TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N.
16084/2024 R.G.L. promossa da
(PA 23.12.1972, c.f.n.: ), residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, via Monti Iblei n. 41, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Di Marco
(pec: , ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio sito in Palermo, via Maqueda n°8,
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante, appresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino, domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente
-resistente -
Avente ad oggetto: Ordinanza ingiunzione mancato versamento contributi
All'udienza dell'1.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante lettura del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rinfondere le spese di lite di parte ricorrente che liquida in € CP_1
854,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore costituito.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06.11.2024 il ricorrente ha opposto l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001641249, notificata in data 09 ottobre 2024, contestando sia la regolarità formale dell'atto impugnato che la decadenza dal potere impositivo per non essere intervenuta la notifica della violazione nel termine di cui all'art. 14 L.
689/1981 e la prescrizione del diritto.
L' si è costituito con memoria chiedendo un rinvio in attesa dell'annullamento CP_1
dell'atto opposto in autotutela.
All'udienza di oggi entrambi i procuratori hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta. Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di lite ed il procuratore di quest'ultimo la CP_1
compensazione delle spese di lite.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, atteso l'intervenuto annullamento in autotutela dell'atto opposto, dichiara cessata la materia del contendere, non avendo più il ricorrente interesse a coltivare il giudizio.
Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente e con CP_1
distrazione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 01.04.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente