Art. 5.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1 gennaio 1965. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con un unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa gia' presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1 luglio 1964 al 30 giugno 1965.
Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 1965 e' presentato, entro il 30 settembre 1964 dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio.
Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963 - 1964 e quello relativo al semestre dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.
Le classificazioni di cui al nuovo testo dell' articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.
I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1 gennaio 1965. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con un unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa gia' presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1 luglio 1964 al 30 giugno 1965.
Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1 gennaio 1965 e' presentato, entro il 30 settembre 1964 dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio.
Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963 - 1964 e quello relativo al semestre dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.
Le classificazioni di cui al nuovo testo dell' articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.
I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonche' con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilita' dello Stato - o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento - sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.