TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 208/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa RI EL PR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in com- posizione monocratica ed in persona della dott.ssa RI EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2025 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss, L. 681\1981 vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA , in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rapp.te p.t. Amm.re domiciliata in Carinola (CE) alla CP_1
Via Rio Persico N. 128, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Trabucco (Cod.
Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domici- C.F._1 liata in Carinola (CE) al Corso Umberto I, in virtù di procura in atti
Ricorrente/opponente
e
già Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA/Cod. Fisc. ), in persona del sig. An-
[...] P.IVA_2 gelo , quale procuratore della Agenzia delle Entrate - Riscos- Parte_2 sione in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772, con sede legale in
Roma Via G. Grezar, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita EL Regno
(Cod. Fisc. presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58, in virtù di procura in atti
Resistente/opposta nonché
(P.IVA/Cod. Fisc. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del Direttore Generale dr. domiciliato per la carica pres- Controparte_5 so la Sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, rappresentata e dife- sa dall'avv. Serena De Sio Cesari (Cod. Fisc. pres- C.F._3 so il cui studio è elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38, in virtù di procura in atti
Resistente/opposta
CONCLUSIONI Per la come da comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e Parte_1
2
125 Disp. Att. c.p.c. e note relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con mo- dalità cartolare.
Per l' opposta: come da comparsa di costituzione e risposta e note CP_6 relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per opposta: come da comparsa di costitu- Controparte_4 zione e risposta e note relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con mo- dalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo va evidenziato che la socie- tà ha proposto in riassunzione premettendo, nello spe- Parte_1 cifico:
- di aver promosso innanzi il Tribunale di Napoli opposizione avverso la cartella di pagamento N. 028 2024 00134342 71 000 convenendo in giudizio i resistenti (d'ora in Controparte_2 poi e con contestuale istanza di so- CP_6 Controparte_4 spensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, sul rilievo della sussistenza, a suo dire, del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, contestando la regolarità del recupero coattivo mediante proce- dura esattoriale delle somme asseritamente dovute a Parte_3
;
[...]
- che il giudizio veniva così rubricato al n.R.G. 7812/2024 e con comparsa di risposta depositata il 23.09.2024 si costituiva ritualmente la resisten- te la quale eccepiva infondatezza nonché Controparte_4 contraddittorietà delle doglianze opposte;
- che nel predetto giudizio con comparsa del 23.08.2024 si costituiva, al- tresì, l' la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per CP_6 territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Santa RI Ca- pua Vetere nonché la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di legge oltre tardività e irritualità dell'opposizione avverso vi- zi formali della cartella di pagamento e carenza di legittimazione pas-
3
siva;
- che con ordinanza resa in data 19.11.2024, stante l'adesione dell'opponente all'eccezione di incompetenza terri- Parte_1 toriale formulata dall' resistente, il Tribunale di Napoli statuiva in CP_6 conformità con declaratoria di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Santa RI Capua Vetere e disponeva così la cancellazione della causa dal ruolo.
Dunque, l'opponente ha dedotto di aver riassunto tem- Parte_1 pestivamente ex art. 50 c.p.c. e 125 Disp. Att. c.p.c. il giudizio innanzi l'intestato Tribunale insistendo per la illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme asseritamente dovute a
[...]
Controparte_7
Si è costituita in giudizio con memoria del 27.02.2025 l'opposta
[...] la quale ha nuovamente eccepito la tardività e irritualità Controparte_4 dell'opposizione e ha concluso, nel merito, per il rigetto della stessa giac- ché infondata in fatto e diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' la quale ha ribadito, anche in CP_6 questa sede, le difese già svolte ovvero la tardività dell'opposizione giac- ché proposta oltre il termine di legge oltre tardività e irritualità dell'opposizione avverso vizi formali della cartella di pagamento nonché la carenza di legittimazione passiva.
L ha, dunque, concluso per la conferma della cartella esattoriale im- CP_6 pugnata.
La causa così ritenuta matura per la decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare dell'11.09.2025 veniva aggiornata all'udienza del
20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Il merito
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito fun- zionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del cor- retto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospetta- zione operata dalle parti – occorre rilevare che la spiegata opposizione è vol- ta essenzialmente a contestare il quomodo dell'azione esecutiva, pertanto ri- conducibile all'ambito dell'art. 617 c.p.c. per motivi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo.
Il Tribunale reputa necessario soffermarsi sulla questione della regolarità
4
formale del titolo di cui supra al punto n. 1: a ben vedere, tale circostanza costituisce un prius logico rispetto alla delibazione delle ulteriori censure svolte, in ragione delle conseguenze giuridiche scaturenti ove sia configura- bile la detta ipotesi.
La parte opponente, difatti, ha tacciato l'illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme asseritamente dovute a
[...]
e poste ad oggetto della cartella di pagamento de qua. Parte_4
Ebbene, è orientamento pacifico in giurisprudenza che i vizi, come quello in esame, inerenti la regolarità formale del titolo esecutivo ovvero la mancata notifica dello stesso, costituiscono motivi da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi per legge entro il termine pe- rentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto. Sul punto si richiamano ex multis le seguenti pronunce: Cass. Civ.
Sezione III, 04.07.2006 n. 15275; Cass. 21.2.2007, n. 4018; Cass. 3.4.2012,
n. 5333; Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018, n. 8402.
Tanto preliminarmente chiarito in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi la inammissibilità per tardività della doglianza spiegata con l'opposizione proposta. Come altresì noto, infatti, la opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c., deve essere spiegata nel termine di decadenza dei venti giorni previsto dalla norma.
Come noto, le opposizioni agli atti esecutivi prevedono il termine perentorio di venti giorni per la relativa proposizione, nella specie decorrente dalla no- tificazione della intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo notifica del
11.03.2024 e, dunque, una volta elasso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Ne deriva che l'opposizione proposta debba essere dichiarata inammissibile.
Spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale non consolidato in materia di riscossio- ne dei contributi in esame da parte dell CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione;
• compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Santa RI Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
5
RI EL PR
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa RI EL PR
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa RI Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in com- posizione monocratica ed in persona della dott.ssa RI EL PR, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 208/2025 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e ss, L. 681\1981 vertente
tra
(Cod. Fisc./P.IVA , in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rapp.te p.t. Amm.re domiciliata in Carinola (CE) alla CP_1
Via Rio Persico N. 128, rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Trabucco (Cod.
Fisc. ) presso il cui studio è elettivamente domici- C.F._1 liata in Carinola (CE) al Corso Umberto I, in virtù di procura in atti
Ricorrente/opponente
e
già Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA/Cod. Fisc. ), in persona del sig. An-
[...] P.IVA_2 gelo , quale procuratore della Agenzia delle Entrate - Riscos- Parte_2 sione in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile del 25.07.2024 rep. 181515 racc. 12772, con sede legale in
Roma Via G. Grezar, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita EL Regno
(Cod. Fisc. presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliata in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58, in virtù di procura in atti
Resistente/opposta nonché
(P.IVA/Cod. Fisc. ), in persona Controparte_4 P.IVA_3 del Direttore Generale dr. domiciliato per la carica pres- Controparte_5 so la Sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, rappresentata e dife- sa dall'avv. Serena De Sio Cesari (Cod. Fisc. pres- C.F._3 so il cui studio è elettivamente domiciliata in San Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38, in virtù di procura in atti
Resistente/opposta
CONCLUSIONI Per la come da comparsa in riassunzione ex art. 50 c.p.c. e Parte_1
2
125 Disp. Att. c.p.c. e note relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con mo- dalità cartolare.
Per l' opposta: come da comparsa di costituzione e risposta e note CP_6 relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con modalità cartolare.
Per opposta: come da comparsa di costitu- Controparte_4 zione e risposta e note relative all'udienza del 20.11.2025 trattata con mo- dalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo va evidenziato che la socie- tà ha proposto in riassunzione premettendo, nello spe- Parte_1 cifico:
- di aver promosso innanzi il Tribunale di Napoli opposizione avverso la cartella di pagamento N. 028 2024 00134342 71 000 convenendo in giudizio i resistenti (d'ora in Controparte_2 poi e con contestuale istanza di so- CP_6 Controparte_4 spensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, sul rilievo della sussistenza, a suo dire, del fumus boni iuris nonché del periculum in mora, contestando la regolarità del recupero coattivo mediante proce- dura esattoriale delle somme asseritamente dovute a Parte_3
;
[...]
- che il giudizio veniva così rubricato al n.R.G. 7812/2024 e con comparsa di risposta depositata il 23.09.2024 si costituiva ritualmente la resisten- te la quale eccepiva infondatezza nonché Controparte_4 contraddittorietà delle doglianze opposte;
- che nel predetto giudizio con comparsa del 23.08.2024 si costituiva, al- tresì, l' la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per CP_6 territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Santa RI Ca- pua Vetere nonché la tardività dell'opposizione perché proposta oltre il termine di legge oltre tardività e irritualità dell'opposizione avverso vi- zi formali della cartella di pagamento e carenza di legittimazione pas-
3
siva;
- che con ordinanza resa in data 19.11.2024, stante l'adesione dell'opponente all'eccezione di incompetenza terri- Parte_1 toriale formulata dall' resistente, il Tribunale di Napoli statuiva in CP_6 conformità con declaratoria di incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Santa RI Capua Vetere e disponeva così la cancellazione della causa dal ruolo.
Dunque, l'opponente ha dedotto di aver riassunto tem- Parte_1 pestivamente ex art. 50 c.p.c. e 125 Disp. Att. c.p.c. il giudizio innanzi l'intestato Tribunale insistendo per la illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme asseritamente dovute a
[...]
Controparte_7
Si è costituita in giudizio con memoria del 27.02.2025 l'opposta
[...] la quale ha nuovamente eccepito la tardività e irritualità Controparte_4 dell'opposizione e ha concluso, nel merito, per il rigetto della stessa giac- ché infondata in fatto e diritto.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' la quale ha ribadito, anche in CP_6 questa sede, le difese già svolte ovvero la tardività dell'opposizione giac- ché proposta oltre il termine di legge oltre tardività e irritualità dell'opposizione avverso vizi formali della cartella di pagamento nonché la carenza di legittimazione passiva.
L ha, dunque, concluso per la conferma della cartella esattoriale im- CP_6 pugnata.
La causa così ritenuta matura per la decisione con ordinanza resa all'esito dell'udienza cartolare dell'11.09.2025 veniva aggiornata all'udienza del
20.11.2025 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Il merito
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito fun- zionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del cor- retto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospetta- zione operata dalle parti – occorre rilevare che la spiegata opposizione è vol- ta essenzialmente a contestare il quomodo dell'azione esecutiva, pertanto ri- conducibile all'ambito dell'art. 617 c.p.c. per motivi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo.
Il Tribunale reputa necessario soffermarsi sulla questione della regolarità
4
formale del titolo di cui supra al punto n. 1: a ben vedere, tale circostanza costituisce un prius logico rispetto alla delibazione delle ulteriori censure svolte, in ragione delle conseguenze giuridiche scaturenti ove sia configura- bile la detta ipotesi.
La parte opponente, difatti, ha tacciato l'illegittimità del recupero coattivo mediante procedura esattoriale delle somme asseritamente dovute a
[...]
e poste ad oggetto della cartella di pagamento de qua. Parte_4
Ebbene, è orientamento pacifico in giurisprudenza che i vizi, come quello in esame, inerenti la regolarità formale del titolo esecutivo ovvero la mancata notifica dello stesso, costituiscono motivi da qualificare come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi per legge entro il termine pe- rentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto. Sul punto si richiamano ex multis le seguenti pronunce: Cass. Civ.
Sezione III, 04.07.2006 n. 15275; Cass. 21.2.2007, n. 4018; Cass. 3.4.2012,
n. 5333; Cassazione civile sez. VI, 04/04/2018, n. 8402.
Tanto preliminarmente chiarito in punto di qualificazione della domanda, deve rilevarsi la inammissibilità per tardività della doglianza spiegata con l'opposizione proposta. Come altresì noto, infatti, la opposizione ai sensi dell'art.617 c.p.c., deve essere spiegata nel termine di decadenza dei venti giorni previsto dalla norma.
Come noto, le opposizioni agli atti esecutivi prevedono il termine perentorio di venti giorni per la relativa proposizione, nella specie decorrente dalla no- tificazione della intimazione di pagamento, avvenuta a mezzo notifica del
11.03.2024 e, dunque, una volta elasso il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Ne deriva che l'opposizione proposta debba essere dichiarata inammissibile.
Spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione dell'orientamento giurisprudenziale non consolidato in materia di riscossio- ne dei contributi in esame da parte dell CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
• dichiara inammissibile l'opposizione;
• compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Santa RI Capua Vetere, 24.11.2025
Il Giudice
5
RI EL PR
6