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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 9298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. AN Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9298/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2003 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Barbariga (atto n. 9 parte II serie A), sono genitori di e AN e si sono separate consensualmente nel 2015. Per_1 Per_2
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: «-
Disporre l'affidamento condiviso del figlio AN con collocazione presso il padre. -
Disporre il mantenimento esclusivo a carico del padre del figlio AN. - In ordine alla frequentazione del figlio con la madre, considerata l'età del ragazzo, si chiede che venga lasciata la libertà allo stesso di autodeterminarsi. - Disporre che i genitori si obblighino ad autorizzare il rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valide per espatrio con l'inserimento del figlio AN. - Spese di lite rifuse».
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'unico figlio tuttora minorenne è AN. Gli altri due figli sono indipendenti. Non vi sono ragioni di modificare quanto fu concordato in sede di separazione, sicché, in conformità alle richieste della ricorrente, il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre.
Data l'età, AN potrà organizzare gli incontri con la madre, prendendo direttamente accordi con la stessa.
Non viene posto un assegno di mantenimento a carico della madre, poiché ella sta assolvendo al proprio obbligo consentendo al resistente di percepire interamente l'assegno unico universale.
Non vi sono richieste economiche fra i coniugi, né altre questioni da trattare.
L'esito della lite, che vede l'ampia conferma delle condizioni pregresse, giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio AN ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
3. dispone che AN organizzi gli incontri con la madre prendendo direttamente accordi con la stessa;
4. dichiara irripetibili le spese di lite;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
AN Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. AN Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 9298/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/09/2003 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Barbariga (atto n. 9 parte II serie A), sono genitori di e AN e si sono separate consensualmente nel 2015. Per_1 Per_2
1 La parte attrice ha chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: «-
Disporre l'affidamento condiviso del figlio AN con collocazione presso il padre. -
Disporre il mantenimento esclusivo a carico del padre del figlio AN. - In ordine alla frequentazione del figlio con la madre, considerata l'età del ragazzo, si chiede che venga lasciata la libertà allo stesso di autodeterminarsi. - Disporre che i genitori si obblighino ad autorizzare il rilascio dei rispettivi passaporti e della carta d'identità valide per espatrio con l'inserimento del figlio AN. - Spese di lite rifuse».
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
All'esito della prima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – L'unico figlio tuttora minorenne è AN. Gli altri due figli sono indipendenti. Non vi sono ragioni di modificare quanto fu concordato in sede di separazione, sicché, in conformità alle richieste della ricorrente, il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori e collocato presso il padre.
Data l'età, AN potrà organizzare gli incontri con la madre, prendendo direttamente accordi con la stessa.
Non viene posto un assegno di mantenimento a carico della madre, poiché ella sta assolvendo al proprio obbligo consentendo al resistente di percepire interamente l'assegno unico universale.
Non vi sono richieste economiche fra i coniugi, né altre questioni da trattare.
L'esito della lite, che vede l'ampia conferma delle condizioni pregresse, giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla motivazione;
2. affida il figlio AN ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
3. dispone che AN organizzi gli incontri con la madre prendendo direttamente accordi con la stessa;
4. dichiara irripetibili le spese di lite;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
AN Tinelli
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