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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/10/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
BONASERA
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO CP_1 C.F._2
BONASERA
NO NA ( , con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO BONASERA C.F._3
-attori -
CONTRO
, (c.f.: ), con il patrocinio degli Avv. MASSIMO DI CP_2 C.F._4
NO E AL RU
-convenuto-
, contumace CP_3
-convenuto contumace -
****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e NI Parte_1 CP_1
DI, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e CP_2 CP_3
, per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito del Notaio , del 20.12.2018, Rep. Persona_1
26607, Racc. 14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, con cui CP_2
aveva disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore del figlio
[...] CP_3 relativamente al bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio
31, part. 326 sub. 14, cat. C/1.
In particolare, deducevano di essere creditori della somma di € 35.000,00 nei confronti di
, a titolo di spese legali e provvisionale, in forza dei titoli esecutivi costituiti CP_2 dalla sentenza n. 111/2017, resa dal GUP del Tribunale di Enna il 29.09.2017 e depositata il 29.01.2018, dalla sentenza n. 1351/2019 depositata il 20.01.2020 nel procedimento iscritto al n. 853/2018 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, II sez. penale e dalla sentenza n. 9962/2022 depositata il 22.03.2022 nel procedimento iscritto al n.
33896/2020 presso la Corte di Cassazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando quanto CP_2 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
rimaneva contumace. CP_3
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 21.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima della indetta udienza.
Diritto.
La domanda diretta ad ottenere la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione per notar , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. 14419, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, relativo al trasferimento, da parte di
, della nuda proprietà bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito CP_2 nel NCEU al foglio 31, part. 326 sub. 14, cat. C/1, in favore del figlio , è fondata. CP_3
Come documentato dall'attore, in forza delle sentenze prodotte, il è stato CP_2 condannato a pagare la somma complessiva di Euro 35.000,00 in favore degli attori.
E' noto che il contratto di donazione costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n.
1 dell'art. 2901 cod. civ.
Dette condizioni sicuramente sussistono nel caso di specie. pagina 2 di 6 In tema di revocatoria ordinaria, infatti, per quanto concerne il requisito oggettivo dell'eventus damni, ai fini della configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880); per concorde giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria tutela difatti non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. per tutte Cass.
n. 5105/2006); ad integrare il presupposto dell'eventus damni, non è pertanto necessaria una variazione quantitativa, ma è sufficiente anche una semplice variazione peggiorativa del patrimonio del debitore dal punto di vista meramente qualitativo (v.
Cass.ni n.ri 20.813/2004, 15.257/2004); né è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo invece sufficiente che l'atto medesimo abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (v. per tutte Cass. 5105/2006, 12678/2001).
Il creditore è poi tenuto soltanto a dimostrare la pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore;
al contrario, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniale, tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in tal senso, Cass. n. 5105/2006, 19.963/2005, 15.257/2004).
Per quanto concerne l'atto di donazione impugnato con il presente giudizio, posto in essere tra genitore e figlio, sicuramente sussistono i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., trattandosi di atto a titolo gratuito con il quale, a fronte della dismissione patrimoniale posta in essere dal convenuto in favore dei predetti congiunti, non è stata ricevuta alcuna controprestazione.
Alla luce di quanto innanzi, il compimento dell'atto impugnato ha comportato una sicura lesione delle ragioni dell'attore, rendendo difficoltosa l'azione in via esecutiva per il recupero del proprio credito sugli immobili alienati.
Venendo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di pagina 3 di 6 nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso
(e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 2208-2007, n. 17867).
L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, al contrario, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore. (Cass. 17-05-2010, n. 12045).
Orbene, venendo al caso di specie, in considerazione del fatto che l'atto di donazione impugnato è stato posto in essere successivamente alla insorgenza del credito vantato, può sicuramente affermarsi che il convenuto, nel momento in cui ha posto in essere l'atto impugnato, era consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attore.
Il primo comma dell'art. 2901 c.c., infatti, chiarisce che lo stesso legislatore, laddove ha precisato che il credito tutelabile con un'azione revocatoria può essere soggetto a condizione o a termine, ha espressamente ammesso la conservazione tanto di un credito già esistente ed esigibile, quanto di un credito tuttora inesigibile ancorché esistente oppure, addirittura, di un credito che potrebbe non venire mai ad esistenza o cessare di esistere.
Inoltre, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha recepito una nozione lata di
"credito" suscettibile di conservazione, comprensiva di qualsivoglia "ragione o aspettativa di credito", ossia anche di "crediti potenziali o eventuali", con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio
2004, n. 9440, ord.).
Ciò posto, deve rilevarsi che il convenuto non ha adempito al proprio onere probatorio considerato che non ha neanche allegato elementi da cui possa desumersi che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore nei confronti del figlio CP_2 CP_3 sia carente sotto il profilo dell'eventus damni.
Piuttosto, ha semplicemente dedotto che l'atto dispositivo non arreca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, atteso che, alla data di emissione della sentenza del GUP del
Tribunale di Enna, il credito degli attori era ampiamente garantito mediante la confisca di
€ 49.500,00, pari al doppio dell'ammontare del credito.
pagina 4 di 6 Ha dedotto ancora l'irrilevanza della riduzione della confisca da € 49.500,00 a €
10.500,00, operata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza di secondo grado del 04.11.2019, in quanto successiva all'atto di donazione.
Ora, è del tutto evidente che la riduzione della confisca ad € 10.500,00 non appare sufficiente a garantire le ragioni del credito e, comunque, che l'atto compiuto dal debitore
è stato posto in essere con la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie in quanto:
- in data 29.09.2017 è stata pronunciata la sentenza del GUP di Enna, avverso la quale il convenuto ha proposto appello;
CP_2
- l'atto dispositivo del 20.12.2018 è stato compiuto da dopo la pronuncia CP_2 della sentenza penale di primo grado ed in pendenza del giudizio di appello;
- l'atto dispositivo è stato effettuato a favore del figlio, legato da un rapporto di stretta parentela;
- l'atto dispositivo è privo di una concreta utilità per il beneficiario, posto che CP_2
si è riservato il diritto di usufrutto sul bene oggetto di donazione manifestando
[...] quindi l'intenzione di voler continuare ad utilizzare il bene;
- è irrilevante poi la conoscenza del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, trattandosi, nella specie, di atto a titolo gratuito.
In definitiva, considerato che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, parte attrice ha provato tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, mentre il debitore non ha affatto provato che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017).
La domanda revocatoria deve quindi essere accolta per i motivi esposti e, per l'effetto, deve essere dichiarata, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei degli attori dell'atto di donazione a rogito del Notaio del , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. Persona_1
14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, nella parte in cui il convenuto ha disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore del di lui figlio CP_2
del bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio CP_3
31, part. 326 sub. 14, cat. C/1.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, quali soggetti che hanno posto in essere l'atto oggetto di revocatoria, e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del pagina 5 di 6 D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22 (parametri minimi, valore della controversia compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice ex art. 2901 c.c. e per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti di , e NI DI, l'atto di Parte_1 CP_1 donazione a rogito del Notaio , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. Persona_1
14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, nella parte in cui è stato disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore di del bene CP_3 immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio 31, part. 326 sub.
14, cat. C/1;
2) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CP_2 CP_3 lite in favore di , e NI DI delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Enna, lì 21.1.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO Parte_1 C.F._1
BONASERA
(c.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO CP_1 C.F._2
BONASERA
NO NA ( , con il patrocinio dell'Avv. EDOARDO BONASERA C.F._3
-attori -
CONTRO
, (c.f.: ), con il patrocinio degli Avv. MASSIMO DI CP_2 C.F._4
NO E AL RU
-convenuto-
, contumace CP_3
-convenuto contumace -
****
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
e 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione ritualmente notificato, , e NI Parte_1 CP_1
DI, convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e CP_2 CP_3
, per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c., dell'atto di donazione a rogito del Notaio , del 20.12.2018, Rep. Persona_1
26607, Racc. 14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, con cui CP_2
aveva disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore del figlio
[...] CP_3 relativamente al bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio
31, part. 326 sub. 14, cat. C/1.
