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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3843/2016 R.G. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata e difesa, per procura allegata in atti, dagli avv.ti Giuseppa Velardi e Rosa Pino
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Controparte_1
Grazia Belfiore;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.7.2016 spiegava Controparte_2 opposizione avverso il precetto notificato in data 23.7.2016 con il quale Controparte_1 aveva intimato il pagamento della somma di euro 84.349,09 per retribuzioni da febbraio
2012 a giugno 2016 sulla base della sentenza n. 21/2016 Corte d'Appello di Messina Sez.
Lav. emessa il 12.1.2016 e pubblicata il 7.3.2016, che, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 57/2012 Trib. Messina, sez. lav., aveva così disposto: “in parziale riforma della Cont decisione impugnata, condanna la società a corrispondere la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado alla riassunzione in servizio commisurandola a
1 quanto dovuto in relazione all'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto a viaggio (29-5-1997), oltre interessi e rivalutazione…”.
Eccepiva la nullità dell'atto di precetto, in quanto notificato in virtù di un titolo che non forniva alcun elemento utile ai fini di una precisa quantificazione del presunto credito Cont vantato, poiché la Corte si era limitata a condannare al pagamento delle retribuzioni dalla sentenza di primo grado fino alla riassunzione, senza quantificare l'ammontare della retribuzione stessa.
Evidenziava che, essendo stato necessario il rinvio a fonti esterne al titolo, quest'ultimo era insufficiente da solo a consentire la determinazione dell'ammontare della somma oggetto della condanna.
Osservava, poi, che, nella determinazione del credito, l'atto di precetto notificato dal lavoratore aveva di fatto integrato le carenze del titolo esecutivo, essendo stato allegato elemento esterno al titolo, rappresentato da una busta paga dell'opposto, e sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello, non avendo individuato né il c.c.n.l. applicabile, né le relative tabelle salariali, non consentiva in alcun modo di determinare, neppure attraverso un calcolo aritmetico, l'entità del presunto credito.
Deduceva che, poiché non era dovuta alcuna retribuzione in mancanza di costituzione in mora del datore di lavoro, avendo il lavoratore asserito di aver messo in mora il datore di lavoro solo con pec del 12.2.2016, le retribuzioni base avrebbero potuto essere dovute soltanto per il periodo successivo a tale data, detraendo l'aliunde perceptum e percipiendum. Affermava inoltre che, nel giudizio di liquidazione, si sarebbe dovuto accertare non solo la misura ma anche l'effettiva esistenza del danno.
Chiedeva, poi, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'opposto precetto per i motivi dedotti in ricorso o, in via subordinata, determinare l'esatta somma dovuta, con decorrenza dall'atto di messa in mora, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Con memoria del 12.8.2016 si costituiva in giudizio il quale, dopo Controparte_1 aver ricostruito le vicende giudiziarie intercorse tra le parti e definite dapprima con sentenza n. 57/2012 Trib. Messina, sez. lav., e successivamente con sentenza n. 21/2016
Corte d'Appello Messina sez. lav., riferiva che, né la prima messa in mora del 05.03.2012, che aveva fatto seguito ad una precedente richiesta di assunzione in via prioritaria avanzata
2 dal lavoratore in data 04.09.2008, rimasta inevasa, né la seconda del 12.02.2016 avevano sortito alcun effetto utile posto che non aveva riammesso in servizio il lavoratore. CP_2
Spiegava di aver intimato, con il precetto opposto, il pagamento della somma di euro
84.349,09 per retribuzioni da febbraio 2012 a giugno 2016 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, le altre indennità contrattuali (ad esempio 13 e 14 mensilità) e le successive occorrende, salvo errore ed omissione, il maggior credito ed ogni altro diritto. Affermava che il calcolo era stato effettuato con una semplice operazione aritmetica, sulla base della retribuzione risultante dal CCNL Attività Ferroviaria richiamato in sentenza e ratione temporis applicabile.
Escludeva la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Evidenziava che il titolo forniva tutti gli elementi necessari per la quantificazione di quanto Cont spettante al lavoratore, in quanto la Corte d'appello aveva condannato al pagamento delle retribuzioni: a) commisurandole a quella determinata anzianità di servizio decorrente dal 29 maggio 1997; b) per la qualifica di “marinaio” indicata nelle convezioni di arruolamento;
c) secondo i parametri del CCNL attività ferroviarie;
d) maturate in un arco di tempo definito ossia dalla sentenza di primo grado al soddisfo.
Sottolineava che l'inserimento nell'atto di precetto delle due buste paga non era diretto ad integrare carenze del titolo esecutivo, bensì a mero scopo esemplificativo e di riscontro essendo sufficiente, al fine della determinazione del credito vantato dal lavoratore,
l'applicazione di quanto indicato nella parte VI del CCNL della Mobilità Area contrattuale attività Ferroviarie, già prodotto nel corso del giudizio.
Contestava le eccezioni ex adverso sollevate sul quantum della pretesa, poiché, da un lato, il lavoratore aveva tempestivamente messo in mora il datore di lavoro, e, dall'altro,
l'eccezione dell'aliunde perceptum non era stata mai sollevata nel giudizio di merito, ormai passato in giudicato.
Concludeva chiedendo di respingere l'opposizione proposta e la contestuale istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ed al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Con ordinanza del 18.8.2016 il G.L. precedentemente titolare del ruolo rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rimettendo al merito la liquidazione delle spese della fase cautelare.
3 Concesso alle parti termine per note difensive ed onerata parte opposta alla produzione del proprio estratto contributivo, l'istruttoria veniva completata tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Sostituita l'udienza del 1 luglio 2025 dal deposito di note, la causa viene decisa.
4. Ai fini della decisione, va preliminarmente dichiarata l'idoneità della sentenza generica di Corte d'Appello a formare valido titolo esecutivo.
Qualora infatti la sentenza di accertamento del diritto e di condanna generica al pagamento, emessa all'esito della fase del giudizio di cognizione, indichi, nel dispositivo e/o nella motivazione, elementi sufficienti a consentire alla parte vittoriosa nel predetto giudizio, tramite meri calcoli aritmetici e senza la necessità di accertare l'esistenza di ulteriori fatti, una determinazione del quantum della prestazione obbligatoria correlata al predetto diritto già accertato, tale sentenza generica ben può essere già utilizzata come titolo esecutivo, senza necessità di attivare una seconda fase di cognizione, giacché la quantificazione della somma può essere effettuata direttamente nell'atto di precetto: le eventuali censure rivolte alla quantificazione effettuata dall'avente diritto possono invece essere risolte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, su iniziativa del debitore a cui è notificato il precetto.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico
(e, più in generale, qualora vi siano incertezze nella sua formulazione), può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza (o altro titolo esecutivo) che ha definito quel giudizio è stata pronunziata. Ne consegue che il predetto giudice, a fronte di tali poteri, incorre nel vizio di ultrapetizione qualora rilevi che il credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo è generico, mancando in esso i tratti richiesti dall'art. 474 c.p.c. e, conseguentemente, dichiari d'ufficio la nullità del precetto, senza avere invitato le parti - nel rispetto del principio del contraddittorio -a discutere la questione e a integrare le proprie difese anche sul piano probatorio”
(Cassazione civile sez. un., 02/07/2012, n.11066).
Deve quindi nel merito ribadirsi che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla
4 base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n.
22427/04; Cass. n. 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11).
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza della Corte d'Appello poteva costituire titolo per Cont l'atto di precetto, in quanto conteneva la condanna della società al pagamento in favore del lavoratore della retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado
(11.1.2012) alla riassunzione in servizio, commisurata a quanto dovuto in relazione all'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto di viaggio (29.5.1997), confermando nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina, che aveva disposto la conversione dell'originario rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, tenuto conto della qualifica di marinaio e del CCNL attività ferroviarie Cont applicabile, e condannato lla riammissione in servizio del lavoratore e al risarcimento del danno ex art. 32 l. 183/2010.
