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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 650/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 650/2014
TRA
(C.F. ) – Avv. Attilio Scarcella ed Enza Scarcella Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Paolo Catra Controparte_1 P.IVA_2
opposta
E
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_3
terza chiamata contumace
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art.
163 n. 2 e n. 3 giusto combinato disposto con l'art. 164 c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare, ove ritenuta superabile tale eccezione, dare atto della regolare chiamata in causa del terzo (PIVA Controparte_3
, allo stato operata con il presente atto, sussistendo i presupposti P.IVA_3 di legge e che per economia processuale e, per certa giurisprudenza, operata direttamente in sede di opposizione dall'attore, o in subordine autorizzare la chiamata del terzo con altro atto di citazione spostando la prima udienza di comparizione;
1 3) Sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di facile soluzione;
4) Nel merito, accogliere la presente opposizione dichiarando che nessun debito ha la Ci.Co. 4 G con la Controparte_2
5) Dichiarare conseguentemente che nullo e privo di efficacia è l'atto di cessione del credito operato in danno alla Ci.Co 4 G;
6) Per l'effetto revocare e/o annullare o rendere privo di efficacia il D.I. n. 22/14
R.G. del Tribunale di Patti, oggi opposto.
7) Condannare parte ricorrente per lite temeraria;
8) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori”.
Conclusioni di parte opposta:
“Piaccia all'on. Tribunale adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, essendo
l'opposizione palesemente infondata e pretestuosa oltre che non fondata su prova scritta né di pronta soluzione od in subordine concedere la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di €. 10.073,73; nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 cpc da liquidarsi equitativamente in €. 2000,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso in monitorio, il Tribunale di Patti emanava il decreto ingiuntivo n. 22/2014 in favore di con il quale veniva ingiunto a , da distrarsi in Controparte_1 favore dei p s.r.l. il pagamento dell'importo capitale di € 12.592,17, oltre interessi e spese.
La somma ingiunta si riferiva al pagamento di un credito ceduto dalla Controparte_3 alla società creditrice procedente.
[...]
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'ingiunta proponeva opposizione con contestuale chiamata in causa della società cedente.
L'odierna opponente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso monitorio per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda in violazione degli artt. 164 e 163
n. 3 c.p.c. Sosteneva infatti che la società procedente aveva indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo una partita iva della del tutto diversa e Controparte_3 appartenente ad un'altra società, la con la quale essa non aveva mai avuto CP_4 rapporti, con conseguente nullità per erronea indicazione delle parti e grave indeterminazione oggettiva.
2 Nel merito, contestava la richiesta di pagamento formulata dall'odierna opposta, sostenendo l'inesistenza del credito azionato.
In particolare, asseriva l'erroneità delle fatture, relative a presunte consegne di cemento, su cui si fondava il credito ceduto, peraltro già oggetto di contestazioni nei confronti della Controparte_2
Invero, quest'ultima aveva fornito del calcestruzzo alla;
tuttavia, dalle Pt_1 misurazioni delle casseformi era risultato un deficit del 15%, circa 1,5 mc in meno per ogni betoniera;
discrasia che, di volta in volta, era stata evidenziata al legale rappresentante della Per tale motivo, in tutti i documenti di trasporto, Controparte_3 sebbene fosse indicato l'asserito carico, non era mai riscontrato e sottoscritto il quantitativo di consegna, in realtà inferiore al quantitativo indicato.
Affermava, pertanto, la non debenza del quantum preteso e la nullità della cessione del credito.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di dichiarare la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 n.2 e 3 e 164, di dare atto della regolare chiamata in causa del terzo o, in subordine, di essere autorizzata alla chiamata, nonché di Controparte_2 non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, domandava l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si costituiva l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
In via preliminare, chiedeva il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte avversa, sostenendone l'infondatezza e la pretestuosità, essendo stati correttamente indicati sia il petitum sia la causa petendi. Nello specifico, sosteneva che l'indicazione errata della partita iva della non aveva impedito alla Controparte_2
di individuare correttamente la società cedente, sicché tale errore, scusabile e Pt_1 riconoscibile, sarebbe stato irrilevante ai fini della validità della citazione, nella quale i dati erano stati riportati correttamente.
