Decreto cautelare 23 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 9 novembre 2021
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/04/2026, n. 7899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7899 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07899/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10309 del 2021, proposto da
Asd Tam Tam Basketball, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro -Fip-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Juvecaserta Academy, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento del Presidente della FIP del 24.9.2021; b) del Regolamento Esecutivo Gare vigente in particolare art. 51 comma 2; c) delle Disposizioni Organizzative Annuali vigenti punto 51.4.; d) ove e per quanto lesivo del Regolamento Esecutivo Tesseramento vigente art. 26; e) ove e per quanto lesivo dell'art. 1 del D.L. 19.8.2003 n. 220, convertito in L. 17 ottobre 2003, n. 280; f) ove e per quanto lesivo dell'art. 1 comma 369 della L. 27.12.2017 n. 205; e) del provvedimento a firma del Presidente del Comitato Regionale della Campania che ha comunicato la mancata adesione delle altre società iscritte al campionato Under 17 maschile al fine di consentire l'iscrizione in deroga della società TA TA; f) di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale se ed in quanto lesivo che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento in via incidentale, ex art. 8 c.p.a., del diritto della ricorrente di poter validamente iscriversi e partecipare al campionato di Eccellenza Under 17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Pallacanestro -Fip-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. OM NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
La ricorrente impugna gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento.
Successivamente la ricorrente ha depositato in giudizio un comunicato della resistente FIP in cui si dà atto che il Presidente della stessa “ha consentito alla società TA TA di poter iscrivere a referto per ciascuna gara del Campionato Under 17 Eccellenza atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai vigenti regolamenti…”.
In considerazione di ciò chiede una pronuncia di cessata materia del contendere per integrale soddisfazione dell’interesse, con vittoria di spese.
Al riguardo va evidenziato che, in linea generale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in quanto pronuncia di merito ) presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III- ter , 5 febbraio 2024, n. 2202).
Va inoltre rammentato che, a mente dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in quanto pronuncia di merito (cfr., ex plurimis e fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 2 aprile 2025, n. 2805), può essere emessa soltanto se il ricorso sia ricevibile e ammissibile e permanga procedibile.
Nel caso di specie ciò non è affatto incontroverso, in quanto questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 6187/2021, aveva segnalato profili di inammissibilità in ragione della mancata attivazione della pregiudiziale amministrativa ai sensi del d.l. 220 del 2003 “ il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive” (così (T.A.R. Lazio - Roma, 1^, 24.01.2018, n.889) ».
Da ciò deriva che non può dichiararsi de plano la cessazione della materia del contendere.
Il ricorso può invece essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché dalla dichiarazione versata in atti risulta comunque inequivoco il venir meno dell’interesse della ricorrente all’ulteriore coltivazione della controversia.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
Le spese di lite possono essere compensate fra le parti costituite, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LB Di AR, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
OM NA, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| OM NA | LB Di AR |
IL SEGRETARIO