5. Quanto all'eccezione di mancata e/o tardiva messa in mora della società datrice di lavoro, essa non risulta meritevole di accoglimento. La Corte d'Appello non si è limitata infatti a riconoscere al la retribuzione per i periodi non lavorati, avendo fissato CP_1 anche le date di inizio e fine del relativo diritto, e non può dunque più discutersi dell'an della pretesa e della sua decorrenza, così come cristallizzata con valore di giudicato interno dalla sentenza. Occorre inoltre osservare che l'opposto ha documentato di aver tempestivamente messo in mora la società opponente sia a seguito della pronuncia di primo grado (lettera di messa in mora del 5.3.2012, notificata il 12.3.2012), sia a seguito della pronuncia di appello (pec del 17.2.2016), sicché la doglianza risulta infondata.
6. Con il precetto opposto, nel portare a parziale esecuzione il titolo esecutivo, il lavoratore ha intimato alla società opponente il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione base (Minimo contrattuale + Salario professionale) dall'11.1.2012 al 30.6.2016 quantificandolo in complessivi euro 84.349,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, le altre indennità contrattuali (ad esempio 13 e 14 mensilità) e le successive occorrende.
Al lavoratore spettano le retribuzioni dovute con la qualifica di “marinaio” sulla base del
CCNL Mobilità Area A-F 20.7.2012 ed il livello retributivo iniziale da adottare è quello
5 D3, essendo principio consolidato che gli eventuali scatti stipendiali vanno commisurati all'effettiva anzianità di servizio per i soli periodi effettivamente lavorati (Corte d'Appello Messina, n. 339/2023).
7. Al fine di determinare, dunque, l'importo dovuto, è stata disposta consulenza tecnica, tenendo conto dell'aliunde perceptum per i periodi in cui l'opposto ha lavorato.
In ordine al quantum, va rilevato che il lavoratore ha quantificato in precetto le sole voci della retribuzione base “minimo contrattuale” e “salario professionale”, avendo invece intimato in forma generica il pagamento delle ulteriori voci retributive, per cui occorre tenere conto, ai fini della verifica della correttezza della somma intimata, soltanto delle due voci retributive indicate, con esclusione di ogni altra voce considerata nell'elaborato peritale (scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato ha determinato la retribuzione base dovuta in favore del lavoratore a titolo di minimo contrattuale e salario professionale in complessivi euro 87.854,30. Da questa somma va detratto l'aliunde perceptum, così come rilevato dall'estratto contributivo prodotto in atti e quantificato dal perito d'ufficio in euro 20.462,92.
Per il resto, le conclusioni di cui alla relazione in atti del consulente incaricato (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Occorre osservare che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. n. 24704/2020, n. 2160/2013 e n.
5515/2008). Cont
8. La società dunque tenuta al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di euro
67.391,38 a titolo di minimo contrattuale e salario professionale dall'11.1.2012 al
30.6.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed oltre le ulteriori indennità retributive spettanti in base al CCNL di categoria.
9. La domanda di condanna per lite temeraria spiegata ex art. 96 c.p.c. dall'opposto risulta generica e non provata, mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
6 10. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di un terzo delle spese di giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e si pongono a carico di
[...]
liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, CP_2 tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria e applicando i valori tariffari medi. Di essa va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la prescritta dichiarazione.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico di CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 ricorso depositato in data 27.7.2016 nei confronti di disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la parziale nullità del precetto opposto e, per l'effetto, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina sez. lav. n. 21/2016, condanna la
[...]
a corrispondere a l'importo di euro 67.391,38 Parte_1 Controparte_1
a titolo di minimo contrattuale e salario professionale dall'11.1.2012 al 30.6.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ed oltre le ulteriori indennità retributive spettanti in base al CCNL di categoria;
- condanna a corrispondere a parte resistente due terzi delle spese di lite, che CP_2 liquida- già ridotte- in € 5.372,67 per compensi della fase cautelare ed € 8.930,00 per compensi della fase di merito, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del difensore antistatario avv. Maria Grazia Belfiore;
compensa la restante quota;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da CP_2 separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza dell'1.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3843/2016 R.G. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, rappresentata e difesa, per procura allegata in atti, dagli avv.ti Giuseppa Velardi e Rosa Pino
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Controparte_1
Grazia Belfiore;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 27.7.2016 spiegava Controparte_2 opposizione avverso il precetto notificato in data 23.7.2016 con il quale Controparte_1 aveva intimato il pagamento della somma di euro 84.349,09 per retribuzioni da febbraio
2012 a giugno 2016 sulla base della sentenza n. 21/2016 Corte d'Appello di Messina Sez.
