sull'efficacia del riconoscimento, ove questo sia espressione di una volontà genitoriale libera e consapevole.
61. Nel caso di specie, infatti, il riconoscimento è stato effettuato dall'Italiano a seguito del progetto genitoriale condiviso con la , con piena consapevolezza Pt_1
della possibilità di assenza di un legame genetico, come dimostrato dai comportamenti successivi del resistente che ha agito come padre sin dalla nascita di
. Per_1
62. La preclusione espressa di cui all'art. 9 della l. 40/2004 esclude la possibilità di impugnare il riconoscimento in caso di PMA eterologa a fronte di un valido consenso prestato, a prescindere da ogni successiva valutazione soggettiva o da eventuali difformità formali (cfr. Cass. n. 6383/2022)
63. Ne consegue che l'azione volta a ottenere la declaratoria di nullità del riconoscimento per presunta violazione dell'art. 12 d.P.R. 396/2000 - fondata sul fatto che il riconoscimento sia stato verbalizzato da un funzionario comunale e poi firmato dall'Ufficiale di stato civile - è da ritenersi inammissibile, oltre che infondata nel merito, non potendo costituire un mezzo surrettizio per eludere il divieto normativo di impugnazione del riconoscimento nei casi di PMA, non essendo ravvisabile nel caso di specie l'esistenza di un vizio sostanziale (come ad esempio un consenso estorto o il difetto assoluto di volontà).
64. Con il quinto motivo di appello censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la scelta del resistente di diventare padre di un bambino con il quale avrebbe potuto non avere alcun legame genetico e che lo stesso abbia assunto le conseguenziali responsabilità, esercitandole nel rispetto del benessere psico-fisico di . Per_1
65. Segnatamente, l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto prioritariamente occuparsi della questione pregiudiziale relativa allo status e, in considerazione della pacifica assenza di convivenza tra lei e l'Italiano, non avrebbe dovuto concedere l'affidamento condiviso del minore.
66. La censura non coglie nel segno.
18 67. Il giudice di prime cure, infatti, solo dopo avere adeguatamente motivato in ordine alla non ammissibilità del ricorso per impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, ha adottato le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del bambino.
68. Con il sesto motivo di appello, la contesta la decisione assunta in merito Pt_1
all'affidamento condiviso del minore, alla valutazione delle competenze genitoriali dell'Italiano, alla quantificazione del contributo al mantenimento di posto a Per_1
carico dell'Italiano e alla sua presa in carico terapeutica da parte del Consultorio familiare.
69. In particolare, l'appellante, criticando l'utilizzo delle relazioni dei servizi incaricati, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare in concreto il migliore interesse per e valutare l'invasività dell'intervento Per_1
previsto presso lo Spazio Neutro. Inoltre, deduce che non sarebbe stata effettuata alcuna valutazione in ordine alla capacità genitoriale dell'Italiano.
70. Il motivo non è fondato e non merita accoglimento.
71. Giova ricordare che, ai sensi degli artt. 337-bis e ss. c.c., il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, essendo così previsto che l'affidamento condiviso sia la regola e potendo eccezionalmente disporsi l'affidamento ad un solo genitore quando l'affidamento condiviso sia contrario all'interesse del minore. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza, “in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. 16205/2023).
72. Nell'interesse del minore va, pertanto, garantito il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con
19 entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole, configurandosi come un diritto del minore prima ancora che dei genitori
(cfr. Cass. 21425/2022; Cass. 9764/2019).
73. Affinché, dunque, possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una situazione tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore) (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
74. Nel caso di specie, non si riscontrano elementi atti a dimostrare una manifesta inidoneità dell'Italiano rispetto ai doveri educativi e di cura del piccolo , né Per_1
risulta che l'affidamento condiviso arrechi un pregiudizio al medesimo.
75. Anche dalla relazione del servizio Spazio Neutro del 13.03.2025 in atti emerge che gli incontri tra il bambino e il padre si svolgono in un clima sereno e che Per_1
manifesta il desiderio di uscire dal servizio con il padre per trascorrere del tempo insieme.
76. Pertanto, alla luce del fatto che il minore è nato nell'ambito di un progetto genitoriale condiviso volto all'assunzione di responsabilità genitoriali paritarie, e del fatto che il concreto comportamento tenuto dall'Italiano sin dalla nascita del minore evidenzia l'esistenza di un legame affettivo e di cura con , si ritiene che sia Per_1
conforme al superiore interesse del minore mantenere un rapporto stabile, continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
77. Parimenti, risultano esenti da censure sia la statuizione del Tribunale in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, considerati i redditi di entrambe le parti, sia la presa in carico della da parte del Consultorio familiare, attesa Pt_1
l'elevata conflittualità delle parti e la delicatezza della vicenda.
