Articolo 16 della Legge 7 marzo 1981, n. 64
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 marzo 1981
Art. 16.

Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell' articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 . La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.
La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.
Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all' articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 .
Entrata in vigore il 31 marzo 1981