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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/09/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20083 / 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 20083/2017 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente dalla parte attrice sia in data 11/07/2025 sia in data 18/07/2025, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 21/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.3.2023, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, poi reiterato ), pronuncia la seguente
SENTENZA tra nato il [...] a [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
Alfio Ziino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lipari, Via Filippo
Mancuso, n. 12, giusta procura in atti. -attori-
CONTRO
nato il 28.81922 in Raccuja e residente in [...]n. 10 Ramsay Controparte_1
St – Harberfield N.S.W -convenuto contumace-
CON L'INTERVENTO DI
(c. f. ) nato a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Lipari via F. Mancuso 12 presso lo studio dell'avv. Alfio
Ziino che lo rappresenta e difende per procura in atti, -interveniente-
Oggetto del procedimento: Usucapione.
Pag. 1 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c.
(ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 23.10.2017 premettevano “a) di possedere da oltre cinquanta anni, destinandolo a propria abitazione, un compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, via Provinciale 182, costituito nell'intero da fabbricati e terreno annesso, confinante nell'intero con la predetta via
Provinciale, strada Comunale, proprietà coniugi e Parte_1 [...]
, Hotel L'Arianna, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 Parte_2
(comprendente per soppressione anche la particella 513) e 473;” Aggiungevano “ b) di avere eseguito in detto compendio immobiliare, nel corso degli anni ed esattamente tra il 1960-poco dopo il matrimonio contratto dagli attori - ed il 1988, una serie di lavori di ampliamento realizzando un locale deposito, un soggiorno, un garage, altri vani adibiti a deposito e la copertura di un grande terrazzo, cosicché oggi, oltre alla abitazione, in detto compendio trovasi anche un locale destinato a "Pizzeria" gestito dal figlio;
”. Rappresentavano, inoltre, “d) di avere, appunto, proposto CP_2 in ordine a tutti gli ampliamenti effettuati, istanza per concessione in sanatoria relativamente alla quale si producono la relazione tecnica per adeguamento sismico a firma architetto del 15/11/1995 e munita dell'attestazione di CP_3 Tes_1
eseguito deposito Genio Civile di Messina datata 24/02/1996, ricevute versamenti vari, autorizzazione sanitaria, certificato camerale;
”.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.-riconoscere e dichiarare che i coniugi e sono proprietari Parte_1 Parte_2 per maturata usucapione del compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, composto da fabbricati e terreno, riportato in mappa al foglio
19 particelle 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e 473, disponendo le conseguenti trascrizioni e volturazioni catastali. 2. – disporre prova per testi sulle circostanze articolate sub lettere a) b) c) della premessa, precedute dalla locuzione “vero o non”. Si indicano a testi il geom. via San Lorenzo 25 Testimone_2
Pag. 2 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
Malfa, l'arch. via Risorgimento 142 Santa Marina Salina, l'arch. Persona_1 [...]
via Regina Elena isolato 521 Messina;
donato via Rotabile 20 Persona_2 Tes_2
Leni; via Garofalo 4 Leni;
via Caserta 28 Leni. 3.- con Testimone_3 Testimone_4 vittoria di spese e compensi in caso di opposizione. In via subordinata, ove il Tribunale lo ritenesse, disporre la chiamata in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria dello
Stato e della Regione Siciliana – Assessorato all'Economia giusta quanto sopra argomentato in proposito nella istanza per mediazione obbligatoria.”
Con atto depositato il 20/10/2017 , intervenendo, dichiarava di CP_2
aderire alla domanda formulata dai propri genitori, odierni attori, nulla opponendo.
La causa era chiamata all'udienza del 3.5.2018 ove, rilevata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia di e ordinato a parte attrice di Controparte_1
produrre, in considerazione della data di nascita dello stesso, certificato di esistenza in vita di;
era inoltre ammessa prova per testi formulata da parte Controparte_1 attrice.
Con nota depositata l'1.6.2018, parte attrice produceva risposta da parte del in Australia, il quale comunicava di non disporre di alcuna Controparte_4 informazione sul conto di , avendo lo stesso, probabilmente Controparte_1
acquisito cittadinanza australiana e uscendo così dalla sfera di competenza dei presidi diplomatici italiani.
