Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/12/2025, n. 22728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22728 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22728/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13768/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13768 del 2022, proposto da
Chemil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Lamesso e Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
contro
Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, recante la certificazione del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, completo di tutti i relativi Allegati;
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, previsto dall'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26 ottobre 2022, recante le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, completo di tutti i relativi Allegati e di tutti gli atti, conosciuti e non conosciuti, comunque presupposti, connessi e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. Marco NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 novembre 2022, tempestivamente depositato, la Società ricorrente - azienda specializzata nei servizi conto terzi per la conservazione di materiale biologico e fornitura di correlati dispositivi medici che commercializza sul territorio italiano alle strutture del S.S.N., soggetta al sistema di payback - ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali sono stati certificati i superamenti dei tetti di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in applicazione delle previsioni derogatorie introdotte dall’art. 18 del D.L. n. 115/2022 (c.d. decreto aiuti bis ), e tutti gli atti prodromici e connessi suindicati.
La Società ricorrente, premettendo che, sulla base dell’Accordo della Conferenza Stato - Regione del 7 novembre 2019 (tardivamente adottato rispetto all’originario termine dell’anno 2015), erano stati individuati i criteri per la determinazione dei tetti di spesa, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento ministeriale qui impugnato, con il quale è stata individuata la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende di settore per ciascuna annualità: in particolare, è stato certificato per l’anno 2015 un ripiano complessivo pari ad € 416.274.918, per l’anno 2016 un ripiano pari ad € 473.793.126, per l’anno 2017 un ripiano pari ad € 552.550.000 e per il 2018 un ripiano pari ad € 643.322.535.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, sono stati dedotti: “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 9 ter, comma 9 del D.L. n.75/2015, convertito con Legge n. 125/2015, degli artt. 1 e 6 della Legge n. 241/1990 e dell’art.11 delle Preleggi al Codice Civile - eccesso di potere per difetto di istruttoria irragionevolezza ed illogicità manifesta.”
1.2. Con il secondo motivo, sotto altro profilo, sono stati censurati: “violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 9 ter, comma 9 del D.L. n.75/2015, convertito con Legge n. 125/2015, degli artt. 1 e 6 della Legge n. 241/1990 e dell’art.11 delle Preleggi al Codice Civile - eccesso di potere per difetto di istruttoria irragionevolezza ed illogicità manifesta”.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati lamentati: “violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione, nonché del combinato dell’art. 9 ter, comma 1, lett. b ) e del successivo comma 9 del D.L. n. 78/2015 convertito con Legge n. 125/2015, dell’art. 17 comma 1 lett. c ) del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, del principio tempus regit actum , degli artt. 1 e 6 della Legge n. 241/1990 e del principio europeo di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, oltre a quello di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione - violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 30, 59, comma 4, lett. c ) del D.Lgs n. 50/2016 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità, sviamento dalla causa tipica, ingiustizia manifesta”.
1.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti: “violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 1, 3 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - carenza di trasparenza ed esercizio di puro arbitrio - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.
1.5. Con il quinto motivo, è stata censurata: “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lett. b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9 ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva e dell’eguaglianza dei contribuenti di fronte alla legge di cui agli art. 3, 23 e 53 della Costituzione”.
1.6. Con il sesto motivo, è stata dedotta: “illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dall’illegittimità costituzionale del dell’art. 17, comma 1, lett. c ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lett. b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9 ter, commi 1, lett. b ), 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione degli art. 3 e 23 della Costituzione e del principio della riserva di legge e di legalità dell’azione amministrativa ivi affermati, anche in combinato disposto con l’art. 113 della Costituzione, che afferma il principio della sindacabilità degli atti amministrativi”.
1.7. Con il settimo motivo, è stata lamentata: “illegittimità dei provvedimenti impugnati derivata dall’incostituzionalità dell’art. 17, comma 1, lett. c ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lett. b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9 ter, commi 1, lett. b ), 8, 9 e 9 bis, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, per violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio della ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà delle leggi ivi contenuto, nonché degli artt. 32 e 97 della Costituzione.”.
1.8. Con l’ottavo motivo, è stata censurata: “illegittimità dei provvedimenti impugnati per incostituzionalità delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. c ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lett. b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9 ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9 bis , del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, della Costituzione in relazione all’art. 1 del Protocollo C.E.D.U., e con gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
1.9. Con il nono motivo, è stata dedotta: “illegittimità dei provvedimenti impugnati per incostituzionalità delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. c ) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lett. b ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9 ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9 bis , del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, in relazione agli artt. 41, comma 1, 32 e 97 della Costituzione”.
1.9. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
2. In data 24 novembre 2022, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con ordinanza presidenziale n. 2959/2023, pubblicata l’8 giugno 2023, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati.
3.1. In data 8 settembre 2023, la parte ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
4. Con istanza depositata il 15 settembre 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025 convertito con modificazioni nella Legge n. 118/2025, al pagamento - in data 5 settembre 2025 - degli importi richiesti a titolo di payback dispositivi medici per gli anni 2015 - 2018.
5. Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2025, celebrata da remoto tramite l’applicativo Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., il Presidente della Sezione ha fatto avviso della possibile sussistenza di una causa di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e, all’esito, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ) c.p.a..
6.1. Sul punto, questo Collegio evidenzia che, in subiecta materia, è sopravvenuto l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, in forza del quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni ((e delle province autonome di Trento e di Bolzano)), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite .”
Ebbene, si osserva che, in base al tenore letterale dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, il meccanismo citato determina “ la cessazione della materia del contendere”, con compensazione delle spese; ciononostante, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina è invece l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati).
Ciò precisato, questo Collegio ritiene di aderire al costante orientamento secondo cui “ La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683).
Ebbene, si osserva che, nel caso di specie, con apposita istanza depositata il 15 settembre 2025, la Società ricorrente ha dichiarato di aver aderito al meccanismo processuale di cui all’art. 7 del D.L. n. 95/2025, corrispondendo le somme di denaro nella misura determinata dalla legge.
In tal modo è venuto meno l’interesse ad una decisione nel merito sul ricorso, benché la pretesa avanzata non sia stata pienamente soddisfatta.
6.2. Ne consegue, pertanto, che il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite devono essere compensate integralmente tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2025, celebrata da remoto per il tramite dell’applicativo Microsoft Teams , con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Marco NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NE | RI IC |
IL SEGRETARIO