Articolo 5 della Legge 20 febbraio 1958, n. 97
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1958
Art. 5.
Il Consiglio ha il compito:
a) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente e sui provvedimenti di straordinaria amministrazione;
b) di deliberare, non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul resoconto dell'attivita' svolta nell'anno e sul conto consuntivo e, non oltre il 31 ottobre, sul bilancio preventivo dell'Ente;
c) di sottoporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le proposte di formulazione e di eventuale modificazione dello statuto;
d) di provvedere al regolamento organico e al trattamento economico del personale, da sottoporre all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
e) di nominare il direttore ed il personale tecnico amministrativo secondo le norme del regolamento.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958