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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4050 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC) via Marconi n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio e Antonella Francesca Paola Micheli, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricola, dal 31 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, dal 2 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, dal settembre a dicembre 2012 e dal 31 agosto al 31 dicembre 2013, per un totale di n. 102 giornate per ogni anno presso l'azienda agricola del sig. , Parte_2
avente sede in SI (RC);
- che la ha lavorato sui terreni dell'azienda, nei Comuni di MA e
SI, da lunedì al sabato, per sette ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00, percependo una retribuzione pari a € 43,00 al giorno, versata in acconti periodici o mensilmente;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di diverse attività agricole, tra cui la coltivazione degli ortaggi, la raccolta e l'insacchettamento delle mandorle, la pulizia delle piante di ulivo con particolare attenzione alla potatura e alla rimozione dei virgulti, la stesura delle reti, la raccolta, la cernita, la pulizia ed il confezionamento delle olive, la preparazione e la pulizia del terreno, la posa del telo pacciamante per prevenire la crescita di piante infestanti tra gli ortaggi, la rimozione delle coltivazioni estive, la piantumazione degli ortaggi stagionali, la successiva raccolta e la pulizia del vigneto e la raccolta dell'uva;
- che, con quattro provvedimenti notificati dall' in data 12/07/2022, CP_1
ha appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di SI;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente utili ad ottenere il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza, per gli anni in premessa, per 102 giornate lavorative. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di negli anni 2010-2011-2012- Parte_2
2013 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-2013 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4)condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde..”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo:
- che, dal momento che il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 30 marzo 2022, deve ritenersi intervenuta la decadenza dal promuovere l'azione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970,
- che incombe sul lavoratore il quale agisca per ottenere l'iscrizione in oggetto, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli
è conseguita al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021004263/DDL del 20/09/2021, relativo all'azienda ”. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle 4
conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in quanto oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto CP_1
della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi agricoli del comune di residenza mentre non è in discussione l'esercizio di un potere discrezionale da parte di un'amministrazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' nella memoria di costituzione, in quanto il CP_1
disconoscimento è stato notificato alla ricorrente con raccomandate a.r. ricevute in data 8/07/2022, mentre, in data 9/12/2022, è stato tempestivamente depositato il ricorso giurisdizionale.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. 5
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le 6
risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola . Parte_2
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di che ha CP_1 Parte_2
riguardato il periodo dal 1/01/2010 al 31/08/2021.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, l'ispezione ha avuto inizio con un primo accesso in data
17/05/2021, allorquando gli ispettori verbalizzanti, non trovando la sede aziendale in contrada Ancinnara, SI, hanno effettuato l'accesso presso la sede del patronato in Locri, consegnando il verbale di primo accesso al sig.
, collaboratore dell'associazione di categoria alla quale l'azienda Parte_3
aveva conferito la delega ai sensi di legge.
Dopo aver esaminato la documentazione in atti, gli ispettori hanno raccolto le dichiarazioni del titolare dell'azienda , il quale ha Parte_2
preliminarmente dedotto che i terreni su cui insite l'azienda sono di proprietà del 7
sig. e che li detiene in virtù di un contratto di fitto (che ha Persona_1
ammesso di non aver rinnovato da anni per il terreno nel comune di mammola) ; inoltre, il datore di lavoro ha descritto l'attività svolta, richiamando coltivazioni di olive e seminativi di ortaggi venduti presso il proprio negozio di frutta sito in
SI fino al 2019 e successivamente, una volta chiuso il negozio, con un furgoncino ambulante, essendo in possesso di una licenza di vendita itinerante.
Ha dichiarato, inoltre, di non disporre di alcuna fattura, se non per alcuni anni e di essersi servito del frantoio del padre per la molitura delle olive, dalle quali ricavava olio per uso familiare o che veniva venduto a privati.
Nondimeno, il titolare dell'azienda, che ha ammesso di essere titolare di una posizione fiscale non regolare, ha dichiarato di aver assunto lavoratori per il periodo delle olive, indicando dei lavoratori assunti ogni anno, tra cui non figura il nominativo della ricorrente e di aver assunto altri lavoratori solo per qualche anno o qualche mese.
Infine, il datore di lavoro ha dichiarato che l'intera gestione fiscale era affidata alla Coop. Agri.
Nondimeno gli ispettori hanno fatto accesso sui terreni nel comune di
SI, riscontrando difficoltà a raggiungerli per le condizioni della strada e per il pessimo stato di manutenzione che ne rendeva difficile l'accesso anche con mezzi meccanici;
inoltre, i terreni si sono presentati coperti da bosco, da terreno scosceso e sassoso coperti da pietre e privi di segni di coltivazione, recando solo qualche pianta di ulivo non curata.
Invece il solo terreno di MA è stato trovato in condizioni di agevole accesso per gli ispettori e ed è apparso coltivato, ma adatto solo a colture seminative.
Alla luce dell'indagine effettuata, della mancanza di documentazione
(quali fatture di acquisto, ma neanche di vendita o di altra documentazione comprovante un ricavo, con la conseguenza che nessun ricavo risulta provato), delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, dei sopralluoghi e considerando, tra 8
l'altro, che nessuno dei lavoratori convocati si è presentato per l'audizione o ha trasmesso giustificazioni per l'assenza, gli ispettori, riscontrando l'assoluta antieconomicità dell'impresa, l'assoluta sproporzione tra i lavoratori denunciati e l'effettivo fabbisogno, l'inadempimento di tutti gli obblighi contributivi,
l'assenza di qualsiasi elemento organizzativo che rivelasse la sussistenza di un'impresa, hanno concluso per la nullità di tutti i rapporti denunciati dal 2010 al momento dell'ispezione.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna parte ricorrente.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato, alle dipendenze dell'azienda agricola dal 31.08.2010 al Parte_2
31.12.2010, dal 02.09.2011 al 31.12.2011, dal mese di settembre 2012 a tutto il mese di dicembre 2012, dal 31.08.2013 al 31.12.2013, sui terreni agricoli dell'azienda ubicati nel comune di SI e nel comune di Pt_2
MA, dal lunedì al sabato, per 7 ore giornaliere, comunicando al datore di lavoro eventuali assenze e chiedendo allo stesso eventuali permessi, osservando l'orario di lavoro concordato (dalle ore 07.00 alle ore 15.00 con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00), percependo una retribuzione pari a €
43,00 al giorno, corrisposta dal datore di lavoro in piccoli acconti mensilmente;
inoltre, deduce di essersi occupata, sui terreni di MA (ubicati in località
Piana di Canolo) della coltivazione degli ortaggi, dell'uliveto e della raccolta e dell'essiccazione delle mandorle, seguendo le direttive del padre del titolare,
, che aiutava il figlio;
ancora ha dedotto di essersi occupata , Persona_2
sui terreni di SI (ubicati in Località NA e località Giardinazzo), della pulizia delle piante di ulivo, ed in particolare dello spollonamento e della rimozione dei virgulti, della stesura delle reti e della raccolta delle olive, della cernita e della pulizia di quanto raccolto e del suo incassettamento e, in particolare, in località Giardinazzo, sui quali vi erano 20 alberi di melograno ed 9
una parte della superficie era dedicata alla coltivazione degli ortaggi, di essersi occupata anche della pulizia e della preparazione del terreno, della posa del telo pacciamante per evitare la crescita di piante infestanti tra le piante di ortaggi, della rimozione delle coltivazioni estive e della preparazione del terreno e piantumazione degli ortaggi stagionali, della successiva raccolta e dell'incassettamento, della pulizia del vigneto, in particolare degli spazi interfilari che avveniva meccanicamente con un decespugliatore nei corridoi e manualmente nelle aree più vicine al fusto, nonché alla raccolta dell'uva, sotto le direttive del titolare , impartite di mattina, prima di recarsi presso Parte_4
il suo negozio di ortofrutta, ubicato in SI.
Orbene, il teste ha dichiarato di aver lavorato insieme alla Testimone_1
NO alle dipendenze di dal 2010 al 2013, Pt_1 Parte_2
specificando che: “Io e la NO facevamo lo stesso lavoro e Pt_1
lavoravamo insieme a volte fianco a fianco;
ci occupavamo di piantare gli ortaggi di stagione come melanzane peperoni, ci occupavamo della pulizia del terreno;
pulivamo i vigneti con il decespugliatore;
i terreni li pulivamo con le zappette o a mano;
raccoglievamo l'uva e nella stagione delle olive mettevamo le reti e raccoglievamo le olive dalle reti e le mettevamo nelle cassette;
poi le olive venivano portate al frantoio qualche volta anche io ho portato le olive al frantoio;
raccoglievamo gli ortaggi e li mettevamo nelle cassette, mettevamo i teli per non far crescere l'erba. Sia io che la NO lavoravamo dalla Pt_1
fine di agosto fino a fine dicembre dal 2010 al 2013; io lavoravo per 101 – 102 giornate lavorative;
la NO lavorava per lo stesso numero di Pt_1
giornate io la vedevo quasi ogni giorno;
in quegli anni eravamo circa una quindicina di operai che lavoravamo insieme, sia uomini che donne e facevamo tutti lo stesso lavoro. Ci diceva cosa fare il datore di lavoro;
preciso che
è il figlio di;
io lavoravo per Parte_2 Persona_2 Parte_2
ma il padre era lì che ci diceva cosa fare;
preciso che l'azienda aveva Per_2
dei terreni sia a MA che a SI;
io e la NO lavoravamo Pt_1 10
per lo più a SI ma anche MA a volte, a seconda di dove ci dicevano di andare;
preciso che sui terreni di SI vi era prevalentemente il sig.
che ci diceva cosa fare;
invece sui terreni di MA vi era Parte_2
per lo più il padre che ci diceva cosa fare;
sui due terreni vi Persona_2
erano le stesse coltivazioni, ma a mammola vi erano anche circa 150 alberi di mandorle che noi raccoglievamo e poi mettevamo al sole per qualche settimana per farle seccare. Lavoravamo dal lunedì al sabato, sia io che la NO
; l'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 13:00 con un'ora di pausa pranzo Pt_1
dalle 12:00 alle 13:00; il sig. ci diceva a che ora dovevamo Parte_2
andare a lavorare. Ero pagata 43,00 al giorno e mi pagava in Parte_2
contanti ; ci pagava nelle prime settimane del mese portando i soldi sui terreni;
credo che la NO venisse pagata allo stesso modo;
non ho mai visto Pt_1
il sig. pagare la NO;
avevo regolare busta paga Parte_2 Pt_1
non so se la NO avesse busta paga ma penso di si. Non ho mai visto Pt_1
il sig. dire alla NO cosa doveva fare” Parte_2 Pt_1
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “ Che io sappia non mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda , che io sappia Parte_2
non ho mai ricevuto provvedimenti di cancellazione da parte dell' che io CP_1
sappia non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Tuttavia, dalla consultazione del verbale ispettivo allegato dall' CP_1
emerge che la NO figura tra i nominativi dei lavoratori Testimone_1
destinatari di provvedimenti di cancellazione, per gli anni dal 2010 al 2013.
Ancora il teste , premettendo di aver lavorato insieme Testimone_2
alla NO da 2010 al 2013, presso l'azienda di , sita in Pt_1 Parte_2
SI via Ancinnara Località Salvi, con dei terreni anche nel comune di
MA (in località Piana di Canolo), ha specificato che: “io lavoravo sia a
SI che a MA;
andavo dove mi dicevano di andare;
a MA vi era il sig. che era il padre di;
a SI vi Persona_2 Parte_2
era ; il sig. mi diceva se andare sui terreni di Parte_2 Parte_2 11
MA o di SI;
la mattina noi andavamo presso il punto di ritrovo a
SI e ci diceva dove andare;
se il sig. era Parte_2 Parte_2
impegnato trovavamo il padre;
la NO come me Persona_2 Pt_1
lavorava su entrambi i terreni a seconda di dove le dicessero di andare. Io e la ricorrente lavoravamo insieme anche se non tutti i giorni;
per la maggior parte dei giorni io e la ricorrente lavoravamo insieme. Lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 15:00 con una pausa pranzo di un'ora verso le 12:00 fino alle 13:00; ci indicava l'orario di lavoro il sig. ; io e la Parte_2
NO avevamo gli stessi orari di lavoro. Percepivo una retribuzione Pt_1
di€ 43 giornaliere che mi veniva corrisposta da in contanti;
ci Parte_2
dava dei piccoli acconti e saldava al massimo entro la prima settimana del mese successivo;
avevo busta paga;
la NO , che io sappia, veniva pagata Pt_1
allo stesso modo;
ho visto il sig. pagare la NO;
Parte_2 Pt_1
infatti quando ci pagava ci pagava a gruppi: in genere ci pagava presso la sede dell'azienda e ci riuniva lì alla fine della giornata lavorativa;
credo che anche la NO avesse busta paga. Io e la ricorrente facevamo lo sesso Pt_1
lavoro: a SI vi erano gli Alberi di ulivi e dovevamo pulire il terreno per preparare la raccolta delle olive tagliavamo l'erba e i rametti che escono attorno agli alberi di ulivi;
poi stendevamo le reti e raccoglievamo le olive e le mettiamo in delle cassette per portarle al frantoio;
so che alcuni operai o il datore di lavoro portavano le olive al frantoio;
io personalmente non le ho mai portate;
a fine giornata pulivamo le olive raccolte sulle reti in quanto con lo sbattitore elettrico cade insieme alle olive anche il fogliame che va pulito;
a
SI vi erano anche tante piante di ortaggi;
toglievamo le piante secche pulivamo il terreno e poi piantavamo gli ortaggi di stagione come cavolfiore cavoli broccoli lattughe e ci occupavamo anche della raccolta;
inoltre vi erano anche circa 20 alberi di melograno e un piccolo vigneto dove pulivamo i terreni, sia con il decespugliatore, attività di cui per lo più si occupavano gli uomini, mentre noi donne pulivamo vicino al fusto della pianta;
poi raccoglievamo l'uva 12
quando era matura;
mi sembra che gli alberi di melograno fossero ancora giovani e ci limitavamo a pulire il terreno;
io lavoravo dalla fine di agosto o dai primi giorni di settembre fino alla fine di dicembre per tutti gli anni in cui ho lavorato;
la NO che io ricordi ha lavorato nello stesso periodo;
non Pt_1
ricordo quante giornate svolgevo ogni anno mi sembra che in quei tre anni in cui ho lavorato per ho lavorato per 102 giornate ma non Parte_2
ricordo di preciso perché sono passati tanti anni;
credo che la ricorrete svolgesse il mio stesso numero di giornate lavorative ma non so di preciso, ricordo che era presente quando io ero lì”.
Inoltre, la teste ha dichiarato che: “So che mi sono state cancellate dall' le giornate lavorative denunciate per l'azienda ; ho CP_1 Parte_2
fatto causa all' avverso la cancellazione che è in corso;
che io sappia la CP_1
NO non è stata chiamata come testimone nella mia Parte_1
causa”.
Il teste , padre del titolare che, secondo quanto riferito Persona_2
nel ricorso introduttivo, aiutava il figlio nella gestione dell'azienda, pur avendo avuto un ruolo nella gestione dell'attività, è stato generico nel riferire in ordine all'attività svolta dalla ricorrente, dichiarando che: “ la ricorrente ha lavorato per mio figlio mi sembra dal 2010 al 2013; lavorava sia sui terreni di SI che sui terreni di MA;
io aiutavo mio figlio nella gestione dell'azienda sui terreni di MA mentre dei terreni di SI se ne occupava prevalmentemente lui;
la ricorrente toglieva l'erba dagli ortaggi, si occupava dell'irrigazione delle piante di ortaggi;
si occupava della raccolta delle olive, della raccolta delle mandorle;
su entrambi i terreni vi erano più o meno le stesse coltivazioni;
la ricorrente lavorava da fine agosto fino al 31 dicembre ogni anno;
lavorava per 102 giornate;
oltre alla ricorrente vi erano altri dipendenti, erano circa 14 15 o 16 se ben ricordo. Quando la NO Pt_1
lavorava a MA visto che lì davo una mano a mio figlio ero io che le dicevo cosa fare;
il datore di lavoro era mio figlio ed era lui che diceva cosa si 13
dovesse piantare sui terreni, che gli serviva per il negozio;
infatti, lui era titolare di un negozio di frutta: la ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; lavorava dal lunedì al sabato”.
Con riferimento alla retribuzione percepita, il teste ha riferito che: “la ricorrente era pagata da mio figlio;
mi pare che all'epoca gli operai venissero pagati circa € 43,00 a giornata in contanti, ogni fine mese o all'inizio del mese successivo;
a volte ho visto mio figlio pagare i suoi dipendenti anche presso il suo negozio oppure l'ho visto portare la busta con la retribuzione sui terreni;
ho visto mio figlio pagare la ricorrente e mi sembra di non aver mai visto mio figlio pagare la ricorrente presso i terreni ma sempre presso il negozio, in quanto lei abitava più vicino al negozio rispetto ad altri”.
Infine, il teste ha riferito che: “che io sappia mio figlio ha subito delle ispezioni dall' ma gli ispettori hanno sempre dato l'ok; io sono stato CP_1
presente a qualche ispezione e gli ispettori mi dicevano sempre che era tutto a posto;
ricordo di aver assistito una volta ad un'ispezione dell intorno al CP_1
2009 e sono venuti anche sui terreni di MA e un'altra volta dopo il 2013 ma non ricordo di preciso;
in entrambi i casi mi hanno detto che era tutto a posto”.
Infine, il teste premettendo di aver lavorato insieme alla Testimone_3
ricorrente dal 2010 al 2013, alle dipendenze di , sui terreni Parte_2
ubicati in SI e in MA (in piana di Canolo), è stata generica nel riferire su quali terreni lavorasse la ricorrente, dimostrando di non aver avuto immediata percezione dell'attività lavorativa svolta in maniera continuativa dalla ricorrente, salvo poi contraddirsi dichiarando di aver visto la ricorrente ogni giorno, per poi ritrattare (dichiarando che la vedeva solo se lavoravano sugli stessi terreni). Infatti, la teste ha dichiarato che: “non ricordo su quali terreni lavorasse la NO;
mi ricordo di lei sicuramente a SI, Pt_1
non ricordo se lavorasse anche a MA Io ho lavorato per Parte_2
dal 2010 al 2020 anche se non ho lavorato per tutti gli anni;
ho lavorato con la 14
NO dal 2010 al 2013; dal 2010 al 2013 io ho lavorato da Parte_1
agosto a dicembre per 102 giornate;
la NO ha lavorato per tutti e Pt_1
tre gli anni nello stesso periodo ma non ricordo per quante giornate;
io la vedevo ogni giorno;
anzi la vedevo quando lavoravamo sugli stessi terreni;
io lavoravo sempre alle dipendenze di , che penso fosse Parte_2
proprietario dei terreni nel comune di SI nelle località Giardinazzo
CT e NA mentre mi risulta che avesse in affitto i terreni di MA che erano di proprietà del padre;
il mio datore di lavoro era Persona_2
; Di mattina ci vedevamo in via Ancinnarra presso la casa di Parte_2
e lì c'era o il sig. o il sig. che Parte_2 Parte_2 Persona_2
ci dicevano su quali terreni dovevamo andare a lavorare;
a volte io e la NO
venivamo mandate sugli stessi terreni e altre no, ma per lo più Pt_1
lavoravamo insieme anche se ricordo di aver lavorato con la NO Pt_1
per lo più a SI;
lavoravo dal lunedì al sabato;
anche la NO Pt_1
lavorava negli stessi giorni;
il nostro orario di lavoro, stabilito da Parte_2
, era dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo da mezzogiorno
[...]
alle 13:00”.
Con riferimento alle mansioni svolte, il teste ha dichiarato che: “Io e la NO facevamo lo stesso lavoro: ci occupavamo di piantare e Pt_1
raccogliere gli ortaggi di stagione, di raccogliere le olive con le reti;
ci occupavamo anche di mettere le reti e di fare pulizia intorno agli alberi di ulivi;
inoltre c'era anche una vigna e pulivamo intorno alle viti e con i guanti strappavamo l'erba e zappavamo intorno al fusto mentre gli uomini utilizzavano il decespugliatore;
ci occupammo anche della raccolta delle mandorle, che erano sui terreni di MA;
dopo averle raccolte, le mettevamo ad essiccare al sole per una settimana e poi le mettevamo nei sacchetti;
eravamo una quindicina che lavoravamo insieme, misti uomini e donne;
oltre alla NO
ricordo i nomi di , , Pt_1 Persona_3 Persona_4 Testimone_2
”. Persona_5 Persona_6 15
La teste, chiamata a descrivere l'aspetto della ricorrente, inoltre, è stata alquanto vaga riferendo genericamente che: “Qualche volta incontro ancora la NO per strada;
la NO ha i capelli scuri e corti, è di Pt_1 Pt_1
altezza media, ha gli occhi scuri, la carnagione normale;
è di corporatura normale;
preciso che non la vedo da tanti anni;
per lo più ci incrociamo in macchina”.
Nondimeno, come gli altri testi, anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, la teste è stata confusa e vaga, dichiarando che: “Ci diceva cosa fare, ci indicava gli orari di lavoro e i lavori da svolgere il sig. Parte_2
sui terreni di SI;
invece, sui terreni di Persona_7
prendeva le presenze;
sia che prendevano le Parte_2 Persona_2
presenze facendo l'appello per vedere se c'eravamo tutti. Il sig. Parte_2
o il sig. ci dicevano quali lavori dovevamo svolgere la mattina Persona_2
ma noi sapevamo come svolgerli;
ad esempio, sapevamo che dovevamo raccogliere le olive pulirle e metterle nelle cassette che venivano caricate su un trattore;
il sig. o il sig. non erano presenti Parte_2 Persona_2
per tutta la giornata sui terreni, in particolare era poco Parte_2
presente perché aveva un negozio di fruttivendolo a SI;
non ricordo con quanta frequenza venissero sui terreni”.
Con riferimento alla retribuzione, il teste non ha esattamente confermato quanto dedotto in ricorso in ordine alle modalità di corresponszione dichiarando che: “Percepivo una retribuzione di circa 43,00 euro al giorno;
avevo busta paga;
mi pagava , a volte in contanti a volte con bonifico;
ero Parte_2
pagata tutti i mesi;
a volte mi dava degli acconti a metà mese o anche prima e poi dava il saldo all'inizio del mese successivo;
penso che la NO Pt_1
venisse pagata allo stesso modo;
il sig. ci pagava in casa sua;
Parte_2
ci chiamava per pagarci e a volte andavamo insieme;
qualche volta sono andata anche insieme alla NO e ho visto qualche volta il sig. Pt_1 Parte_2
dare dei soldi alla NO ”.
[...] Pt_1 16
Infine, la teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall tutte CP_1
le giornate denunciate per l'azienda ; ho fatto causa all' Parte_2 CP_1
avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
la NO Parte_1
non è stata chiamata come testimone nella mia causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze intrinseche e alla luce di un raffronto complessivo con riferimento ai periodi lavorati, alle mansioni in concreto svolte, considerando che alcuni testi si sono contraddetti in ordine ai terreni sui quali la ricorrente avrebbe lavorato, al numero di volte in cui l'avrebbero vista (affermando dapprima di aver lavorato sempre con lei e poi precisando di aver lavorato con la ricorrente solo quando andavano sugli stessi terreni, di non ricordare di aver visto la ricorrente su entrambi i terreni).
Inoltre, emerge dalle dichiarazioni rese una certa imprecisione in ordine all'esercizio del potere direttivo, che non si può sostanziare nel mero “dire cosa fare”, ma presuppone un vero e proprio vincolo, che non si evince da quanto riferito dai testi, i quali hanno attributo tale generica espressione sia al titolare dell'azienda che al padre mentre alcuni di Parte_2 Persona_2
essi hanno esplicitamente dichiarato di non aver mai visto il titolare “dire cosa fare” alla ricorrente.
Nondimeno, lo stesso , pur avendo partecipato alla Persona_2
gestione dell'azienda, aiutando il figlio, non ha offerto riferimenti precisi in ordine ai periodi nei quali la ricorrente avrebbe lavorato (utilizzando espressioni dubitative come “penso”).
Infine, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda negli anni 2010, 2011 Parte_2
2012, 2013, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi ,ad eccezione di (padre del datore di lavoro che, però, risulta direttamente Persona_2 17
coinvolto anche nell'organizzazione aziendale oltre che legato da uno strettissimo vincolo di parentela con il titolare) sono stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che alcuni di essi abbiano intrapreso controversie nei confronti dell' , CP_1
aventi ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo Pt_2
della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno subito la cancellazione delle giornate lavorative per la medesima azienda, in virtù del medesimo accertamento ispettivo e che parte di essi hanno un giudizio incardinato nei confronti dell' ) non si ravvisa una incapacità a CP_1
testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e 18
di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione per le medesime ragioni della ricorrente e che alcuni di essi abbiano in corso procedimenti contro l' per le medesime CP_1
ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano subito la medesima cancellazione e che almeno una parte di essi abbia una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione del CP_1
rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Lo stesso vale per il padre del datore di lavoro, in ragione dello stretto vincolo di parentela che lo lega al titolare e del coinvolgimento nella gestione della realtà aziendale.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la ditta nei periodi Parte_2
dedotti in ricorso, riferendo in maniera non concordante in ordine ai periodi in 19
cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, in ordine alle mansioni svolte, ai luoghi in cui si sarebbe svolta la prestazione lavorativa: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa l'assoluta antieconomicità dell'impresa, l'assoluta sproporzione tra i lavoratori denunciati e l'effettivo fabbisogno, l'inadempimento di tutti gli obblighi contributivi, l'assenza di qualsiasi elemento organizzativo che rivelasse la sussistenza di un'impresa.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c..
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
20
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 4050/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638, 99, oltre accessori, come per legge
Locri, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4050 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC) via Marconi n. 25 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Valeria Grandizio e Antonella Francesca Paola Micheli, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli
2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa in qualità di bracciante agricola, dal 31 agosto 2010 al 31 dicembre 2010, dal 2 settembre 2011 al 31 dicembre 2011, dal settembre a dicembre 2012 e dal 31 agosto al 31 dicembre 2013, per un totale di n. 102 giornate per ogni anno presso l'azienda agricola del sig. , Parte_2
avente sede in SI (RC);
- che la ha lavorato sui terreni dell'azienda, nei Comuni di MA e
SI, da lunedì al sabato, per sette ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 12:00 alle ore 13:00, percependo una retribuzione pari a € 43,00 al giorno, versata in acconti periodici o mensilmente;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di diverse attività agricole, tra cui la coltivazione degli ortaggi, la raccolta e l'insacchettamento delle mandorle, la pulizia delle piante di ulivo con particolare attenzione alla potatura e alla rimozione dei virgulti, la stesura delle reti, la raccolta, la cernita, la pulizia ed il confezionamento delle olive, la preparazione e la pulizia del terreno, la posa del telo pacciamante per prevenire la crescita di piante infestanti tra gli ortaggi, la rimozione delle coltivazioni estive, la piantumazione degli ortaggi stagionali, la successiva raccolta e la pulizia del vigneto e la raccolta dell'uva;
- che, con quattro provvedimenti notificati dall' in data 12/07/2022, CP_1
ha appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di SI;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente utili ad ottenere il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza, per gli anni in premessa, per 102 giornate lavorative. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di negli anni 2010-2011-2012- Parte_2
2013 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2010-2011-2012-2013 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4)condannare l' , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde..”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e deducendo:
- che, dal momento che il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 30 marzo 2022, deve ritenersi intervenuta la decadenza dal promuovere l'azione, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970,
- che incombe sul lavoratore il quale agisca per ottenere l'iscrizione in oggetto, l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato;
- che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli
è conseguita al verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021004263/DDL del 20/09/2021, relativo all'azienda ”. Parte_2
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle 4
conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in quanto oggetto di giudizio è l'accertamento del diritto CP_1
della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi agricoli del comune di residenza mentre non è in discussione l'esercizio di un potere discrezionale da parte di un'amministrazione.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' nella memoria di costituzione, in quanto il CP_1
disconoscimento è stato notificato alla ricorrente con raccomandate a.r. ricevute in data 8/07/2022, mentre, in data 9/12/2022, è stato tempestivamente depositato il ricorso giurisdizionale.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. 5
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (comunicazioni unilav prospetti paga) non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le 6
risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola . Parte_2
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno è conseguenza di un accertamento effettuato dall' presso l'azienda di che ha CP_1 Parte_2
riguardato il periodo dal 1/01/2010 al 31/08/2021.
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, l'ispezione ha avuto inizio con un primo accesso in data
17/05/2021, allorquando gli ispettori verbalizzanti, non trovando la sede aziendale in contrada Ancinnara, SI, hanno effettuato l'accesso presso la sede del patronato in Locri, consegnando il verbale di primo accesso al sig.
, collaboratore dell'associazione di categoria alla quale l'azienda Parte_3
aveva conferito la delega ai sensi di legge.
Dopo aver esaminato la documentazione in atti, gli ispettori hanno raccolto le dichiarazioni del titolare dell'azienda , il quale ha Parte_2
preliminarmente dedotto che i terreni su cui insite l'azienda sono di proprietà del 7
sig. e che li detiene in virtù di un contratto di fitto (che ha Persona_1
ammesso di non aver rinnovato da anni per il terreno nel comune di mammola) ; inoltre, il datore di lavoro ha descritto l'attività svolta, richiamando coltivazioni di olive e seminativi di ortaggi venduti presso il proprio negozio di frutta sito in
SI fino al 2019 e successivamente, una volta chiuso il negozio, con un furgoncino ambulante, essendo in possesso di una licenza di vendita itinerante.
Ha dichiarato, inoltre, di non disporre di alcuna fattura, se non per alcuni anni e di essersi servito del frantoio del padre per la molitura delle olive, dalle quali ricavava olio per uso familiare o che veniva venduto a privati.
Nondimeno, il titolare dell'azienda, che ha ammesso di essere titolare di una posizione fiscale non regolare, ha dichiarato di aver assunto lavoratori per il periodo delle olive, indicando dei lavoratori assunti ogni anno, tra cui non figura il nominativo della ricorrente e di aver assunto altri lavoratori solo per qualche anno o qualche mese.
Infine, il datore di lavoro ha dichiarato che l'intera gestione fiscale era affidata alla Coop. Agri.
Nondimeno gli ispettori hanno fatto accesso sui terreni nel comune di
SI, riscontrando difficoltà a raggiungerli per le condizioni della strada e per il pessimo stato di manutenzione che ne rendeva difficile l'accesso anche con mezzi meccanici;
inoltre, i terreni si sono presentati coperti da bosco, da terreno scosceso e sassoso coperti da pietre e privi di segni di coltivazione, recando solo qualche pianta di ulivo non curata.
Invece il solo terreno di MA è stato trovato in condizioni di agevole accesso per gli ispettori e ed è apparso coltivato, ma adatto solo a colture seminative.
Alla luce dell'indagine effettuata, della mancanza di documentazione
(quali fatture di acquisto, ma neanche di vendita o di altra documentazione comprovante un ricavo, con la conseguenza che nessun ricavo risulta provato), delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, dei sopralluoghi e considerando, tra 8
l'altro, che nessuno dei lavoratori convocati si è presentato per l'audizione o ha trasmesso giustificazioni per l'assenza, gli ispettori, riscontrando l'assoluta antieconomicità dell'impresa, l'assoluta sproporzione tra i lavoratori denunciati e l'effettivo fabbisogno, l'inadempimento di tutti gli obblighi contributivi,
l'assenza di qualsiasi elemento organizzativo che rivelasse la sussistenza di un'impresa, hanno concluso per la nullità di tutti i rapporti denunciati dal 2010 al momento dell'ispezione.
Nella specie, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna parte ricorrente.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, assume di aver lavorato, alle dipendenze dell'azienda agricola dal 31.08.2010 al Parte_2
31.12.2010, dal 02.09.2011 al 31.12.2011, dal mese di settembre 2012 a tutto il mese di dicembre 2012, dal 31.08.2013 al 31.12.2013, sui terreni agricoli dell'azienda ubicati nel comune di SI e nel comune di Pt_2
MA, dal lunedì al sabato, per 7 ore giornaliere, comunicando al datore di lavoro eventuali assenze e chiedendo allo stesso eventuali permessi, osservando l'orario di lavoro concordato (dalle ore 07.00 alle ore 15.00 con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00), percependo una retribuzione pari a €
43,00 al giorno, corrisposta dal datore di lavoro in piccoli acconti mensilmente;
inoltre, deduce di essersi occupata, sui terreni di MA (ubicati in località
Piana di Canolo) della coltivazione degli ortaggi, dell'uliveto e della raccolta e dell'essiccazione delle mandorle, seguendo le direttive del padre del titolare,
, che aiutava il figlio;
ancora ha dedotto di essersi occupata , Persona_2
sui terreni di SI (ubicati in Località NA e località Giardinazzo), della pulizia delle piante di ulivo, ed in particolare dello spollonamento e della rimozione dei virgulti, della stesura delle reti e della raccolta delle olive, della cernita e della pulizia di quanto raccolto e del suo incassettamento e, in particolare, in località Giardinazzo, sui quali vi erano 20 alberi di melograno ed 9
una parte della superficie era dedicata alla coltivazione degli ortaggi, di essersi occupata anche della pulizia e della preparazione del terreno, della posa del telo pacciamante per evitare la crescita di piante infestanti tra le piante di ortaggi, della rimozione delle coltivazioni estive e della preparazione del terreno e piantumazione degli ortaggi stagionali, della successiva raccolta e dell'incassettamento, della pulizia del vigneto, in particolare degli spazi interfilari che avveniva meccanicamente con un decespugliatore nei corridoi e manualmente nelle aree più vicine al fusto, nonché alla raccolta dell'uva, sotto le direttive del titolare , impartite di mattina, prima di recarsi presso Parte_4
il suo negozio di ortofrutta, ubicato in SI.