Lav. emessa il 12.1.2016 e pubblicata il 7.3.2016, che, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 57/2012 Trib. Messina, sez. lav., aveva così disposto: “in parziale riforma della Cont decisione impugnata, condanna la società a corrispondere la retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado alla riassunzione in servizio commisurandola a
1 quanto dovuto in relazione all'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto a viaggio (29-5-1997), oltre interessi e rivalutazione…”.
Eccepiva la nullità dell'atto di precetto, in quanto notificato in virtù di un titolo che non forniva alcun elemento utile ai fini di una precisa quantificazione del presunto credito Cont vantato, poiché la Corte si era limitata a condannare al pagamento delle retribuzioni dalla sentenza di primo grado fino alla riassunzione, senza quantificare l'ammontare della retribuzione stessa.
Evidenziava che, essendo stato necessario il rinvio a fonti esterne al titolo, quest'ultimo era insufficiente da solo a consentire la determinazione dell'ammontare della somma oggetto della condanna.
Osservava, poi, che, nella determinazione del credito, l'atto di precetto notificato dal lavoratore aveva di fatto integrato le carenze del titolo esecutivo, essendo stato allegato elemento esterno al titolo, rappresentato da una busta paga dell'opposto, e sottolineava che la sentenza della Corte d'Appello, non avendo individuato né il c.c.n.l. applicabile, né le relative tabelle salariali, non consentiva in alcun modo di determinare, neppure attraverso un calcolo aritmetico, l'entità del presunto credito.
Deduceva che, poiché non era dovuta alcuna retribuzione in mancanza di costituzione in mora del datore di lavoro, avendo il lavoratore asserito di aver messo in mora il datore di lavoro solo con pec del 12.2.2016, le retribuzioni base avrebbero potuto essere dovute soltanto per il periodo successivo a tale data, detraendo l'aliunde perceptum e percipiendum. Affermava inoltre che, nel giudizio di liquidazione, si sarebbe dovuto accertare non solo la misura ma anche l'effettiva esistenza del danno.
Chiedeva, poi, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'opposto precetto per i motivi dedotti in ricorso o, in via subordinata, determinare l'esatta somma dovuta, con decorrenza dall'atto di messa in mora, detratto l'aliunde perceptum e percipiendum. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. Con memoria del 12.8.2016 si costituiva in giudizio il quale, dopo Controparte_1 aver ricostruito le vicende giudiziarie intercorse tra le parti e definite dapprima con sentenza n. 57/2012 Trib. Messina, sez. lav., e successivamente con sentenza n. 21/2016
Corte d'Appello Messina sez. lav., riferiva che, né la prima messa in mora del 05.03.2012, che aveva fatto seguito ad una precedente richiesta di assunzione in via prioritaria avanzata
2 dal lavoratore in data 04.09.2008, rimasta inevasa, né la seconda del 12.02.2016 avevano sortito alcun effetto utile posto che non aveva riammesso in servizio il lavoratore. CP_2
Spiegava di aver intimato, con il precetto opposto, il pagamento della somma di euro
84.349,09 per retribuzioni da febbraio 2012 a giugno 2016 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, le altre indennità contrattuali (ad esempio 13 e 14 mensilità) e le successive occorrende, salvo errore ed omissione, il maggior credito ed ogni altro diritto. Affermava che il calcolo era stato effettuato con una semplice operazione aritmetica, sulla base della retribuzione risultante dal CCNL Attività Ferroviaria richiamato in sentenza e ratione temporis applicabile.
Escludeva la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Evidenziava che il titolo forniva tutti gli elementi necessari per la quantificazione di quanto Cont spettante al lavoratore, in quanto la Corte d'appello aveva condannato al pagamento delle retribuzioni: a) commisurandole a quella determinata anzianità di servizio decorrente dal 29 maggio 1997; b) per la qualifica di “marinaio” indicata nelle convezioni di arruolamento;
c) secondo i parametri del CCNL attività ferroviarie;
d) maturate in un arco di tempo definito ossia dalla sentenza di primo grado al soddisfo.
Sottolineava che l'inserimento nell'atto di precetto delle due buste paga non era diretto ad integrare carenze del titolo esecutivo, bensì a mero scopo esemplificativo e di riscontro essendo sufficiente, al fine della determinazione del credito vantato dal lavoratore,
l'applicazione di quanto indicato nella parte VI del CCNL della Mobilità Area contrattuale attività Ferroviarie, già prodotto nel corso del giudizio.
Contestava le eccezioni ex adverso sollevate sul quantum della pretesa, poiché, da un lato, il lavoratore aveva tempestivamente messo in mora il datore di lavoro, e, dall'altro,
l'eccezione dell'aliunde perceptum non era stata mai sollevata nel giudizio di merito, ormai passato in giudicato.
Concludeva chiedendo di respingere l'opposizione proposta e la contestuale istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c. e condannare l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ed al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
3. Con ordinanza del 18.8.2016 il G.L. precedentemente titolare del ruolo rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rimettendo al merito la liquidazione delle spese della fase cautelare.
3 Concesso alle parti termine per note difensive ed onerata parte opposta alla produzione del proprio estratto contributivo, l'istruttoria veniva completata tramite l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Sostituita l'udienza del 1 luglio 2025 dal deposito di note, la causa viene decisa.
4. Ai fini della decisione, va preliminarmente dichiarata l'idoneità della sentenza generica di Corte d'Appello a formare valido titolo esecutivo.
Qualora infatti la sentenza di accertamento del diritto e di condanna generica al pagamento, emessa all'esito della fase del giudizio di cognizione, indichi, nel dispositivo e/o nella motivazione, elementi sufficienti a consentire alla parte vittoriosa nel predetto giudizio, tramite meri calcoli aritmetici e senza la necessità di accertare l'esistenza di ulteriori fatti, una determinazione del quantum della prestazione obbligatoria correlata al predetto diritto già accertato, tale sentenza generica ben può essere già utilizzata come titolo esecutivo, senza necessità di attivare una seconda fase di cognizione, giacché la quantificazione della somma può essere effettuata direttamente nell'atto di precetto: le eventuali censure rivolte alla quantificazione effettuata dall'avente diritto possono invece essere risolte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, su iniziativa del debitore a cui è notificato il precetto.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico
(e, più in generale, qualora vi siano incertezze nella sua formulazione), può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza (o altro titolo esecutivo) che ha definito quel giudizio è stata pronunziata. Ne consegue che il predetto giudice, a fronte di tali poteri, incorre nel vizio di ultrapetizione qualora rilevi che il credito accertato nel provvedimento giurisdizionale fatto valere come titolo esecutivo è generico, mancando in esso i tratti richiesti dall'art. 474 c.p.c. e, conseguentemente, dichiari d'ufficio la nullità del precetto, senza avere invitato le parti - nel rispetto del principio del contraddittorio -a discutere la questione e a integrare le proprie difese anche sul piano probatorio”
(Cassazione civile sez. un., 02/07/2012, n.11066).
Deve quindi nel merito ribadirsi che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla
4 base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n.
22427/04; Cass. n. 9693/09; Cass. 10164/10; Cass. ord. n. 2816/11).
Nel caso di specie, pertanto, la sentenza della Corte d'Appello poteva costituire titolo per Cont l'atto di precetto, in quanto conteneva la condanna della società al pagamento in favore del lavoratore della retribuzione dovuta dalla data della sentenza di primo grado
(11.1.2012) alla riassunzione in servizio, commisurata a quanto dovuto in relazione all'anzianità di servizio maturata dalla stipula del primo contratto di viaggio (29.5.1997), confermando nel resto la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina, che aveva disposto la conversione dell'originario rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, tenuto conto della qualifica di marinaio e del CCNL attività ferroviarie Cont applicabile, e condannato lla riammissione in servizio del lavoratore e al risarcimento del danno ex art. 32 l. 183/2010.
5. Quanto all'eccezione di mancata e/o tardiva messa in mora della società datrice di lavoro, essa non risulta meritevole di accoglimento. La Corte d'Appello non si è limitata infatti a riconoscere al la retribuzione per i periodi non lavorati, avendo fissato CP_1 anche le date di inizio e fine del relativo diritto, e non può dunque più discutersi dell'an della pretesa e della sua decorrenza, così come cristallizzata con valore di giudicato interno dalla sentenza. Occorre inoltre osservare che l'opposto ha documentato di aver tempestivamente messo in mora la società opponente sia a seguito della pronuncia di primo grado (lettera di messa in mora del 5.3.2012, notificata il 12.3.2012), sia a seguito della pronuncia di appello (pec del 17.2.2016), sicché la doglianza risulta infondata.
6. Con il precetto opposto, nel portare a parziale esecuzione il titolo esecutivo, il lavoratore ha intimato alla società opponente il pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione base (Minimo contrattuale + Salario professionale) dall'11.1.2012 al 30.6.2016 quantificandolo in complessivi euro 84.349,09, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, le altre indennità contrattuali (ad esempio 13 e 14 mensilità) e le successive occorrende.
Al lavoratore spettano le retribuzioni dovute con la qualifica di “marinaio” sulla base del
CCNL Mobilità Area A-F 20.7.2012 ed il livello retributivo iniziale da adottare è quello
5 D3, essendo principio consolidato che gli eventuali scatti stipendiali vanno commisurati all'effettiva anzianità di servizio per i soli periodi effettivamente lavorati (Corte d'Appello Messina, n. 339/2023).
7. Al fine di determinare, dunque, l'importo dovuto, è stata disposta consulenza tecnica, tenendo conto dell'aliunde perceptum per i periodi in cui l'opposto ha lavorato.
In ordine al quantum, va rilevato che il lavoratore ha quantificato in precetto le sole voci della retribuzione base “minimo contrattuale” e “salario professionale”, avendo invece intimato in forma generica il pagamento delle ulteriori voci retributive, per cui occorre tenere conto, ai fini della verifica della correttezza della somma intimata, soltanto delle due voci retributive indicate, con esclusione di ogni altra voce considerata nell'elaborato peritale (scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Ciò premesso, il consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato ha determinato la retribuzione base dovuta in favore del lavoratore a titolo di minimo contrattuale e salario professionale in complessivi euro 87.854,30. Da questa somma va detratto l'aliunde perceptum, così come rilevato dall'estratto contributivo prodotto in atti e quantificato dal perito d'ufficio in euro 20.462,92.
Per il resto, le conclusioni di cui alla relazione in atti del consulente incaricato (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Occorre osservare che, in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, alla cui determinazione provvede il giudice, investito di poteri di cognizione ordinaria in ordine alla quantità del credito (cfr. Cass. n. 24704/2020, n. 2160/2013 e n.
5515/2008). Cont
8. La società dunque tenuta al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di euro
67.391,38 a titolo di minimo contrattuale e salario professionale dall'11.1.2012 al
30.6.2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ed oltre le ulteriori indennità retributive spettanti in base al CCNL di categoria.
9. La domanda di condanna per lite temeraria spiegata ex art. 96 c.p.c. dall'opposto risulta generica e non provata, mancando tanto l'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave nella condotta processuale di controparte, quanto il requisito oggettivo costituito dal danno sofferto quale conseguenza della condotta stessa.
6 10. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione di un terzo delle spese di giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e si pongono a carico di
[...]
liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, CP_2 tenuto conto della natura e del valore della controversia e dello svolgimento di attività istruttoria e applicando i valori tariffari medi. Di essa va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario che ha reso la prescritta dichiarazione.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da separato decreto, si pongono definitivamente a carico di CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1 ricorso depositato in data 27.7.2016 nei confronti di disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la parziale nullità del precetto opposto e, per l'effetto, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Messina sez. lav. n. 21/2016, condanna la
[...]
a corrispondere a l'importo di euro 67.391,38 Parte_1 Controparte_1
a titolo di minimo contrattuale e salario professionale dall'11.1.2012 al 30.6.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, ed oltre le ulteriori indennità retributive spettanti in base al CCNL di categoria;
- condanna a corrispondere a parte resistente due terzi delle spese di lite, che CP_2 liquida- già ridotte- in € 5.372,67 per compensi della fase cautelare ed € 8.930,00 per compensi della fase di merito, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie al 15%, che distrae in favore del difensore antistatario avv. Maria Grazia Belfiore;
compensa la restante quota;
- pone definitivamente a carico di gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati come da CP_2 separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Aurora La Face
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