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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 19.2.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CECCHELLA CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARONI MARIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIUGNI Controparte_1 C.F._1 SIMONE (CF e dell'Avv. CECCARELLI ANNA C.F._2
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
ora (CF con il patrocinio Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 dell'Avv. GIUNTI MARCO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1480/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023
CONCLUSIONI
In data 19.2.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, previa fissazione dell'udienza per la discussione, accogliere i motivi tutti di appello formulati nella narrativa e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 1480/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 29.11.2023,
pagina 1 di 13 notificata in data 7.12.2023, accogliendo le seguenti conclusioni:
1. in via istruttoria, disporre i mezzi di prova indicati nel ricorso introduttivo e non ammessi e in particolare la nomina di un nuovo consulente che valuti la tipologia di attività della ditta alla luce Controparte_1 anche dei registro dei corrispettivi, delle causali degli scontrini fiscali e dei mastrini di sottoconto;
2. nel merito, quanto ad , 1. accertato il suo inadempimento alla clausola 6 del contratto CP_2 di locazione stipulato il 1/12/2009, condannarla a corrispondere a titolo di penale il doppio del canone di locazione a partire dalla messa in mora con lettera del 7/02/2017 e sino a quando non sarà pronunciata condanna alla cessazione dell'attività di riparazione degli autoveicoli e questa sarà effettivamente ottemperata dalla convenuta;
3. ancora nel merito, condannare alla CP_2 cessazione dell'attività di riparazione di autoveicoli con determinazione della somma di denaro dovuta dalla medesima per ogni violazione o inosservanza del provvedimento che sarà emesso, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del medesimo, ex art. 614 bis c.p.c.
4. Quanto a :
4.1. condannare il sig. alla cessazione dell'attività Controparte_1 Controparte_1 di riparazione di autoveicoli, preclusa al conduttore e al subconduttore nel contratto di locazione, con determinazione della somma di denaro dovuta dal medesimo per ogni violazione o inosservanza del provvedimento che sarà emesso, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del medesimo, ex art. 614 bis c.p.c.; 4.2. condannare il sig. ai danni tutti Controparte_1 subiti per lo svolgimento dell'attività vietata nella misura della penale pari al doppio del canone di locazione, o in subordine, nella somma che sarà determinata in corso di causa, sia quanto al danno emergente, sia quanto al lucro cessante, sia che risulti determinata una sua responsabilità esclusiva o sia che sia stabilita una sua responsabilità in solido con;
5. con vittoria nelle CP_2 spese e compensi, oltre accessori come per legge.”.
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione:
1.rigettare integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto in tutti i suoi motivi per le ragioni tutte di cui in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1480 del 29.11.2023, pubblicata Parte_1 nella stessa data, resa dal Giudice Dott.ssa Alessia De Durante nel procedimento iscritto al n. 2841/2020 RG, nonché tutte le domande ivi avanzate;
2. anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare e in rito: accertare il difetto di rappresentanza dell'amministratore non sanato ex art. 182 c.p.c. in Controparte_4 primo grado ed in appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza in rito di rigetto dell'appello e della domanda avanzata in primo grado. Nel merito: a) per i motivi tutti di cui in narrativa respingere tutte le domande avanzate da nei confronti del Signor Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento dei
[...] compensi e delle spese di causa, oltre accessori di legge b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto condannare la società attrice al pagamento delle spese del CTP di Controparte_1 nella misura di € 2.800,00 oltre accessori come da notula in atti Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Cont Per parte appellata “affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis Voglia: previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere l'appello promosso dalla in quanto infondato e confermare in toto la sentenza n.1480/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 29.11.2023; in via meramente subordinata, qualora la Corte d'Appello ritenesse di accogliere le domande della ricorrente nei confronti della scrivente Società appellata si
pagina 2 di 13 chiede in via riconvenzionale che la parte appellata sia condannata a Controparte_1 manlevare e tenere indenne in ossequio all'art. 23 del contratto di comodato in CP_3 essere tra le parti, dal pagamento di qualsiasi somma e/o da ogni tipo di pregiudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, ed proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 1480/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023, che aveva rigettato la domanda proposta da , con conseguente condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
1. – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva adito, nei confronti di e di il tribunale di Parte_1 Controparte_1 CP_2
Pisa, esponendo: di avere sottoscritto, in data 1.12.2009, un contratto di locazione con avente ad CP_2 oggetto l'appezzamento di terreno, di proprietà della medesima sito in Volterra Parte_1
(PI), della superficie di mq. 1000 circa, ubicato in loc. S. Alessandro, iscritto al Catasto Terreni al foglio 112, particella 563; Cont che aveva realizzato a propria cura e spese, sul predetto terreno, un impianto di distribuzione per carburanti, ai fini dell'esercizio della propria attività commerciale;
che l'art. 6 del contratto di locazione contemplava il diritto della conduttrice ( di CP_2 sublocare in tutto o in parte il terreno locato, con il divieto di farvi esercitare attività di commercio e noleggio di veicoli nuovi e usati nonché attività di riparazione di auto, essendo ammesse soltanto attività di lavaggio auto, gommista, cambio olio, filtro olio, vendita di accessori e gadget CP_ marchio , ristorazione, bar e rivendita giornali;
che, in caso di inadempimento, la locatrice avrebbe avuto diritto a pretendere il pagamento di una penale pari al doppio del canone di locazione annuo, fino al rilascio, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto;
Cont che aveva affidato la gestione della stazione di carburanti alla ditta individuale AN
Massimiliano, con sede in Volterra, via SS 68 km. 37,841; che, tuttavia, nella stazione di servizio carburanti veniva da tempo svolta attività di officina per riparazioni auto, in violazione della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione sopra richiamato, oltretutto in concorrenza con l'officina meccanica limitrofa, nella titolarità della F.LL
BA snc, il cui capitale sociale apparteneva ad alcuni soci di Parte_1
pagina 3 di 13 Con che le richieste inviate dalla ricorrente, per il tramite del suo legale, ad per far cessare l'attività di riparazione di autoveicoli ed ottenere la riduzione in pristino dell'area, con l'eliminazione dei manufatti abusivi realizzati dalla conduttrice, non aveva avuto alcun esito;
concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti alla cessazione dell'attività di riparazione di autoveicoli nonché al pagamento della penale contrattuale o della somma ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore Controparte_4 nonché il difetto di legittimazione passiva di esso stante l'inesistenza di qualsiasi CP_1 rapporto contrattuale con la ricorrente;
contestava, in ogni caso, che nella stazione di servizio venisse svolta attività di riparazione di auto;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio contestando integralmente le domande proposte CP_2 nei suoi confronti da;
nell'ipotesi di accoglimento, chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
a manlevarla da ogni conseguenza. CP_1
1.4. – La causa veniva istruita con prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di c.t.u.
1.5. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) costituiva onere della ricorrente provare lo svolgimento della “attività di riparazione auto” da parte del e, quindi, la violazione del divieto previsto dall'art. 6 del contratto di locazione CP_1 stipulato in data 1.12.2009, il che, però, non era avvenuto;
(-) in proposito, non significative si presentavano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, mentre l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che dalla contabilità della ditta AN non emergeva una prevalenza di acquisti di materiale destinati all'attività di riparazione auto, i quali erano pari solo allo 0,05% del totale;
(-) inoltre, inammissibile si presentava il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente, in quanto privo dei requisiti di legge;
(-) pertanto, il ricorso andava respinto e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che aveva errato il tribunale nell'attribuire importanza alla gravità dell'inadempimento, non considerando che la domanda proposta dalla ricorrente era finalizzata ad ottenere l'adempimento, da parte della conduttrice, delle obbligazioni contrattuali e cioè la cessazione dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli – ad esclusione della pagina 4 di 13 sostituzione delle gomme, del cambio olio e dei relativi filtri – vietata espressamente dall'art. 6 del contratto di locazione.
Pertanto, sarebbe stato sufficiente accertare anche un singolo episodio di violazione di tale divieto per giustificare l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente.
Nella specie, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare l'esistenza di elementi indicativi dello svolgimento dell'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, con specifico riferimento alle causali riportate in alcune fatture ed alla tipologia dei prodotti acquistati dalla ditta AN, il che dimostrava la fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
2) Con il secondo, denunciava l'incompletezza dell'indagine peritale che non aveva preso in considerazione l'intera documentazione fiscale (registro dei corrispettivi, scontrini e mastrini di sottoconto) della ditta AN, essendosi limitata ad esaminare solo le fatture di acquisto, con conseguente inattendibilità delle sue risultanze.
Quindi, aveva errato il tribunale nel non disporre un'integrazione della c.t.u.
3) Con il terzo, rilevava che il primo giudice aveva errato anche nel non ammettere il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente, ritenendo ingiustamente la formula generica e valutativa.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di rappresentanza processuale in capo a quale Controparte_4 amministratore di per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse Parte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, lamentava l'implicito rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione preliminare concernente il difetto di rappresentanza processuale di , unico conferente la Controparte_4 procura alle liti, sebbene l'atto costitutivo della società prevedesse un sistema di Parte_1
“amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva”, con la conseguenza che il mandato al difensore andava rilasciato anche dall'altro amministratore . Persona_1
Pur essendo l'eccezione stata tempestivamente sollevata dal la ricorrente si era limitata CP_1
a depositare solo un verbale assembleare di ratifica dell'operato di che, in quanto Controparte_4 tale, non aveva alcuna efficacia processuale.
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non aver condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute dal medesimo CP_1
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni. CP_3
pagina 5 di 13 2.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – Deve, in ordine logico, essere affrontato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal in quanto concernente la questione, avente carattere preliminare, dell'accertamento del CP_1 dedotto difetto del potere di rappresentanza processuale in capo a , dal che Controparte_4 discenderebbe l'invalidità della procura alle liti rilasciata da sia per il primo che per il Parte_1 secondo grado di giudizio.
In proposito, giova considerare che secondo l'art. 22.1 dello statuto sociale di : Parte_1
“all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale”.
Pertanto, non è prevista alcuna rappresentanza congiunta della società, con la conseguenza che doveva ritenersi pienamente legittimato a rilasciare la procura alle liti. Controparte_4
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria” (cfr. Cass. civ., ord. n. 8987/2020).
Nella specie, la procura alle liti risulta chiaramente rilasciata da “nella sua qualità Controparte_4 di amministratore e legale rappresentante” della sicché spettava al Parte_1 CP_1 fornire la prova dell'inesistenza del potere rappresentativo in capo al conferente.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, essendosi l'appellato/appellante in via incidentale limitato a produrre, in primo grado, una visura camerale storica di , aggiornata al 16.3.2020, da Parte_1 cui si evince che la società era sottoposta ad un sistema di amministrazione “pluripersonale individuale congiuntiva”, il quale non implica, necessariamente, limitazioni del potere di rappresentanza.
Ad ogni modo, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa del ha CP_1 Parte_1 depositato verbale di assemblea dei soci del 22.12.2020 in cui si dava atto che “il co- amministratore esaminati gli atti di causa del contenzioso seppur introdotti dal co- Persona_1 amministratore ritiene trattarsi di un atto dovuto da parte dell'organo Controparte_4 amministrativo ai fini della tutela della società”, con conseguente ratifica, a maggioranza dei soci
(tra cui ), della decisione di intraprendere il giudizio. Persona_1
pagina 6 di 13 Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio, che concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente medesimo, costituendo una condizione dell'azione, può intervenire per tutto il corso del processo, con effetto retroattivo, salvo sia intervenuto sul punto il giudicato e purchè contenga la volontà espressa di ratificare” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del
19.6.2007, n. 14260).
Principio che appare applicabile anche al caso in esame, laddove si consideri che la ratifica dell'operato di , in ordine all'instaurazione della presente causa, risulta data non Controparte_4 solo dalla maggioranza dei soci ma anche dall'altro amministratore . Persona_1
Ne consegue la validità – anche, in ipotesi, per successiva ratifica da parte del competente organo societario – della procura alle liti rilasciata da per il primo ed il secondo grado di Controparte_4 giudizio (a prescindere dal fatto che, in appello, è intervenuta nuova costituzione di , in Parte_1 persona dell'amministratore unico , che ha rilasciato, anche ai sensi dell'art. 182 Controparte_4
c.p.c., nuova procura al difensore).
Il mezzo, pertanto, è caducato.
