TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2764/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSITTO Parte_1 C.F._1
GLAUCO
e
DO AN DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
SANTARNECCHI CARLOTTA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, DO NG EV, col quale aveva contratto matrimonio in Pisa, in data 18 febbraio
1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 1995, Parte II, Serie
A, n°8 e dall'unione con la quale sono nati i figli, , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, domandava in via preliminare fissarsi udienza per valutare la situazione di disagio economico nella quale versava il nucleo familiare in conseguenza dell'omesso versamento da parte del resistente delle somme necessarie al mantenimento della famiglia, domandava, nel merito, dichiararsi l'addebito della separazione al resistente, disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambe le parti con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre nelle modalità di cui al ricorso, nonché porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di €
5.600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente domandava, altresì, riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 3.500,00 mensili.
In data 22 novembre 2024, si costituiva in giudizio DO NG EV, nulla opponendo alla pronuncia di separazione personale ma domandando, da parte sua, il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla controparte e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli, nonché porsi a carico di sé resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della signora alle condizioni di cui alla comparsa.
All'esito dell'apertura di un subprocedimento, chiuso su accordo delle parti, e di taluni rinvii per trattative, le parti all'udienza del 10 aprile 2025 concludevano congiuntamente e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, anche in considerazione dell'età dei ragazzi, tutti maggiorenni a parte la figlia , di anni 16 e il figlio , di anni 17. Persona_9 Persona_8
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque: dichiara la separazione personale dei coniugi DO AN DE, Parte_1
uniti in matrimonio in Pisa, il 18 febbraio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocamento dei figli
1.1) Affidare in modo condiviso i figli minori e a entrambi i Persona_8 Persona_9
genitori. I figli restano collocati presso la casa familiare assegnata alla madre unitamente anche agli altri figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria dei predetti minori saranno assunte dal genitore presso il quale in quel momento i figli si trovano, mentre le decisioni di maggiore importanza saranno assunte in modo condiviso da entrambi i genitori.
1.2) I figli minori, vista l'età, si accorderanno direttamente con il padre per i tempi di permanenza e visita presso di lui. Sarà comunque assicurata la frequentazione padre figli;
2) Contributo al mantenimento del coniuge e dei figli
Si precisa che il sig. DO NG EV è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con
Apple IT spa in forza del quale percepisce una retribuzione fissa lorda annua di € 123.641,98
e una retribuzione variabile a discrezione dell'azienda, pertanto, in ossequio al principio di determinare un contributo congruo, le parti hanno convenuto quanto segue:
2.1) Il sig. DO NG EV verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento in favore della stessa il 28% del fisso netto della busta paga per 14 mensilità, entro 5 giorni dal versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.
2.2) Il sig. DO NG EV verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei Parte_1
figli , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, il 6% ciascuno del fisso netto della busta paga per 14 mensilità, entro
[...] Persona_9 La liquidazione o la cessione di dette azioni in favore della signora dovrà avvenire entro 7 Pt_1
giorni dal rilascio al signor EV.
È facoltà della sig.ra indicare se vorrà la rimessa diretta delle azioni oppure la Parte_1
loro preventiva liquidazione. Nel caso in cui opti per la preventiva liquidazione la sig.ra dovrà restituire la sig. NG DO EV l'importo delle imposte da Parte_1 quest'ultimo corrisposte per l'eventuale sulla plusvalenza.
Le parti danno atto che le RSU vedono una data del riconoscimento del diritto in capo al sig.
DO NG EV che ricorre a cavallo di settembre e ottobre di ogni anno (in pratica viene data comunicazione del numero di azioni riconosciute per quell'anno). Dette azioni maturano gradualmente (vesting period) in frazioni di 1/8 del pacchetto per semestre e quindi sono
“spalmate” su quattro anni ovvero su otto semestri (le azioni verranno effettivamente rilasciate in favore del sig. DO NG EV in rate semestrali cadenti a aprile e ottobre di ciascun anno per quattro anni).
Il sig. DO NG EV si impegna a comunicare alle singole scadenze il numero di RSU rilasciate.
2.4) Le parti convengono che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia alla rivalsa da parte del sig. DO NG EV. Parte_1
3) Spese straordinarie
3.1) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
dette spese dovranno essere tutte documentate, da potersi individuare anche ai fini della necessità o meno del previo assenso, in considerazione delle linee guida cnf del 2017, in:
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso.
Resta anche inteso che se un genitore vorrà far effettuare ai figli una qualche attività extrascolastica sportiva, culturale, ecc, che comporti impegno per l'altro genitore, per cui potrebbe opporre il suo veto, altro genitore, qualora ovviamente non si tratti di attività pericolosa, potrà, facendosene carico, essere libero di fargliela fare.
3.2) Il sig. DO NG EV si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria Apple in favore di tutti i figli.
3.3) Il sig. DO NG EV si impegna a pagare integralmente le rate a scadere per il master frequentato dal figlio Persona_10
4) Scioglimento della comunione legale e definizioni rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi convengono che a tacitazione reciproca dello scioglimento della comunione legale tra gli stessi:
4.1) il sig. DO NG EV si obbliga a trasferire alla sig.ra la sua quota Parte_1
parte pari 50% della casa familiare posta in Pisa, Caduti del Lavoro, n. 18 censita al N.C.U. di detto comune al Foglio 16 particella 783 atto notaio del 18.02.2016 rep n. Persona_11 22972 racc. n. 9920 registrato a Pisa il 01.03.2016 al n. 1204 entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione o prima di detto termine a scelta della sig.ra Parte_1
La formalizzazione della cessione avverrà innanzi al Notaio scelto dalla sig.ra Parte_1
a spese della stessa. Nel caso in cui uno dei due coniugi si rendesse inadempiente rispetto alla previsione che precede, fermo il diritto di agire ex art. 2932 c.c., il coniuge inadempiente sarà obbligato a versare in favore dell'altro una penale di € 100.000,00.
4.2) I coniugi convengono, altresì, che l'immobile che costituirà la nuova abitazione del sig.
DO NG EV, e in cui stabilirà la propria residenza, sarà escluso dalla comunione legale e la sig.ra si impegna, quindi, a richiesta del sig. DO NG EV, Parte_1
nell'ipotesi in cui l'atto di acquisto fosse fissato prima del deposito della sentenza, a recarsi dal notaio a dichiarare che il bene è escluso dalla comunione legale e a rilasciare ogni altra dichiarazione utile a consentire l'acquisto del sig. DO NG EV usufruendo del beneficio prima casa. Nel caso in cui la sig.ra si rendesse inadempiente rispetto alla CP_1
previsione che precede, la stessa sarà obbligata a versare in favore del sig. DO NG EV una penale di €100.000,00.
4.3) Le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 4.1), 4.2), sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia e comunque il loro mancato rispetto comporterà il permanere della comunione ordinaria sui beni sopra descritti tra i coniugi.
4.4) Il sig. DO NG EV continuerà a corrispondere le rate di mutuo insistente sulla casa familiare sino alla sua estinzione.
4.5) Il sig. DO NG EV, purché vengano rispettate le condizioni di cui ai punti 4.1), 4.2), si impegna e obbliga a sostenere in via esclusiva eventuali imposte ancora non corrisposte al momento dello scioglimento della comunione sulle azioni sino ad oggi percepite dallo stesso e già liquidate e che sono già ritenersi già definite nel presente accordo.
4.6) Le somme presenti sui conti correnti intestati singolarmente a ciascun coniuge resteranno a favore di ciascuno di essi, mentre quelle presenti sul conto cointestato resteranno in favore della sig.ra I coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato entro il 30 luglio Parte_1
2025.
4.7) Ciascun coniuge resterà titolare dell'auto a lui intestata.
4.8) Il sig. DO NG EV si impegna e obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 sempre a tacitazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la somma di €
30.000,00 (di cui € 10.000,00 contestualmente alla stipula dell'atto di cui al punto 4.2 e €
20.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025). Tale impegno verrà meno nel caso di mancato rispetto da parte della sig.ra delle condizioni di cui al punto 4.2. Parte_1 5) Il rimborso annuo percepito direttamente dal sig. DO NG EV del bonus edilizio, (da definire nell'ammontare con la dichiarazione 730 o il modello Unico che si impegna a trasmettere alla sig.ra sarà da questo versato in favore della sig.ra Parte_1 Parte_1
nella misura del 70% mentre il restante 30% sarà da esso trattenuto.
[...]
6) I signori e DO NG EV dichiarano che con la puntuale esecuzione degli Parte_1
accordi sopra riportati di avere definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi salvo gli impegni di cui al presente accordo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 10.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 giorni dal versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.
A tale fine il sig. DO NG EV si impegna e obbliga a trasmettere unitamente al contributo al mantenimento anche la busta paga il tutto tramite mail.
2.3) Essendo il reddito del sig. DO NG EV composto, come detto, da una parte fissa e da una parte variabile, la cui preventiva quantificazione non è possibile in quanto a discrezione del datore di lavoro, il sig. DO NG EV cederà alla sig.ra il 65% delle Parte_1
RSU al netto delle imposte, costituite dalle azioni "rilasciate" e da rilasciare da Apple a EV
e non ancora liquidate, con decorrenza da aprile 2025, di cui il 26,5% a titolo di assegno di mantenimento integrativo a favore della sig.ra e il 5,5% a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento integrativo per ciascun figlio, finché vi sarà diritto all'assegno di mantenimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 2764/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSITTO Parte_1 C.F._1
GLAUCO
e
DO AN DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
SANTARNECCHI CARLOTTA
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, domandava pronunciarsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge, DO NG EV, col quale aveva contratto matrimonio in Pisa, in data 18 febbraio
1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pisa, Anno 1995, Parte II, Serie
A, n°8 e dall'unione con la quale sono nati i figli, , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
Allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerla ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. In punto di condizioni accessorie, domandava in via preliminare fissarsi udienza per valutare la situazione di disagio economico nella quale versava il nucleo familiare in conseguenza dell'omesso versamento da parte del resistente delle somme necessarie al mantenimento della famiglia, domandava, nel merito, dichiararsi l'addebito della separazione al resistente, disporsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambe le parti con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita del padre nelle modalità di cui al ricorso, nonché porsi a carico del resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva mensile di €
5.600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente domandava, altresì, riconoscersi in suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 3.500,00 mensili.
In data 22 novembre 2024, si costituiva in giudizio DO NG EV, nulla opponendo alla pronuncia di separazione personale ma domandando, da parte sua, il rigetto della richiesta di addebito avanzata dalla controparte e, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare a lei assegnata, regolamentarsi il diritto di visita padre-figli, nonché porsi a carico di sé resistente l'onere di contribuire al mantenimento dei figli con la somma di € 400,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie, oltre ad un assegno di mantenimento in favore della signora alle condizioni di cui alla comparsa.
All'esito dell'apertura di un subprocedimento, chiuso su accordo delle parti, e di taluni rinvii per trattative, le parti all'udienza del 10 aprile 2025 concludevano congiuntamente e la causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013, anche in considerazione dell'età dei ragazzi, tutti maggiorenni a parte la figlia , di anni 16 e il figlio , di anni 17. Persona_9 Persona_8
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque: dichiara la separazione personale dei coniugi DO AN DE, Parte_1
uniti in matrimonio in Pisa, il 18 febbraio 1995, con atto trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Pisa, Anno 1995, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento e collocamento dei figli
1.1) Affidare in modo condiviso i figli minori e a entrambi i Persona_8 Persona_9
genitori. I figli restano collocati presso la casa familiare assegnata alla madre unitamente anche agli altri figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria dei predetti minori saranno assunte dal genitore presso il quale in quel momento i figli si trovano, mentre le decisioni di maggiore importanza saranno assunte in modo condiviso da entrambi i genitori.
1.2) I figli minori, vista l'età, si accorderanno direttamente con il padre per i tempi di permanenza e visita presso di lui. Sarà comunque assicurata la frequentazione padre figli;
2) Contributo al mantenimento del coniuge e dei figli
Si precisa che il sig. DO NG EV è titolare di un rapporto di lavoro subordinato con
Apple IT spa in forza del quale percepisce una retribuzione fissa lorda annua di € 123.641,98
e una retribuzione variabile a discrezione dell'azienda, pertanto, in ossequio al principio di determinare un contributo congruo, le parti hanno convenuto quanto segue:
2.1) Il sig. DO NG EV verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento in favore della stessa il 28% del fisso netto della busta paga per 14 mensilità, entro 5 giorni dal versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.
2.2) Il sig. DO NG EV verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento dei Parte_1
figli , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Per_8
, il 6% ciascuno del fisso netto della busta paga per 14 mensilità, entro
[...] Persona_9 La liquidazione o la cessione di dette azioni in favore della signora dovrà avvenire entro 7 Pt_1
giorni dal rilascio al signor EV.
È facoltà della sig.ra indicare se vorrà la rimessa diretta delle azioni oppure la Parte_1
loro preventiva liquidazione. Nel caso in cui opti per la preventiva liquidazione la sig.ra dovrà restituire la sig. NG DO EV l'importo delle imposte da Parte_1 quest'ultimo corrisposte per l'eventuale sulla plusvalenza.
Le parti danno atto che le RSU vedono una data del riconoscimento del diritto in capo al sig.
DO NG EV che ricorre a cavallo di settembre e ottobre di ogni anno (in pratica viene data comunicazione del numero di azioni riconosciute per quell'anno). Dette azioni maturano gradualmente (vesting period) in frazioni di 1/8 del pacchetto per semestre e quindi sono
“spalmate” su quattro anni ovvero su otto semestri (le azioni verranno effettivamente rilasciate in favore del sig. DO NG EV in rate semestrali cadenti a aprile e ottobre di ciascun anno per quattro anni).
Il sig. DO NG EV si impegna a comunicare alle singole scadenze il numero di RSU rilasciate.
2.4) Le parti convengono che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla sig.ra con rinuncia alla rivalsa da parte del sig. DO NG EV. Parte_1
3) Spese straordinarie
3.1) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
dette spese dovranno essere tutte documentate, da potersi individuare anche ai fini della necessità o meno del previo assenso, in considerazione delle linee guida cnf del 2017, in:
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i genitori: libri scolastici, rette scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
e. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Nel caso in cui dette spese debbano essere previamente concordate sarà onere per ciascun genitore di comunicare all'altro la necessità della singola spesa, comunicando a mezzo posta elettronica o anche tramite altra messaggistica la previsione del relativo impegno economico, allegando, occorrendo, anche un preventivo, il destinatario entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà a sua volta manifestare il proprio assenso oppure proporre una alternativa, dovendo motivare altresì un eventuale dissenso, dovendosi valutare la mancata risposta come silenzio assenso.
Resta anche inteso che se un genitore vorrà far effettuare ai figli una qualche attività extrascolastica sportiva, culturale, ecc, che comporti impegno per l'altro genitore, per cui potrebbe opporre il suo veto, altro genitore, qualora ovviamente non si tratti di attività pericolosa, potrà, facendosene carico, essere libero di fargliela fare.
3.2) Il sig. DO NG EV si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria Apple in favore di tutti i figli.
3.3) Il sig. DO NG EV si impegna a pagare integralmente le rate a scadere per il master frequentato dal figlio Persona_10
4) Scioglimento della comunione legale e definizioni rapporti patrimoniali tra i coniugi
I coniugi convengono che a tacitazione reciproca dello scioglimento della comunione legale tra gli stessi:
4.1) il sig. DO NG EV si obbliga a trasferire alla sig.ra la sua quota Parte_1
parte pari 50% della casa familiare posta in Pisa, Caduti del Lavoro, n. 18 censita al N.C.U. di detto comune al Foglio 16 particella 783 atto notaio del 18.02.2016 rep n. Persona_11 22972 racc. n. 9920 registrato a Pisa il 01.03.2016 al n. 1204 entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione o prima di detto termine a scelta della sig.ra Parte_1
La formalizzazione della cessione avverrà innanzi al Notaio scelto dalla sig.ra Parte_1
a spese della stessa. Nel caso in cui uno dei due coniugi si rendesse inadempiente rispetto alla previsione che precede, fermo il diritto di agire ex art. 2932 c.c., il coniuge inadempiente sarà obbligato a versare in favore dell'altro una penale di € 100.000,00.
4.2) I coniugi convengono, altresì, che l'immobile che costituirà la nuova abitazione del sig.
DO NG EV, e in cui stabilirà la propria residenza, sarà escluso dalla comunione legale e la sig.ra si impegna, quindi, a richiesta del sig. DO NG EV, Parte_1
nell'ipotesi in cui l'atto di acquisto fosse fissato prima del deposito della sentenza, a recarsi dal notaio a dichiarare che il bene è escluso dalla comunione legale e a rilasciare ogni altra dichiarazione utile a consentire l'acquisto del sig. DO NG EV usufruendo del beneficio prima casa. Nel caso in cui la sig.ra si rendesse inadempiente rispetto alla CP_1
previsione che precede, la stessa sarà obbligata a versare in favore del sig. DO NG EV una penale di €100.000,00.
4.3) Le parti precisano che le condizioni di cui ai punti 4.1), 4.2), sono essenziali per la risoluzione consensuale della controversia e comunque il loro mancato rispetto comporterà il permanere della comunione ordinaria sui beni sopra descritti tra i coniugi.
4.4) Il sig. DO NG EV continuerà a corrispondere le rate di mutuo insistente sulla casa familiare sino alla sua estinzione.
4.5) Il sig. DO NG EV, purché vengano rispettate le condizioni di cui ai punti 4.1), 4.2), si impegna e obbliga a sostenere in via esclusiva eventuali imposte ancora non corrisposte al momento dello scioglimento della comunione sulle azioni sino ad oggi percepite dallo stesso e già liquidate e che sono già ritenersi già definite nel presente accordo.
4.6) Le somme presenti sui conti correnti intestati singolarmente a ciascun coniuge resteranno a favore di ciascuno di essi, mentre quelle presenti sul conto cointestato resteranno in favore della sig.ra I coniugi si impegnano a chiudere il conto cointestato entro il 30 luglio Parte_1
2025.
4.7) Ciascun coniuge resterà titolare dell'auto a lui intestata.
4.8) Il sig. DO NG EV si impegna e obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 sempre a tacitazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la somma di €
30.000,00 (di cui € 10.000,00 contestualmente alla stipula dell'atto di cui al punto 4.2 e €
20.000,00 entro e non oltre il 31.12.2025). Tale impegno verrà meno nel caso di mancato rispetto da parte della sig.ra delle condizioni di cui al punto 4.2. Parte_1 5) Il rimborso annuo percepito direttamente dal sig. DO NG EV del bonus edilizio, (da definire nell'ammontare con la dichiarazione 730 o il modello Unico che si impegna a trasmettere alla sig.ra sarà da questo versato in favore della sig.ra Parte_1 Parte_1
nella misura del 70% mentre il restante 30% sarà da esso trattenuto.
[...]
6) I signori e DO NG EV dichiarano che con la puntuale esecuzione degli Parte_1
accordi sopra riportati di avere definito ogni questione patrimoniale tra gli stessi salvo gli impegni di cui al presente accordo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 10.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 giorni dal versamento della retribuzione da parte del datore di lavoro.
A tale fine il sig. DO NG EV si impegna e obbliga a trasmettere unitamente al contributo al mantenimento anche la busta paga il tutto tramite mail.
2.3) Essendo il reddito del sig. DO NG EV composto, come detto, da una parte fissa e da una parte variabile, la cui preventiva quantificazione non è possibile in quanto a discrezione del datore di lavoro, il sig. DO NG EV cederà alla sig.ra il 65% delle Parte_1
RSU al netto delle imposte, costituite dalle azioni "rilasciate" e da rilasciare da Apple a EV
e non ancora liquidate, con decorrenza da aprile 2025, di cui il 26,5% a titolo di assegno di mantenimento integrativo a favore della sig.ra e il 5,5% a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento integrativo per ciascun figlio, finché vi sarà diritto all'assegno di mantenimento.