Articolo 3 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 2Articolo 4
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6 agosto 1890
Art. 3.

In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l' art. 832 del codice civile .

Entrata in vigore il 6 agosto 1890
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