4 – Sempre in ordine logico, vanno, a questo punto, affrontati i primi due motivi dell'appello principale proposto da , da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi Parte_1 tra di loro.
4.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare come l'appellante non contesti la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “incombeva senz'altro su parte attrice l'onere della prova dello svolgimento della “attività di riparazione auto” in violazione del divieto, previsto all'art 6 del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2009”, ragion per cui la stessa deve ritenersi coperta da giudicato.
In secondo luogo, se è vero che “in materia di clausola penale, non è consentito al giudice di dare rilievo alla scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento per escludere il diritto alla prestazione della penale, essendo l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, quale che sia la sua importanza, condizione sufficiente a far sorgere tale diritto” (cfr. Cass. civ. n.
9532/2000), è altrettanto vero che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il tribunale non ha fondato la sua decisione sulla ritenuta non gravità dell'inadempimento ravvisato nei confronti di . Parte_2
Difatti, il primo giudice ha, con ragionamento certamente condivisibile, escluso, sulla base dell'espletata istruttoria, la configurabilità di ogni profilo di inadempimento nei riguardi della parte conduttrice.
pagina 7 di 13 4.1.1. – In proposito, particolarmente significative si presentano proprio le risultanze dell'espletata c.t.u.
In particolare, l'ausiliario – a cui era stato dato il compito di “verificare se sulla base della documentazione fiscale ed in particolare le fatture emesse negli anni 2017, 2018 e 2019 risultino
o meno acquisti di materiali riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione veicoli ed in caso di riscontro positivo in quale misura” (cfr. ordinanza del 3.11.2021) – ha, innanzi tutto, premesso che “le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione disciplinate dalla Legge n. 122 del 05.02.1992 all'art 1 secondo comma definiscono come attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore quali ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carreLL, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Lo stesso riferimento legislativo esclude espressamente dall'esercizio di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, nonché l'attività di commercio di veicoli. Il comma successivo del solito articolo distingue l'attività di autoriparazione nelle attività di a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista. L'art. 6 della normativa di cui trattasi comanda ai proprietari o possessori dei veicoli e di complessi veicoli a motore di avvalersi per la manutenzione e riparazione di questi mezzi di imprese iscritte in appositi albi, fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione.” (cfr. c.t.u., pag. 4).
Il perito ha, poi, precisato che “ai fini della presente relazione peritale non sono stati considerati beni utili all'attività di autoriparazione come definita dall'art. 1 secondo e terzo comma della Legge
122/1992 queLL destinati al cambio gomme, alla manutenzione dei pneumatici ed i relativi servizi strettamente accessori. Sono stati, invece, ritenuti beni riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione di veicoli anche queLL che si trovano al “confine” fra le attività di meccatronica e quella di gommista, quali le pasticche dei freni ed il servizio per la loro sostituzione. I beni di cui trattasi risultano, infatti, sicuramente utilizzati nell'attività di manutenzione e riparazione di veicoli di tipo meccanico e la loro sostituzione svolta in officina meccanica, ma è da rilevare che, nella prassi, talvolta il cambio delle pasticche dei freni è un'attività richiesta ed eseguita anche dal gommista”.
Pertanto, sulla base della documentazione esaminata (costitute dalle fatture di vendita e di acquisto), il c.t.u. ha accertato che “il valore degli acquisti di beni riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione di veicoli risultano per i tre anni esaminati (2017-2018-2019) in complessivi Euro 3.066,19” pari all'1,13% del totale (cfr. c.t.u., pag. 7).
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda le vendite, nel periodo considerato, quelle riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ammontano ad € 7.370,21 pari al 3,73% del totale. Con 4.1.2. – Ora, l'art. 6 del contratto di locazione, stipulato tra ed così recita: “la Parte_1 conduttrice avrà il diritto di sublocare tutto o parte del terreno locato o di cedere il contratto di locazione esclusivamente ad un gestore dell'impianto […] nei limiti previsti dalle sue attività e pertanto con l'esclusione di farvi esercitare attività di commercio o noleggio di veicoli nuovi e usati
e attività di riparazione auto, con la sola esclusione di lavaggio auto, gommista, cambio olio e CP_ filtro olio, accessori e gadget marchio e società collegate e attività complementari quali a titolo esemplificativo, bar ristorazione, rivendita giornali”.
Sostiene l'appellante che “sarebbe stato sufficiente anche un singolo episodio di inadempimento
(rectius, svolgimento di attività espressamente vietata dal contratto di locazione) per consentire
l'accoglimento della domanda di condanna all'obbligo di non fare, sia rivolta ad CP_2 conduttrice del rapporto, sia rivolta al che tale obbligo ha assunto nel Controparte_1 contratto con (e a cui ha correttamente rivolto domanda di manleva)” (cfr. CP_2 CP_2 atto di appello, pag. 8), con la conseguenza che, avendo il c.t.u. accertato comunque l'esercizio dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli, la domanda volta all'applicazione della penale andava accolta.
Si deve dissentire.
4.1.3. – Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'esecuzione dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli è rimasta completamente indimostrata.
Al riguardo, l'espletata c.t.u. si è limitata ad accertare la riconducibilità, peraltro in misura estremamente modesta (se non irrisoria), di alcune fatture di vendita e di acquisto a tali prestazioni.
Tuttavia, in mancanza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esercizio, in concreto, dell'attività di autoriparazione, l'accertamento del c.t.u. si colloca su di un piano meramente astratto.
Ciò tanto più se si considera che l'attività di gommista, contrattualmente autorizzata, presenta, come evidenziato dall'ausiliario, evidenti profili di sovrapposizione con quella di manutenzione e riparazione degli autoveicoli.
Pertanto, non si può escludere che le fatture di vendita e di acquisto, astrattamente riconducibili all'attività di riparazione e manutenzione delle autovetture, fossero relative ad un'attività meramente accessoria a quella di gommista o alle altre, anch'esse autorizzate, di “cambio olio e filtro olio”.
Lo stesso è a dirsi anche per le fatture aventi ad oggetto batterie, tergicristaLL e lampadine per auto, essendo pure la vendita di questi “accessori” contrattualmente consentita.
pagina 9 di 13 In ogni caso, non consta che tale materiale sia stato installato sulle autovetture e, quindi, utilizzato nell'ambito di un'attività di manutenzione e riparazione.
Ne deriva che, proprio in considerazione del fatto che l'attività di gommista rientra, per legge, in quella più ampia di autoriparazione (ex art. 1, comma 3, della l.n. 122/1992 onde “ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) ; b) CP_6 carrozzeria;
c) gommista”), costituiva precipuo onere dell'appellante dimostrare l'effettivo svolgimento, da parte del delle attività (di autoriparazione) non rientranti in quella di CP_1 gommista.
Il che, però, non è avvenuto.
Sul punto, anzi, la domanda si presenta carente proprio sotto il profilo assertivo, essendosi limitata ad allegare l'esercizio, nell'immobile locato, di “attività di officina per Parte_1 riparazione auto” (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), senza, tuttavia, neppure specificare in cosa tale attività sarebbe consistita e senza considerare che anche l'attività di gommista rientra, di per sé, in quella di autoriparazione.
4.1.4. – Né alcuna rilevanza, come correttamente osservato dal tribunale, può attribuirsi all'espletata prova orale.
Difatti, il teste ha riferito di nulla sapere al riguardo, mentre il teste Testimone_1 Tes_2
ha dichiarato: “lavorando nei pressi del distributore vedo sempre fare
[...] Persona_2 attività di distribuzione del carburante, al distributore vedo solo lui. Ho anche modo di vedere da fuori che all'interno dei locali per gommisti vi sono dei ponti meccanici con delle auto sopra;
vedo che le macchine sono anche smontate, vedo che ci sono i fusti di recupero dell'olio esausto e batterie per terra. Oltre a ci sono anche altre due persone di cui non so il Persona_2 nome, una è un ragazzo tipo me e l'altro un signore di circa 45 anni”.
Ebbene, l'utilizzo di ponti meccanici, di fusti di recupero dell'olio e di batterie sono tutti elementi compatibili con l'esercizio delle attività di gommista, cambio olio e vendita accessori autorizzate nell'art. 6 del contratto di locazione.
Vero è che l ha confermato di essere stato avvicinato da fratello di Tes_2 Persona_2
, prima della deposizione, venendo invitato “a non andare avanti in questa causa”; si CP_1 ritiene, tuttavia, che tale circostanza non abbia compromesso la genuinità della sua deposizione, proprio perché il teste non ha mostrato esitazioni nel riferirla.
4.2. – Infondate si presentano, poi, le critiche all'elaborato peritale mosse dall'appellante per non avere il c.t.u. preso in considerazione l'intera documentazione fiscale della ditta AN (quali
“registri dei corrispettivi, gli scontrini fiscali e i mastrini di sottoconto”, cfr. atto di appello, pag. 9).
pagina 10 di 13 In realtà, il c.t.u. ha esaminato quella documentazione certamente più significativa (le fatture) in quanto contenente la descrizione della prestazione effettuata, laddove quella richiamata dall'appellante non contiene alcuna indicazione in proposito e, pertanto, si sarebbe rivelata completamente inidonea allo scopo.
Al riguardo, è lo stesso ausiliario a dare atto che “per l'attività esercitata dalla ditta individuale
, gli adempimenti fiscali per le vendite possono essere regolarmente Controparte_1 soddisfatti con l'emissione dello scontrino fiscale e la sua annotazione nel registro IVA dei corrispettivi giornalieri. Lo scontrino fiscale non permette di individuare specificatamente il servizio reso o il bene venduto, essendo privo di tale descrizione, indicando nel suo contenuto solo
l'importo corrisposto con suddivisione dell'imponibile e della relativa IVA” (cfr. c.t.u., pag. 4).
4.3. – Infondato è, poi, il terzo motivo dell'appello principale.
Correttamente, il tribunale non ha ammesso il giuramento decisorio articolato dall'originaria ricorrente (“giuro e giurando affermo essere vero che l'attività svolta dalla ditta individuale Cont Capanna Massimiliano, sull'area di servizio in Volterra, loc. S. Alessandro, ha riguardato soltanto il rifornimento di carburanti, il cambio dell'olio motore e dei pneumatici dei veicoli”).
La formula, infatti, difetta del requisito della decisorietà, laddove si consideri che il “rifornimento dei carburanti, il cambio dell'olio motore e dei pneumatici dei veicoli” costituisce solo una parte dell'attività cui il era autorizzato in forza dell'art. 6 del contratto di locazione (“lavaggio CP_1 CP_ auto, gommista, cambio olio e filtro olio, accessori e gadget marchio e società collegate e attività complementari quali a titolo esemplificativo, bar ristorazione, rivendita giornali”).
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 1551/2022).
4.4. – Infondato è, infine, il secondo motivo dell'appello incidentale.
Come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che
l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. n.
21402/2022).
Principio che è già stato recepito da questa Corte nelle sentenze n. 845/2024 e n. 1131/2024 che si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
pagina 11 di 13 Nella specie, l'appellato/appellante incidentale si è limitato a produrre solo la fattura emessa dal proprio c.t.p. priva, però, dell'attestazione di pagamento, di talché la domanda di rimborso non può essere accolta.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
5.1. – In ragione della reciproca soccombenza si rivengono i presupposti per compensare Con interamente le spese del grado tra ed il mentre, nel rapporto con Parte_1 CP_1 queste vanno poste interamente a carico dell'appellante principale, stante il rigetto del gravame.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore indeterminabile-complessità media):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare: € 10.313,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività svolta.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1480/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma integralmente la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Parte_1 CP_3 che liquida in € 10.313,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario,
[...]
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 12 di 13 Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 19.2.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 49/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. CECCHELLA CLAUDIO e Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BARONI MARIO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. GIUGNI Controparte_1 C.F._1 SIMONE (CF e dell'Avv. CECCARELLI ANNA C.F._2
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
ora (CF con il patrocinio Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 dell'Avv. GIUNTI MARCO (CF ) C.F._3
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 1480/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023
CONCLUSIONI
In data 19.2.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Firenze, previa fissazione dell'udienza per la discussione, accogliere i motivi tutti di appello formulati nella narrativa e, per l'effetto, riformare in toto la sentenza n. 1480/2023 resa dal Tribunale di Pisa il 29.11.2023,
pagina 1 di 13 notificata in data 7.12.2023, accogliendo le seguenti conclusioni:
1. in via istruttoria, disporre i mezzi di prova indicati nel ricorso introduttivo e non ammessi e in particolare la nomina di un nuovo consulente che valuti la tipologia di attività della ditta alla luce Controparte_1 anche dei registro dei corrispettivi, delle causali degli scontrini fiscali e dei mastrini di sottoconto;
2. nel merito, quanto ad , 1. accertato il suo inadempimento alla clausola 6 del contratto CP_2 di locazione stipulato il 1/12/2009, condannarla a corrispondere a titolo di penale il doppio del canone di locazione a partire dalla messa in mora con lettera del 7/02/2017 e sino a quando non sarà pronunciata condanna alla cessazione dell'attività di riparazione degli autoveicoli e questa sarà effettivamente ottemperata dalla convenuta;
3. ancora nel merito, condannare alla CP_2 cessazione dell'attività di riparazione di autoveicoli con determinazione della somma di denaro dovuta dalla medesima per ogni violazione o inosservanza del provvedimento che sarà emesso, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del medesimo, ex art. 614 bis c.p.c.
4. Quanto a :
4.1. condannare il sig. alla cessazione dell'attività Controparte_1 Controparte_1 di riparazione di autoveicoli, preclusa al conduttore e al subconduttore nel contratto di locazione, con determinazione della somma di denaro dovuta dal medesimo per ogni violazione o inosservanza del provvedimento che sarà emesso, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del medesimo, ex art. 614 bis c.p.c.; 4.2. condannare il sig. ai danni tutti Controparte_1 subiti per lo svolgimento dell'attività vietata nella misura della penale pari al doppio del canone di locazione, o in subordine, nella somma che sarà determinata in corso di causa, sia quanto al danno emergente, sia quanto al lucro cessante, sia che risulti determinata una sua responsabilità esclusiva o sia che sia stabilita una sua responsabilità in solido con;
5. con vittoria nelle CP_2 spese e compensi, oltre accessori come per legge.”.
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni CP_1 contraria istanza, eccezione e deduzione:
1.rigettare integralmente, perché infondato in fatto ed in diritto in tutti i suoi motivi per le ragioni tutte di cui in narrativa, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1480 del 29.11.2023, pubblicata Parte_1 nella stessa data, resa dal Giudice Dott.ssa Alessia De Durante nel procedimento iscritto al n. 2841/2020 RG, nonché tutte le domande ivi avanzate;
2. anche in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare e in rito: accertare il difetto di rappresentanza dell'amministratore non sanato ex art. 182 c.p.c. in Controparte_4 primo grado ed in appello e, per l'effetto, pronunciare sentenza in rito di rigetto dell'appello e della domanda avanzata in primo grado. Nel merito: a) per i motivi tutti di cui in narrativa respingere tutte le domande avanzate da nei confronti del Signor Parte_1 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento dei
[...] compensi e delle spese di causa, oltre accessori di legge b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto condannare la società attrice al pagamento delle spese del CTP di Controparte_1 nella misura di € 2.800,00 oltre accessori come da notula in atti Con vittoria di spese e compensi del giudizio”. Cont Per parte appellata “affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis Voglia: previe le declaratorie del caso e riservata ogni ulteriore istanza, respingere l'appello promosso dalla in quanto infondato e confermare in toto la sentenza n.1480/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Pisa in data 29.11.2023; in via meramente subordinata, qualora la Corte d'Appello ritenesse di accogliere le domande della ricorrente nei confronti della scrivente Società appellata si
pagina 2 di 13 chiede in via riconvenzionale che la parte appellata sia condannata a Controparte_1 manlevare e tenere indenne in ossequio all'art. 23 del contratto di comodato in CP_3 essere tra le parti, dal pagamento di qualsiasi somma e/o da ogni tipo di pregiudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, ed proponendo gravame avverso Controparte_1 CP_2 la sentenza n. 1480/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023, che aveva rigettato la domanda proposta da , con conseguente condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
1. – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva adito, nei confronti di e di il tribunale di Parte_1 Controparte_1 CP_2
Pisa, esponendo: di avere sottoscritto, in data 1.12.2009, un contratto di locazione con avente ad CP_2 oggetto l'appezzamento di terreno, di proprietà della medesima sito in Volterra Parte_1
(PI), della superficie di mq. 1000 circa, ubicato in loc. S. Alessandro, iscritto al Catasto Terreni al foglio 112, particella 563; Cont che aveva realizzato a propria cura e spese, sul predetto terreno, un impianto di distribuzione per carburanti, ai fini dell'esercizio della propria attività commerciale;
che l'art. 6 del contratto di locazione contemplava il diritto della conduttrice ( di CP_2 sublocare in tutto o in parte il terreno locato, con il divieto di farvi esercitare attività di commercio e noleggio di veicoli nuovi e usati nonché attività di riparazione di auto, essendo ammesse soltanto attività di lavaggio auto, gommista, cambio olio, filtro olio, vendita di accessori e gadget CP_ marchio , ristorazione, bar e rivendita giornali;
che, in caso di inadempimento, la locatrice avrebbe avuto diritto a pretendere il pagamento di una penale pari al doppio del canone di locazione annuo, fino al rilascio, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto;
Cont che aveva affidato la gestione della stazione di carburanti alla ditta individuale AN
Massimiliano, con sede in Volterra, via SS 68 km. 37,841; che, tuttavia, nella stazione di servizio carburanti veniva da tempo svolta attività di officina per riparazioni auto, in violazione della clausola di cui all'art. 6 del contratto di locazione sopra richiamato, oltretutto in concorrenza con l'officina meccanica limitrofa, nella titolarità della F.LL
BA snc, il cui capitale sociale apparteneva ad alcuni soci di Parte_1
pagina 3 di 13 Con che le richieste inviate dalla ricorrente, per il tramite del suo legale, ad per far cessare l'attività di riparazione di autoveicoli ed ottenere la riduzione in pristino dell'area, con l'eliminazione dei manufatti abusivi realizzati dalla conduttrice, non aveva avuto alcun esito;
concludeva, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti alla cessazione dell'attività di riparazione di autoveicoli nonché al pagamento della penale contrattuale o della somma ritenuta di giustizia.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di rappresentanza processuale dell'amministratore Controparte_4 nonché il difetto di legittimazione passiva di esso stante l'inesistenza di qualsiasi CP_1 rapporto contrattuale con la ricorrente;
contestava, in ogni caso, che nella stazione di servizio venisse svolta attività di riparazione di auto;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio contestando integralmente le domande proposte CP_2 nei suoi confronti da;
nell'ipotesi di accoglimento, chiedeva la condanna di Parte_1 [...]
a manlevarla da ogni conseguenza. CP_1
1.4. – La causa veniva istruita con prove orali e documentali, oltre che con l'espletamento di c.t.u.
