Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/04/2026, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02530/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2225 del 2024, proposto da
ED CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell'ordinanza n. 12 del 06.02.2024 avente ad oggetto: “Sgombero del locale comunale sito in Napoli al Vicoletto Municipio 1 - Quartiere San Giovanni a Teduccio” notificata in data 10.02.2024, emessa dal Direttore della Municipalità 6 – Barra Ponticelli San Giovanni a Teduccio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1163 del 26/05/2025 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa NN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, con ricorso notificato il 10/04/2024 e depositato in giudizio il 09/05/2024, impugna l'ordinanza n. 12 del 06/02/2024 del Comune di Napoli avente ad oggetto: “Sgombero del locale comunale sito in Napoli al Vicoletto Municipio 1 - Quartiere San Giovanni a Teduccio” notificata in data 10/02/2024, emessa dal Direttore della Municipalità 6 – Barra Ponticelli San Giovanni a Teduccio.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. - NONCHE’ VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 2 LUGLIO 1997 N. 18. ECCESSO DI POTERE: DISPARITA’ DI TRATTAMENTO.
2. VIOLAZIONE DELL’ACCORDO DEL 14/11/2003 RAGGIUNTO IN SEDE DI DELEGAZIONE TRATTANTE TRA IL COMUNE DI NAPOLI E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DEI LAVORATORI.
Il 22/07/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando all’uopo un atto di costituzione formale, chiedendone il rigetto e eccependone l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza.
Il 19/05/2025, il Comune di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso in uno alla relativa istanza cautelare.
Ad esito della Camera di Consiglio del 22/05/2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza n. 1163 del 26/05/2025, ha accolto l’istanza cautelare nei sensi indicati nella motivazione di seguito riportata e, per l'effetto, ha concesso al ricorrente un termine dilatorio di gg. 90, dalla pubblicazione della predetta ordinanza, per lo sgombero dell’alloggio per il quale è causa, fissando per la trattazione del merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di aprile 2026: “ Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito da idoneo fumus di fondatezza, risultando del tutto inconferenti, rispetto alla natura ed alle finalità del provvedimento impugnato, le censure incentrate sulla violazione della l.r. n. 18/1997;
considerato, altresì, che:
- l’immobile oggetto del provvedimento di sgombero è l’alloggio di servizio del custode della Biblioteca Labriola e che l’occupazione ad oggi risulta sine titulo, essendo il ricorrente in quiescenza da anni;
- il lungo lasso di tempo per il quale si è protratta l’occupazione sine titulo non vale a fondare alcun affidamento tutelabile, vieppiù considerato che già con ordinanza del 11/1/2024 il ricorrente è stato diffidato al rilascio dell’immobile;
ritenuto, alla luce di quanto precede, che il provvedimento impugnato presenta natura vincolata, poiché, in chiara applicazione dell’art. 823 c.c., è funzionale al recupero di un bene pubblico occupato senza titolo;
ritenuto, tuttavia, che, stante la peculiarità della fattispecie, appare giusto ed equo accordare al ricorrente un termine di grazia, onde consentirgli di procurarsi una alternativa sistemazione abitativa;
ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare può trovare accoglimento nel solo senso di concedere al ricorrente un termine dilatorio di gg. 90, dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai fini dello sgombero dell’alloggio;
ritenuto opportuno rimettere alla pronunzia definitiva ogni statuizione circa le spese della presente fase cautelare; ”.
A seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1163 del 26/05/2025, parte ricorrente non ha depositato in giudizio scritti difensivi, mentre, il 26/02/2026, il Comune di Napoli ha depositato in giudizio la nota comunale PG/2026/127191 del 28/01/2026, nella quale “ si comunica che, dopo la pronuncia dell’ordinanza cautelare n. 1163/2025, il Sig. CE ha provveduto a rilasciare l’alloggio in data 04.09 u.s., come da relativo verbale ”, allegando la documentazione del caso.
Il 12/03/2026, il Comune di Napoli ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha eccepito “ in via preliminare ed assorbente di ogni altra censura l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in data 04.09.2025 il sig.CE ha liberato l’alloggio provvedendo alla riconsegna delle chiavi alla Municipalità, come da verbale agli atti ”, concludendo affinché questo Tribunale si pronunci per l’improcedibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso.
Nella pubblica udienza del 14/04/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso, nelle more del giudizio, è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune di Napoli nella memoria difensiva del 12/03/2026, in quanto parte ricorrente, in data 04/09/2025, ha provveduto a rilasciare l’alloggio per cui è causa ed alla riconsegna delle chiavi, come risulta da documentazione in atti.
In ogni caso, il ricorso va respinto siccome infondato nel merito, alla stregua delle puntuali motivazioni riportate nell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 1163 del 26/05/2025, alle quali si fa espresso richiamo.
3. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del presente giudizio, anche in considerazione dell’avvenuta riconsegna dell’alloggio per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e comunque lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA NA, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
NN AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AT | RI LA NA |
IL SEGRETARIO