In particolare, deducevano di essere creditori della somma di € 35.000,00 nei confronti di
, a titolo di spese legali e provvisionale, in forza dei titoli esecutivi costituiti CP_2 dalla sentenza n. 111/2017, resa dal GUP del Tribunale di Enna il 29.09.2017 e depositata il 29.01.2018, dalla sentenza n. 1351/2019 depositata il 20.01.2020 nel procedimento iscritto al n. 853/2018 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, II sez. penale e dalla sentenza n. 9962/2022 depositata il 22.03.2022 nel procedimento iscritto al n.
33896/2020 presso la Corte di Cassazione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando quanto CP_2 ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
rimaneva contumace. CP_3
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 21.10.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. con il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima della indetta udienza.
Diritto.
La domanda diretta ad ottenere la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di donazione per notar , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. 14419, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, relativo al trasferimento, da parte di
, della nuda proprietà bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito CP_2 nel NCEU al foglio 31, part. 326 sub. 14, cat. C/1, in favore del figlio , è fondata. CP_3
Come documentato dall'attore, in forza delle sentenze prodotte, il è stato CP_2 condannato a pagare la somma complessiva di Euro 35.000,00 in favore degli attori.
E' noto che il contratto di donazione costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n.
1 dell'art. 2901 cod. civ.
Dette condizioni sicuramente sussistono nel caso di specie. pagina 2 di 6 In tema di revocatoria ordinaria, infatti, per quanto concerne il requisito oggettivo dell'eventus damni, ai fini della configurabilità del pregiudizio alle ragioni del creditore non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880); per concorde giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria tutela difatti non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. per tutte Cass.
n. 5105/2006); ad integrare il presupposto dell'eventus damni, non è pertanto necessaria una variazione quantitativa, ma è sufficiente anche una semplice variazione peggiorativa del patrimonio del debitore dal punto di vista meramente qualitativo (v.
Cass.ni n.ri 20.813/2004, 15.257/2004); né è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo invece sufficiente che l'atto medesimo abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (v. per tutte Cass. 5105/2006, 12678/2001).
Il creditore è poi tenuto soltanto a dimostrare la pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore;
al contrario, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniale, tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in tal senso, Cass. n. 5105/2006, 19.963/2005, 15.257/2004).
Per quanto concerne l'atto di donazione impugnato con il presente giudizio, posto in essere tra genitore e figlio, sicuramente sussistono i presupposti per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., trattandosi di atto a titolo gratuito con il quale, a fronte della dismissione patrimoniale posta in essere dal convenuto in favore dei predetti congiunti, non è stata ricevuta alcuna controprestazione.
Alla luce di quanto innanzi, il compimento dell'atto impugnato ha comportato una sicura lesione delle ragioni dell'attore, rendendo difficoltosa l'azione in via esecutiva per il recupero del proprio credito sugli immobili alienati.
Venendo all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di pagina 3 di 6 nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso
(e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 2208-2007, n. 17867).
L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula, al contrario, che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore. (Cass. 17-05-2010, n. 12045).
Orbene, venendo al caso di specie, in considerazione del fatto che l'atto di donazione impugnato è stato posto in essere successivamente alla insorgenza del credito vantato, può sicuramente affermarsi che il convenuto, nel momento in cui ha posto in essere l'atto impugnato, era consapevole di arrecare un pregiudizio alle ragioni dell'attore.