Nel merito, contestava la dedotta insussistenza del credito e la conseguente nullità della cessione. In particolare, riteneva che la circostanza secondo cui la
[...] avrebbe consegnato quantità di calcestruzzo inferiori a quelle fatturate fosse CP_2 smentita dagli stessi documenti di trasporto versati in atti dall'opponente, i quali risultavano debitamente sottoscritti dall'opponente, che, in tal modo, avrebbe riconosciuto di aver ricevuto la merce nelle quantità in essi indicate. Evidenziava, altresì, che, solo in data 29.09.2013, a seguito della notifica della cessione del credito, e, quindi,
a un anno di distanza dalle forniture azionate, la aveva contestato le differenze Pt_1
3 di quantità, asserendo di aver ricevuto quantità di prodotto inferiori rispetto a quanto fatturato.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Autorizzata ed effettuata la chiamata, la regolarmente Controparte_2 citata, restava contumace. A seguito della sua dichiarazione di fallimento, il processo era riassunto su istanza dell'opponente nei confronti della Curatela, la quale, anch'essa regolarmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta inequivocabile il riferimento alla ed al credito sotteso. Ogni Controparte_2 altro vizio della fase monitoria risulta irrilevante in sede di opposizione, trattandosi di giudizio autonomo a cognizione piena sul merito del rapporto.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti i documenti di trasporto relativi alle fatture azionate risultano sottoscritti dal debitore opponente. In tali documenti si evincono espressamente le quantità di calcestruzzo consegnate alla ., quantificate in m.c. Con la Pt_1 sottoscrizione - peraltro non contestata - dei già menzionati documenti, l'opponente ha attestato di avere ricevuto ed accettato “quanto sopra” e, cioè, le quantità di calcestruzzo indicate nel riquadro “quantità”; una diversa risultanza avrebbe dovuto essere ivi specificata, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'omessa indicazione delle quantità ricevute equivale a conferma implicita delle quantità indicate nei documenti, e non l'assenza di prova sulle quantità effettivamente consegnate.
Risulta quindi documentalmente provato il credito dell'opposta, talché sarebbe stato onere dell'opponente provare il contrario.
La sostiene di aver mosso delle contestazioni verbali alla consegna del Pt_1 prodotto, e che il mancato riscontro del quantitativo consegnato, nell'apposita casella, in tutte le bolle di consegna, sarebbe dovuto proprio a questa circostanza.
Come già evidenziato, trattasi di argomentazione poco convincente, apparendo inverosimile che, a fronte dell'asserita mancanza di materiale, non venisse utilizzato l'apposito riquadro per annotare la differenza fra le quantità dichiarate e quelle ricevute.
4 Dalla visione dei documenti di trasporto emerge infatti l'esistenza di un'apposita casella sotto la dicitura “ANNOTAZIONI - VARIAZIONI”, destinata appunto ad annotare eventuali variazioni rispetto alle quantità indicate nella casella “Quantità in mc”. È evidente che sia onere del destinatario compilare la predetta casella prima di sottoscrivere il documento, avendo il mittente, per quanto di sua competenza, già provveduto ad indicare il quantitativo caricato sul mezzo, che si presume essere stato poi consegnato.
Benché l'opponente lamenti differenze nei quantitativi consegnati, tale casella non risulta essere mai stata compilata, né vi è stata altra contestazione scritta, laddove invece la sottoscrizione dei documenti di trasporto attesta l'avvenuta consegna dei quantitativi di materiale in esso indicati.
La totale mancanza di prova documentale a sostegno di quanto asserito dalla impone attenta valutazione delle risultanze delle prove costituende assunte nel Pt_1 corso del giudizio, che sono risultate contraddittorie.
Difatti, mentre i testi introdotti dall'opponente hanno confermato l'esistenza delle contestazioni verbali sui quantitativi ricevuti, i testi introdotti dall'opposta, tra i quali gli autisti delle betoniere che hanno materialmente effettuato le consegne, hanno invece negato tali circostanze.
L'insussistenza di una prova contraria rispetto alle risultanze documentali viene però ulteriormente suffragata da un'ulteriore considerazione: nonostante lamenti di aver ricevuto quantità inferiori di calcestruzzo, l'opponente non deduce (né ovviamente prova) di aver acquistato altrove i quantitativi mancanti, dei quali doveva evidentemente avere necessità.
L'insieme delle superiori considerazioni induce a ritenere senz'altro provato il credito azionato, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico di parte opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
– applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore (datata
03/04/2014, a fronte di una notifica dell'atto di citazione effettuata il 31/03/2014), in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da – in Controparte_5
€ 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 650/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 22/2014;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 05/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 650/2014
TRA
(C.F. ) – Avv. Attilio Scarcella ed Enza Scarcella Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Paolo Catra Controparte_1 P.IVA_2
opposta
E
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_3
terza chiamata contumace
Conclusioni di parte opponente:
1) In via preliminare dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art.
163 n. 2 e n. 3 giusto combinato disposto con l'art. 164 c.p.c.;
2) Sempre in via preliminare, ove ritenuta superabile tale eccezione, dare atto della regolare chiamata in causa del terzo (PIVA Controparte_3
, allo stato operata con il presente atto, sussistendo i presupposti P.IVA_3 di legge e che per economia processuale e, per certa giurisprudenza, operata direttamente in sede di opposizione dall'attore, o in subordine autorizzare la chiamata del terzo con altro atto di citazione spostando la prima udienza di comparizione;
1 3) Sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al D.I. opposto risultando l'opposizione fondata su prova scritta e di facile soluzione;
4) Nel merito, accogliere la presente opposizione dichiarando che nessun debito ha la Ci.Co. 4 G con la Controparte_2
5) Dichiarare conseguentemente che nullo e privo di efficacia è l'atto di cessione del credito operato in danno alla Ci.Co 4 G;
6) Per l'effetto revocare e/o annullare o rendere privo di efficacia il D.I. n. 22/14
R.G. del Tribunale di Patti, oggi opposto.
7) Condannare parte ricorrente per lite temeraria;
8) Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori”.
Conclusioni di parte opposta:
“Piaccia all'on. Tribunale adito respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, essendo
l'opposizione palesemente infondata e pretestuosa oltre che non fondata su prova scritta né di pronta soluzione od in subordine concedere la provvisoria esecuzione limitatamente alla somma non contestata di €. 10.073,73; nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare l'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art 96 cpc da liquidarsi equitativamente in €. 2000,00.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso in monitorio, il Tribunale di Patti emanava il decreto ingiuntivo n. 22/2014 in favore di con il quale veniva ingiunto a , da distrarsi in Controparte_1 favore dei p s.r.l. il pagamento dell'importo capitale di € 12.592,17, oltre interessi e spese.
La somma ingiunta si riferiva al pagamento di un credito ceduto dalla Controparte_3 alla società creditrice procedente.
[...]
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'ingiunta proponeva opposizione con contestuale chiamata in causa della società cedente.
L'odierna opponente eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso monitorio per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda in violazione degli artt. 164 e 163
n. 3 c.p.c. Sosteneva infatti che la società procedente aveva indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo una partita iva della del tutto diversa e Controparte_3 appartenente ad un'altra società, la con la quale essa non aveva mai avuto CP_4 rapporti, con conseguente nullità per erronea indicazione delle parti e grave indeterminazione oggettiva.
2 Nel merito, contestava la richiesta di pagamento formulata dall'odierna opposta, sostenendo l'inesistenza del credito azionato.
In particolare, asseriva l'erroneità delle fatture, relative a presunte consegne di cemento, su cui si fondava il credito ceduto, peraltro già oggetto di contestazioni nei confronti della Controparte_2
Invero, quest'ultima aveva fornito del calcestruzzo alla;
tuttavia, dalle Pt_1 misurazioni delle casseformi era risultato un deficit del 15%, circa 1,5 mc in meno per ogni betoniera;
discrasia che, di volta in volta, era stata evidenziata al legale rappresentante della Per tale motivo, in tutti i documenti di trasporto, Controparte_3 sebbene fosse indicato l'asserito carico, non era mai riscontrato e sottoscritto il quantitativo di consegna, in realtà inferiore al quantitativo indicato.
Affermava, pertanto, la non debenza del quantum preteso e la nullità della cessione del credito.
Chiedeva, dunque, in via preliminare di dichiarare la nullità della citazione per violazione degli artt. 163 n.2 e 3 e 164, di dare atto della regolare chiamata in causa del terzo o, in subordine, di essere autorizzata alla chiamata, nonché di Controparte_2 non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, domandava l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opposta per lite temeraria.
Si costituiva l'opposta, contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
In via preliminare, chiedeva il rigetto dell'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte avversa, sostenendone l'infondatezza e la pretestuosità, essendo stati correttamente indicati sia il petitum sia la causa petendi. Nello specifico, sosteneva che l'indicazione errata della partita iva della non aveva impedito alla Controparte_2
di individuare correttamente la società cedente, sicché tale errore, scusabile e Pt_1 riconoscibile, sarebbe stato irrilevante ai fini della validità della citazione, nella quale i dati erano stati riportati correttamente.
Nel merito, contestava la dedotta insussistenza del credito e la conseguente nullità della cessione. In particolare, riteneva che la circostanza secondo cui la
[...] avrebbe consegnato quantità di calcestruzzo inferiori a quelle fatturate fosse CP_2 smentita dagli stessi documenti di trasporto versati in atti dall'opponente, i quali risultavano debitamente sottoscritti dall'opponente, che, in tal modo, avrebbe riconosciuto di aver ricevuto la merce nelle quantità in essi indicate. Evidenziava, altresì, che, solo in data 29.09.2013, a seguito della notifica della cessione del credito, e, quindi,
a un anno di distanza dalle forniture azionate, la aveva contestato le differenze Pt_1
3 di quantità, asserendo di aver ricevuto quantità di prodotto inferiori rispetto a quanto fatturato.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, la concessione della provvisoria esecuzione, nonché la condanna dell'opponente per lite temeraria.
Autorizzata ed effettuata la chiamata, la regolarmente Controparte_2 citata, restava contumace. A seguito della sua dichiarazione di fallimento, il processo era riassunto su istanza dell'opponente nei confronti della Curatela, la quale, anch'essa regolarmente citata, restava contumace.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto nel ricorso per decreto ingiuntivo risulta inequivocabile il riferimento alla ed al credito sotteso. Ogni Controparte_2 altro vizio della fase monitoria risulta irrilevante in sede di opposizione, trattandosi di giudizio autonomo a cognizione piena sul merito del rapporto.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Dalla documentazione in atti i documenti di trasporto relativi alle fatture azionate risultano sottoscritti dal debitore opponente. In tali documenti si evincono espressamente le quantità di calcestruzzo consegnate alla ., quantificate in m.c. Con la Pt_1 sottoscrizione - peraltro non contestata - dei già menzionati documenti, l'opponente ha attestato di avere ricevuto ed accettato “quanto sopra” e, cioè, le quantità di calcestruzzo indicate nel riquadro “quantità”; una diversa risultanza avrebbe dovuto essere ivi specificata, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'omessa indicazione delle quantità ricevute equivale a conferma implicita delle quantità indicate nei documenti, e non l'assenza di prova sulle quantità effettivamente consegnate.
Risulta quindi documentalmente provato il credito dell'opposta, talché sarebbe stato onere dell'opponente provare il contrario.
La sostiene di aver mosso delle contestazioni verbali alla consegna del Pt_1 prodotto, e che il mancato riscontro del quantitativo consegnato, nell'apposita casella, in tutte le bolle di consegna, sarebbe dovuto proprio a questa circostanza.
Come già evidenziato, trattasi di argomentazione poco convincente, apparendo inverosimile che, a fronte dell'asserita mancanza di materiale, non venisse utilizzato l'apposito riquadro per annotare la differenza fra le quantità dichiarate e quelle ricevute.
4 Dalla visione dei documenti di trasporto emerge infatti l'esistenza di un'apposita casella sotto la dicitura “ANNOTAZIONI - VARIAZIONI”, destinata appunto ad annotare eventuali variazioni rispetto alle quantità indicate nella casella “Quantità in mc”. È evidente che sia onere del destinatario compilare la predetta casella prima di sottoscrivere il documento, avendo il mittente, per quanto di sua competenza, già provveduto ad indicare il quantitativo caricato sul mezzo, che si presume essere stato poi consegnato.
Benché l'opponente lamenti differenze nei quantitativi consegnati, tale casella non risulta essere mai stata compilata, né vi è stata altra contestazione scritta, laddove invece la sottoscrizione dei documenti di trasporto attesta l'avvenuta consegna dei quantitativi di materiale in esso indicati.
La totale mancanza di prova documentale a sostegno di quanto asserito dalla impone attenta valutazione delle risultanze delle prove costituende assunte nel Pt_1 corso del giudizio, che sono risultate contraddittorie.
Difatti, mentre i testi introdotti dall'opponente hanno confermato l'esistenza delle contestazioni verbali sui quantitativi ricevuti, i testi introdotti dall'opposta, tra i quali gli autisti delle betoniere che hanno materialmente effettuato le consegne, hanno invece negato tali circostanze.
L'insussistenza di una prova contraria rispetto alle risultanze documentali viene però ulteriormente suffragata da un'ulteriore considerazione: nonostante lamenti di aver ricevuto quantità inferiori di calcestruzzo, l'opponente non deduce (né ovviamente prova) di aver acquistato altrove i quantitativi mancanti, dei quali doveva evidentemente avere necessità.
L'insieme delle superiori considerazioni induce a ritenere senz'altro provato il credito azionato, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte opposta ed a carico di parte opponente, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014
– applicabile anche ai giudizi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore (datata
03/04/2014, a fronte di una notifica dell'atto di citazione effettuata il 31/03/2014), in base alla disposizione temporale di cui all'art. 28 D.M. 55/2014 ed in assenza di una prestazione difensiva totalmente esauritasi nel periodo pregresso, in conformità ai criteri già stabiliti, con riferimento al precedente D.M. 140/2012, da – in Controparte_5
€ 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 1.650,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 5.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 650/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 22/2014;
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 05/11/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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