Ordinanza collegiale 19 aprile 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 06/12/2022, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01927/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2021, proposto da
Consorzio Sacramento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Francesco Errico e Clara Fumarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gallipoli relativo alla diffida con istanza di accesso agli atti, inoltrata in nome e per conto del Consorzio dall’Avv. Clara Fumarola, in data 8 febbraio 2021, con cui veniva chiesto di “ fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Sacramento, già a far data dal 13.03.2019 ” nonché di “ voler fornire informazioni circa lo stato del procedimento relativo all’adeguamento del PRG al PPTR ”; istanza volta, quindi, a ottenere un provvedimento in relazione al piano di lottizzazione;
- dell’obbligo del Comune di Gallipoli di pronunciarsi espressamente in ordine a detta istanza nonché per la condanna del Comune di Gallipoli a concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine non superiore a trenta giorni
e per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’A.C. intimata in ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine che vorrà assegnare Codesto Ecc.mo TAR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Vista l’istanza congiunta con la quale i difensori delle parti, all’odierna udienza, rappresentavano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio Sacramento è stato costituito in data 28.03.2012 con atto per notar Roberto Vinci, con lo scopo di attuare il piano di lottizzazione delle aree ricadenti nel “ primo P.P.A. al sub comparto R2B ” del Comune di Gallipoli, attraverso la realizzazione delle urbanizzazioni primarie previste dallo stesso e la cessione da parte dei singoli associati delle aree destinate a standard e a viabilità, in proporzione alle rispettive loro proprietà.
Le proprietà ricadenti nel comparto sono ventitré; l’adesione al comparto è del 77,57%; la superficie è di 109.794,00 mq e il volume totale ammissibile ammonta a 109.794,00 mc.
In data 13 marzo 2019, con nota prot. n. 0014156, veniva trasmesso al Comune di Gallipoli il piano di lottizzazione.
Con nota del 22.05.2019, il responsabile del procedimento ha inoltrato ai deducenti una relazione istruttoria con richiesta di chiarimenti e integrazioni.
In data 17 luglio 2019, pertanto, il consorzio ha trasmesso all’Amministrazione Comunale le controdeduzioni, le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la relazione istruttoria, nonché gli elaborati aggiornati. Detta trasmissione è stata acquisita al prot. n. 0037465.
In data 01.09.2020 (nota prot. n. 0040259), stante il perdurante silenzio serbato dall’Amministrazione a oltre un anno di distanza dalle integrazioni/controdeduzioni fornite, il consorzio provvedeva a trasmettere nuova documentazione in sostituzione di quella già depositata in data 17.07.2019.
Poiché nessuna comunicazione è seguita all’inoltro della nuova documentazione, il Consorzio ha formulato formale diffida, con inclusa istanza di accesso agli atti amministrativi, mediante pec del 08.02.2021.
In sostanza, il legale incaricato ha chiesto all’Amministrazione Comunale di voler fornire indicazioni circa lo stato del procedimento relativo al piano di lottizzazione convenzionata trasmesso dal Consorzio Sacramento, già a far data dal 13.03.2019.
Alcun riscontro è pervenuto in ordine alla diffida dell’8 febbraio 2021, né è stato adottato alcun provvedimento relativo al procedimento del piano di lottizzazione convenzionata.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Gallipoli è insorto il ricorrente deducendo: Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 2 L. n. 241/1990, Violazione artt. 3 e 97 Cost. Inosservanza del termine di conclusione del procedimento e silenzio inadempimento dell’amministrazione. Violazione dei principi di buona fede e correttezza. Violazione del principio di non aggravamento. Eccesso di potere.
In data 02.09.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso, eccependone la inammissibilità, la improcedibilità, la improponibilità e, comunque, la totale infondatezza in fatto ed in diritto.
Con ordinanza collegiale n. 605 del 29.04.2022 questo Tribunale ha ritenuto “ opportuno fissare un termine di sessanta giorni al fine di costituire un tavolo tecnico di confronto tra le parti finalizzato a una sollecita definizione del procedimento de quo; il confronto dialettico tra le parti dovrà essere documentato a mezzo di apposito verbale che sarà oggetto di deposito presso la Segreteria di questo Tribunale ”.
In data 13.06.2022 il Comune di Gallipoli ha depositato il verbale del tavolo tecnico del 18.05.2022.
In data 17.11.2022 è stato depositato dal Comune di Gallipoli il verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 376 del 25.10.2022 con cui è deliberata l’adozione del Piano di Lottizzazione Convenzionato - “Sacramento” - Comparto R2B ex L.L. R.R. N° 56/80 e 20/2001 - presentato dai proprietari costituitisi in Consorzio “Sacramento”.
Pertanto, tenuto altresì conto delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (in considerazione della peculiarità della controversia e delle ragioni della decisione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO