Art. 8.
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 , che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissionion-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789 , in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all' articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789 , tenendo in considerazione quanto disposto dall' articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 .
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 8:
- La direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72, cosi' recita:
«Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile ;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile .
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 , che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissionion-line degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789 , in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;
b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all' articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789 , tenendo in considerazione quanto disposto dall' articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 .
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 8:
- La direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2017, n. 72, cosi' recita:
«Art. 8. Requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore
1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Societa' italiana degli autori e degli editori e le entita' di gestione indipendente che svolgono attivita' di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore devono disporre dei seguenti requisiti:
a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del presente Capo;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi:
1) l'attivita' di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile ;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile .
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), numero 3), si applicano anche alla Societa' italiana autori ed editori.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a segnalare l'inizio dell'attivita' secondo le modalita' previste dall' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 40, trasmettendo altresi' alla suddetta amministrazione una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti al precedente comma 1, insieme ad una copia del proprio statuto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce con proprio provvedimento le modalita' per accertare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
4. La distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui agli articoli 71-sexies e 71-septies, della legge 22 aprile 1941, n. 633 , da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attivita' di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.».