Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
1
Proc. 18139 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 18139/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2043 e/o 2051 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Piazza Nazionale n. 96 presso l'avv. Lucio Marfè, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all' atto di citazione
ATTORE
E
con codice fiscale elett.te dom.to presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale in Palazzo San Giacomo n. 1 con l'avv. Ilaria Femiano dell'avvocatura interna dell'ente locale, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di giusta procura generale alle liti rilasciata dal Sindaco con atto Rep. n. 22594, Racc. n. 10527 del
27/09/2022, rogato dal Notaio Persona_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 16/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha dedotto Parte_1
di essere proprietario del motociclo Kawasaki KLE 500 tg. AK02794 ed ha aggiunto che il giorno 10/1/2014, alle ore 8.50 circa, egli, alla guida del proprio motociclo sul quale era trasportata tale stava percorrendo a velocità moderata la Persona_2
Piazza Cavour in Napoli, in direzione di via Foria, quando, giunto all'altezza del civico n. 24, in prossimità del bar Pisa, era finito con la ruota anteriore del mezzo in una buca esistente sul manto stradale sconnesso, non segnalata e, pertanto, non visibile, cosicchè
il motociclo, unitamente al conducente ed alla trasportata, era rovinato violentemente in terra sul lato destro, riportando danni alla parte anteriore, posteriore e destra, mentre il aveva subìto lesioni personali, per la cura delle quali era stato condotto in Pt_1
autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. M. Loreto Nuovo, per ricevere ivi la seguente diagnosi : “Trauma cranico non commotivo, trauma spalla dx con frattura
del collo chirurgico dell'omero trattata incruentemente con tutore in soggetto affetto da
instabilità articolare con pregresse lussazioni scapolo omerali” .
L'attore ha quantificato le lesioni nei seguenti termini : 10% di danno biologico, 30
giorni di ITT, 50 giorni di ITP al 50%, 100 giorni di ITP al 25%, a cui sommare €
554,08 per spese mediche documentate, il tutto come da relazione di consulenza medico legale extragiudiziale, ed ha pertanto chiesto il risarcimento del danno alla persona nella misura di euro 26.445,08, così dettagliati:
- € 17.981,00 per danno biologico 10%,
- € 2.970,00 per 30 giorni di ITT,
- € 2.475,00 per 50 giorni di ITP al 50%,
- € 2.475,00 per 100 giorni di ITP al 25%, 3
- € 554,08 per spese mediche documentate.
L'attore ha anche chiesto il risarcimento del danno al motociclo, quantificandolo in euro
2.650,23, il tutto per un importo complessivo di euro 29.105,31 ovvero per la somma ritenuta giusta e commisurata al caso di specie dal Giudice.
Sempre a dire del sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Pt_1
Polizia Locale di Napoli, con conseguente redazione, da parte loro, del rapporto
110976 del 10/1/2014, allegato alla citazione.
La domanda risarcitoria è stata avanzata, dopo l'inutile esperimento dell'invito alla negoziazione assistita, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità in ordine al verificarsi del sinistro de quo in capo al per la mancata manutenzione Controparte_1
della pubblica via.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio il depositando una comparsa di risposta, con la quale ha eccepito che Controparte_1
non era stata fornita prova dell'esistenza della insidia nonché del fatto storico e del nesso eziologico tra la presunta insidia e le conseguenze lamentate dal per Pt_1
effetto della pretesa caduta. Il resistente ha eccepito pure che in prossimità della suddetta buca erano presenti ben quattro dissuasori ottici che avrebbero dovuto indurre il conducente del motociclo a decelerare e a percorrere il tratto di strada a velocità
contenuta.
Una volta scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c. e ammessa la prova orale richiesta dall'attore, all'udienza del 24/1/2024 sono stati esaminati i due testi da lui indicati.
Il primo testimone nella persona di sul capo 1 ha risposto : “ Il Testimone_1
giorno 10/1/2024 mi sono mosso da casa a piedi per recarmi al Primo Policlinico di
Napoli. Ero da solo. Sono partito da casa alle 8.15. Dopo circa venti – trenta minuti ho 4
assistito ad un incidente, laddove un uomo alla guida di un ciclomotore, con una donna
dietro come passeggero, mentre percorreva la Piazza Cavour in Napoli, in direzione di
Via Foria, e più precisamente dal Museo Nazionale a scendere giù in direzione Piazza
Cavour, giunto all'altezza della fermata della Metropolitana, dove sta il semaforo, dove
io dovevo attraversare la strada, mentre per noi pedoni il semaforo era rosso, finiva
con la ruota anteriore in una buca esistente sul manto stradale sconnesso, non
segnalata , con vicino un tombino” .
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ Io avevo con me il cellulare, ma feci delle
fotografie con il cellulare del conducente del ciclomotore. Riconosco nelle fotografie
allegate all'atto di citazione, e più precisamente nel rettangolo in cui entrò il
ciclomotore per poi cadere dopo esserci passato sopra e averlo superato. Non ricordo
se il conducente e il passeggero del ciclomotore portassero il casco. In questo
rettangolo era presente un tombino metallico sconnesso, come evidenziato nella
seconda fotografia allegata alla citazione” .
Sul capo 3 il teste ha risposto : “ Il ciclomotore rovinò sul lato destro ”.
Sul capo 4 il teste ha dichiarato : “ Non ricordo i danni che subì il ciclomotore, ma
rammento che il lamentava dolore al lato destro della sua persona, e in Pt_1
particolare alla spalla. Alcune persone lo volevano alzare da terra, ma lui non ci
riusciva perché sentiva dolore. Lui stava a terra, io presi il suo cellulare, che era
acceso, scattai delle fotografie dei luoghi e gli lasciai il mio recapito telefonico di
cellulare. Quando andai via io, non era ancora arrivata la polizia ma si era
raggruppata molta gente. Lui mi richiamò dopo uno o due anni dopo il sinistro e mi
chiese se ero disponibile a raccontare quanto fosse accaduto, ma non ci vedemmo di
persona perché lavoravo a Roma e vivevo a Frosinone nella casa dei miei genitori. Da
due anni, dopo che ho iniziato la pratica di separazione da mia moglie, io e Pt_1 5
abbiamo iniziato a frequentarci, perché entrambi iscritti ad una associazione Pt_1
che si chiama “padri separati” su Facebook, dove ci siamo reincontrati in via digitale,
anche via computer e con contatti telefonici, ma non di persona. La polizia non mi ha
mai contattato. Non ricordo quante foto scattai nell'occasione del sinistro. Quando
scattai io le foto non era ancora arrivata la polizia, ma l'ambulanza sì. Vidi che gli
infermieri facevano la manovra per mettere il sulla lettiga. La donna Pt_1
trasportata invece stava in piedi normalmente”.
Il secondo testimone, nella persona di , sul capo 1 ha risposto : “ Il Testimone_2
giorno 10/1/2014, alle ore 8.50 circa, assistetti ad un incidente. Ero uscito di casa per
andare all'hotel Ramada, e dovevo andare a Piazza Carlo III per prendere dei ricambi
della lavastoviglie dell'albergo. Vidi un uomo alla guida del ciclomotore che cadde in
una buca. C'era pure una donna trasportata sul ciclomotore. Entrambi portavano il
casco, ma non ricordo se si trattasse di un casco integrale. Il ciclomotore percorreva
la via Foria in direzione Piazza Carlo III e giunto all'altezza di un bar prima di Piazza
Cavour, all'altezza della Stazione metropolitana della vecchia linea , la linea 2, il
ciclomotore finì con la ruota anteriore in una buca esistente sul manto stradale
sconnesso, non segnalata . Io ero alla guida del mio ciclomotore, da solo. Stavo 4
metri circa dietro il ciclomotore del C'era traffico, anche se era scorrevole, Pt_1
per cui la buca era difficile da vedere. In quel periodo io abitavo in casa di mia madre
sito in Piazzetta Olivella n. 13, perché stavo in fase di separazione con mia moglie” .
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ Riconosco nella prima fotografia allegata alla
citazione il rettangolo in corrispondenza del quale cadde il ciclomotore e nella seconda
fotografia la disconnessione di cui ho fatto menzione . Io con me avevo il mio
cellulare”. 6
Sul capo 3 il teste ha risposto : “ Il ciclomotore cadde sul lato destro. Il cadde Pt_1
a terra, insieme con la donna trasportata. Il Migliore urlava per il dolore. Io mi fermai
a soccorrerlo e c'era una persona che scattava foto con un cellulare, ma non so dire
dove lo avesse preso il cellulare. Io diedi i miei recapiti di cellulare alla persona che
scattava le fotografie. Si tratta della stessa persona che è uscita prima della mia
deposizione dall'aula di udienza. Dopo qualche mese dal sinistro mi Parte_1
chiamò sul cellulare, che era un cellulare aziendale. Mi chiese se poteva mettermi come
testimone dell'accaduto e io risposi affermativamente. Nell'occasione non ricordo se mi
disse di essere stato operato, ma ricordo che disse di avere problemi forti al braccio e
al collo ”.
Sul capo 4 il teste ha dichiarato : “ Fino a quando sono rimasto sul posto, era arrivata
solo l'ambulanza, che caricò il . Non vidi arrivare forze dell'ordine. Dopo Pt_1
l'incidente la donna trasportata sul ciclomotore non l'ho vista proprio. Io ho incontrato
nel 2014 di persona a Piazza Garibaldi. Dopo non ci sono stati Parte_1
incontri di persona, ma solo dei contatti telefonici laddove lui insisteva perché io
venissi a deporre come testimone. Non ho più frequentato il Migliore di persona. Io in
occasione del sinistro non scattai delle fotografie. Le mie generalità in occasione del
sinistro le avevo date alla persona che scattava le foto ” .
Conclusa l'istruttoria testimoniale, non è stata ammessa la C.T.U. medico legale sollecitata dall'attore e la controversia è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, per poi essere rimessa in decisione.
Nel merito, la responsabilità del quale ente proprietario della strada Controparte_1
ove sarebbe avvenuto l'evento sembra essere stata affermata ai sensi dell'art. 16 legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, trattandosi del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di custodia della strada con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della 7
presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per aver omesso di vigilare per impedire danni a terzi, o comunque per aver costituito il dissesto del manto stradale un'insidia, rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., rivestendo i caratteri della “non visibilità” e della “non prevedibilità” per ogni utente della stessa strada, e quindi per colpa dell'ente locale. In proposito potrebbe richiamarsi pure il disposto dell'art. 14
D.Lgs. n. 285/1992 ( Codice della Strada e successive modificazioni ), che impone agli
Enti proprietari delle strade di provvedere “…alla manutenzione, gestione e pulizia
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi”, con conseguente obbligo di “…verificare che lo stato dei luoghi consenta la
circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” ( cfr. Cass. civ. sez. III,
11/11/2011, n. 23562 ).
In linea generale infatti, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. L'ente pubblico ha invece l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.
Con riguardo invece alla responsabilità ex art. 2051 c.c., pure ipotizzabile in base al contenuto della citazione introduttiva del presente giudizio, questa ha carattere oggettivo, e non presuntivo di colpa, essendo necessaria e sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito,
senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua infatti 8
un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa. Peraltro ricade sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2023, n. 19960 ).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisce, in altri termini, ipotesi di responsabilità di responsabilità aggravata o di presunzione di colpa, con la conseguenza che il custode si accolla tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, senza che occorra la dimostrazione della insidiosità della stessa e non potendo liberarsi egli mediante la semplice prova della propria diligenza, ma occorrendo, per impedire l'insorgere di tale titolo di responsabilità, la concreta prova di un fatto che abbia eliso il nesso di causa tra cosa e sinistro ( caso fortuito o forza maggiore ). Dal tenore letterale della norma di cui si discute emerge come costituisca in ogni caso elemento indispensabile, affinchè si configuri la fattispecie in oggetto, che il pregiudizio sia cagionato dalla cosa che si allega abbia provocato l'evento dannoso.
Ciò premesso, per provare il fatto storico descritto nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha allegato innanzitutto il rapporto redatto il 10/1/2014 dagli agenti della
Polizia Municipale del intervenuti sul luogo del sinistro dopo che Controparte_1
questo si era verificato. Invero nell'ordinamento processuale civile vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche le cosiddette prove atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni rese da persone informate dei fatti ( v. Cass. civ. sez. II,
20/1/2017, n. 1593 ). Nell'occasione furono raccolte dalla Polizia Municipale, non in
Piazza Cavour bensì presso l'ospedale Loreto Nuovo, dove era stata ricoverata la 9
vittima, anche le dichiarazioni rese da , che era la persona che viaggiava Persona_2
a bordo del ciclomotore condotto alla guida da . Dalla lettura della Parte_1
sua deposizione, resa alla p.g., si ricava una conferma della dinamica del sinistro riferita in citazione, nel senso che la trasportata dichiarò che mentre il ciclomotore stava circolando nella piazza la ruota anteriore finì in una buca e il mezzo a motore si piegò
sul lato destro causando la rovina a terra di entrambe le persone che stavano a bordo. In
ogni caso è rilevante che ella precisò, dinanzi alla Polizia Municipale, che alla scena aveva assistito una donna, nella persona di tale , che le aveva lasciato Parte_2
il suo biglietto da visita con il recapito telefonico 0815523312, e che nel frattempo era intervenuta anche la Polizia di Stato che si trovava a passare. Quindi era intervenuto il
118.
Beninteso, la sarebbe stata incapace a deporre nel processo civile, ai sensi dell'art. Per_2
246 c.p.c., qualora avesse riportato danni in conseguenza del sinistro ( cfr. Cass. civ.
sez. VI, 17/7/2019, n. 19121 ). In proposito va comunque evidenziato che il nominativo di detta paradossalmente, non è stato inserito nella lista testi Parte_2
contenuta nella seconda memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
mentre sono state indicate due persone la cui presenza non era stata affatto menzionata nella deposizione della Anzi, né la né riferirono, in sede Per_2 Per_2 Parte_1
di dichiarazioni spontanee rese alla p.g., della presenza sul luogo del sinistro di ES
, il quale nel corso dell'udienza del 24/1/2024 ha asserito di aver scattato delle
[...]
foto del sinistro con il cellulare del e di avergli pure fornito il proprio numero Pt_1
di telefono, e tanto meno di . Sarebbe stato invece normale, da parte loro, Testimone_2
indicare tali dati alla p.g. per agevolare le indagini, allo stesso modo in cui erano stati segnalati il nominativo e il numero di cellulare di . Parte_2 10
Le deposizioni dei due testimoni e concordano inoltre nell'escludere ES Tes_2
l'intervento, sul luogo dell'incidente, delle forze dell'ordine e nell'indicare la circostanza che era sopraggiunta solo l'ambulanza del 118, quando al contrario la Per_2
aveva precisato che, prima dell'ambulanza, era arrivata almeno la Polizia di Stato,
mentre dagli atti non si evince in quale momento arrivò la Polizia Municipale, se prima o dopo il trasporto del a bordo del mezzo di soccorso. Appare comunque Pt_1
inverosimile che un simile particolare sia sfuggito ad entrambi i testimoni escussi nel presente giudizio, i quali hanno dichiarato di aver assistito al caricamento del a Pt_1
bordo dell'ambulanza e quindi di essere stati presenti sul posto dall'inizio dell'incidente fino al suo epilogo.
Le dichiarazioni del sono poi intrinsecamente inverosimili. Non è invero ES
credibile che il teste si fosse curato di prendere il cellulare di un estraneo quale era la vittima del sinistro, che era riversa per terra, per scattare delle fotografie, posto che semmai un comportamento del genere lo avrebbe potuto tenere la che conosceva Per_2
il e quindi probabilmente sapeva dove questi custodiva il telefonino. Non è Pt_1
dato poi conoscere il motivo per cui il avrebbe dovuto fare delle fotografie ES
utilizzando il telefonino di un'altra persona quando aveva a disposizione il proprio.
Invero alla citazione attorea sono state allegate delle fotografie scattate con tutte evidenza nell'immediatezza del fatto, perché ritraggono alcuni operatori di ambulanza intenti a prestare soccorso ad un uomo riverso sull'asfalto, il che rende verosimile la circostanza che qualcuno prese l'iniziativa di raffigurare lo stato dei luoghi, non che questo qualcuno fosse il il quale era pure persona estranea rispetto al , ES Pt_1
che non lo conosceva.
