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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Carla Hubler - Presidente-
2) Dott. ssa Maria Ilaria Romano - Giudice est.-
3) Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2167 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1970 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo
PALLADINO presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
CF nato il [...] a [...] – CP_1 C.F._2
irreperibile, non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato del 15.09.2023 n.
8911/2023 .
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015,; attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendo nati figli dall'unione dei coniugi e non essendo stata formulata domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non vi è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il 17/08/2016 dalle parti in causa ( atto n. 44, parte I s., sez. X, Reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Carla Hubler - Presidente-
2) Dott. ssa Maria Ilaria Romano - Giudice est.-
3) Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2167 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/07/1970 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo
PALLADINO presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
CF nato il [...] a [...] – CP_1 C.F._2
irreperibile, non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato del 15.09.2023 n.
8911/2023 .
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015,; attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non vi sono statuizioni accessorie alla pronuncia de qua, non essendo nati figli dall'unione dei coniugi e non essendo stata formulata domanda di attribuzione di assegno divorzile.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non vi è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il 17/08/2016 dalle parti in causa ( atto n. 44, parte I s., sez. X, Reg. Atti Matrimonio anno 2016);
b) dichiara non ripetibili le spese;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74. Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler