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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 28-1/2025 R.G. (Ristrutturazione dei debiti): CIOCIANO Parte_1
OCC: Avv. Maria Luisa Spoto (I diritti del debitore - Segretariato sociale del Comune di Joppolo (Ag)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 28-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
, nato a [...] il [...]; Parte_2
- ricorrente -
oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 8.5.2025; Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova ad Agrigento;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
dato atto che, con nota depositata l'8.7.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 13.6.2025 e ha rappresentato che nel termine assegnato (che era venuto a scadenza in data 7.7.2025) la ha precisato il credito e l' Pt_3 [...]
ha trasmesso nuovo estratto di ruolo e ha rappresentato che i pagamenti Controparte_1 che saranno effettuati in seguito all'omologa, dovranno essere effettuati al soggetto che ha inviato le certificazioni del credito;
il Gestore ha quindi provveduto a modificare gli importi, senza incidere sulla percentuale di soddisfo dei restanti creditori;
che Prexta S.p.a. ha inviato osservazioni relativamente alla meritevolezza del debitore e valutazione del merito creditizio;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
1 osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che il concetto di “meritevolezza del sovraindebitato” (il consumatore non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) è mutato già nella vigenza della legge 3/2012 mediante la novella del D.L. 137/2020 che ha modificato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, con la formulazione poi riproposta nel nuovo Codice della Crisi, richiedendo che l'istante non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; dato atto che la giurisprudenza di merito ha affermato a riguardo che “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento” (Trib. Verona, 5 Febbraio 2021), avendo la pratica dimostrato che il ricorso al credito è molto spesso frutto di una totale incapacità di gestione del proprio patrimonio da parte del consumatore, che sia per ignoranza, per patologie ovvero per sfuggire a fenomeni di usura - circostanze ben chiare al legislatore che ha formulato la disciplina “di tutela” in analisi;
considerato, tornando al caso di specie, che sono dimostrati degli elementi esterni che hanno influito sullo stato di sovraindebitamento, quali la perdita del lavoro da parte del proponente e la cessione dell'attività da parte della moglie, non potendosi poi affermare la “colpa grave o dolo” per l'aver destinato parte degli introiti personali all'aiuto dei figli;
ciò anche considerando che
[...]
ha provveduto negli anni al pagamento dei debiti contratti, non risultando agli atti Parte_2 alcuna pignoramento o precetto;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 149.053,00;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l'OCC I diritti del debitore - Segretariato sociale del
[...]
e il Gestore), nella percentuale del 60,88 % il creditore ipotecario, nella percentuale del CP_2
2 100% i creditori privilegiati e nella percentuale del 20% i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di 7 anni e 4 mesi;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 69.831,35, tramite versamento di n. 88 rate mensili di € 800,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dalla pensione del ricorrente (ammontante a circa € 2.128,51 euro mensili netti – comprensiva di 13ma mensilità) detratta la somma di € 1.257,00 mensili da destinare al mantenimento proprio e dei propri figli nonché al pagamento delle utenze e delle spese condominiali, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
riferito inoltre che lo stesso art. 68, co. 3 CCIII prevede una presunzione di idoneità dell'importo
“necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” ove “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”, circostanza soddisfatta nel caso di specie;
considerato, conclusivamente, che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_2 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto.
Agrigento, 10/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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OCC: Avv. Maria Luisa Spoto (I diritti del debitore - Segretariato sociale del Comune di Joppolo (Ag)
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 28-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
, nato a [...] il [...]; Parte_2
- ricorrente -
oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da in data 8.5.2025; Parte_2 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova ad Agrigento;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
dato atto che, con nota depositata l'8.7.2025, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 13.6.2025 e ha rappresentato che nel termine assegnato (che era venuto a scadenza in data 7.7.2025) la ha precisato il credito e l' Pt_3 [...]
ha trasmesso nuovo estratto di ruolo e ha rappresentato che i pagamenti Controparte_1 che saranno effettuati in seguito all'omologa, dovranno essere effettuati al soggetto che ha inviato le certificazioni del credito;
il Gestore ha quindi provveduto a modificare gli importi, senza incidere sulla percentuale di soddisfo dei restanti creditori;
che Prexta S.p.a. ha inviato osservazioni relativamente alla meritevolezza del debitore e valutazione del merito creditizio;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;
1 osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato, per ciò che concerne le contestazioni a riguardo, che il concetto di “meritevolezza del sovraindebitato” (il consumatore non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali) è mutato già nella vigenza della legge 3/2012 mediante la novella del D.L. 137/2020 che ha modificato i requisiti d'accesso alla procedura del sovraindebitamento per il consumatore, con la formulazione poi riproposta nel nuovo Codice della Crisi, richiedendo che l'istante non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”; dato atto che la giurisprudenza di merito ha affermato a riguardo che “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l'accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento” (Trib. Verona, 5 Febbraio 2021), avendo la pratica dimostrato che il ricorso al credito è molto spesso frutto di una totale incapacità di gestione del proprio patrimonio da parte del consumatore, che sia per ignoranza, per patologie ovvero per sfuggire a fenomeni di usura - circostanze ben chiare al legislatore che ha formulato la disciplina “di tutela” in analisi;
considerato, tornando al caso di specie, che sono dimostrati degli elementi esterni che hanno influito sullo stato di sovraindebitamento, quali la perdita del lavoro da parte del proponente e la cessione dell'attività da parte della moglie, non potendosi poi affermare la “colpa grave o dolo” per l'aver destinato parte degli introiti personali all'aiuto dei figli;
ciò anche considerando che
[...]
ha provveduto negli anni al pagamento dei debiti contratti, non risultando agli atti Parte_2 alcuna pignoramento o precetto;
rilevato che il ricorrente presenta una situazione debitoria pari a complessivi € 149.053,00;
considerato che
, venendo al contenuto del piano, il ricorrente ha proposto di pagare integralmente i creditori prededucibili (l'OCC I diritti del debitore - Segretariato sociale del
[...]
e il Gestore), nella percentuale del 60,88 % il creditore ipotecario, nella percentuale del CP_2
2 100% i creditori privilegiati e nella percentuale del 20% i creditori chirografari;
ciò nell'arco temporale di 7 anni e 4 mesi;
rilevato che, a tal fine, il piano prevede il pagamento di complessivi € 69.831,35, tramite versamento di n. 88 rate mensili di € 800,00;
considerato che
il reddito da destinare al pagamento del ceto creditorio è costituito dalla pensione del ricorrente (ammontante a circa € 2.128,51 euro mensili netti – comprensiva di 13ma mensilità) detratta la somma di € 1.257,00 mensili da destinare al mantenimento proprio e dei propri figli nonché al pagamento delle utenze e delle spese condominiali, somma da reputarsi in linea con la spesa media mensile calcolata sulla base degli indici ISTAT relativi ai consumi delle famiglie italiane;
riferito inoltre che lo stesso art. 68, co. 3 CCIII prevede una presunzione di idoneità dell'importo
“necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” ove “non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”, circostanza soddisfatta nel caso di specie;
considerato, conclusivamente, che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII); ritenuto che, a mente dell'art. 67, comma 3, c.c., è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che
“il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”; ferma restando, beninteso, la possibilità di liquidare acconti, su richiesta dell'OCC;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da proposto da
(c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_2 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Maria Luisa Spoto.
Agrigento, 10/09/2025
Il Giudice Delegato
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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