Nella contumacia del convenuto, si svolgeva la istruttoria della causa con la audizione di testimoni alle udienze del 28.2.2019 e 4.7.2019.
Successivamente, all'udienza del 23.1.2020 era disposta CTU con la nomina dell'arch.
, la quale, svolta l'attività peritale, depositava la relazione finale Persona_3 in data 23.6.2022.
Quindi risultando ormai pronta per la decisione, la causa era rinviata alla udienza del
2.3.2023 per la precisazione delle conclusioni e poi, fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 23.11.2023; dopo altri rinvii, all'udienza del 21.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, quindi in assenza delle parti in quanto sostituita dal deposito di note scritte, la causa era incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che si ritiene regolarmente costituito il contraddittorio tra
Pag. 3 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
le parti poiché dagli atti risulta la regolare notifica dell'atto di citazione al convenuto, perfezionatasi per compiuta giacenza, come da nota del italiano a Sidney CP_4
del 17/11/2017.
Appare così superflua ed inconducente e comunque irrilevante, la ulteriore ricerca di documentazione attestante l'esistenza in vita di , attesa la nota Controparte_1
depositata l'1.6.2018 da parte attrice con la quale il Consolato italiano comunicava di non disporre di alcuna informazione sul conto di , avendo lo stesso, Controparte_1 probabilmente acquisito cittadinanza australiana uscendo così dalla sfera di competenza dei presidi diplomatici italiani, nonché le difficoltà in cui sarebbero incorsi gli attori nel reperire informazioni utili considerata la normativa sulla privacy australiana.
Ciò detto, pertanto, appare regolare la dichiarazione di contumacia di CP_1
di cui l'udienza del 3.5.2018.
[...]
Nel merito.
La domanda attorea è volta ad accertare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, composto da fabbricati e terreno, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e 473.
Al riguardo, preliminarmente va detto che l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario per il possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni.
Pag. 4 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
Pertanto, per la configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè
l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
L'elemento soggettivo è quindi fondamentale per distinguere la semplice detenzione
(irrilevante ai fini dell'usucapione) dal possesso (che, come detto, può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario innanzitutto dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016).
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass.
28 gennaio 2000 n. 975).
Inoltre, l'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene che si intende usucapire (cfr. Cass. Civ., sez.
II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 18 febbraio 2003, n. 2385;
Cass. Civ., sez. II, sent. 18 ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ., sez. III, sent. 11 febbraio
2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n. 17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), dunque, non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti. La prova della legittimazione sostanziale, attenendo al merito della decisione, e quindi alla fondatezza della domanda, grava ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nella fattispecie l'attore ha provato che i beni rivendicati a titolo di usucapione
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fossero nella titolarità del convenuto.
A tal fine appare rilevante la produzione dell'atto di compravendita del compendio immobiliare per cui è causa da parte di in Notaio dott. Controparte_1 Persona_4 del 16.1.1955 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina casella 1500, vol. 189 Reg. Gen. del 3.2.1955, a nulla rilevando la mancata voltura catastale degli immobili a nome di così come rilevato nella propria Controparte_1 consulenza, del 26.3.2022 dalla ctu arch. , la quale può al più Persona_3 determinare sanzioni amministrative ma non inficiare il titolo di proprietà.
Quindi, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda proposta dagli attori, deve ritenersi meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha dichiarato “di possedere da oltre cinquanta anni, destinandolo a propria abitazione, un compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, via Provinciale 182, costituito nell'intero da fabbricati e terreno annesso, confinante nell'intero con la predetta via
Provinciale, strada Comunale, proprietà coniugi e Parte_1 [...]
Hotel L'Arianna, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 Parte_2
(comprendente per soppressione anche la particella 513) e 473;” nonché “di avere eseguito in detto compendio immobiliare, nel corso degli anni ed esattamente tra il
1960-poco dopo il matrimonio contratto dagli attori - ed il 1988, una serie di lavori di ampliamento realizzando un locale deposito, un soggiorno, un garage, altri vani adibiti a deposito e la copertura di un grande terrazzo, cosicché oggi, oltre alla abitazione, in detto compendio trovasi anche un locale destinato a "Pizzeria" gestito dal figlio;
”. CP_2
Al riguardo si osserva che le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno, pienamente confermato la prospettazione dei fatti esposta dagli attori circa il possesso in modo continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, del fondo rivendicato, protratto per oltre venti anni, nell'assenza di qualsivoglia iniziativa volta a contestare il potere di fatto esercitato dal possessore, da parte del proprietario, rimasto inerte.
Più in particolare, il teste , sentito all'udienza del 28.2.2019, ha Testimone_5 confermato il possesso ininterrotto degli immobili oggetto di causa “...sino dal 1988 posso confermare che i signori e , che conosco personalmente, Pt_1 Parte_2
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hanno avuto la disponibilità del fabbricato e del terreno ricadenti in località Rinella via
Provinciale 182 del Comune di Leni. Su detto terreno e l'annesso fabbricato i signori predetti svolgono attività di pizzeria aperta tutto l'anno.”, aggiungeva poi “Confermo altresì che la pizzeria di cui ho riferito è gestita da , figlio degli attori. Io CP_2 ho visto sul posto sempre loro. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate… i luoghi sui quali ho riferito.”.
Anche il teste , sentito nel corso della medesima udienza, riferiva Testimone_4
“Conosco i luoghi di causa perché una ventina di anni fa vi ho eseguito dei lavori di muratura sul terreno del signor .” e ancora “Il fabbricato è tutto a Persona_5 piano terra, adibito sia ad abitazione dai signori sia a pizzeria. Io Parte_3 ho eseguito i lavori nel fabbricato all'interno del quale vi è un terrazzo piastrellato coperto con tettoia […]. Oltre all'occasione di cui ho detto mi reco nei luoghi per andare in pizzeria e non ho visto nessun altro - al di fuori dei signori e Pt_1
– disporre dei luoghi in oggetto. La pizzeria si chiama “Da Marco” che è il Parte_2
figlio degli attori […]”.
Mentre all'udienza del 4.7.2019 il teste geom. dichiarava “Confermo Testimone_2 che sin da piccolo ricordo che i signori e Parte_1 Parte_2
avevano da sempre abitato nell'immobile adito nel Comune di Leni via Provinciale
182. Preciso che una parte dell'immobile da circa venti anni è destinato a pizzeria ed esattamente quella confinante con la via provinciale […]” inoltre ha rappresentato che “In merito alla circostanza di cui alla lettera B che mi viene letta, posso confermare che i lavori a mia memoria sono riferibili agli anni 70 e 80 e che la proprietà è gestita dal figlio degli attori che è . Confermo che sul posto CP_2 ho sempre visto solo i signori e e confermo altresì la perizia che Pt_1 Parte_2 mi viene mostrata prodotta in atti e da me redatta […]”.
Le predette dichiarazioni, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare poiché rese da persone estranee ai fatti di causa, comprovano che gli attori hanno posseduto animo domini, quantomeno dagli anni 70-80, gli immobili pretesi.
A ciò si aggiunga quanto emerso dalla consulenza redatta dalla ctu incaricata depositata in data 23.6.2022 che, all'esito dello studio degli atti di causa, degli accessi effettuati e delle verifiche svolte anche presso pubblici uffici in relazione all'incarico ricevuto, ha analizzato lo stato dei luoghi in rapporto agli aspetti di natura
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urbanistica, catastale e all'atto di citazione del 23.10.2017, ove ha confermato che
“[…] il fabbricato già in precedenza all'epoca del 30.12.1985 (data di presentazione al comune di Leni dell'istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale 37/1985), era già nella disponibilità dei coniugi e Parte_1
;”. Parte_2
In tal senso interviene anche il progetto di adeguamento sismico a firma dell'arch. del 15.11.1995, munito dell'attestazione di eseguito deposito al Controparte_5
Genio Civile di Messina datata 24.02.1996, su incarico di e Parte_1 CP_2
, in atti dal quale si evince che gli attori fossero in possesso dei beni oggetto di
[...] causa da oltre un ventennio, già negli anni 60, in quanti si legge “La ditta ha Pt_1 realizzato nell'anno 1960 un fabbricato destinato a deposito contiguo sul lato nord alla abitazione preesistente, ma con ingresso indipendente, sulla particella 469 del foglio 19 del C.T. di ”. Per_6
Pertanto, sulla scorta dell'istruttoria espletata, in assenza di contestazioni sul punto, può affermarsi come gli odierni attori abbiano posseduto gli immobili per cui è causa, esercitando in termini esclusivi e continuativi, da oltre vent'anni il possesso, comportandosi, anche nei confronti dei terzi, pacificamente e pubblicamente uti dominus.
Il che induce a ritenere provato il possesso continuato idoneo a fare maturare l'usucapione del bene oggetto di domanda che ca pertanto accolta.
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c.c.
Sulle spese, se ne dispone la integrale compensazione, avuto riguardo alla contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20083/2017 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara che gli attori hanno
Pag. 8 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
acquistato per usucapione ultraventennale ed in via esclusiva, il diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito nell'isola di Salina, comune di Leni - Località Rinella, ubicato sulla via Provinciale, distante poche decine di metri dal mare comprendete un fabbricato e un terreno sottostante diviso dalla via Provinciale, rispettivamente distinti in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle n. 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e n. 473;
- DICHIARA compensate le spese del giudizio;
- sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Barcellona Pozzo di Gotto 19/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. 20083/2017 RG, viste le note di trattazione depositate telematicamente dalla parte attrice sia in data 11/07/2025 sia in data 18/07/2025, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 21/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.3.2023, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, poi reiterato ), pronuncia la seguente
SENTENZA tra nato il [...] a [...], c.f. e Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], c.f. , Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rappresentata e difesa dall' Avv.
Alfio Ziino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lipari, Via Filippo
Mancuso, n. 12, giusta procura in atti. -attori-
CONTRO
nato il 28.81922 in Raccuja e residente in [...]n. 10 Ramsay Controparte_1
St – Harberfield N.S.W -convenuto contumace-
CON L'INTERVENTO DI
(c. f. ) nato a [...] il [...] CP_2 CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Lipari via F. Mancuso 12 presso lo studio dell'avv. Alfio
Ziino che lo rappresenta e difende per procura in atti, -interveniente-
Oggetto del procedimento: Usucapione.
Pag. 1 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c.
(ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 23.10.2017 premettevano “a) di possedere da oltre cinquanta anni, destinandolo a propria abitazione, un compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, via Provinciale 182, costituito nell'intero da fabbricati e terreno annesso, confinante nell'intero con la predetta via
Provinciale, strada Comunale, proprietà coniugi e Parte_1 [...]
, Hotel L'Arianna, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 Parte_2
(comprendente per soppressione anche la particella 513) e 473;” Aggiungevano “ b) di avere eseguito in detto compendio immobiliare, nel corso degli anni ed esattamente tra il 1960-poco dopo il matrimonio contratto dagli attori - ed il 1988, una serie di lavori di ampliamento realizzando un locale deposito, un soggiorno, un garage, altri vani adibiti a deposito e la copertura di un grande terrazzo, cosicché oggi, oltre alla abitazione, in detto compendio trovasi anche un locale destinato a "Pizzeria" gestito dal figlio;
”. Rappresentavano, inoltre, “d) di avere, appunto, proposto CP_2 in ordine a tutti gli ampliamenti effettuati, istanza per concessione in sanatoria relativamente alla quale si producono la relazione tecnica per adeguamento sismico a firma architetto del 15/11/1995 e munita dell'attestazione di CP_3 Tes_1
eseguito deposito Genio Civile di Messina datata 24/02/1996, ricevute versamenti vari, autorizzazione sanitaria, certificato camerale;
”.
Chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.-riconoscere e dichiarare che i coniugi e sono proprietari Parte_1 Parte_2 per maturata usucapione del compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, composto da fabbricati e terreno, riportato in mappa al foglio
19 particelle 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e 473, disponendo le conseguenti trascrizioni e volturazioni catastali. 2. – disporre prova per testi sulle circostanze articolate sub lettere a) b) c) della premessa, precedute dalla locuzione “vero o non”. Si indicano a testi il geom. via San Lorenzo 25 Testimone_2
Pag. 2 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
Malfa, l'arch. via Risorgimento 142 Santa Marina Salina, l'arch. Persona_1 [...]
via Regina Elena isolato 521 Messina;
donato via Rotabile 20 Persona_2 Tes_2
Leni; via Garofalo 4 Leni;
via Caserta 28 Leni. 3.- con Testimone_3 Testimone_4 vittoria di spese e compensi in caso di opposizione. In via subordinata, ove il Tribunale lo ritenesse, disporre la chiamata in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria dello
Stato e della Regione Siciliana – Assessorato all'Economia giusta quanto sopra argomentato in proposito nella istanza per mediazione obbligatoria.”
Con atto depositato il 20/10/2017 , intervenendo, dichiarava di CP_2
aderire alla domanda formulata dai propri genitori, odierni attori, nulla opponendo.
La causa era chiamata all'udienza del 3.5.2018 ove, rilevata la regolarità della notifica, era dichiarata la contumacia di e ordinato a parte attrice di Controparte_1
produrre, in considerazione della data di nascita dello stesso, certificato di esistenza in vita di;
era inoltre ammessa prova per testi formulata da parte Controparte_1 attrice.
Con nota depositata l'1.6.2018, parte attrice produceva risposta da parte del in Australia, il quale comunicava di non disporre di alcuna Controparte_4 informazione sul conto di , avendo lo stesso, probabilmente Controparte_1
acquisito cittadinanza australiana e uscendo così dalla sfera di competenza dei presidi diplomatici italiani.
Nella contumacia del convenuto, si svolgeva la istruttoria della causa con la audizione di testimoni alle udienze del 28.2.2019 e 4.7.2019.
Successivamente, all'udienza del 23.1.2020 era disposta CTU con la nomina dell'arch.
, la quale, svolta l'attività peritale, depositava la relazione finale Persona_3 in data 23.6.2022.
Quindi risultando ormai pronta per la decisione, la causa era rinviata alla udienza del
2.3.2023 per la precisazione delle conclusioni e poi, fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc alla udienza del 23.11.2023; dopo altri rinvii, all'udienza del 21.7.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc e, quindi in assenza delle parti in quanto sostituita dal deposito di note scritte, la causa era incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che si ritiene regolarmente costituito il contraddittorio tra
Pag. 3 a 9 R. G. n. 20083 / 2017
le parti poiché dagli atti risulta la regolare notifica dell'atto di citazione al convenuto, perfezionatasi per compiuta giacenza, come da nota del italiano a Sidney CP_4
del 17/11/2017.
Appare così superflua ed inconducente e comunque irrilevante, la ulteriore ricerca di documentazione attestante l'esistenza in vita di , attesa la nota Controparte_1
depositata l'1.6.2018 da parte attrice con la quale il Consolato italiano comunicava di non disporre di alcuna informazione sul conto di , avendo lo stesso, Controparte_1 probabilmente acquisito cittadinanza australiana uscendo così dalla sfera di competenza dei presidi diplomatici italiani, nonché le difficoltà in cui sarebbero incorsi gli attori nel reperire informazioni utili considerata la normativa sulla privacy australiana.
Ciò detto, pertanto, appare regolare la dichiarazione di contumacia di CP_1
di cui l'udienza del 3.5.2018.
[...]
Nel merito.
La domanda attorea è volta ad accertare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione del compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, composto da fabbricati e terreno, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e 473.
Al riguardo, preliminarmente va detto che l'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a titolo originario per il possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo.
Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni.
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Pertanto, per la configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè
l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
L'elemento soggettivo è quindi fondamentale per distinguere la semplice detenzione
(irrilevante ai fini dell'usucapione) dal possesso (che, come detto, può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario innanzitutto dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016).
Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso.
Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26 aprile 2011; Cass.
28 gennaio 2000 n. 975).
Inoltre, l'azione di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano titolari della proprietà o di altro diritto reale sul bene che si intende usucapire (cfr. Cass. Civ., sez.
II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 18 febbraio 2003, n. 2385;
Cass. Civ., sez. II, sent. 18 ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ., sez. III, sent. 11 febbraio
2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n. 17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), dunque, non essendo ammissibili domande giudiziali contro ignoti. La prova della legittimazione sostanziale, attenendo al merito della decisione, e quindi alla fondatezza della domanda, grava ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
Nella fattispecie l'attore ha provato che i beni rivendicati a titolo di usucapione
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fossero nella titolarità del convenuto.
A tal fine appare rilevante la produzione dell'atto di compravendita del compendio immobiliare per cui è causa da parte di in Notaio dott. Controparte_1 Persona_4 del 16.1.1955 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina casella 1500, vol. 189 Reg. Gen. del 3.2.1955, a nulla rilevando la mancata voltura catastale degli immobili a nome di così come rilevato nella propria Controparte_1 consulenza, del 26.3.2022 dalla ctu arch. , la quale può al più Persona_3 determinare sanzioni amministrative ma non inficiare il titolo di proprietà.
Quindi, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda proposta dagli attori, deve ritenersi meritevole di accoglimento in forza della seguente motivazione.
Parte attrice, nel proprio atto di citazione, ha dichiarato “di possedere da oltre cinquanta anni, destinandolo a propria abitazione, un compendio immobiliare sito nell' isola di Salina, Comune di Leni, località Rinella, via Provinciale 182, costituito nell'intero da fabbricati e terreno annesso, confinante nell'intero con la predetta via
Provinciale, strada Comunale, proprietà coniugi e Parte_1 [...]
Hotel L'Arianna, riportato in mappa al foglio 19 particelle 470 Parte_2
(comprendente per soppressione anche la particella 513) e 473;” nonché “di avere eseguito in detto compendio immobiliare, nel corso degli anni ed esattamente tra il
1960-poco dopo il matrimonio contratto dagli attori - ed il 1988, una serie di lavori di ampliamento realizzando un locale deposito, un soggiorno, un garage, altri vani adibiti a deposito e la copertura di un grande terrazzo, cosicché oggi, oltre alla abitazione, in detto compendio trovasi anche un locale destinato a "Pizzeria" gestito dal figlio;
”. CP_2
Al riguardo si osserva che le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio hanno, pienamente confermato la prospettazione dei fatti esposta dagli attori circa il possesso in modo continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, del fondo rivendicato, protratto per oltre venti anni, nell'assenza di qualsivoglia iniziativa volta a contestare il potere di fatto esercitato dal possessore, da parte del proprietario, rimasto inerte.
Più in particolare, il teste , sentito all'udienza del 28.2.2019, ha Testimone_5 confermato il possesso ininterrotto degli immobili oggetto di causa “...sino dal 1988 posso confermare che i signori e , che conosco personalmente, Pt_1 Parte_2
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hanno avuto la disponibilità del fabbricato e del terreno ricadenti in località Rinella via
Provinciale 182 del Comune di Leni. Su detto terreno e l'annesso fabbricato i signori predetti svolgono attività di pizzeria aperta tutto l'anno.”, aggiungeva poi “Confermo altresì che la pizzeria di cui ho riferito è gestita da , figlio degli attori. Io CP_2 ho visto sul posto sempre loro. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate… i luoghi sui quali ho riferito.”.
Anche il teste , sentito nel corso della medesima udienza, riferiva Testimone_4
“Conosco i luoghi di causa perché una ventina di anni fa vi ho eseguito dei lavori di muratura sul terreno del signor .” e ancora “Il fabbricato è tutto a Persona_5 piano terra, adibito sia ad abitazione dai signori sia a pizzeria. Io Parte_3 ho eseguito i lavori nel fabbricato all'interno del quale vi è un terrazzo piastrellato coperto con tettoia […]. Oltre all'occasione di cui ho detto mi reco nei luoghi per andare in pizzeria e non ho visto nessun altro - al di fuori dei signori e Pt_1
– disporre dei luoghi in oggetto. La pizzeria si chiama “Da Marco” che è il Parte_2
figlio degli attori […]”.
Mentre all'udienza del 4.7.2019 il teste geom. dichiarava “Confermo Testimone_2 che sin da piccolo ricordo che i signori e Parte_1 Parte_2
avevano da sempre abitato nell'immobile adito nel Comune di Leni via Provinciale
182. Preciso che una parte dell'immobile da circa venti anni è destinato a pizzeria ed esattamente quella confinante con la via provinciale […]” inoltre ha rappresentato che “In merito alla circostanza di cui alla lettera B che mi viene letta, posso confermare che i lavori a mia memoria sono riferibili agli anni 70 e 80 e che la proprietà è gestita dal figlio degli attori che è . Confermo che sul posto CP_2 ho sempre visto solo i signori e e confermo altresì la perizia che Pt_1 Parte_2 mi viene mostrata prodotta in atti e da me redatta […]”.
Le predette dichiarazioni, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare poiché rese da persone estranee ai fatti di causa, comprovano che gli attori hanno posseduto animo domini, quantomeno dagli anni 70-80, gli immobili pretesi.
A ciò si aggiunga quanto emerso dalla consulenza redatta dalla ctu incaricata depositata in data 23.6.2022 che, all'esito dello studio degli atti di causa, degli accessi effettuati e delle verifiche svolte anche presso pubblici uffici in relazione all'incarico ricevuto, ha analizzato lo stato dei luoghi in rapporto agli aspetti di natura
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urbanistica, catastale e all'atto di citazione del 23.10.2017, ove ha confermato che
“[…] il fabbricato già in precedenza all'epoca del 30.12.1985 (data di presentazione al comune di Leni dell'istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale 37/1985), era già nella disponibilità dei coniugi e Parte_1
;”. Parte_2
In tal senso interviene anche il progetto di adeguamento sismico a firma dell'arch. del 15.11.1995, munito dell'attestazione di eseguito deposito al Controparte_5
Genio Civile di Messina datata 24.02.1996, su incarico di e Parte_1 CP_2
, in atti dal quale si evince che gli attori fossero in possesso dei beni oggetto di
[...] causa da oltre un ventennio, già negli anni 60, in quanti si legge “La ditta ha Pt_1 realizzato nell'anno 1960 un fabbricato destinato a deposito contiguo sul lato nord alla abitazione preesistente, ma con ingresso indipendente, sulla particella 469 del foglio 19 del C.T. di ”. Per_6
Pertanto, sulla scorta dell'istruttoria espletata, in assenza di contestazioni sul punto, può affermarsi come gli odierni attori abbiano posseduto gli immobili per cui è causa, esercitando in termini esclusivi e continuativi, da oltre vent'anni il possesso, comportandosi, anche nei confronti dei terzi, pacificamente e pubblicamente uti dominus.
Il che induce a ritenere provato il possesso continuato idoneo a fare maturare l'usucapione del bene oggetto di domanda che ca pertanto accolta.
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c.c.
Sulle spese, se ne dispone la integrale compensazione, avuto riguardo alla contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 20083/2017 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e per l'effetto dichiara che gli attori hanno
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acquistato per usucapione ultraventennale ed in via esclusiva, il diritto di proprietà sul compendio immobiliare sito nell'isola di Salina, comune di Leni - Località Rinella, ubicato sulla via Provinciale, distante poche decine di metri dal mare comprendete un fabbricato e un terreno sottostante diviso dalla via Provinciale, rispettivamente distinti in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle n. 470 (comprendente per soppressione la particella 513) e n. 473;
- DICHIARA compensate le spese del giudizio;
- sentenza soggetta a trascrizione ex art. 2651 c.c.
Barcellona Pozzo di Gotto 19/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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