Art. 3.
In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l' art. 832 del codice civile .
In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l' art. 832 del codice civile .