TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/12/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IU LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado RG n. 2296/2025 promossa
Parte_1 con gli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ghisalba (BG) CP_1 via Ciurlina 25, CF/PI: 04795780164, pec estratta da Email_1
RESISTENTE oggetto: accertamento omissione retributiva
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.25 al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la ex datrice di lavoro per vederla condannare al pagamento “€ 25.526,19 (di cui € 7.152,02 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione” con condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di
- di essere stato assunto in data 01.06.2021 dalla società Dytron SRL, con contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, inquadrato come operaio di livello C2 CCNL
Metalmeccanici Industria
- che il ramo di azienda a cui era addetto è stato ceduto alla YT in data 31.12.24,
- di avere regolarmente reso la prestazione,
1 - che però gli è stato versato un mero acconto di € 1.000,00 netti per il mese di gennaio
2025, a fronte di un cedolino pari ad € 3.099,59 lordi. Ne deriva una differenza di €
1.715,32 lordi. Inoltre la società non ha versato nulla per i mesi di febbraio 2025 (dovuti
€ 2.281,86), aprile 2025 (dovuti € 2.969,78), maggio 2025 (dovuti € 3.162,69) e giugno
2025 (dovuti € 8.246,52),
- che l'art. 17 del CCNL applicato prevede il versamento di 200,00 € annui sotto forma di strumenti di welfare, che nel caso di specie non sono stati versati, di essere, quindi, creditore di € 800,00 relativamente al periodo lavorato presso Dytron ed € 200,00 per il periodo lavorato presso , CP_1
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, dovute a mancato pagamento di arretrati e mancato versamento a fondo previdenziale privato il mio domani di
[...]
CP_2
- di aver diritto, a mente dell'art. 1 del CCNL, ad un preavviso di 1 mese e 15 giorni in funzione dell'inquadramento e dell'anzianità
***
La convenuta, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio, pertanto il giudice alla prima udienza ne ha dichiarato la contumacia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso è fondato.
Sono documentali in causa il rapporto di lavoro tra le parti, l'inquadramento della ricorrente e il CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Nel presente giudizio la parte ricorrente si duole che la convenuta ometteva totalmente il pagamento della retribuzione e delle competenze di fine rapporto
***
Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel 2 caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass., n. 15677 del 3.7.09).
***
Ebbene, parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La costante giurisprudenza riconduce alla giusta causa di dimissioni il mancato pagamento delle retribuzioni. Da ultimo “Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro. Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano.” (Corte appello Milano sez. lav., 18.1.19, n. 1788); conformi: quanto alla configurabilità della giusta causa Cass. n. 5146/1998, quanto alla configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. n. 24477/2011), quanto al diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n. 13782/2001).
La parte ricorrente ha dedotto di essersi dimessa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni.
3 L'art. 1 del CCNL applicato prevede visto il livello di inquadramento del ricorrente (C2) e la durata del rapporto di lavoro (dal 2021) un periodo di preavviso pari a 1 mese e 15 giorni.
***
L'art. 17 del CCNL applicato prevede il versamento di 200,00 € annui sotto forma di strumenti di welfare.
La parte ricorrente domanda la condanna della ex datrice di lavoro alla corresponsione di € 200,00 a welfare non messo a disposizione.
Da un'attenta lettura del testo dell'art. 17 e delle “esemplificazioni” degli strumenti di welfare prodotto da parte ricorrente, emerge chiaramente che la somma richiesta dal ricorrente è quella pari al valore di tali buoni, ma che in nessun caso di quelli indicati dalla contrattazione collettiva tale somma può essere pretesa direttamente dal lavoratore, infatti la datrice di lavoro si è impegnata solo a coprire un costo al posto del lavoratore (ad esempio per una prestazione sanitaria o per un corso di formazione) fino alla concorrenza della somma di € 200,00 per ciascun anno. Pertanto ciò che avrebbe eventualmente potuto chiedere il ricorrente non è certo il quantum in denaro, ma eventualmente (ove si provassero gli altri elementi costitutivi delle responsabilità contrattuale) il risarcimento del danno per non aver goduto di una prestazione di welfare come allegata dal CCNL in ragione della mancata corresponsione di tale contributo. A maggior ragione, ove considerato che è fatto espresso divieto della liquidazione in denaro “Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro)”.
Pertanto a tale titolo nulla è dovuto al ricorrente.
***
Il credito dovuto è stato correttamente calcolato dalla parte ricorrente sulla scorta dei dati risultanti dal contratto di lavoro e secondo le norme di legge e contrattuali.
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerando l'assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 24.726,19 a titolo di TFR nonchè interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
4 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IU LI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IU LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado RG n. 2296/2025 promossa
Parte_1 con gli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ghisalba (BG) CP_1 via Ciurlina 25, CF/PI: 04795780164, pec estratta da Email_1
RESISTENTE oggetto: accertamento omissione retributiva
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.25 al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la ex datrice di lavoro per vederla condannare al pagamento “€ 25.526,19 (di cui € 7.152,02 a titolo di TFR), oltre a interessi e rivalutazione” con condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda, la parte ricorrente deduceva di
- di essere stato assunto in data 01.06.2021 dalla società Dytron SRL, con contratto di assunzione a tempo pieno indeterminato, inquadrato come operaio di livello C2 CCNL
Metalmeccanici Industria
- che il ramo di azienda a cui era addetto è stato ceduto alla YT in data 31.12.24,
- di avere regolarmente reso la prestazione,
1 - che però gli è stato versato un mero acconto di € 1.000,00 netti per il mese di gennaio
2025, a fronte di un cedolino pari ad € 3.099,59 lordi. Ne deriva una differenza di €
1.715,32 lordi. Inoltre la società non ha versato nulla per i mesi di febbraio 2025 (dovuti
€ 2.281,86), aprile 2025 (dovuti € 2.969,78), maggio 2025 (dovuti € 3.162,69) e giugno
2025 (dovuti € 8.246,52),
- che l'art. 17 del CCNL applicato prevede il versamento di 200,00 € annui sotto forma di strumenti di welfare, che nel caso di specie non sono stati versati, di essere, quindi, creditore di € 800,00 relativamente al periodo lavorato presso Dytron ed € 200,00 per il periodo lavorato presso , CP_1
- di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, dovute a mancato pagamento di arretrati e mancato versamento a fondo previdenziale privato il mio domani di
[...]
CP_2
- di aver diritto, a mente dell'art. 1 del CCNL, ad un preavviso di 1 mese e 15 giorni in funzione dell'inquadramento e dell'anzianità
***
La convenuta, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio, pertanto il giudice alla prima udienza ne ha dichiarato la contumacia.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
***
Il ricorso è fondato.
Sono documentali in causa il rapporto di lavoro tra le parti, l'inquadramento della ricorrente e il CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Nel presente giudizio la parte ricorrente si duole che la convenuta ometteva totalmente il pagamento della retribuzione e delle competenze di fine rapporto
***
Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel 2 caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass., n. 15677 del 3.7.09).
***
Ebbene, parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consenta di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
***
La costante giurisprudenza riconduce alla giusta causa di dimissioni il mancato pagamento delle retribuzioni. Da ultimo “Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco - e dunque senza preavviso - quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro. Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano.” (Corte appello Milano sez. lav., 18.1.19, n. 1788); conformi: quanto alla configurabilità della giusta causa Cass. n. 5146/1998, quanto alla configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano (Cass. n. 24477/2011), quanto al diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. n. 13782/2001).
La parte ricorrente ha dedotto di essersi dimessa in ragione del mancato pagamento delle retribuzioni.
3 L'art. 1 del CCNL applicato prevede visto il livello di inquadramento del ricorrente (C2) e la durata del rapporto di lavoro (dal 2021) un periodo di preavviso pari a 1 mese e 15 giorni.
***
L'art. 17 del CCNL applicato prevede il versamento di 200,00 € annui sotto forma di strumenti di welfare.
La parte ricorrente domanda la condanna della ex datrice di lavoro alla corresponsione di € 200,00 a welfare non messo a disposizione.
Da un'attenta lettura del testo dell'art. 17 e delle “esemplificazioni” degli strumenti di welfare prodotto da parte ricorrente, emerge chiaramente che la somma richiesta dal ricorrente è quella pari al valore di tali buoni, ma che in nessun caso di quelli indicati dalla contrattazione collettiva tale somma può essere pretesa direttamente dal lavoratore, infatti la datrice di lavoro si è impegnata solo a coprire un costo al posto del lavoratore (ad esempio per una prestazione sanitaria o per un corso di formazione) fino alla concorrenza della somma di € 200,00 per ciascun anno. Pertanto ciò che avrebbe eventualmente potuto chiedere il ricorrente non è certo il quantum in denaro, ma eventualmente (ove si provassero gli altri elementi costitutivi delle responsabilità contrattuale) il risarcimento del danno per non aver goduto di una prestazione di welfare come allegata dal CCNL in ragione della mancata corresponsione di tale contributo. A maggior ragione, ove considerato che è fatto espresso divieto della liquidazione in denaro “Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro)”.
Pertanto a tale titolo nulla è dovuto al ricorrente.
***
Il credito dovuto è stato correttamente calcolato dalla parte ricorrente sulla scorta dei dati risultanti dal contratto di lavoro e secondo le norme di legge e contrattuali.
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili o della cessazione del rapporto per le competenze di fine rapporto per il pagamento al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerando l'assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
- condanna parte convenuta a corrispondere a parte ricorrente € 24.726,19 a titolo di TFR nonchè interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
4 - condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
2.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 2 dicembre 2025
Il Giudice
IU LI
5