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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3998/2024
Il Tribunale di Napoli Nord , Prima Sezione Civile , riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3998 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione
consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Rainaldi, n. ed elettivamente dom.to in Trentola Ducenta (CE), alla via Napoli n.1, presso lo studio dell'Avv. Michele Costanzo,
che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...]
Santa Barbara II trav. n. 24, ed elettivamente domiciliato in
Afragola alla Piazza E. Gianturco n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Concetta Vincenza Marfella che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21 ottobre 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 18/5/2007 in
Caivano (NA) dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
Pag. 2 di 4 2) nessuna richiesta in merito al mantenimento del coniuge, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale resta di proprietà della sig.ra CP_1
che se ne accollerà ogni onere (tasse, forniture energetiche, spese di manutenzione, ecc.).
Con note il depositate l'8/1/2025 e il 19/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 31/1/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 19/11/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto al punto sub 3) e quanto in esso disposto in ordine alla proprietà della casa coniugale, il Tribunale si limita a una presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Pag. 3 di 4 Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a CP_1
Napoli il 26/05/1982), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano in
Campania (Atto n.32, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3998/2024
Il Tribunale di Napoli Nord , Prima Sezione Civile , riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3998 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 31 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione
consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Rainaldi, n. ed elettivamente dom.to in Trentola Ducenta (CE), alla via Napoli n.1, presso lo studio dell'Avv. Michele Costanzo,
che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...]
Santa Barbara II trav. n. 24, ed elettivamente domiciliato in
Afragola alla Piazza E. Gianturco n. 2 presso lo studio dell'Avv.
Concetta Vincenza Marfella che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21 ottobre 2024,
i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 18/5/2007 in
Caivano (NA) dal quale non sono nati figli, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
1) i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
Pag. 2 di 4 2) nessuna richiesta in merito al mantenimento del coniuge, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale resta di proprietà della sig.ra CP_1
che se ne accollerà ogni onere (tasse, forniture energetiche, spese di manutenzione, ecc.).
Con note il depositate l'8/1/2025 e il 19/1/2025 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice delegata, con provvedimento del 31/1/2025, preso atto del ricorso congiunto e delle note depositate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del
PM.
Il PM ha apposto il Visto in data 19/11/2024.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso.
Quanto al punto sub 3) e quanto in esso disposto in ordine alla proprietà della casa coniugale, il Tribunale si limita a una presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all'oggetto del presente procedimento.
Pag. 3 di 4 Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a CP_1
Napoli il 26/05/1982), alle condizioni come in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano in
Campania (Atto n.32, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2007) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 7/2/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
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