Orbene, il teste ha dichiarato di aver lavorato insieme alla Testimone_1
NO alle dipendenze di dal 2010 al 2013, Pt_1 Parte_2
specificando che: “Io e la NO facevamo lo stesso lavoro e Pt_1
lavoravamo insieme a volte fianco a fianco;
ci occupavamo di piantare gli ortaggi di stagione come melanzane peperoni, ci occupavamo della pulizia del terreno;
pulivamo i vigneti con il decespugliatore;
i terreni li pulivamo con le zappette o a mano;
raccoglievamo l'uva e nella stagione delle olive mettevamo le reti e raccoglievamo le olive dalle reti e le mettevamo nelle cassette;
poi le olive venivano portate al frantoio qualche volta anche io ho portato le olive al frantoio;
raccoglievamo gli ortaggi e li mettevamo nelle cassette, mettevamo i teli per non far crescere l'erba. Sia io che la NO lavoravamo dalla Pt_1
fine di agosto fino a fine dicembre dal 2010 al 2013; io lavoravo per 101 – 102 giornate lavorative;
la NO lavorava per lo stesso numero di Pt_1
giornate io la vedevo quasi ogni giorno;
in quegli anni eravamo circa una quindicina di operai che lavoravamo insieme, sia uomini che donne e facevamo tutti lo stesso lavoro. Ci diceva cosa fare il datore di lavoro;
preciso che
è il figlio di;
io lavoravo per Parte_2 Persona_2 Parte_2
ma il padre era lì che ci diceva cosa fare;
preciso che l'azienda aveva Per_2
dei terreni sia a MA che a SI;
io e la NO lavoravamo Pt_1 10
per lo più a SI ma anche MA a volte, a seconda di dove ci dicevano di andare;
preciso che sui terreni di SI vi era prevalentemente il sig.
che ci diceva cosa fare;
invece sui terreni di MA vi era Parte_2
per lo più il padre che ci diceva cosa fare;
sui due terreni vi Persona_2
erano le stesse coltivazioni, ma a mammola vi erano anche circa 150 alberi di mandorle che noi raccoglievamo e poi mettevamo al sole per qualche settimana per farle seccare. Lavoravamo dal lunedì al sabato, sia io che la NO
; l'orario di lavoro era dalle 7:00 alle 13:00 con un'ora di pausa pranzo Pt_1
dalle 12:00 alle 13:00; il sig. ci diceva a che ora dovevamo Parte_2
andare a lavorare. Ero pagata 43,00 al giorno e mi pagava in Parte_2
contanti ; ci pagava nelle prime settimane del mese portando i soldi sui terreni;
credo che la NO venisse pagata allo stesso modo;
non ho mai visto Pt_1
il sig. pagare la NO;
avevo regolare busta paga Parte_2 Pt_1
non so se la NO avesse busta paga ma penso di si. Non ho mai visto Pt_1
il sig. dire alla NO cosa doveva fare” Parte_2 Pt_1
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “ Che io sappia non mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda , che io sappia Parte_2
non ho mai ricevuto provvedimenti di cancellazione da parte dell' che io CP_1
sappia non ho cause pendenti nei confronti dell' . CP_1
Tuttavia, dalla consultazione del verbale ispettivo allegato dall' CP_1
emerge che la NO figura tra i nominativi dei lavoratori Testimone_1
destinatari di provvedimenti di cancellazione, per gli anni dal 2010 al 2013.
Ancora il teste , premettendo di aver lavorato insieme Testimone_2
alla NO da 2010 al 2013, presso l'azienda di , sita in Pt_1 Parte_2
SI via Ancinnara Località Salvi, con dei terreni anche nel comune di
MA (in località Piana di Canolo), ha specificato che: “io lavoravo sia a
SI che a MA;
andavo dove mi dicevano di andare;
a MA vi era il sig. che era il padre di;
a SI vi Persona_2 Parte_2
era ; il sig. mi diceva se andare sui terreni di Parte_2 Parte_2 11
MA o di SI;
la mattina noi andavamo presso il punto di ritrovo a
SI e ci diceva dove andare;
se il sig. era Parte_2 Parte_2
impegnato trovavamo il padre;
la NO come me Persona_2 Pt_1
lavorava su entrambi i terreni a seconda di dove le dicessero di andare. Io e la ricorrente lavoravamo insieme anche se non tutti i giorni;
per la maggior parte dei giorni io e la ricorrente lavoravamo insieme. Lavoravamo dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 15:00 con una pausa pranzo di un'ora verso le 12:00 fino alle 13:00; ci indicava l'orario di lavoro il sig. ; io e la Parte_2
NO avevamo gli stessi orari di lavoro. Percepivo una retribuzione Pt_1
di€ 43 giornaliere che mi veniva corrisposta da in contanti;
ci Parte_2
dava dei piccoli acconti e saldava al massimo entro la prima settimana del mese successivo;
avevo busta paga;
la NO , che io sappia, veniva pagata Pt_1
allo stesso modo;
ho visto il sig. pagare la NO;
Parte_2 Pt_1
infatti quando ci pagava ci pagava a gruppi: in genere ci pagava presso la sede dell'azienda e ci riuniva lì alla fine della giornata lavorativa;
credo che anche la NO avesse busta paga. Io e la ricorrente facevamo lo sesso Pt_1
lavoro: a SI vi erano gli Alberi di ulivi e dovevamo pulire il terreno per preparare la raccolta delle olive tagliavamo l'erba e i rametti che escono attorno agli alberi di ulivi;
poi stendevamo le reti e raccoglievamo le olive e le mettiamo in delle cassette per portarle al frantoio;
so che alcuni operai o il datore di lavoro portavano le olive al frantoio;
io personalmente non le ho mai portate;
a fine giornata pulivamo le olive raccolte sulle reti in quanto con lo sbattitore elettrico cade insieme alle olive anche il fogliame che va pulito;
a
SI vi erano anche tante piante di ortaggi;
toglievamo le piante secche pulivamo il terreno e poi piantavamo gli ortaggi di stagione come cavolfiore cavoli broccoli lattughe e ci occupavamo anche della raccolta;
inoltre vi erano anche circa 20 alberi di melograno e un piccolo vigneto dove pulivamo i terreni, sia con il decespugliatore, attività di cui per lo più si occupavano gli uomini, mentre noi donne pulivamo vicino al fusto della pianta;
poi raccoglievamo l'uva 12
quando era matura;
mi sembra che gli alberi di melograno fossero ancora giovani e ci limitavamo a pulire il terreno;
io lavoravo dalla fine di agosto o dai primi giorni di settembre fino alla fine di dicembre per tutti gli anni in cui ho lavorato;
la NO che io ricordi ha lavorato nello stesso periodo;
non Pt_1
ricordo quante giornate svolgevo ogni anno mi sembra che in quei tre anni in cui ho lavorato per ho lavorato per 102 giornate ma non Parte_2
ricordo di preciso perché sono passati tanti anni;
credo che la ricorrete svolgesse il mio stesso numero di giornate lavorative ma non so di preciso, ricordo che era presente quando io ero lì”.
Inoltre, la teste ha dichiarato che: “So che mi sono state cancellate dall' le giornate lavorative denunciate per l'azienda ; ho CP_1 Parte_2
fatto causa all' avverso la cancellazione che è in corso;
che io sappia la CP_1
NO non è stata chiamata come testimone nella mia Parte_1
causa”.
Il teste , padre del titolare che, secondo quanto riferito Persona_2
nel ricorso introduttivo, aiutava il figlio nella gestione dell'azienda, pur avendo avuto un ruolo nella gestione dell'attività, è stato generico nel riferire in ordine all'attività svolta dalla ricorrente, dichiarando che: “ la ricorrente ha lavorato per mio figlio mi sembra dal 2010 al 2013; lavorava sia sui terreni di SI che sui terreni di MA;
io aiutavo mio figlio nella gestione dell'azienda sui terreni di MA mentre dei terreni di SI se ne occupava prevalmentemente lui;
la ricorrente toglieva l'erba dagli ortaggi, si occupava dell'irrigazione delle piante di ortaggi;
si occupava della raccolta delle olive, della raccolta delle mandorle;
su entrambi i terreni vi erano più o meno le stesse coltivazioni;
la ricorrente lavorava da fine agosto fino al 31 dicembre ogni anno;
lavorava per 102 giornate;
oltre alla ricorrente vi erano altri dipendenti, erano circa 14 15 o 16 se ben ricordo. Quando la NO Pt_1
lavorava a MA visto che lì davo una mano a mio figlio ero io che le dicevo cosa fare;
il datore di lavoro era mio figlio ed era lui che diceva cosa si 13
dovesse piantare sui terreni, che gli serviva per il negozio;
infatti, lui era titolare di un negozio di frutta: la ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00; lavorava dal lunedì al sabato”.
Con riferimento alla retribuzione percepita, il teste ha riferito che: “la ricorrente era pagata da mio figlio;
mi pare che all'epoca gli operai venissero pagati circa € 43,00 a giornata in contanti, ogni fine mese o all'inizio del mese successivo;
a volte ho visto mio figlio pagare i suoi dipendenti anche presso il suo negozio oppure l'ho visto portare la busta con la retribuzione sui terreni;
ho visto mio figlio pagare la ricorrente e mi sembra di non aver mai visto mio figlio pagare la ricorrente presso i terreni ma sempre presso il negozio, in quanto lei abitava più vicino al negozio rispetto ad altri”.
Infine, il teste ha riferito che: “che io sappia mio figlio ha subito delle ispezioni dall' ma gli ispettori hanno sempre dato l'ok; io sono stato CP_1
presente a qualche ispezione e gli ispettori mi dicevano sempre che era tutto a posto;
ricordo di aver assistito una volta ad un'ispezione dell intorno al CP_1
2009 e sono venuti anche sui terreni di MA e un'altra volta dopo il 2013 ma non ricordo di preciso;
in entrambi i casi mi hanno detto che era tutto a posto”.
Infine, il teste premettendo di aver lavorato insieme alla Testimone_3
ricorrente dal 2010 al 2013, alle dipendenze di , sui terreni Parte_2
ubicati in SI e in MA (in piana di Canolo), è stata generica nel riferire su quali terreni lavorasse la ricorrente, dimostrando di non aver avuto immediata percezione dell'attività lavorativa svolta in maniera continuativa dalla ricorrente, salvo poi contraddirsi dichiarando di aver visto la ricorrente ogni giorno, per poi ritrattare (dichiarando che la vedeva solo se lavoravano sugli stessi terreni). Infatti, la teste ha dichiarato che: “non ricordo su quali terreni lavorasse la NO;
mi ricordo di lei sicuramente a SI, Pt_1
non ricordo se lavorasse anche a MA Io ho lavorato per Parte_2
dal 2010 al 2020 anche se non ho lavorato per tutti gli anni;
ho lavorato con la 14
NO dal 2010 al 2013; dal 2010 al 2013 io ho lavorato da Parte_1
agosto a dicembre per 102 giornate;
la NO ha lavorato per tutti e Pt_1
tre gli anni nello stesso periodo ma non ricordo per quante giornate;
io la vedevo ogni giorno;
anzi la vedevo quando lavoravamo sugli stessi terreni;
io lavoravo sempre alle dipendenze di , che penso fosse Parte_2
proprietario dei terreni nel comune di SI nelle località Giardinazzo
CT e NA mentre mi risulta che avesse in affitto i terreni di MA che erano di proprietà del padre;
il mio datore di lavoro era Persona_2
; Di mattina ci vedevamo in via Ancinnarra presso la casa di Parte_2
e lì c'era o il sig. o il sig. che Parte_2 Parte_2 Persona_2
ci dicevano su quali terreni dovevamo andare a lavorare;
a volte io e la NO
venivamo mandate sugli stessi terreni e altre no, ma per lo più Pt_1
lavoravamo insieme anche se ricordo di aver lavorato con la NO Pt_1
per lo più a SI;
lavoravo dal lunedì al sabato;
anche la NO Pt_1
lavorava negli stessi giorni;
il nostro orario di lavoro, stabilito da Parte_2
, era dalle 7:00 alle 15:00 con un'ora di pausa pranzo da mezzogiorno
[...]
alle 13:00”.
Con riferimento alle mansioni svolte, il teste ha dichiarato che: “Io e la NO facevamo lo stesso lavoro: ci occupavamo di piantare e Pt_1
raccogliere gli ortaggi di stagione, di raccogliere le olive con le reti;
ci occupavamo anche di mettere le reti e di fare pulizia intorno agli alberi di ulivi;
inoltre c'era anche una vigna e pulivamo intorno alle viti e con i guanti strappavamo l'erba e zappavamo intorno al fusto mentre gli uomini utilizzavano il decespugliatore;
ci occupammo anche della raccolta delle mandorle, che erano sui terreni di MA;
dopo averle raccolte, le mettevamo ad essiccare al sole per una settimana e poi le mettevamo nei sacchetti;
eravamo una quindicina che lavoravamo insieme, misti uomini e donne;
oltre alla NO
ricordo i nomi di , , Pt_1 Persona_3 Persona_4 Testimone_2
”. Persona_5 Persona_6 15
La teste, chiamata a descrivere l'aspetto della ricorrente, inoltre, è stata alquanto vaga riferendo genericamente che: “Qualche volta incontro ancora la NO per strada;
la NO ha i capelli scuri e corti, è di Pt_1 Pt_1
altezza media, ha gli occhi scuri, la carnagione normale;
è di corporatura normale;
preciso che non la vedo da tanti anni;
per lo più ci incrociamo in macchina”.
Nondimeno, come gli altri testi, anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, la teste è stata confusa e vaga, dichiarando che: “Ci diceva cosa fare, ci indicava gli orari di lavoro e i lavori da svolgere il sig. Parte_2
sui terreni di SI;
invece, sui terreni di Persona_7
prendeva le presenze;
sia che prendevano le Parte_2 Persona_2
presenze facendo l'appello per vedere se c'eravamo tutti. Il sig. Parte_2
o il sig. ci dicevano quali lavori dovevamo svolgere la mattina Persona_2
ma noi sapevamo come svolgerli;
ad esempio, sapevamo che dovevamo raccogliere le olive pulirle e metterle nelle cassette che venivano caricate su un trattore;
il sig. o il sig. non erano presenti Parte_2 Persona_2
per tutta la giornata sui terreni, in particolare era poco Parte_2
presente perché aveva un negozio di fruttivendolo a SI;
non ricordo con quanta frequenza venissero sui terreni”.
Con riferimento alla retribuzione, il teste non ha esattamente confermato quanto dedotto in ricorso in ordine alle modalità di corresponszione dichiarando che: “Percepivo una retribuzione di circa 43,00 euro al giorno;
avevo busta paga;
mi pagava , a volte in contanti a volte con bonifico;
ero Parte_2
pagata tutti i mesi;
a volte mi dava degli acconti a metà mese o anche prima e poi dava il saldo all'inizio del mese successivo;
penso che la NO Pt_1
venisse pagata allo stesso modo;
il sig. ci pagava in casa sua;
Parte_2
ci chiamava per pagarci e a volte andavamo insieme;
qualche volta sono andata anche insieme alla NO e ho visto qualche volta il sig. Pt_1 Parte_2
dare dei soldi alla NO ”.
[...] Pt_1 16
Infine, la teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall tutte CP_1
le giornate denunciate per l'azienda ; ho fatto causa all' Parte_2 CP_1
avverso la cancellazione, che è ancora in corso;
la NO Parte_1
non è stata chiamata come testimone nella mia causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tesi escussi non sono convergenti precise e concordanti sui fatti di causa, presentando delle incongruenze intrinseche e alla luce di un raffronto complessivo con riferimento ai periodi lavorati, alle mansioni in concreto svolte, considerando che alcuni testi si sono contraddetti in ordine ai terreni sui quali la ricorrente avrebbe lavorato, al numero di volte in cui l'avrebbero vista (affermando dapprima di aver lavorato sempre con lei e poi precisando di aver lavorato con la ricorrente solo quando andavano sugli stessi terreni, di non ricordare di aver visto la ricorrente su entrambi i terreni).
Inoltre, emerge dalle dichiarazioni rese una certa imprecisione in ordine all'esercizio del potere direttivo, che non si può sostanziare nel mero “dire cosa fare”, ma presuppone un vero e proprio vincolo, che non si evince da quanto riferito dai testi, i quali hanno attributo tale generica espressione sia al titolare dell'azienda che al padre mentre alcuni di Parte_2 Persona_2
essi hanno esplicitamente dichiarato di non aver mai visto il titolare “dire cosa fare” alla ricorrente.
Nondimeno, lo stesso , pur avendo partecipato alla Persona_2
gestione dell'azienda, aiutando il figlio, non ha offerto riferimenti precisi in ordine ai periodi nei quali la ricorrente avrebbe lavorato (utilizzando espressioni dubitative come “penso”).
Infine, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda negli anni 2010, 2011 Parte_2
2012, 2013, assume rilievo dirimente la circostanza che tutti i testi ,ad eccezione di (padre del datore di lavoro che, però, risulta direttamente Persona_2 17
coinvolto anche nell'organizzazione aziendale oltre che legato da uno strettissimo vincolo di parentela con il titolare) sono stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che alcuni di essi abbiano intrapreso controversie nei confronti dell' , CP_1
aventi ad oggetto la cancellazione dei rapporti di lavoro denunciati per l'azienda mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo Pt_2
della controversia e, dunque, all'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che i testimoni hanno subito la cancellazione delle giornate lavorative per la medesima azienda, in virtù del medesimo accertamento ispettivo e che parte di essi hanno un giudizio incardinato nei confronti dell' ) non si ravvisa una incapacità a CP_1
testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e 18
di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano subito la cancellazione per le medesime ragioni della ricorrente e che alcuni di essi abbiano in corso procedimenti contro l' per le medesime CP_1
ragioni, relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che i testimoni abbiano subito la medesima cancellazione e che almeno una parte di essi abbia una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, avendo subito la cancellazione del CP_1
rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo i testimoni un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli.
Lo stesso vale per il padre del datore di lavoro, in ragione dello stretto vincolo di parentela che lo lega al titolare e del coinvolgimento nella gestione della realtà aziendale.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, certamente inficiata dall'interesse alla positiva definizione del giudizio che si evince dalla posizione dei testi, i testi escussi non sono stati precisi nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e la ditta nei periodi Parte_2
dedotti in ricorso, riferendo in maniera non concordante in ordine ai periodi in 19
cui la ricorrente avrebbe lavorato negli anni oggetto di giudizio, in ordine alle mansioni svolte, ai luoghi in cui si sarebbe svolta la prestazione lavorativa: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa l'assoluta antieconomicità dell'impresa, l'assoluta sproporzione tra i lavoratori denunciati e l'effettivo fabbisogno, l'inadempimento di tutti gli obblighi contributivi, l'assenza di qualsiasi elemento organizzativo che rivelasse la sussistenza di un'impresa.
Ne discende che il ricorso va rigettato, in ogni sua parte.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.p.c..
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n.
16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
20
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 4050/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 4638, 99, oltre accessori, come per legge
Locri, 04/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci