Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott. Saverio Sodo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 22/05/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. GIANNUZZI CARDONE GIANLUIGI Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcellino BARLETTA Controparte_1 ex art. 417 bis cpc
Convenuto avente ad oggetto : retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009) Con ricorso depositato il 09/02/2024, Parte_1 docente del convenuto a tempo determinato, ha chiesto che questo fosse condannato a CP_1 corrisponderle la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti, ai sensi dell'art. 25 del CCNI 31-8-1999 e dell'art. 7 del CCNL 15-3-2001oltre accessori e con vittoria di spese e compensi di lite (da distrarsi ex art. 93 cpc), benchè ello docente solo supplente su organico di fatto nell'anno scolastico 2020/2021 (dal 16-11-2020 al 22-06-2021). Il convenuto, costituitosi ed eccepita CP_1 preliminarmente la prescrizione quinquennale, ha concluso nel merito per il rigetto della domanda per infondatezza. Causa decisa alla odierna udienza come segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto il periodo per cui è domandato il beneficio risale a periodo non anteriore di oltre un quinquennio da calcolarsi a ritroso rispetto alla notifica del ricorso introduttivo. Nel merito il ricorso è pienamente fondato e va quindi accolto. Per economia motivazionale questo giudice richiama le convincenti argomentazioni adottate da Cass. 20015/2018 e Cass. 6293/2020, che a loro volta hanno sottolineato come il non riconoscere tale emolumento anche ai supplenti temporanei su organico di fatto integra una violazione della direttiva comunitaria 1999/70 CE per discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato. La documentazione versata in atti consente di evincere i mesi di servizio e le tabelle salariali della contrattazione collettiva dell'epoca, in guisa da rendere determinabile la misura del beneficio con mero calcolo aritmetico.
Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente ex Controparte_1 art. 91 cpc e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario della ricorrente.
P.T.M.
A)- dichiara tenuto e condanna il ministero del merito a pagare alla parte ricorrente la retribuzione professionale docenti per il periodo di supplenza dal 16-11-2020 al 22-06-2021; da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali annesse ai vigenti contratti nazionali della scuola oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 L. 724/1994;
Taranto, 22/05/2025
Il giudice
Dott. Saverio Sodo