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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/07/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 691/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SAN BENEDETTO Parte_1
DA NORCIA 5/A APICE, presso lo studio dell'avv. PALERMO GIOVANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
SEDE LEGALE elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 CP_1
null 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 04/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere un lavoratore marittimo;
1 - che in data 07/02/2024 ha presentato richiesta di erogazione della indennità di malattia per i lavoratori marittimi con protocollo n.
.5100.07/02/2024.0094937 (allegato n.1) CP_1
- che con pec del 07.08.2024 alle ore 21:01:29 l' notificava avviso con CP_1 il quale dichiarava di non aver potuto svolgere la visita medica in quanto il sig.
è risultato irreperibile con la seguente motivazione “STRADA CON Pt_1
TOPONOMASTICA MA SENZA N. CIVICA. DAI PASSANTI, RESIDENTI
ED ATTIVITA' COMMERCIALI ( Controparte_2
NESSUNA INDICAZIONE UTILE” (allegato n.2);
- che con separata pec del 07.08.2024, inviata alle ore 21:01:31, contestualmente alla precedente comunicazione di irreperibilità, l' ha CP_1 notificato provvedimento di reiezione della domanda di indennità di malattia complementare e non ha erogato l'indennità economica che spettava al sig.
(allegato n.3); Parte_1
- che avverso il predetto provvedimento di reiezione ha proposto ricorso amministrativo;
(allegato n.4);
- Che l' rigettava anche il ricorso amministrativo con una motivazione CP_1
completamente inconferente rispetto alle doglianze;
- Che aveva diritto alla prestazione richiesta.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del Sig. Pt_1
a percepire l'indennità di malattia complementare oltre gli interessi e
[...]
rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo;
per l'effetto, condannare l' competente a provvedere alla diretta liquidazione e CP_1
corresponsione di quanto dovuto al Sig. a titolo di indennità di Parte_1 malattia complementare, pari al 60% della retribuzione teorica giornaliera per tutto il periodo dei 139 giorni di malattia, per un complessivo importo di €
17.293,82”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 2.
L'art. 5 comma 14, d.l.12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n.
638, pone a carico del lavoratore l'onere della presenza nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità per il medico che effettua il controllo, in un'ottica di collaborazione tra il dipendente e l'Amministrazione. Detto onere, peraltro non particolarmente gravoso né vessatorio, data la limitata fascia oraria di reperibilità e la possibilità per il lavoratore di addurre idonee giustificazioni in caso di assenza dal domicilio, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che il lavoratore deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia.
Ne discende che l'inottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.
In generale, in ordine all'onere di collaborazione gravante sul lavoratore in stato di malattia, la Corte di Cassazione ha affermato: "in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di fondo, condivisa dall'art. 38 Cost., di garantire funzionalità ad un apparato istituzionalmente diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno sia al principio generale di correttezza e buona fede (Cass. n. 13006 del 23/11/99).
Ed in questa medesima sentenza la Corte ha precisato che l'obbligo di consentire il controllo si inquadra pertanto in un generale obbligo di cooperazione, a sua volta espressione d'un più generale obbligo di buona fede.
La cooperazione presuppone un comportamento non negativo bensì positivo, e pertanto esige, ove necessario, anche un facere diretto alla stessa finalità del controllo: alla sua realizzazione e ad evitarne l'inutile svolgimento. Questa
3 cooperazione, letta con il parametro della buona fede non può ovviamente condurre ad obblighi onerosi bensì ad un obbligo di diligenza ragionevole e proporzionata alla situazione tutelata (ed alla stessa condizione di malattia che ne
è il presupposto) (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2003, n. 2698).
L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di CP_1 esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere "aliunde" il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso.” (Cass. 1999 n. 8093;
SS.UU. Cass. 1993 n. 1283).
Ne consegue che qualora sia provato che l'istituto era nelle condizioni, usando l'ordinaria diligenza, di desumere aliunde il dato carente dal certificato del medico di base, ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendolo all'interessato in caso di consegna diretta del certificato, non potrà imputarsi al lavoratore la causa della impossibilità della effettuazione della visita fiscale e non potrà quindi applicarsi la sanzione della decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, della legge
11 novembre 1983 n. 638.
E' opportuno, altresì, ricordare che nell'espletamento delle proprie funzioni il medico fiscale è un pubblico ufficiale e quanto da lui verbalizzato è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Esso fa, dunque, piena prova dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
In più occasioni la Corte di legittimità ha ribadito che il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del lavoratore è CP_1 atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22
4 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n.
15372).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente sostiene che l'indirizzo indicato sia corretto e che le circostanze indicate nel verbale del medico fiscale non siano dunque veritiere, in quanto a suo dire non vi era alcuna difficoltà a reperire il lavoratore presso il proprio domicilio.
Sulla base dei principi sopra enunciati non c'è altra via (motivo per cui non è stata ammessa la prova per testi), se non quella della querela di falso per mettere in dubbio quanto dichiarato dal medico fiscale. (In tal senso si è espresso di recente anche il Tribunale del Lavoro di Roma in una sentenza che ha respinto le richieste di una dipendente di che aveva anche fotografato il CP_3 citofono per dimostrare che il nominativo apposto era corretto, al contrario di quanto affermato dal medico ma che non aveva proceduto tramite querela di CP_1 falso).
Si ribadisce che, come attestato nell'allegato verbale di visita medica di controllo domiciliare, la visita non è stata effettuata perché irreperibile con la seguente motivazione “strada con toponomastica ma senza n. civica. dai passanti, residenti ed attivita' commerciali (macelleria carni paesane ecc.) nessuna indicazione utile”.
Nella fattispecie il medico incaricato della visita di controllo domiciliare si è recato presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia, ma non ha potuto reperire il ricorrente.
Tutto ciò premesso, appare evidente che le motivazioni addotte dal ricorrente, comprese quelle relative alla mancanza di un termine per la correzione dei dati dell'indirizzo (avendo lo stesso dedotto essere corretto), non possono condividersi, con la conseguenza che l'assenza deve ritenersi ingiustificata e legittima la sanzione irrogata dall'ente.
3.
5 Il ricorso deve dunque essere rigettato.
4.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tenuto conto della natura interpretativa della questione controversa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 05/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 691/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SAN BENEDETTO Parte_1
DA NORCIA 5/A APICE, presso lo studio dell'avv. PALERMO GIOVANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
SEDE LEGALE elettivamente domiciliato presso Via Ciro il Grande 21 CP_1
null 00144 Roma, rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 04/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 19.2.25 parte ricorrente ha esposto:
- di essere un lavoratore marittimo;
1 - che in data 07/02/2024 ha presentato richiesta di erogazione della indennità di malattia per i lavoratori marittimi con protocollo n.
.5100.07/02/2024.0094937 (allegato n.1) CP_1
- che con pec del 07.08.2024 alle ore 21:01:29 l' notificava avviso con CP_1 il quale dichiarava di non aver potuto svolgere la visita medica in quanto il sig.
è risultato irreperibile con la seguente motivazione “STRADA CON Pt_1
TOPONOMASTICA MA SENZA N. CIVICA. DAI PASSANTI, RESIDENTI
ED ATTIVITA' COMMERCIALI ( Controparte_2
NESSUNA INDICAZIONE UTILE” (allegato n.2);
- che con separata pec del 07.08.2024, inviata alle ore 21:01:31, contestualmente alla precedente comunicazione di irreperibilità, l' ha CP_1 notificato provvedimento di reiezione della domanda di indennità di malattia complementare e non ha erogato l'indennità economica che spettava al sig.
(allegato n.3); Parte_1
- che avverso il predetto provvedimento di reiezione ha proposto ricorso amministrativo;
(allegato n.4);
- Che l' rigettava anche il ricorso amministrativo con una motivazione CP_1
completamente inconferente rispetto alle doglianze;
- Che aveva diritto alla prestazione richiesta.
Ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del Sig. Pt_1
a percepire l'indennità di malattia complementare oltre gli interessi e
[...]
rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al soddisfo;
per l'effetto, condannare l' competente a provvedere alla diretta liquidazione e CP_1
corresponsione di quanto dovuto al Sig. a titolo di indennità di Parte_1 malattia complementare, pari al 60% della retribuzione teorica giornaliera per tutto il periodo dei 139 giorni di malattia, per un complessivo importo di €
17.293,82”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
2 2.
L'art. 5 comma 14, d.l.12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983 n.
638, pone a carico del lavoratore l'onere della presenza nel domicilio al fine di assicurare la propria reperibilità per il medico che effettua il controllo, in un'ottica di collaborazione tra il dipendente e l'Amministrazione. Detto onere, peraltro non particolarmente gravoso né vessatorio, data la limitata fascia oraria di reperibilità e la possibilità per il lavoratore di addurre idonee giustificazioni in caso di assenza dal domicilio, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che il lavoratore deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia.
Ne discende che l'inottemperanza a tale obbligo comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia senza che possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale.
In generale, in ordine all'onere di collaborazione gravante sul lavoratore in stato di malattia, la Corte di Cassazione ha affermato: "in tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di fondo, condivisa dall'art. 38 Cost., di garantire funzionalità ad un apparato istituzionalmente diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno sia al principio generale di correttezza e buona fede (Cass. n. 13006 del 23/11/99).
Ed in questa medesima sentenza la Corte ha precisato che l'obbligo di consentire il controllo si inquadra pertanto in un generale obbligo di cooperazione, a sua volta espressione d'un più generale obbligo di buona fede.
La cooperazione presuppone un comportamento non negativo bensì positivo, e pertanto esige, ove necessario, anche un facere diretto alla stessa finalità del controllo: alla sua realizzazione e ad evitarne l'inutile svolgimento. Questa
3 cooperazione, letta con il parametro della buona fede non può ovviamente condurre ad obblighi onerosi bensì ad un obbligo di diligenza ragionevole e proporzionata alla situazione tutelata (ed alla stessa condizione di malattia che ne
è il presupposto) (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2003, n. 2698).
L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di CP_1 esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere "aliunde" il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso.” (Cass. 1999 n. 8093;
SS.UU. Cass. 1993 n. 1283).
Ne consegue che qualora sia provato che l'istituto era nelle condizioni, usando l'ordinaria diligenza, di desumere aliunde il dato carente dal certificato del medico di base, ad esempio, ricavandolo dalla busta o chiedendolo all'interessato in caso di consegna diretta del certificato, non potrà imputarsi al lavoratore la causa della impossibilità della effettuazione della visita fiscale e non potrà quindi applicarsi la sanzione della decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, della legge
11 novembre 1983 n. 638.
E' opportuno, altresì, ricordare che nell'espletamento delle proprie funzioni il medico fiscale è un pubblico ufficiale e quanto da lui verbalizzato è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Esso fa, dunque, piena prova dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.
In più occasioni la Corte di legittimità ha ribadito che il certificato redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del lavoratore è CP_1 atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza (v. Cass., 22
4 maggio 1999, n. 5000; Cass., 11 maggio 2000, n. 6045; Cass., 20 luglio 2007, n.
15372).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente sostiene che l'indirizzo indicato sia corretto e che le circostanze indicate nel verbale del medico fiscale non siano dunque veritiere, in quanto a suo dire non vi era alcuna difficoltà a reperire il lavoratore presso il proprio domicilio.
Sulla base dei principi sopra enunciati non c'è altra via (motivo per cui non è stata ammessa la prova per testi), se non quella della querela di falso per mettere in dubbio quanto dichiarato dal medico fiscale. (In tal senso si è espresso di recente anche il Tribunale del Lavoro di Roma in una sentenza che ha respinto le richieste di una dipendente di che aveva anche fotografato il CP_3 citofono per dimostrare che il nominativo apposto era corretto, al contrario di quanto affermato dal medico ma che non aveva proceduto tramite querela di CP_1 falso).
Si ribadisce che, come attestato nell'allegato verbale di visita medica di controllo domiciliare, la visita non è stata effettuata perché irreperibile con la seguente motivazione “strada con toponomastica ma senza n. civica. dai passanti, residenti ed attivita' commerciali (macelleria carni paesane ecc.) nessuna indicazione utile”.
Nella fattispecie il medico incaricato della visita di controllo domiciliare si è recato presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia, ma non ha potuto reperire il ricorrente.
Tutto ciò premesso, appare evidente che le motivazioni addotte dal ricorrente, comprese quelle relative alla mancanza di un termine per la correzione dei dati dell'indirizzo (avendo lo stesso dedotto essere corretto), non possono condividersi, con la conseguenza che l'assenza deve ritenersi ingiustificata e legittima la sanzione irrogata dall'ente.
3.
5 Il ricorso deve dunque essere rigettato.
4.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite tenuto conto della natura interpretativa della questione controversa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 05/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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