Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/03/2023, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 04076/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03446/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Lucciola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto n. Div.-OMISSIS-^ Cat. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Roma in data 30.12.2021 e notificato ai danni del ricorrente il 3.1.2022;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto di revoca del libretto e della licenza di porto di fucile indicato in epigrafe, deducendo i seguenti profili di censura:
A) Violazione di legge ed eccesso di potere, carenza di motivazione, con riferimento all’art. 3 l. n. 241/1990 s.m.i.;
B) Violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S..
Con il primo ordine di censure, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, che si è limitato a ritenere il ricorrente non più in grado di offrire le necessarie garanzie di affidabilità per la titolarità di autorizzazioni di Polizia in materia di armi, senza indicare le specifiche circostanze di fatto impeditive al mantenimento della licenza.
Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente evidenzia di non aver mai subito alcuna condanna penale e di non essere stato sottoposto a procedimento penale, possedendo tutti i requisiti richiesti di buona condotta e di affidamento sul non abuso delle armi di cui all’art. 43 u.c. del T.U.L.P.S.
Si è costituita la Questura di Roma, rappresentando che a fondamento del provvedimento erano state valorizzate le dichiarazioni rilasciate ai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- Centro dalla ex compagna del ricorrente, la quale aveva riferito di aver subito minacce e violenza da parte dello stesso nei mesi di agosto e settembre 2021.
Con memoria depositata in data 27.04.2022, il ricorrente, nell’evidenziare che la ex compagna non aveva inteso sporgere querela nei suoi confronti in relazione ai sopra richiamati episodi, chiedendo all’Autorità di non procedere d’ufficio per non pregiudicare il rapporto di coppia, ha rappresentato l’avvenuta archiviazione del procedimento esitato dalle dichiarazioni della ex compagna, chiesto dal P.M. presso la Procura di -OMISSIS- e disposto dal Gip presso il Tribunale di -OMISSIS- in data 11.01.2022.
All’udienza del 14.02.2023 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che giurisprudenza ha accertato l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez.-OMISSIS-, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018) e secondo la quale, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s., l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez.-OMISSIS-, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez.-OMISSIS-, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez.-OMISSIS-, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez.-OMISSIS-, n. 2974 del 2018).
Il rilascio della licenza di porto d'armi non costituisce pertanto un diritto assoluto, ma rappresenta un'eccezione al divieto di cui all'art. 669 c.p. e dell'art. 4, primo co., della l. n. 110 del 1975. Tale deroga può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista la sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse, tanto da eliminare ogni seppur minimo rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Per evitare che le armi possano essere portate o detenute da persone moralmente e socialmente inaffidabili il legislatore ha dettato rigidi criteri restrittivi ed affidato all'Autorità di P.S. ampi poteri di controllo.
In particolare, l'art. 43 del t.l.u.l.p.s. delinea talune ipotesi in cui è fatto divieto di concedere "licenza di portare armi"; in tutte le dette ipotesi (v. lett. a, b e c art. 43) la legge si richiama alla intervenuta "condanna" del soggetto per particolari tipi o categorie di reati, tassativamente individuati, cui, in certo senso, viene ricollegata una presunzione assoluta di "cattiva condotta".
L'ultimo comma dell'art. 43 contiene una norma di chiusura secondo cui la licenza "può" essere negata, tra gli altri, a chi può abusare delle armi.
Dunque, l'art. 43 affida il sistema di "sicurezza" sia a provvedimenti negativi vincolati, sia a provvedimenti che richiedono una valutazione di merito dell'Autorità competente.
Peraltro, anche in tema di "licenza di porto d'armi", trova applicazione (perché espressamente richiamato dall'art. 43) l'art. 11 del T.U. e, in particolare, il suo terzo comma, che prescrive la revoca dell'autorizzazione anche nel caso in cui il titolare perda i requisiti previsti dalla legge ovvero sopravvengano circostanze che ne avrebbero "imposto o consentito il diniego".
Nella fattispecie oggetto di giudizio, il ricorrente non risulta destinatario di condanne penali, essendosi il procedimento penale che l’ha visto coinvolto concluso con un provvedimento di archiviazione, il che impedisce di ritenere la fattispecie riconducibile all’ultimo comma del precitato art. 43, non emergendo, dalla documentazione agli atti del giudizio, la sussistenza di un concreto rischio di abuso delle armi.
Sul punto, in assenza di qualsiasi motivazione al riguardo da parte della Questura nel provvedimento impugnato, ovvero nella precedente comunicazione ex art. 10 bis della L. nr. 241/1990, assume rilievo quanto rilevato dalle Autorità inquirenti nel provvedimento di archiviazione, nel quale si dà atto che la persona offesa aveva chiesto di non procedere nei confronti del ricorrente per non compromettere il rapporto di coppia e si esclude uno stato di vessazione o alcuno degli eventi in astratto previsti dall’art. 612 bis c.p., oltre al fatto che il ricorrente ha dimostrato di risiedere il Regione diversa da quella di residenza della ex compagna.
Alla luce di tali allegazioni, stante la carenza di motivazione del provvedimento impugnato - che si limita a fare riferimento ad una generica condizione di mancanza di affidabilità nell’uso delle armi - deve ritenersi fondata la censura di carenza di motivazione, oltre a quella relativa alla violazione delle prerogative partecipative e difensionali del destinatario del provvedimento.
Per tali ragioni, il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda trattata e dell’evoluzione del procedimento penale, che ha influito sulle valutazioni dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato;
Spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.