Il primo comma dell'art. 2901 c.c., infatti, chiarisce che lo stesso legislatore, laddove ha precisato che il credito tutelabile con un'azione revocatoria può essere soggetto a condizione o a termine, ha espressamente ammesso la conservazione tanto di un credito già esistente ed esigibile, quanto di un credito tuttora inesigibile ancorché esistente oppure, addirittura, di un credito che potrebbe non venire mai ad esistenza o cessare di esistere.
Inoltre, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha recepito una nozione lata di
"credito" suscettibile di conservazione, comprensiva di qualsivoglia "ragione o aspettativa di credito", ossia anche di "crediti potenziali o eventuali", con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ( ex multis, Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio
2004, n. 9440, ord.).
Ciò posto, deve rilevarsi che il convenuto non ha adempito al proprio onere probatorio considerato che non ha neanche allegato elementi da cui possa desumersi che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore nei confronti del figlio CP_2 CP_3 sia carente sotto il profilo dell'eventus damni.
Piuttosto, ha semplicemente dedotto che l'atto dispositivo non arreca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, atteso che, alla data di emissione della sentenza del GUP del
Tribunale di Enna, il credito degli attori era ampiamente garantito mediante la confisca di
€ 49.500,00, pari al doppio dell'ammontare del credito.
pagina 4 di 6 Ha dedotto ancora l'irrilevanza della riduzione della confisca da € 49.500,00 a €
10.500,00, operata dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con sentenza di secondo grado del 04.11.2019, in quanto successiva all'atto di donazione.
Ora, è del tutto evidente che la riduzione della confisca ad € 10.500,00 non appare sufficiente a garantire le ragioni del credito e, comunque, che l'atto compiuto dal debitore
è stato posto in essere con la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie in quanto:
- in data 29.09.2017 è stata pronunciata la sentenza del GUP di Enna, avverso la quale il convenuto ha proposto appello;
CP_2
- l'atto dispositivo del 20.12.2018 è stato compiuto da dopo la pronuncia CP_2 della sentenza penale di primo grado ed in pendenza del giudizio di appello;
- l'atto dispositivo è stato effettuato a favore del figlio, legato da un rapporto di stretta parentela;
- l'atto dispositivo è privo di una concreta utilità per il beneficiario, posto che CP_2
si è riservato il diritto di usufrutto sul bene oggetto di donazione manifestando
[...] quindi l'intenzione di voler continuare ad utilizzare il bene;
- è irrilevante poi la conoscenza del terzo del pregiudizio arrecato ai creditori, trattandosi, nella specie, di atto a titolo gratuito.
In definitiva, considerato che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, parte attrice ha provato tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione, mentre il debitore non ha affatto provato che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 13172/2017).
La domanda revocatoria deve quindi essere accolta per i motivi esposti e, per l'effetto, deve essere dichiarata, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia, nei degli attori dell'atto di donazione a rogito del Notaio del , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. Persona_1
14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, nella parte in cui il convenuto ha disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore del di lui figlio CP_2
del bene immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio CP_3
31, part. 326 sub. 14, cat. C/1.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti, quali soggetti che hanno posto in essere l'atto oggetto di revocatoria, e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del pagina 5 di 6 D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22 (parametri minimi, valore della controversia compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice ex art. 2901 c.c. e per l'effetto, dichiara inefficace, nei confronti di , e NI DI, l'atto di Parte_1 CP_1 donazione a rogito del Notaio , del 20.12.2018, Rep. 26607, Racc. Persona_1
14419, trascritto presso la Conservatoria il 24.12.2018, nella parte in cui è stato disposto il trasferimento della nuda proprietà in favore di del bene CP_3 immobile sito nel Comune di Leonforte, censito nel NCEU al foglio 31, part. 326 sub.
14, cat. C/1;
2) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di CP_2 CP_3 lite in favore di , e NI DI delle spese Parte_1 CP_1 processuali, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Enna, lì 21.1.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Labianca
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