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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/10/2025, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario NA NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5395/2023 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Lucia Pedone presso lo studio della quale in Lucera (FG) Via P.
Follieri, 17 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
l' contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del requisito sanitario utile per poter beneficare dell'indennità di accompagnamento ne chiedeva all'adito Tribunale di: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_1
, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento
[...] dell'indennità d'accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza, il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalla domanda amministrativa, o da altra data che risulterà nel corso del giudizio, con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento. Ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'udienza del 24 ottobre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la parte ricorrente ha allegato l'impossibilità di fornire la prova della notificazione del ricorso e del decreto in modalità telematica.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema
Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema
Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che le patologie da cui è Persona_1 affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 9302/2022 del Tribunale di
Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato, all'esame obiettivo, le reali condizioni del proprio assistito, come pure emergenti dalla consulenza del proprio consulente di parte.
Sulla scorta della documentazione medica sopravvenuta depositata nel presente giudizio e delle doglienza mosse all'elaborato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro
CTU. nella persona del dott. il quale, sulla scorta Parte_2 della documentazione versata in atti e dell'esame obiettivo le diagnosticava in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle seguenti patologie concludendo che risultava affetta da: 1) spondilodiscoartrosi lombare in pregressa emilaminectomia ed artroprotesi bilaterali ginocchia,cardiopatia ipertensiva,diabete mellito,bpco,pregressa asportazione carcinoma in situ mammella sinistra,obesità;.
Pur riconoscendo una limitazione funzionale nella misura del 100% riscontrava che la ricorrente si presentasse autonoma nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita
E ciò anche a seguito dei chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente ai quali così rispondeva confermando la propria valutazione:
1) l'artralgia delle mani non è una patologia è una sintomatologia.Le mani possono essere limitate dal punto di vista funzionale solo in caso di grave artropatia deformante o in caso di esiti di ictus. Durante il nostro esame obiettivo non abbiamo evidenziato limitazioni funzionali;
2) la polineuropatia mista mielinico-assonale è una complicanza del diabete
e non comporta altro che parestesie ma non limitazioni funzionali invalidanti.
Sulla scorta di certificazioni sopravvenute nel corso del procedimento veniva infine disposto un supplemento di perizia a mezzo del medesimo consulente che così concludeva: L'attento esame delle nuove certificazioni e degli esami strumentali non ha evidenziato nuove patologie o nuovi deficit funzionali. La tac total body non ha diagnosticato patologie neurologiche o variazioni rispetto alle patologie diagnosticate. Anche l'esame elettromiografico ha riconfermato (come gà argomentato nella ctu) la polineuropatia, che è una conseguenza del diabete non responsabile di limitazioni funzionali. Riguardo le certificazioni dobbiamo sottolineare come in medicina legale le diagnosi di peggioramento delle capacità funzionali o di nuove patologie senza il riscontro oggettivo degli esami strumentali (che necessariamente devono oggettivare le modificazioni ezio-patogeniche e degenerative che sono alla base dell'aggravamento delle capacità funzionali o della diagnosi di nuove patologie) non hanno valore di attendibilità.Pertanto possiamo affermare che le nuove certificazioni allegate non sono tali da poter modificare il giudizio già espresso nella ctu.
Parte ricorrente con le note di trattazione ha ancora una volta contestato le risultanze peritali.
La contestazioni della parte risultano tuttavia, rispetto alle valutazioni del CTU, del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate, come nel caso di specie.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla Parte_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU. Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente declaratoria della insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell . CP_2
Le spese di CTU, che si liquidano con separati decreti vanno invece definitivamente poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NA NO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario NA NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 24 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 5395/2023 R.G.L. promosso da rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Lucia Pedone presso lo studio della quale in Lucera (FG) Via P.
Follieri, 17 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
l' contumace Controparte_1
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.06.2023, Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negato in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del requisito sanitario utile per poter beneficare dell'indennità di accompagnamento ne chiedeva all'adito Tribunale di: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_1
, è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento
[...] dell'indennità d'accompagnamento e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza, il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalla domanda amministrativa, o da altra data che risulterà nel corso del giudizio, con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento. Ritualmente evocato in giudizio, l rimaneva contumace. CP_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta l'integrazione dell'elaborato peritale, all'udienza del 24 ottobre 2025 tenuta nelle forme in epigrafe indicate, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In via preliminare deve rilevarsi che la parte ricorrente ha allegato l'impossibilità di fornire la prova della notificazione del ricorso e del decreto in modalità telematica.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va premesso che nell'interpretare tale disposizione la Suprema
Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass.
n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica.
Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del
1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003).
La varietà della casistica esaminata ha consentito alla Suprema
Corte di ritenere (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 24980/2022) che la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362).
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. ha consentito di accertare che le patologie da cui è Persona_1 affetta l'istante non risultano di entità tale da comportare l'impossibilità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 9302/2022 del Tribunale di
Foggia).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza tecnica evidenziando che il CTU avrebbe sottostimato, all'esame obiettivo, le reali condizioni del proprio assistito, come pure emergenti dalla consulenza del proprio consulente di parte.
Sulla scorta della documentazione medica sopravvenuta depositata nel presente giudizio e delle doglienza mosse all'elaborato peritale è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali a mezzo di altro
CTU. nella persona del dott. il quale, sulla scorta Parte_2 della documentazione versata in atti e dell'esame obiettivo le diagnosticava in capo alla parte ricorrente la sussistenza delle seguenti patologie concludendo che risultava affetta da: 1) spondilodiscoartrosi lombare in pregressa emilaminectomia ed artroprotesi bilaterali ginocchia,cardiopatia ipertensiva,diabete mellito,bpco,pregressa asportazione carcinoma in situ mammella sinistra,obesità;.
Pur riconoscendo una limitazione funzionale nella misura del 100% riscontrava che la ricorrente si presentasse autonoma nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita
E ciò anche a seguito dei chiarimenti richiesti dalla parte ricorrente ai quali così rispondeva confermando la propria valutazione:
1) l'artralgia delle mani non è una patologia è una sintomatologia.Le mani possono essere limitate dal punto di vista funzionale solo in caso di grave artropatia deformante o in caso di esiti di ictus. Durante il nostro esame obiettivo non abbiamo evidenziato limitazioni funzionali;
2) la polineuropatia mista mielinico-assonale è una complicanza del diabete
e non comporta altro che parestesie ma non limitazioni funzionali invalidanti.
Sulla scorta di certificazioni sopravvenute nel corso del procedimento veniva infine disposto un supplemento di perizia a mezzo del medesimo consulente che così concludeva: L'attento esame delle nuove certificazioni e degli esami strumentali non ha evidenziato nuove patologie o nuovi deficit funzionali. La tac total body non ha diagnosticato patologie neurologiche o variazioni rispetto alle patologie diagnosticate. Anche l'esame elettromiografico ha riconfermato (come gà argomentato nella ctu) la polineuropatia, che è una conseguenza del diabete non responsabile di limitazioni funzionali. Riguardo le certificazioni dobbiamo sottolineare come in medicina legale le diagnosi di peggioramento delle capacità funzionali o di nuove patologie senza il riscontro oggettivo degli esami strumentali (che necessariamente devono oggettivare le modificazioni ezio-patogeniche e degenerative che sono alla base dell'aggravamento delle capacità funzionali o della diagnosi di nuove patologie) non hanno valore di attendibilità.Pertanto possiamo affermare che le nuove certificazioni allegate non sono tali da poter modificare il giudizio già espresso nella ctu.
Parte ricorrente con le note di trattazione ha ancora una volta contestato le risultanze peritali.
La contestazioni della parte risultano tuttavia, rispetto alle valutazioni del CTU, del tutto generiche e non supportate da alcun nuovo elemento di valutazione. Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica
è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate, come nel caso di specie.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU dott. , non accompagnata dalla Parte_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Deve ritenersi che le osservazioni e produzioni attoree non siano pertanto, tali da inficiare la valutazione del CTU. Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Non risultano prospettate questioni diverse da quelle già affrontate dal CTU con motivato parere medico-legale.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente declaratoria della insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuto nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Nulla per le spese attesa la contumacia dell . CP_2
Le spese di CTU, che si liquidano con separati decreti vanno invece definitivamente poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussiste in capo alla parte ricorrente il requisito sanitario ex art. 1 legge n. 508/1988 per essere riconosciuta nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_2
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NA NO