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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 526. Sanzioni disciplinari 1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione . 2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 e' affidato alle persone indicate dagli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione . 3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati. 4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facolta' conferitagli dall'articolo 493, sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate. 5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito e' adibito puo' essere inflitta ai colpevoli, dall'autorita' marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtu' di altre leggi.
Nota all'art. 526:
- Il testo dell' art. 1249 del codice della navigazione e' i l seguente:
«Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). - In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1. dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2. dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3. dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4. dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5. dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6. dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
Nota all'art. 526:
- Il testo dell' art. 1249 del codice della navigazione e' i l seguente:
«Art. 1249 (Potere disciplinare nella navigazione marittima e interna). - In materia di navigazione marittima o interna il potere disciplinare e' esercitato:
1. dal comandante della nave sui componenti dell'equipaggio e sui passeggeri, ancorche' non siano cittadini italiani;
2. dai comandanti di porto marittimo sugli appartenenti al personale marittimo e sulle persone indicate nell'articolo 68;
3. dai comandanti di porto della navigazione interna sugli appartenenti al personale della navigazione interna;
4. dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale sulle imprese, sui datori di lavoro nei porti e sui lavoratori portuali;
5. dalle autorita' consolari all'estero sui componenti dell'equipaggio;
6. dai comandanti delle navi da guerra nazionali sui componenti dell'equipaggio quando la nave, su cui sono imbarcati, e' in corso di navigazione o in un paese estero nel quale non risiede un'autorita' consolare.
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