78. Anche il settimo motivo di gravame – con il quale la censura la sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna al pagamento in favore di
, di una somma di denaro per ogni inosservanza degli appuntamenti Controparte_1
20 fissati dal servizio - è infondato.
79. Difatti, dalla citata relazione del Servizio spazio neutro del 13.03.2025, si evince che “Dal colloquio con la signora è emerso che la stessa ha sempre vissuto come Parte_4 stressante, inopportuno e incoerente il disposto intervento del servizio scrivente, soprattutto perché collocato all'interno di un percorso di disconoscimento della paternità del sig. ” CP_1
e ancora “da quanto riferito da entrambe le parti, il rapporto tra gli adulti continuerebbe ad essere conflittuale”; inoltre, “Doveroso segnalare, nell'esclusivo e superiore interesse del minore, che rispetto all'inizio della presa in carico del nucleo presso il servizio scrivente, la conflittualità della coppia genitoriale non è mutata nel tempo”.
80. Pertanto, la permanenza della elevata conflittualità della coppia genitoriale induce a dubitare che, in assenza della misura disposta, la garantisca la Pt_1
regolarità degli incontri tra l'Italiano e il figlio.
81. Con l'ottavo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa statuizione sul difetto di legittimazione passiva e di potere della Curatrice speciale, sostenendo che la stessa ha agito oltre i limiti del proprio mandato, così alterando l'equilibrio processuale, e chiede la nomina di un nuovo curatore.
82. Nemmeno tale motivo merita accoglimento.
83. Sono rimaste, invero, a livello meramente assertivo, le affermazioni secondo le quali la Curatrice avrebbe agito discostandosi dall'interesse del minore. Al contrario, dalle difese proposte risulta evidente che ella ha attuato condotte finalizzate alla tutela del miglior interesse del bambino, operando con professionalità e interagendo con alla presenza di tutte le parti, al fine di verificare l'esistenza di un Per_1
legame tra padre e figlio.
84. L'appellante ha, infine, chiesto, in via subordinata all'accoglimento della domanda di impugnazione del riconoscimento, di essere autorizzata a presentare istanza per il cambiamento del cognome del figlio, mediante l'aggiunta del proprio cognome, anteposto a quello paterno, in ossequio al principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost.
85. L'istanza è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati.
86. La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. n. 131/2022, ha dichiarato 21 l'illegittimità dell'automatismo normativo che impone l'attribuzione del solo cognome paterno ai figli, in assenza di un accordo tra i genitori, affermando che l'identità personale del soggetto, anche nella componente costituita dal cognome, rappresenta un elemento fondamentale della dignità della persona e dell'eguaglianza morale e giuridica dei genitori. L'aggiunta del cognome materno, pertanto, si pone in linea con la piena realizzazione del diritto all'identità personale e familiare, nonché con il principio di pari responsabilità genitoriale.
87. In assenza di indicazioni normative alla “posizione” del cognome materno rispetto a quello paterno, questa Corte ritiene, considerata l'età del minore (prossimo ai quattro anni) e il fatto che fin dalla nascita egli è stato identificato con il solo cognome paterno, che sia maggiormente rispondente al suo superiore interesse – in particolare sotto il profilo della continuità affettiva, relazionale e della costruzione dell'identità personale – disporre l'aggiunta del cognome materno in posizione successiva rispetto a quello paterno.
88. In tal modo si realizza un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di tutelare il diritto all'identità familiare e personale del minore e quella di garantire la stabilità dei riferimenti affettivi e sociali già consolidati, senza introdurre discontinuità che potrebbero disorientare il minore nella sua fase evolutiva.
89. Tutte le superiori considerazioni conducono, conclusivamente, all'accoglimento della sola domanda di autorizzazione a chiedere la modifica del cognome del minore aggiungendo il cognome materno a quello Persona_1
paterno, con la seguente composizione del cognome “ ”. Persona_2
90. Alla luce dell'esito complessivo della controversia e valutate le circostanze del caso, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM
55/2014 e successive modifiche e integrazioni, vanno compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendosi i restanti due terzi a carico di . Parte_1
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale,
- In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 5571/2024 pronunciata dal Tribunale di Palermo, pubblicata in data 18.11.2024, proposto da
Pa nei confronti di autorizza Parte_1 Controparte_1 Pt_1 Parte_1
a presentare domanda al Prefetto competente per la modifica del cognome del minore aggiungendo il cognome materno a quello paterno, con la seguente Persona_1 composizione del cognome “ ”; Persona_2
- conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
- condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 del curatore del minore Avv. dei due terzi delle spese di lite che si liquidano, CP_2
già ridotte, in € 3.400 ciascuno, oltre spese generali iva e cpa come per legge, compensa il restante terzo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 4 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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