Altrettando inverosimile è la circostanza che il fosse riuscito a fornire i propri ES
dati telefonici al mentre questi giaceva dolorante al suolo e quindi sicuramente Pt_1 11
non era nelle condizioni adatte a recepire e a segnare le indicazioni date da terzi estranei, anziché darli alla che a suo dire stava in piedi normalmente. Sempre per Per_2
lo stesso motivo, non è credibile che il rilasciasse i propri dati identificativi al Tes_2
solo perché costui stava scattando delle foto dei luoghi, e quest'ultimo a sua ES
volta non ha affatto dichiarato di averli poi trasmessi al Migliore.
Un ulteriore elemento che depone nel senso della inattendibilità dei due testimoni è la circostanza che il non è stato in grado di ricordare se i due passeggeri del ES
motorino fossero o meno muniti di casco di protezione, mentre il su tale Tes_2
domanda ha risposto affermativamente, senza però rammentare se si trattasse di un casco integrale.
Tutto ciò porta a considerare non credibile la versione fornita dai due testi escussi in giudizio. Invero in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità
del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni,
ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato
esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza,
può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( v. sul punto
Cass. civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ).
Per l'appunto sono le incongruenze già evidenziate a rendere non credibile la deposizione del e del sotto il profilo oggettivo. Neppure può ES Tes_2
considerarsi attendibile, almeno con riguardo alla dinamica del sinistro, la deposizione resa alla p.g. in fase di indagini dalla dato che questa, essendo stata coinvolta Per_2
nell'incidente ed essendo potenzialmente un soggetto leso, aveva un interesse 12
giuridicamente rilevante a rendere una versione dei fatti favorevole a sé stessa, tanto che probabilmente per questo motivo non è stata citata come testimone nel presente giudizio. Inoltre va evidenziato che tali soggetti hanno dichiarato che la ruota del ciclomotore si incastrò in una buca, quando dalle stesse fotografie prodotte dall'attore tale buca non risulta. Emerge invece l'esistenza di una disconnessione del perimetro dei sei tombini presenti sulla strada e che formavano un unico blocco tra di loro, e più
precisamente del bordo del cordolo di asfalto, come constatato dai vigili urbani nel rapporto del 10/1/2014. Di conseguenza deve ritenersi che non sia stata fornita prova sufficiente del verificarsi del fatto storico del sinistro quale descritto in citazione, o, più
precisamente, del nesso causale tra la situazione del manto stradale in Piazza Cavour e la caduta del motorino, caduta che in ipotesi potrebbe essersi verificata in un punto diverso da quello indicato dall'attore ed essere stata cagionata semplicemente dall'eccessiva velocità o dalla distrazione nella guida o da una manovra errata, il che esclude a sua volta la responsabilità dell'ente locale ai sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'attore.
Invero la mera caduta in sé ed il rinvenimento del danneggiato sul posto non possono assurgere a indizio della riconducibilità eziologica delle lesioni al dissesto stradale, non essendo elemento univocamente sintomatico del dedotto nesso causale ai sensi dell'art. 2729 c.c. ( v. Corte di Appello di Napoli sez. V, 4/3/2022, n. 884 ).
In ogni caso, anche a voler considerare attendibile la ricostruzione della vicenda descritta nell'atto introduttivo del giudizio, la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata, sempre in virtù della situazione concreta dei sei tombini quali raffigurati nelle fotografie allegate dal . Invero non esisteva alcuna buca, ma solo un leggero Pt_1
dissesto del bordo del cordolo di asfalto, in sé inidoneo a cagionare l'incastro di una ruota nel manto stradale. 13
In aggiunta, anche se dovesse ritenersi che il mezzo del fosse caduto a causa Pt_1
delle condizioni dei sei tombini e delle condizioni del perimetro del cordolo, l'intera responsabilità dell'accaduto andrebbe attribuita proprio a lui che in qualità di conducente non aveva tenuto conto neppure dei quattro dissuasori di velocità, la cui esistenza sul luogo del sinistro, eccepita dal non è stata contestata CP_1
specificamente nella prima memoria istruttoria depositata dall'attore ex art. 183 comma
6 c.p.c.
Invero, fermo restando che il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o di un terzo ma anche da un comportamento del danneggiato ( v. Cass. civ. sez. un.,
30/6/2022, n. 20943 ; Cass. civ. sez. III, 8/2/2023, n. 3739 ), in ambito di responsabilità
da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta in un avvallamento esiste un orientamento giurisprudenziale che ha rappresentato una deviazione temporanea rispetto alla interpretazione precedente e successiva e che ha affermato la tesi secondo cui non è
predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima ( la quale può invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2 ),
richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno ( v. Cass. civ. sez. III, 20/11/2020, n. 26524 ; Cass. civ. sez. III,
1/2/2018, n. 2480 ) ;
Secondo tale impostazione, il caso fortuito è un evento che praevideri non potest ,
mentre l'esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile, il che è lo stesso che dire che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integrerebbe il caso 14
fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, sarebbe tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( v. Cass. civ. sez. III,
27/6/2016, n. 13222 ) .
A tale interpretazione se ne è contrapposta una diversa, data dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato innanzitutto che la responsabilità
per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 c.c. – non sussiste qualora il danneggiato abbia fatto della cosa un uso improprio e anomalo, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione ( v. Cass. civ. sez. III,
6/4/2006, n. 8106 ). In particolare, gran parte della giurisprudenza di legittimità,
sottoponendo a revisione i princìpi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità
civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c.,
richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela,
riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne
consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio 15
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
In altri termini, la responsabilità per il danno da cose in custodia è oggettivamente configurabile in primo luogo qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno ( scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, scarica elettrica, frana e/o cedimento improvviso del manto stradale, ecc. ), ed in tal caso la prova del nesso eziologico gravante sul danneggiato è, per così dire, semplificata avendo ad oggetto l'evento concretamente verificatosi e i danni che ne sono conseguiti, mentre, quando si tratti di cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano,
quale, ad esempio, una strada o una pavimentazione di un locale, una scala, etc. - nel caso di specie la presenza di una disconnessione nel perimetro dei sei tombini stradali -
la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede la dimostrazione di qualche cosa di più
da parte del danneggiato, richiede, cioè, che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. In tal caso, dunque,
spetta al danneggiato dimostrare che la cosa che stava utilizzando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile,
l'infortunio verificatosi ( v. Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 6306/2013 ).
In particolare , fermo restando il presupposto della natura oggettiva della responsabilità
di cui all'art. 2051 c.c., è stato, anche di recente, ribadito dalla Cassazione che il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa ( ed essa soltanto ), intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, perché la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1127 comma 1 c.c. trova 16
fondamento nel principio di causalità materiale che serve a individuare il responsabile dell'illecito e impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione sul piano della causalità giuridica, funzionale al quesito se quell'evento è un danno risarcibile, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. ( a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art. ) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile ( ex aliis, Cass. 10/5/2018, n. 11258 ; Cass.
19/7/2018, n. 19218 ), e, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ( ex aliis, Cass. 17/1/2020, n. 842 ).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del Giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di condotta diligente ( da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato ) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (
cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa ), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. 17
In definitiva, nell'ambito del caso fortuito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo ( v. Cass. civ. sez. III, 8/2/2023, n. 3739 ), e ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma,
eccezionale, imprevedibile e inevitabile, e in tal senso depone l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cass. civ. sez. III,
16/10/2024, n. 26895 ; Cass. 11/5/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.
30/10/2018, n. 27724 ).
Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso che «Piccoli dislivelli del
fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo
determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto
indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il
giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di
autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta
tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della
pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato
correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della S.R..» ( v. Corte di
Appello Roma sez. I, 6/9/2010, n. 3436 , nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n.
3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo
dislivello” ) .
Infine, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, il danneggiato non può
dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno lamentato qualora il pericolo, perfettamente percepibile, avrebbe potuto essere evitato mediante l'uso dell'ordinaria diligenza ( v. Corte di Appello Roma sez. I, 29/8/2022, n. 5405 ) . 18
Se si applicano tali principi alla fattispecie in esame, assumono rilievo particolare la presenza della illuminazione naturale nel tratto in cui si è verificata la caduta, dato che si era in pieno giorno, per quanto dichiarato dallo stesso attore, nonché di dissuasori di velocità ; la conseguente piena visibilità del manto stradale;
la intrinseca staticità
dell'anomalia, che in realtà non esisteva come tale in quanto semplicemente la presenza dei tombini segnava una discontinuità rispetto al manto stradale asfaltato, e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile dal punto di vista oggettivo in quanto non occultata da ostacoli, e quindi evitabile con ordinaria avvedutezza tenendo una velocità consona ai luoghi.
Si tratta, in altri termini, di elementi che obiettivamente imponevano alla parte attrice un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione della stessa e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione del che aveva la gestione CP_1
del manto stradale, da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, mancando un suo comportamento colposo, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( v. sul punto Cass. civ. sez.
III, 2/11/2023, n. 30394 ). Ciò in quanto in tema è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'efficienza causale della
res rispetto alla condotta del danneggiato e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità
tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene ( v. Cass. civ.
sez. VI, 1/2/2021, n. 2184, in un caso in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la lieve disconnessione del manto stradale non fosse sufficiente per consentire il risarcimento ).
Fra l'altro in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad 19
integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal Giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 30/9/2014, n.
20619 ).
In effetti, anche a voler considerare attendibile la versione dei testimoni, è stato proprio il comportamento colposo della vittima che ha interrotto il nesso di causalità tra la cosa su cui asseritamente si era incastrata la ruota del ciclomotore, di per sè visibile nonché
segnalata, e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità dell'ente locale ai
sensi sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. ( v. per un caso simile Cass. civ. sez.
VI, 11/11/2022, n. 33390 ; Cass. civ. sez. III, 23/12/2022, n. 37724 ).
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. dell'attore e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal
D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14
comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata nell'atto introduttivo ( cd. criterio del
disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II, 11/2/2022, n. 4520 ).
Sul quantum della liquidazione, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente il valore della controversia è infatti quello 20
corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum, sicché il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore ( v.
Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
Va considerato inoltre che in tema di liquidazione del compenso spettante all'avvocato,
la determinazione del valore della causa, anche ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario applicabile, deve essere effettuata a norma del codice di procedura civile, con la conseguenza che, in difetto di concreti elementi di stima precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, deve ritenersi di valore indeterminabile la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro,
costituiscano l'oggetto o uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
Lo stesso vale quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie,
l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario,
presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione ( cfr.
Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n. 10984 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali 21
livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Il valore della presente controversia va dunque considerato indeterminabile e la causa di complessità media.
In proposito non rileva quanto precisato in sede di conclusioni dalla parte attrice, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez. III, 6/4/2006, n. 8075 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
All'importo liquidato a titolo di spese giudiziali non possono essere aggiunte l'IVA e la
CPA quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 )
nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M.
10/3/2014 n. 55, che di regola è dovuto “in ogni caso” ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010,
n. 16153 ), in quanto l'Avvocatura interna del che lo ha difeso in giudizio, non CP_1 22
appartiene al libero foro ma è incardinata istituzionalmente negli apparati interni dell'ente.
Più in particolare, per l'IVA, la CPA ed anche per le spese generali trova applicazione,
ratione temporis, la legge 23/12/2005, n. 266 ( entrata in vigore il 1 gennaio 2006 ) che,
all'art. 1 comma 208, per la dichiarata esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha introdotto una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c. ( in virtù del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza posti a carico del datore di lavoro ), disponendo che "le somme finalizzate alla corresponsione
di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da
considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro". La
disposizione citata ha, quindi, previsto l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore, per la parte relativa ai compensi professionali ( v. Cass. civ. sez. II,
5/2/2024, n. 3242 ), e la questione di legittimità della stessa è stata considerata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2009. In altri termini, l'applicazione della norma di cui sopra al caso di specie comporta che i compensi liquidati a favore dell'avvocatura interna dell'ente pubblico comprendono anche gli oneri previdenziali e il rimborso forfettario.
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè verifichi se i testimoni e , escussi Testimone_1 Testimone_2
entrambi nel corso della udienza del 24/1/2024 , abbiano reso una deposizione falsa nel momento in cui hanno descritto la dinamica del sinistro ed abbiano quindi commesso il reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
23
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro 7.281 Controparte_1
per compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 24/1/2024 e della presente sentenza alla Parte_3
presso il Tribunale di Napoli perché valuti la eventualità di procedere a carico dei testimoni e in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_1 Testimone_2
Napoli, 16/4/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi