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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4151/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2023 promossa congiuntamente da:
– con C.f.: -, rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. FRANCESCA SETA, giusta delega in atti;
contro
– con C.f.: -, rappresentato, difeso e Controparte_1 C.F._2 domiciliato da/presso avv. BARBARA BRUSONI giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nelle note scritte in sostituzione di udienza, con cui i coniugi rappresentavano di aver ricostruito la comunione spirituale e materiale e concordato nella necessità di rinunciare alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in precedenza presentata;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente presentato dalle parti, queste domandavano la pronuncia di separazione con contestuale richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 2 Con la decisione n. 175 del 29/11-12/12/2023, questo Tribunale pronunciava sentenza parziale di separazione e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore ai fini della successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio, le parti davano atto che, nelle more, le stesse si erano riconciliate.
Ebbene, l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, conseguente a una dichiarazione espressa o alla ripresa dei rapporti materiali e spirituali con comportamenti incompatibili con lo stato di separazione, quale manifestazione del ripristino del vincolo coniugale, rende improcedibile la domanda di divorzio: ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge n. 898/1970, n. 898 e ss.mm.ii., l'intervenuta riconciliazione dei coniugi assume, difatti, rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4151/2023 promossa congiuntamente da:
– con C.f.: -, rappresentata, difesa e Parte_1 C.F._1 domiciliata da/presso avv. FRANCESCA SETA, giusta delega in atti;
contro
– con C.f.: -, rappresentato, difeso e Controparte_1 C.F._2 domiciliato da/presso avv. BARBARA BRUSONI giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili);
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nelle note scritte in sostituzione di udienza, con cui i coniugi rappresentavano di aver ricostruito la comunione spirituale e materiale e concordato nella necessità di rinunciare alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in precedenza presentata;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiuntamente presentato dalle parti, queste domandavano la pronuncia di separazione con contestuale richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 2 Con la decisione n. 175 del 29/11-12/12/2023, questo Tribunale pronunciava sentenza parziale di separazione e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo del giudice istruttore ai fini della successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio, le parti davano atto che, nelle more, le stesse si erano riconciliate.
Ebbene, l'intervenuta riconciliazione dei coniugi, conseguente a una dichiarazione espressa o alla ripresa dei rapporti materiali e spirituali con comportamenti incompatibili con lo stato di separazione, quale manifestazione del ripristino del vincolo coniugale, rende improcedibile la domanda di divorzio: ai sensi dell'art. 3, quarto comma, lett. b), della legge n. 898/1970, n. 898 e ss.mm.ii., l'intervenuta riconciliazione dei coniugi assume, difatti, rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione.
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2. compensa le spese di lite.
Cosi deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 2 di 2