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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2024, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 2214/2022 avente ad oggetto “mutuo e restituzione somme” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. ANTONIELLO FEDERICO
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1 C.F._2
- convenuta - Conclusioni All'udienza del 25/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo - di aver effettuato tra il Febbraio 2020 ed il Maggio 2021, numerosi prestiti in danaro in favore della sig.ra ; - di aver effettuato per Controparte_1 conto della dott.ssa (locatario), postagiri intestati ai sigg. Controparte_1 CP_2
e (locatori), a titolo di canone di locazione relativo
[...] Controparte_3 all'immobile sito in Atripalda alla Piazza Cassese, per un importo complessivo pari ad € 4.574,50; - di aver effettuato ulteriori prestiti mediante bonifico o ricarica Postepay, che di seguito si elencano e le cui ricevute di pagamento si depositano, per un ammontare complessivo pari ad € 21.100,00; nonché - di aver concesso in prestito l'ulteriore somma di € 18.500,00, mediante molteplici versamenti in contanti;
conveniva in giudizio , al fine di ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la sig.ra
[…] è debitrice, nei confronti del sig. , dell'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 44.354,50 e, per l'effetto, - condannare la sig.ra CP_1
alla restituzione, in favore del sig. , del predetto importo o di
[...] Parte_1 quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di compensi e spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito nella non dichiarata contumacia della convenuta non 2 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
costituitasi, la causa veniva, a seguito del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, giungendo all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera di parte attrice. II. Diritto Sul merito
Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta.
Giova difatti precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
Più nel dettaglio, si è inteso chiarire che La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Dai richiamati arresti giurisprudenziali, dunque, discende che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di restituzione di somme date a mutuo spetta prioritariamente all'attore fornire la prova del titolo su cui si basa la propria pretesa restitutoria, con il conseguente riverberarsi a suo carico delle incertezze e/o inadeguatezze probatorie eventualmente registratesi sul punto, in applicazione dell'altrettanto consolidato principio secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte
3 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468).
Alcun rilievo può, per altrettanto condivisa giurisprudenza, assumere la mancata costituzione in giudizio della controparte, atteso che l''esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema […] (Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009, Rv. 608705), essendosi da ultimo precisato che Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, ove l'intera iniziativa attorea risulta basata, nella mancata costituzione in giudizio della convenuta, sull'intervenuta erogazione delle somme per cui è causa in favore della stessa a titolo di autentici prestiti, con conseguente obbligo di restituzione per l'accipiens, del tutto inadeguati, o comunque insufficienti, sono risultati i riscontri probatori forniti in proposito, con tutto ciò che ne deriva in punto di inaccoglibilità della domanda.
Preme infatti evidenziare come costituisca circostanza meramente allegata, e priva di ulteriori elementi univocamente deponenti in tal senso, la riconducibilità proprio alla convenuta (id est: C.F.: Email_1
dei conti e delle carte riceventi i versamenti di cui in atti C.F._2
e/o delle causali agli stessi correlate (v. bonifici e ricariche di cui alla produzione attorea, tutte fatte in favore di conti e/o carte intestate a tale, Controparte_1 senza ulteriori specificazioni, oppure aventi nella causale l'indicazione esclusivamente di tale nominativo in assenza di dati identificativi aggiuntivi).
Del pari, alquanto esigui, o sostanzialmente insufficienti, sono risultati gli elementi forniti dall'attore circa l'esistenza e il contenuto del titolo fondante l'obbligo della vantata restituzione, la dazione in (mero) prestito delle somme per cui è causa costituendo anch'essa circostanza meramente allegata, non potendo la prova della stessa desumersi dalla prova - per quanto da ultimo riferito comunque non compiutamente fornita - dell'avvenuta consegna alla controparte delle somme in contestazione, atteso che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Tali lacune probatorie e documentali (v. assenza in atti altresì del contratto di locazione di cui sarebbe stato versato il canone in luogo della convenuta
4 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
obbligata) assumono notevole rilevanza, se si considera che il presente giudizio è connotato: non solo dalla mancata costituzione della controparte, che, come in precedenza chiarito, esprime un silenzio non soggetto a valutazione (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016); ma anche dall'assenza di elementi - parimenti non forniti dall'attore, a ciò tenuto - circa eventuali comportamenti dalla medesima tenuti in sede stragiudiziale, comunque valorizzabili.
A colmare le richiamate deficienze istruttorie non sarebbe stata sufficiente, a ben vedere, nemmeno la prova orale, così come inammissibilmente articolata dall'attore - e dunque non ammessa - soprattutto in ordine al titolo asseritamene fondante l'obbligo della vantata restituzione (v. ordinanza istruttoria del 4/12/2023; nonché memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte attrice, recante l'articolazione della prova orale richiesta, nei seguenti termini: […] 1) Vero è che tra il Febbraio 2020 ed il Maggio 2021, in sua presenza, il sig. Parte_1 effettuava prestiti in danaro in favore della sig.ra , per l'importo Controparte_1 complessivo di € 44.354,50; 2) Vero è che l'importo di € 4.574,50 veniva corrisposto mediante postagiri intestati ai sigg. e CP_2 Controparte_3
(locatori), a titolo di canone di locazione relativo all'immobile sito in Atripalda alla
Piazza Cassese;
3) Vero è che l'importo di € 21.100,00 veniva corrisposto mediante bonifici e ricariche Postepay;
4) Vero è che l'ulteriore somma di € 18.500,00 veniva corrisposta tramite n. 3 versamenti in banconote contanti;
5) Vero è che il sig. chiedeva alla sig.ra la restituzione dei predetti importi corrisposti Pt_1 CP_1
a titolo di prestito e che la stessa si impegnava a restituire;
6) Vero è che i sigg.
e concedevano in locazione alla sig.ra CP_2 Controparte_3 CP_1
, l'immobile sito in Atripalda alla Piazza Cassese nn. 12 e 13; 7) Vero è che i
[...] sigg. e ricevevano postagiri dal sig. CP_2 Controparte_3 Parte_1 per conto della sig.ra , per l'importo complessivo pari ad € Controparte_1
4.574,50, a titolo di canone di locazione per l'immobile sito in Atripalda alla Piazza
Cassese nn. 12 e 13 […]).
Al netto della consistenza tutt'altro che trascurabile degli importi indicati, e ferma la già rilevata assenza di riscontri anche documentali circa il rapporto di locazione - come è noto, a forma ex lege vincolata - asseritamente onorato in luogo della convenuta locataria (v. supra), non ci si può infatti esimere dal rilevare come si tratti di capi formulati in termini non abbastanza specifici, concernenti versamenti, anche in contanti, di importi rilevantissimi, eseguiti in non meglio precisate occasioni, con la rimessione ai soggetti ad escutersi di una conferma finale ed onnicomprensiva della sussistenza tra le parti dell'obbligazione restitutoria azionata circa la totalità degli importi in precedenza indicati (v. in particolare capo 5): Vero è che il sig. chiedeva alla sig.ra la Pt_1 CP_1 restituzione dei predetti importi corrisposti a titolo di prestito e che la stessa si impegnava a restituire).
5 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda, così come proposta, per inadeguato assolvimento ad opera di parte attrice dei propri oneri probatori, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione o questione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile.
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte non soccombente esonera da qualsiasi statuizione sul punto in dispositivo.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed CP_1 eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
nulla disponendo sulle spese. Così deciso in data 25/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
6
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa nella causa n. 2214/2022 avente ad oggetto “mutuo e restituzione somme” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. ANTONIELLO FEDERICO
- attore - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1 C.F._2
- convenuta - Conclusioni All'udienza del 25/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 deducendo - di aver effettuato tra il Febbraio 2020 ed il Maggio 2021, numerosi prestiti in danaro in favore della sig.ra ; - di aver effettuato per Controparte_1 conto della dott.ssa (locatario), postagiri intestati ai sigg. Controparte_1 CP_2
e (locatori), a titolo di canone di locazione relativo
[...] Controparte_3 all'immobile sito in Atripalda alla Piazza Cassese, per un importo complessivo pari ad € 4.574,50; - di aver effettuato ulteriori prestiti mediante bonifico o ricarica Postepay, che di seguito si elencano e le cui ricevute di pagamento si depositano, per un ammontare complessivo pari ad € 21.100,00; nonché - di aver concesso in prestito l'ulteriore somma di € 18.500,00, mediante molteplici versamenti in contanti;
conveniva in giudizio , al fine di ottenere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che la sig.ra
[…] è debitrice, nei confronti del sig. , dell'importo Controparte_1 Parte_1 complessivo di € 44.354,50 e, per l'effetto, - condannare la sig.ra CP_1
alla restituzione, in favore del sig. , del predetto importo o di
[...] Parte_1 quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di compensi e spese.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito nella non dichiarata contumacia della convenuta non 2 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
costituitasi, la causa veniva, a seguito del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, giungendo all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera di parte attrice. II. Diritto Sul merito
Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda così come proposta.
Giova difatti precisare come, secondo condivisa giurisprudenza, L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (Sez. 2, Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
Più nel dettaglio, si è inteso chiarire che La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Dai richiamati arresti giurisprudenziali, dunque, discende che nelle controversie aventi ad oggetto la richiesta di restituzione di somme date a mutuo spetta prioritariamente all'attore fornire la prova del titolo su cui si basa la propria pretesa restitutoria, con il conseguente riverberarsi a suo carico delle incertezze e/o inadeguatezze probatorie eventualmente registratesi sul punto, in applicazione dell'altrettanto consolidato principio secondo cui ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, con la conseguenza che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte
3 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3468).
Alcun rilievo può, per altrettanto condivisa giurisprudenza, assumere la mancata costituzione in giudizio della controparte, atteso che l''esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema […] (Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009, Rv. 608705), essendosi da ultimo precisato che Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Orbene, nella fattispecie in esame, ove l'intera iniziativa attorea risulta basata, nella mancata costituzione in giudizio della convenuta, sull'intervenuta erogazione delle somme per cui è causa in favore della stessa a titolo di autentici prestiti, con conseguente obbligo di restituzione per l'accipiens, del tutto inadeguati, o comunque insufficienti, sono risultati i riscontri probatori forniti in proposito, con tutto ciò che ne deriva in punto di inaccoglibilità della domanda.
Preme infatti evidenziare come costituisca circostanza meramente allegata, e priva di ulteriori elementi univocamente deponenti in tal senso, la riconducibilità proprio alla convenuta (id est: C.F.: Email_1
dei conti e delle carte riceventi i versamenti di cui in atti C.F._2
e/o delle causali agli stessi correlate (v. bonifici e ricariche di cui alla produzione attorea, tutte fatte in favore di conti e/o carte intestate a tale, Controparte_1 senza ulteriori specificazioni, oppure aventi nella causale l'indicazione esclusivamente di tale nominativo in assenza di dati identificativi aggiuntivi).
Del pari, alquanto esigui, o sostanzialmente insufficienti, sono risultati gli elementi forniti dall'attore circa l'esistenza e il contenuto del titolo fondante l'obbligo della vantata restituzione, la dazione in (mero) prestito delle somme per cui è causa costituendo anch'essa circostanza meramente allegata, non potendo la prova della stessa desumersi dalla prova - per quanto da ultimo riferito comunque non compiutamente fornita - dell'avvenuta consegna alla controparte delle somme in contestazione, atteso che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Tali lacune probatorie e documentali (v. assenza in atti altresì del contratto di locazione di cui sarebbe stato versato il canone in luogo della convenuta
4 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
obbligata) assumono notevole rilevanza, se si considera che il presente giudizio è connotato: non solo dalla mancata costituzione della controparte, che, come in precedenza chiarito, esprime un silenzio non soggetto a valutazione (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016); ma anche dall'assenza di elementi - parimenti non forniti dall'attore, a ciò tenuto - circa eventuali comportamenti dalla medesima tenuti in sede stragiudiziale, comunque valorizzabili.
A colmare le richiamate deficienze istruttorie non sarebbe stata sufficiente, a ben vedere, nemmeno la prova orale, così come inammissibilmente articolata dall'attore - e dunque non ammessa - soprattutto in ordine al titolo asseritamene fondante l'obbligo della vantata restituzione (v. ordinanza istruttoria del 4/12/2023; nonché memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2 di parte attrice, recante l'articolazione della prova orale richiesta, nei seguenti termini: […] 1) Vero è che tra il Febbraio 2020 ed il Maggio 2021, in sua presenza, il sig. Parte_1 effettuava prestiti in danaro in favore della sig.ra , per l'importo Controparte_1 complessivo di € 44.354,50; 2) Vero è che l'importo di € 4.574,50 veniva corrisposto mediante postagiri intestati ai sigg. e CP_2 Controparte_3
(locatori), a titolo di canone di locazione relativo all'immobile sito in Atripalda alla
Piazza Cassese;
3) Vero è che l'importo di € 21.100,00 veniva corrisposto mediante bonifici e ricariche Postepay;
4) Vero è che l'ulteriore somma di € 18.500,00 veniva corrisposta tramite n. 3 versamenti in banconote contanti;
5) Vero è che il sig. chiedeva alla sig.ra la restituzione dei predetti importi corrisposti Pt_1 CP_1
a titolo di prestito e che la stessa si impegnava a restituire;
6) Vero è che i sigg.
e concedevano in locazione alla sig.ra CP_2 Controparte_3 CP_1
, l'immobile sito in Atripalda alla Piazza Cassese nn. 12 e 13; 7) Vero è che i
[...] sigg. e ricevevano postagiri dal sig. CP_2 Controparte_3 Parte_1 per conto della sig.ra , per l'importo complessivo pari ad € Controparte_1
4.574,50, a titolo di canone di locazione per l'immobile sito in Atripalda alla Piazza
Cassese nn. 12 e 13 […]).
Al netto della consistenza tutt'altro che trascurabile degli importi indicati, e ferma la già rilevata assenza di riscontri anche documentali circa il rapporto di locazione - come è noto, a forma ex lege vincolata - asseritamente onorato in luogo della convenuta locataria (v. supra), non ci si può infatti esimere dal rilevare come si tratti di capi formulati in termini non abbastanza specifici, concernenti versamenti, anche in contanti, di importi rilevantissimi, eseguiti in non meglio precisate occasioni, con la rimessione ai soggetti ad escutersi di una conferma finale ed onnicomprensiva della sussistenza tra le parti dell'obbligazione restitutoria azionata circa la totalità degli importi in precedenza indicati (v. in particolare capo 5): Vero è che il sig. chiedeva alla sig.ra la Pt_1 CP_1 restituzione dei predetti importi corrisposti a titolo di prestito e che la stessa si impegnava a restituire).
5 Tribunale di Avellino n. 2214/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto della domanda, così come proposta, per inadeguato assolvimento ad opera di parte attrice dei propri oneri probatori, con il contestuale assorbimento di ogni altra istanza, deduzione o questione, anche di rito, comunque sollevata o rilevabile.
Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese
Quanto alle spese, la mancata costituzione della parte non soccombente esonera da qualsiasi statuizione sul punto in dispositivo.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed CP_1 eccezione, così provvede: rigetta la domanda, così come proposta;
nulla disponendo sulle spese. Così deciso in data 25/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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