1.5. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) costituiva onere della ricorrente provare lo svolgimento della “attività di riparazione auto” da parte del e, quindi, la violazione del divieto previsto dall'art. 6 del contratto di locazione CP_1 stipulato in data 1.12.2009, il che, però, non era avvenuto;
(-) in proposito, non significative si presentavano le risultanze dell'espletata prova testimoniale, mentre l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare che dalla contabilità della ditta AN non emergeva una prevalenza di acquisti di materiale destinati all'attività di riparazione auto, i quali erano pari solo allo 0,05% del totale;
(-) inoltre, inammissibile si presentava il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente, in quanto privo dei requisiti di legge;
(-) pertanto, il ricorso andava respinto e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che aveva errato il tribunale nell'attribuire importanza alla gravità dell'inadempimento, non considerando che la domanda proposta dalla ricorrente era finalizzata ad ottenere l'adempimento, da parte della conduttrice, delle obbligazioni contrattuali e cioè la cessazione dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli – ad esclusione della pagina 4 di 13 sostituzione delle gomme, del cambio olio e dei relativi filtri – vietata espressamente dall'art. 6 del contratto di locazione.
Pertanto, sarebbe stato sufficiente accertare anche un singolo episodio di violazione di tale divieto per giustificare l'accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente.
Nella specie, l'espletata c.t.u. aveva consentito di accertare l'esistenza di elementi indicativi dello svolgimento dell'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, con specifico riferimento alle causali riportate in alcune fatture ed alla tipologia dei prodotti acquistati dalla ditta AN, il che dimostrava la fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
2) Con il secondo, denunciava l'incompletezza dell'indagine peritale che non aveva preso in considerazione l'intera documentazione fiscale (registro dei corrispettivi, scontrini e mastrini di sottoconto) della ditta AN, essendosi limitata ad esaminare solo le fatture di acquisto, con conseguente inattendibilità delle sue risultanze.
Quindi, aveva errato il tribunale nel non disporre un'integrazione della c.t.u.
3) Con il terzo, rilevava che il primo giudice aveva errato anche nel non ammettere il giuramento decisorio deferito dalla ricorrente, ritenendo ingiustamente la formula generica e valutativa.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di rappresentanza processuale in capo a quale Controparte_4 amministratore di per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse Parte_1 da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata.
Proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, lamentava l'implicito rigetto, da parte del primo giudice, dell'eccezione preliminare concernente il difetto di rappresentanza processuale di , unico conferente la Controparte_4 procura alle liti, sebbene l'atto costitutivo della società prevedesse un sistema di Parte_1
“amministrazione pluripersonale individuale congiuntiva”, con la conseguenza che il mandato al difensore andava rilasciato anche dall'altro amministratore . Persona_1
Pur essendo l'eccezione stata tempestivamente sollevata dal la ricorrente si era limitata CP_1
a depositare solo un verbale assembleare di ratifica dell'operato di che, in quanto Controparte_4 tale, non aveva alcuna efficacia processuale.
2) con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per non aver condannato la parte soccombente al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute dal medesimo CP_1
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni. CP_3
pagina 5 di 13 2.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – Deve, in ordine logico, essere affrontato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal in quanto concernente la questione, avente carattere preliminare, dell'accertamento del CP_1 dedotto difetto del potere di rappresentanza processuale in capo a , dal che Controparte_4 discenderebbe l'invalidità della procura alle liti rilasciata da sia per il primo che per il Parte_1 secondo grado di giudizio.
In proposito, giova considerare che secondo l'art. 22.1 dello statuto sociale di : Parte_1
“all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale”.
Pertanto, non è prevista alcuna rappresentanza congiunta della società, con la conseguenza che doveva ritenersi pienamente legittimato a rilasciare la procura alle liti. Controparte_4
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte: “la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria” (cfr. Cass. civ., ord. n. 8987/2020).
Nella specie, la procura alle liti risulta chiaramente rilasciata da “nella sua qualità Controparte_4 di amministratore e legale rappresentante” della sicché spettava al Parte_1 CP_1 fornire la prova dell'inesistenza del potere rappresentativo in capo al conferente.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, essendosi l'appellato/appellante in via incidentale limitato a produrre, in primo grado, una visura camerale storica di , aggiornata al 16.3.2020, da Parte_1 cui si evince che la società era sottoposta ad un sistema di amministrazione “pluripersonale individuale congiuntiva”, il quale non implica, necessariamente, limitazioni del potere di rappresentanza.
Ad ogni modo, a fronte dell'eccezione sollevata dalla difesa del ha CP_1 Parte_1 depositato verbale di assemblea dei soci del 22.12.2020 in cui si dava atto che “il co- amministratore esaminati gli atti di causa del contenzioso seppur introdotti dal co- Persona_1 amministratore ritiene trattarsi di un atto dovuto da parte dell'organo Controparte_4 amministrativo ai fini della tutela della società”, con conseguente ratifica, a maggioranza dei soci
(tra cui ), della decisione di intraprendere il giudizio. Persona_1
pagina 6 di 13 Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di un ente al presidente ad agire o resistere in giudizio, che concorre ad integrare la capacità processuale dell'ente medesimo, costituendo una condizione dell'azione, può intervenire per tutto il corso del processo, con effetto retroattivo, salvo sia intervenuto sul punto il giudicato e purchè contenga la volontà espressa di ratificare” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del
19.6.2007, n. 14260).
Principio che appare applicabile anche al caso in esame, laddove si consideri che la ratifica dell'operato di , in ordine all'instaurazione della presente causa, risulta data non Controparte_4 solo dalla maggioranza dei soci ma anche dall'altro amministratore . Persona_1
Ne consegue la validità – anche, in ipotesi, per successiva ratifica da parte del competente organo societario – della procura alle liti rilasciata da per il primo ed il secondo grado di Controparte_4 giudizio (a prescindere dal fatto che, in appello, è intervenuta nuova costituzione di , in Parte_1 persona dell'amministratore unico , che ha rilasciato, anche ai sensi dell'art. 182 Controparte_4
c.p.c., nuova procura al difensore).
Il mezzo, pertanto, è caducato.
4 – Sempre in ordine logico, vanno, a questo punto, affrontati i primi due motivi dell'appello principale proposto da , da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi Parte_1 tra di loro.
4.1. – Occorre, in primo luogo, rilevare come l'appellante non contesti la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “incombeva senz'altro su parte attrice l'onere della prova dello svolgimento della “attività di riparazione auto” in violazione del divieto, previsto all'art 6 del contratto di locazione stipulato in data 1.12.2009”, ragion per cui la stessa deve ritenersi coperta da giudicato.
In secondo luogo, se è vero che “in materia di clausola penale, non è consentito al giudice di dare rilievo alla scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento per escludere il diritto alla prestazione della penale, essendo l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, quale che sia la sua importanza, condizione sufficiente a far sorgere tale diritto” (cfr. Cass. civ. n.
9532/2000), è altrettanto vero che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il tribunale non ha fondato la sua decisione sulla ritenuta non gravità dell'inadempimento ravvisato nei confronti di . Parte_2
Difatti, il primo giudice ha, con ragionamento certamente condivisibile, escluso, sulla base dell'espletata istruttoria, la configurabilità di ogni profilo di inadempimento nei riguardi della parte conduttrice.
pagina 7 di 13 4.1.1. – In proposito, particolarmente significative si presentano proprio le risultanze dell'espletata c.t.u.
In particolare, l'ausiliario – a cui era stato dato il compito di “verificare se sulla base della documentazione fiscale ed in particolare le fatture emesse negli anni 2017, 2018 e 2019 risultino
o meno acquisti di materiali riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione veicoli ed in caso di riscontro positivo in quale misura” (cfr. ordinanza del 3.11.2021) – ha, innanzi tutto, premesso che “le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione disciplinate dalla Legge n. 122 del 05.02.1992 all'art 1 secondo comma definiscono come attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore quali ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carreLL, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Lo stesso riferimento legislativo esclude espressamente dall'esercizio di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, nonché l'attività di commercio di veicoli. Il comma successivo del solito articolo distingue l'attività di autoriparazione nelle attività di a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista. L'art. 6 della normativa di cui trattasi comanda ai proprietari o possessori dei veicoli e di complessi veicoli a motore di avvalersi per la manutenzione e riparazione di questi mezzi di imprese iscritte in appositi albi, fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione.” (cfr. c.t.u., pag. 4).
Il perito ha, poi, precisato che “ai fini della presente relazione peritale non sono stati considerati beni utili all'attività di autoriparazione come definita dall'art. 1 secondo e terzo comma della Legge
122/1992 queLL destinati al cambio gomme, alla manutenzione dei pneumatici ed i relativi servizi strettamente accessori. Sono stati, invece, ritenuti beni riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione di veicoli anche queLL che si trovano al “confine” fra le attività di meccatronica e quella di gommista, quali le pasticche dei freni ed il servizio per la loro sostituzione. I beni di cui trattasi risultano, infatti, sicuramente utilizzati nell'attività di manutenzione e riparazione di veicoli di tipo meccanico e la loro sostituzione svolta in officina meccanica, ma è da rilevare che, nella prassi, talvolta il cambio delle pasticche dei freni è un'attività richiesta ed eseguita anche dal gommista”.
Pertanto, sulla base della documentazione esaminata (costitute dalle fatture di vendita e di acquisto), il c.t.u. ha accertato che “il valore degli acquisti di beni riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione di veicoli risultano per i tre anni esaminati (2017-2018-2019) in complessivi Euro 3.066,19” pari all'1,13% del totale (cfr. c.t.u., pag. 7).
pagina 8 di 13 Per quanto riguarda le vendite, nel periodo considerato, quelle riconducibili all'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli ammontano ad € 7.370,21 pari al 3,73% del totale. Con 4.1.2. – Ora, l'art. 6 del contratto di locazione, stipulato tra ed così recita: “la Parte_1 conduttrice avrà il diritto di sublocare tutto o parte del terreno locato o di cedere il contratto di locazione esclusivamente ad un gestore dell'impianto […] nei limiti previsti dalle sue attività e pertanto con l'esclusione di farvi esercitare attività di commercio o noleggio di veicoli nuovi e usati
e attività di riparazione auto, con la sola esclusione di lavaggio auto, gommista, cambio olio e CP_ filtro olio, accessori e gadget marchio e società collegate e attività complementari quali a titolo esemplificativo, bar ristorazione, rivendita giornali”.
Sostiene l'appellante che “sarebbe stato sufficiente anche un singolo episodio di inadempimento
(rectius, svolgimento di attività espressamente vietata dal contratto di locazione) per consentire
l'accoglimento della domanda di condanna all'obbligo di non fare, sia rivolta ad CP_2 conduttrice del rapporto, sia rivolta al che tale obbligo ha assunto nel Controparte_1 contratto con (e a cui ha correttamente rivolto domanda di manleva)” (cfr. CP_2 CP_2 atto di appello, pag. 8), con la conseguenza che, avendo il c.t.u. accertato comunque l'esercizio dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli, la domanda volta all'applicazione della penale andava accolta.
Si deve dissentire.
4.1.3. – Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'esecuzione dell'attività di manutenzione e riparazione degli autoveicoli è rimasta completamente indimostrata.
Al riguardo, l'espletata c.t.u. si è limitata ad accertare la riconducibilità, peraltro in misura estremamente modesta (se non irrisoria), di alcune fatture di vendita e di acquisto a tali prestazioni.
Tuttavia, in mancanza di qualsiasi elemento atto a dimostrare l'esercizio, in concreto, dell'attività di autoriparazione, l'accertamento del c.t.u. si colloca su di un piano meramente astratto.
Ciò tanto più se si considera che l'attività di gommista, contrattualmente autorizzata, presenta, come evidenziato dall'ausiliario, evidenti profili di sovrapposizione con quella di manutenzione e riparazione degli autoveicoli.
Pertanto, non si può escludere che le fatture di vendita e di acquisto, astrattamente riconducibili all'attività di riparazione e manutenzione delle autovetture, fossero relative ad un'attività meramente accessoria a quella di gommista o alle altre, anch'esse autorizzate, di “cambio olio e filtro olio”.
Lo stesso è a dirsi anche per le fatture aventi ad oggetto batterie, tergicristaLL e lampadine per auto, essendo pure la vendita di questi “accessori” contrattualmente consentita.
pagina 9 di 13 In ogni caso, non consta che tale materiale sia stato installato sulle autovetture e, quindi, utilizzato nell'ambito di un'attività di manutenzione e riparazione.
Ne deriva che, proprio in considerazione del fatto che l'attività di gommista rientra, per legge, in quella più ampia di autoriparazione (ex art. 1, comma 3, della l.n. 122/1992 onde “ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) ; b) CP_6 carrozzeria;
c) gommista”), costituiva precipuo onere dell'appellante dimostrare l'effettivo svolgimento, da parte del delle attività (di autoriparazione) non rientranti in quella di CP_1 gommista.
Il che, però, non è avvenuto.
Sul punto, anzi, la domanda si presenta carente proprio sotto il profilo assertivo, essendosi limitata ad allegare l'esercizio, nell'immobile locato, di “attività di officina per Parte_1 riparazione auto” (cfr. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), senza, tuttavia, neppure specificare in cosa tale attività sarebbe consistita e senza considerare che anche l'attività di gommista rientra, di per sé, in quella di autoriparazione.
4.1.4. – Né alcuna rilevanza, come correttamente osservato dal tribunale, può attribuirsi all'espletata prova orale.
Difatti, il teste ha riferito di nulla sapere al riguardo, mentre il teste Testimone_1 Tes_2
ha dichiarato: “lavorando nei pressi del distributore vedo sempre fare
[...] Persona_2 attività di distribuzione del carburante, al distributore vedo solo lui. Ho anche modo di vedere da fuori che all'interno dei locali per gommisti vi sono dei ponti meccanici con delle auto sopra;
vedo che le macchine sono anche smontate, vedo che ci sono i fusti di recupero dell'olio esausto e batterie per terra. Oltre a ci sono anche altre due persone di cui non so il Persona_2 nome, una è un ragazzo tipo me e l'altro un signore di circa 45 anni”.
Ebbene, l'utilizzo di ponti meccanici, di fusti di recupero dell'olio e di batterie sono tutti elementi compatibili con l'esercizio delle attività di gommista, cambio olio e vendita accessori autorizzate nell'art. 6 del contratto di locazione.
Vero è che l ha confermato di essere stato avvicinato da fratello di Tes_2 Persona_2
, prima della deposizione, venendo invitato “a non andare avanti in questa causa”; si CP_1 ritiene, tuttavia, che tale circostanza non abbia compromesso la genuinità della sua deposizione, proprio perché il teste non ha mostrato esitazioni nel riferirla.
4.2. – Infondate si presentano, poi, le critiche all'elaborato peritale mosse dall'appellante per non avere il c.t.u. preso in considerazione l'intera documentazione fiscale della ditta AN (quali
“registri dei corrispettivi, gli scontrini fiscali e i mastrini di sottoconto”, cfr. atto di appello, pag. 9).
pagina 10 di 13 In realtà, il c.t.u. ha esaminato quella documentazione certamente più significativa (le fatture) in quanto contenente la descrizione della prestazione effettuata, laddove quella richiamata dall'appellante non contiene alcuna indicazione in proposito e, pertanto, si sarebbe rivelata completamente inidonea allo scopo.
Al riguardo, è lo stesso ausiliario a dare atto che “per l'attività esercitata dalla ditta individuale
, gli adempimenti fiscali per le vendite possono essere regolarmente Controparte_1 soddisfatti con l'emissione dello scontrino fiscale e la sua annotazione nel registro IVA dei corrispettivi giornalieri. Lo scontrino fiscale non permette di individuare specificatamente il servizio reso o il bene venduto, essendo privo di tale descrizione, indicando nel suo contenuto solo
l'importo corrisposto con suddivisione dell'imponibile e della relativa IVA” (cfr. c.t.u., pag. 4).
4.3. – Infondato è, poi, il terzo motivo dell'appello principale.
Correttamente, il tribunale non ha ammesso il giuramento decisorio articolato dall'originaria ricorrente (“giuro e giurando affermo essere vero che l'attività svolta dalla ditta individuale Cont Capanna Massimiliano, sull'area di servizio in Volterra, loc. S. Alessandro, ha riguardato soltanto il rifornimento di carburanti, il cambio dell'olio motore e dei pneumatici dei veicoli”).
La formula, infatti, difetta del requisito della decisorietà, laddove si consideri che il “rifornimento dei carburanti, il cambio dell'olio motore e dei pneumatici dei veicoli” costituisce solo una parte dell'attività cui il era autorizzato in forza dell'art. 6 del contratto di locazione (“lavaggio CP_1 CP_ auto, gommista, cambio olio e filtro olio, accessori e gadget marchio e società collegate e attività complementari quali a titolo esemplificativo, bar ristorazione, rivendita giornali”).
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “È inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 1551/2022).
4.4. – Infondato è, infine, il secondo motivo dell'appello incidentale.
Come affermato dalla Suprema Corte: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che
l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. n.
21402/2022).
Principio che è già stato recepito da questa Corte nelle sentenze n. 845/2024 e n. 1131/2024 che si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
pagina 11 di 13 Nella specie, l'appellato/appellante incidentale si è limitato a produrre solo la fattura emessa dal proprio c.t.p. priva, però, dell'attestazione di pagamento, di talché la domanda di rimborso non può essere accolta.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
5.1. – In ragione della reciproca soccombenza si rivengono i presupposti per compensare Con interamente le spese del grado tra ed il mentre, nel rapporto con Parte_1 CP_1 queste vanno poste interamente a carico dell'appellante principale, stante il rigetto del gravame.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore indeterminabile-complessità media):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare: € 10.313,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione, in ragione della ridotta attività svolta.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e su quello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1480/2023 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Pisa e pubblicata il 29/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) conferma integralmente la sentenza impugnata;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1
; Controparte_1
5) condanna al pagamento delle spese del grado nei confronti di Parte_1 CP_3 che liquida in € 10.313,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario,
[...]
IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
pagina 12 di 13 Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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