Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati: dott. Luigi Reale -Presidente dott. Umberto Rana -Giudice rel.\est. dott. Quirino Caturano -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2956\2022 R.G. vertente
T R A
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), entrambi rapp.ti Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. FORTUNI RENATO, giusta procura in atti,
-Attori-
E
(C.F.: ), rapp.to e difeso CP_1 C.F._3
dall'avv.to NARDI SANDRO, come da procura in atti,
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da verbale d'udienza del 25.9.2024
ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente in 7.12.2022 ed Parte_2
, in rappresentazione della madre Parte_1 Parte_3
(deceduta il 7.2.2009) hanno citato in giudizio innanzi l'intestato
Tribunale lo zio impugnando il testamento olografo CP_1 della nonna (deceduta l'11.10.2019) e formulando le Persona_1 seguenti domande:
accertare e ricostruire il valore dell'intero patrimonio ereditario di previa riunione fittizia delle donazioni effettuate in Persona_1 vita dalla de cuius in favore dei figli e CP_1 Parte_3
accertare la natura simulata, anche quale negotium mixtum cum donatione, della vendita in favore di dell'8.11.1984; CP_1
accertare che ha prelevato ingiustificatamente la CP_1 somma di € 175.375,46, o la minore o maggiore somma accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, dal libretto di risparmio di
[...]
n. 31434808, ed ha incassato direttamente o Controparte_2 indirettamente canoni di locazione dagli immobili di proprietà della de cuius nella misura accertata in corso di causa,
condannare a restituire all'eredità le somme prelevate CP_1 ingiustificatamente dal libretto di risparmio di n. Controparte_2
31434808 ed i canoni di locazione ricavati direttamente e/o indirettamente dagli immobili di proprietà della de cuius.
Così ricostruito il patrimonio ereditario anche ai fini della determinazione delle quote di riserva dei legittimari e della quota disponibile, gli attori hanno chiesto:
in via principale: di annullare / dichiarare nullo il testamento olografo della fu del 15.3.2010, pubblicato il 3.12.2019 dalla Persona_1
Dr.ssa per incapacità naturale della testatrice ex art. Persona_2
591 2° comma n. 3 c.c., ovvero per falsità della firma previo, in quest'ultimo caso, accertamento negativo della provenienza della scrittura dalla citata de cuius e, per l'effetto, dichiarare ex art. 566 cod. civ. che il patrimonio ereditario come sopra determinato spetta per la quota di 1/2 in capo a e (dunque 1/4 Parte_1 Parte_2 ciascuno) in forza di rappresentazione ex art. 467 c.c. della madre premorta, e, accertata la lesione della quota di legittima Parte_3
2 Nr. 2956\2022 R.G.
spettante agli attori, previa riunione fittizia, dichiarare la riduzione / nullità e/o inefficacia delle donazioni e degli atti di disposizione lesivi della suddetta quota e disporne il reintegro in natura, ovvero in tutto o in parte mediante corresponsione del controvalore in denaro, maggiorato degli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del singolo atto lesivo sino al saldo, con ogni conseguente statuizione.
In via subordinata, nel caso di ritenuta validità del testamento olografo di gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare Persona_1 che la disposizione testamentaria della ha leso la Persona_1 quota di legittima a loro spettante ex art. 537, comma 2, c.c. pari ad
1/3 (dunque 1/6 ciascuno) in forza di rappresentazione ex art. 467 c.c. della madre premorta, Sig.ra previa riunione fittizia, e Parte_3 per l'effetto dichiarare la riduzione / nullità e/o inefficacia delle donazioni e degli atti di disposizione lesivi della suddetta quota e disporne il reintegro in natura, ovvero in tutto o in parte mediante corresponsione del controvalore in denaro, maggiorato degli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del singolo atto lesivo sino al saldo, con ogni conseguente statuizione. In ogni caso ordinando al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere e/o annotare e/o iscrivere la emananda sentenza nei pubblici registri immobiliari, con esonero da ogni responsabilità.
Costituitosi in giudizio, in persona CP_1 dell'Amministratore di Sostegno, avv. A. Menichelli, ha concluso per il rigetto di tutte le domande di parte attrice con il favore delle spese.
Respinte le prove orali articolate dagli attori sulle condizioni di salute della de cuius in quanto vertenti sul capitoli generici e\o valutativi;
ordinato al convenuto di rendere il conto dei canoni percepiti dagli immobili della de cuius e della movimentazione del libretto postale cointestato con la de cuius;
disposta un ctu grafologica;
rilevato che gli attori hanno contestato il conto reso dal convenuto e quest'ultimo a sua volta ha contestato il diritto degli attori di partecipare alla divisione dell'eredità di assumendo la validità del Persona_1 testamento che lo elegge unico erede, il GI ha ritenuto di rimettere al collegio (ex art. 50 bis nr. 6 cpc nella formulazione ante cd riforma
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Cartabia, applicabile ratione temporis al presente giudizio) la decisione sui punti in contestazione afferenti la validità del testamento, il diritto degli attori di partecipare alla divisione dell'eredità della la quantificazione di detto diritto in Per_1 termini percentuali rispetto all'asse ereditario nonché la composizione di quest'ultimo è necessario che si pronunci il collegio prima di dare corso alla eventuale seconda fase del giudizio di divisione volta a dara attuazione al diritto rivendicato dagli attori.
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Che il testamento sia stato scritto e sottoscritto da Persona_1 costituisce, all'esito della ctu, che per correttezza delle premesse in fatto e logicità delle conclusioni ( “il testamento olografo a nome
“ ” datato Pollenza 15 marzo 2010 non presenta segni Persona_1 di artificio ed è riconducibile alla mano della signora Persona_1
”) si condivide totalmente, un fatto acclarato e da ultimo
[...] riconosciuto anche dal convenuto.
Né detto testamento può ritenersi, come sostiene parte attrice, invalido per incapacità della testatrice non essendo stata fornita la prova certa che il 15 marzo 2010, nel momento in cui scriveva e Persona_1 sottoscriveva il testamento, era priva della coscienza e consapevolezza dell'atto che stava redigendo e della capacità di autodeterminarsi in maniera libera e consapevole.
Il dato certo evincibile dal verbale della commissione medica dell' è la invalidità civile al 100% causa della malattia di CP_3
Alzheimer di “grado severo” a partire da febbraio 2011.
Da questo momento la non può considerarsi capace Per_1
d'intendere e volere. Non vi è prova certa che lo fosse anche prima e, in particolare, il giorno15 marzo 2010.
Le incertezze e la rigidità del tratto che il ctu ha riscontrato nella grafia del testamento, e che riferisce al normale invecchiamento, possono astrattamente trovare una concausa nella malattia di
Alzheimer.
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E' noto, però, che la malattia di Alzheimer non determina subito, sin dal momento della sua insorgenza, una totale incapacità di intendere e volere, comportando, invece, menomazioni di natura fisica o psichica che si aggravano nel tempo mentre inizialmente rendono soltanto difficoltoso per il malato svolgere le normali attività quotidiane e le operazioni di carattere economico, tributario, finanziario, commerciale, giuridico indispensabili per la cura dei propri affari o per l'assolvimento dei propri doveri.
Solo in tempi successivi fatalmente comporta l'impossibilità, per mancanza di autonomia fisica o di capacità psichica, di compiere qualsivoglia attività.
Solo negli ultimi stadi della malattia, quando le menomazioni, specie di natura psichica, sono talmente avanzate da determinate la perdita della capacità di intendere e di volere, quindi della capacità di agire, si può dire che il malato è in condizioni di incapacità di autodeterminarsi in maniera assoluta.
I dati documentali offerti dalle parti non consentono di retrodatare al
15.3.2010 la totale incapacità di intendere e volere che può dirsi riscontrata solo a partire da febbraio 2011; a tal fine non costituisce prova concludente il diario clinico e le mere annotazioni del medico curante da cui emerge solo la presenza della malattia ma non il suo stato ingravidante ed incidente sulle capacità volitivi e intellettive.
Va pertanto respinta anche la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento per incapacità naturale della de cuius.
Ne deriva che ed hanno il diritto di Parte_2 Parte_1 partecipare alla successione della nonna vedendosi Persona_1 attribuita, ex art. 537 c.c., la quota riserva ai legittimari pari ad 1\3
(1\6 ciascuno) mentre l'altro terzo spetta al convenuto.
Per verificare se vi è stata lesione della quota dei legittimari è necessario ricostruire l'asse ereditario e per fa ciò si deve tener conto del relictum e del donatum.
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Quanto al relictum, non vi è contrasto tra le parti nel ricomprendere nell'asse ereditario i seguenti immobili:
1-piena proprietà dell'immobile sito in Porto Recanati (MC), fraz.
Scossicci, contraddistinto in NCEU al foglio 9 part. 843 sub 12, cat.
A/3, classe 3, vani 4,5, r.c. € 429,95, con annesso garage contraddistinto in NCEU al foglio 9 part. 843 sub 3, cat. C/6, classe 3, mq. 11, r.c. € 18,18;
2-piena proprietà di 3/5 dell'immobile commerciale sito in Tolentino
(MC), V.le G. Benaducci n. 26, contraddistinto in NCEU al foglio 54 part. 484 sub 49, cat. C/1, classe 6, mq. 90, r.c. € 1.598,95.
3- gli appezzamenti di terreno che in data 14 luglio 1992, con atto pubblico a rogito del notaio di Tolentino - rep. n. 50.554, Persona_3 racc. n. 5917 la ha donato a , in misura di Per_1 CP_1
4/6 e 1/3 della nuda proprietà, riservandosene l'usufrutto, degli appezzamenti di terreni agricoli distinti in Catasto terreni del Comune di Pollenza, al foglio 4, p.lle 57-110-221-265 (4/6) e 264 (1/3), e a in misura dei 4/6 della nuda proprietà, riservandosene Parte_3
l'usufrutto vita natural durante, dell'appezzamento di terreno agricolo distinto in Catasto Terreni del Comune di Pollenza al foglio 4, p.lle
55-56-61-62-63. Le donazioni andranno imputate ai rispettivi donatari e loro eredi.
Per gli attori al compendio immobiliare da dividere va aggiunta anche la villa di nove vani con magazzino garage e ampio parco circostante sita C.da Molino a Pollenza, che la e suo marito in data Per_1
8.11.1984 hanno venduto al convenuto al prezzo di lire 16.000.000; vendita da ritenersi nulla in quanto donazione simulata.
Il convenuto, invece, afferma che la vendita è valida ed effettiva avendo versato il corrispettivo per l'acquisto di detta porzione dell'immobile, a fronte del quale risulta nel contratto rilasciata ampia e liberatoria quietanza.
In realtà non è stato provato che il prezzo indicato nell'atto pubblico sia stato effettivamente corrisposto dal . Il notaio si è CP_1
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limitato a riportare la dichiarazione di quietanza delle parti ma detta dichiarazione non ha alcun valore quando, come nel caso in esame, un terzo, come sono gli attori, fa valere la simulazione dell'alienazione.
Quanto alle spese che il convenuto dice di aver effettuato si rileva che i documenti allegati risalgono agli anni 1980-1983, ossia risalgono ad epoca antecedente l'acquisto del 1984 e, tenuto conto che CP_1
era già proprietario dell'altra porzione adiacente, acquistata
[...] nel 1974, le spese potrebbero essere riferibili alla porzione di cui era già proprietario, mentre non avrebbe senso riferirle ad una porzione di immobile su cui non vantava alcun diritto.
Si rileva, inoltre, che nell'atto di compravendita nulla si dice in merito a tale ristrutturazione, né del fatto che si sia tenuto conto delle relative spese sostenute da per la determinazione del prezzo e ciò CP_1 costituisce ulteriore elemento a sfavore della prospettazione del convenuto.
La mancata prova di avvenuto pagamento del prezzo, lo stretto legame di parentela fra i venditori e l'acquirente, la convivenza fra le parti, la riserva di usufrutto da parte del venditore costituiscono plurimi e convergenti elementi fattuali attestanti il carattere fittizio della compravendita.
Non essendovi prova del prezzo effettivamente versato non può parlarsi di donazione indiretta, sub specie di negotium mixtum, dovendo invece concludere per la natura simulata e quindi per la nullità della compravendita.
I su citati elementi disvelano che il reale intento era quello di compiere una liberalità dietro l'apparente compravendita.
Trattasi di compravendita dissimulante una donazione (e non una donazione indiretta) con la conseguenza, ai fini della validità del negozio dissimulato, della forma prescritta per la donazione (atto pubblico con la presenza di due testimoni) mancante nella fattispecie in esame in quanto, essendosi adottata la forma prevista per la compravendita, l'atto è stipulato senza la necessaria presenza dei
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testimoni (art. 48 L.N.), per cui la donazione deve ritenersi nulla (art. 782 c.c.).
Ne deriva che anche la villa con annesso garage e parco in favore del convenuto vanno ricompresi nell'asse ereditario.
L'articolo 737 del codice civile, in tema di collazione, equipara alle donazioni dirette quelle indirette.
All'asse ereditario va altresì aggiunto l'importo di euro 14.511,67 incassato dal convenuto e costituente il premio della polizza vita
09541898.
Detta polizza rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo, con conseguente obbligo di collazione dell'itero importo, non avendo il convenuto beneficiario, dimostrato che l'ammontare dei premi versati è superiore al premio incassato.
Da detta prova, che era a suo carico, sarebbe derivata la necessita di limitare il conferimento alla minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (v. Cass. 29583\21).
Nel caso in esame detto vantaggio va quantificato in misura pari al capitale incassato ossia ad euro 14.511,67.
Quanto al denaro prelevato dal libretto postatale nr. 31434808 cointestato a e a sul figlio , va innanzi Persona_1 CP_1 tutto considerato che il convenuto non ha dimostrato che il danaro con cui è stata costituita la provvista iniziale è di sua provenienza.
Inoltre, come risulta pacificamente dalla documentazione acquisita, il libretto è stato successivamente alimentato unicamente dalla pensione e dalla smobilizzo del buono postale di euro 50.000 della Per_1 acquistato in data 10/3/2009 e riversato l'11/3/2010, quindi da denaro di esclusiva provenienza della de cuius.
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Deve pertanto concludersi che la presunzione di comproprietà è caduta in favore della prova della titolarità esclusiva del denaro in capo alla . Persona_1
Ciò posto, il primo dato certo ricavabili dalla lista dei movimenti in entrata e in uscita del libretto n. 31434808 (ordine di esibizione
[...]
), e dalle contabili dei singoli prelevamenti trasmessa da CP_2 [...]
(doc. 13 e 14 allegati all'atto citazione), dalla data di apertura CP_2
(10/3/2009) al 9/10/2019 (data dell'ultimo prelievo) è che i prelievi che sicuramente sono stati effettuati personalmente da CP_1
(come da doc. 13 allegato all'atto di citazione e riportati a pag. 12 riga
7della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) sono quelli far data dall'11.2.2011 per un ammontare pari ad euro
175.375,46.
Il convenuto per giustificare i prelevamenti effettuati ha prodotto 136 ricevute e pagamenti vari (v. doc. 22 depositato il 19.6.2023) per un totale di € 55.602,31 (non di € 86.107,60) che devono ritenersi tutti giustificati, ivi comprese le spese per il robot da cucini e per l'acquisto dell'autovettura, entrambi beni utilizzabili, anche da parte di terzi, pur sempre per sopperire alle necessarie esigenze di alimentazione e locomozione della de cuius, attesa anche la sua condizione di disabile.
Giustamente il convenuto si è trovato nella impossibilità di documentare le altre spese giornaliere che necessariamente ha dovuto affrontare -quale unica persona che attendeva alle necessità giornaliere della de cuius- per acquistare generi alimentari e quant'altro utile al mantenimento della Per_1
Non per questo il denaro occorrente per far fronte a dette spese non debba essere considerato come legittimamente appreso dal convenuto.
L'ISTAT ha calcolato che le spese annuali di mantenimento di una persona non autosufficiente sono superiori 13.000 euro l'anno (€
10.600 per mantenimento, € 2200 per vestiario, più altre spese non quantificate per trasporto, salute, tempo libero, (v. pag. 36 e ss del doc. 9 del fascicolo di parte convenuta)
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Moltiplicando 13.000 per gli atto anni in cui il convenuto ha provveduto al mantenimento della si ottiene la cifra finale Per_1 di euro 104.000.
In definitiva il collegio ritiene giustificati prelevamenti per un importo totale di euro 159.602,31.
La differenza (175.375,46-104.000,00) di euro 15.773,15 costituisce il denaro della de cuius di cui il convenuto non ha fornito alcuna giustificazione e di cui, pertanto, si dovrà tener conto in sede di ricostruzione della massa da dividere.
Quanto ai canoni di locazione il convenuto con il doc. 28 ha rendicontato entrate e spese. Dal documento 29 risulta che tutti i canoni di locazione non stati depositati su un conto del convenuto e che una parte degli introiti non sono transitati nel c/c ma con assegni di cui non si conosce l'esito né il beneficiario per cui può dirsi certo che non ha percepito nessun introito dalle locazioni. Persona_1
Parte attrice ha effettuato, con la memoria depositata il 26.6.2044, un'analitica contestazione, per singole voci di entrata e di spese, per ciascun anno, giungendo per tal via a quantificare in euro €
27.076,04, la somma ingiustificatamente incamerata dal convenuto a titolo di canoni di locazione percepiti nel periodo 2016-2023, al netto delle spese documentate, che risulta non giustificata.
A detta analitica contestazioni il convenuto non ha offerto appaganti spiegazioni.
Il collegio ritiene logiche e condivisibili, e fa sue, le contestazioni sollevate dagli attori al rendiconto delle locazioni, nei termini esposti nella memoria 26.6.2024 e quindi ritiene che il convenuto debba restituire alla massa l'importo di euro 27.076,04 in quanto non rendicontata.
Quanto alle somme di denaro donate in vita da in Persona_1 favore della figlia e del figlio va Parte_3 CP_1 computata nell'asse la somma di euro per un totale di € 132.000,00
10 Nr. 2956\2022 R.G.
risultando, per tabulas, come da documentazione prodotta dal convenuto (v. doc. n. 10), che il 24.6.2008 è stato eseguito da
[...] un trasferimento di fondi a favore di per un Per_1 Parte_3 importo di € 41.000,00 e che il 20.6.2008 sono stati disposti due trasferimenti di titoli, uno di € 86.000,00 e l'altro di € 5.000,00.
Viste le differenti valutazioni circa il valore degli immobili, si dovrà procedere ad una CTU tecnico-estimativa poiché solo attraverso la ctu si potranno avere valori obiettivi degli immobili e quindi verificare, calcolando il valore dell'intero asse, la possibile lesione della quota ex att. 537 c.c. e procedere alla formazione delle quote da assegnare a ciascun condividente.
Al fine di procedere alla reintegrazione della quota di riserva, previa riduzione delle disposizioni testamentarie e donative che si assumono lesive, occorre ricostruire il patrimonio che il defunto aveva al tempo del decesso, ossia procedere alla ricostruzione del c.d. relictum.
A mente dell'art. 556, c.c., al fine di ricostruire il patrimonio del defunto, si procede sulla base dei seguenti passaggi, e, cioè, dapprima si riuniscono i beni che appartenevano al de cuius al tempo del decesso, e, di poi, da essi si sottraggono eventuali debiti e pesi gravanti sull'eredità, ed, ancora, si aggiungono, fittiziamente, i beni di cui il defunto ha disposto tramite donazione quand'era in vita, ed, infine, s'imputano, alla quota spettante al legittimario pretermesso, quanto da questi ricevuto in vita dal testatore tramite donazione, dopodiché, sul valore così ottenuto, si calcolano, sulla base dei criteri indicati dalle norme di cui agli artt. 537 e S.s., c.c., le quote riservate ai legittimari, considerando che, in presenza di più donazioni il criterio applicabile è quello cronologico (v. art. 559 co. 1° c.c.) , nel senso, cioè, che s'inizia riducendo la donazione più recente risalendo, via, via, a quelle precedenti, fino a quando non sia reintegrata la quota di riserva del legittimario pretermesso. In presenza di donazioni coeve per le quali nessuno è in grado di dimostrare che la liberalità ricevuta sia anteriore rispetto all'altra, troverà, applicazione il criterio proporzionale stabilito dall'art. 558, C.c., per la riduzione delle disposizioni testamentarie.
11 Nr. 2956\2022 R.G.
Per procedere nel termini su esposti la causa va rimessa innanzi al G.I. come da separata ordinanza.
Le spese del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti stante la reciproca parziale soccombenza conseguente al parziale accoglimento delle rispettive domande ed eccezioni.
P. Q. M.
Il Tribunale, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta le domande di nullità del testamento per falsità della scrittura e sottoscrizione e per incapacità naturale della . Persona_1
Accerta e dichiara che ed hanno il Parte_2 Parte_1 diritto di partecipare alla successione della nonna Persona_1 vedendosi attribuita, ex art. 537 c.c., la quota riservata ai legittimari pari ad 1\3 (1\6 ciascuno) mentre l'altro terzo spetta al convenuto.
Accerta e dichiara la nullità della compravendita effettuata in data
8.11.1984 da e in favore di Persona_1 Controparte_4 CP_1
, avente ad oggetto la nuda proprietà di una porzione di
[...] fabbricato rurale e della corredata corte attigua siti in Pollenza, alla c. da Molino n. 38, oggi contraddistinti in NCEU al foglio 4 part. 444 sub 2, cat. A/2, cl. 2, r.c. €. 813,42 e foglio 4 part. 444 sub 3, cat. C/2, cl. 2, r.c. € 172,91, in quanto dissimulante una donazione;
accerta e dichiara la natura di donazione indiretta della polizza vita
09541898 incassata dal convenuto;
accerta e dichiara non giustificato l'impossessamento da parte del convenuto, sia della somma di euro 27.076,04, riveniente dai canoni di locazione incamerati, sia della complessiva somma di euro 15.773,15, esistente sul libretto postale nr.31434808;
12 Nr. 2956\2022 R.G.
dispone che la massa ereditaria da dividere tra le parti in causa, secondo le quote riservate ai legittimari ex art. 537 c.c. è così costituita:
immobili indicati ai punti 1 e 2 della motivazione;
i fondi rustici donati nel 1992 indicati al punto e 3 della motivazione da imputare ai rispettivi donatari, e loro eredi;
la porzione di fabbricato rurale e della corredata corte attigua siti in Pollenza, alla c. da Molino n. 38, oggi contraddistinti in
NCEU al foglio 4 part. 444 sub 2, cat. A/2, cl. 2, r.c. €. 813,42 e foglio 4 part. 444 sub 3, cat. C/2, cl. 2, r.c. € 172,91, da imputare alla quota del convenuto;
l'importo di euro 14.511,67 della polizza vita 09541898 da imputare alla quota del convenuto;
denaro della de cuius ricevuto in vita dal convenuto per un ammontare totale di euro 42.849,19 (27.076,04+15.773,15) da imputare alla sua quota;
denaro della de cuius ricevuto in vita da (madre Parte_3 degli attori) per un ammontare per un totale di € 132.000,00 da imputare alla quota degli attori;
Rimette le parti in istruttoria per il prosieguo come da separata ordinanza.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 16.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Umberto Rana Luigi Reale
13 Nr. 2956\2022 R.G.
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