Versione
6 agosto 1890
6 agosto 1890
Art. 3.
In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l' art. 832 del codice civile .
In ogni comune e' instituita una congregazione di carita' con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.
Alla congregazione di carita' saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l' art. 832 del codice civile .
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/04/2012, n. 2050Provvedimento: […] E' noto, infatti, che l'art. 3 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 aveva attribuito l'amministrazione dei beni delle opere pie e ogni altro ente morale operante nel campo dell'assistenza e beneficenza alle Congregazioni di carità istituite in ciascun comune.Leggi di più...
- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 2909 cod. civ.·
- usucapione·
- art. 1159 cod. civ.·
- ottemperanza sentenza·
- giurisdizione amministrativa·
- documentazione catastale·
- art. 25 c.p.a.·
- riparazione per occupazione illegittima·
- rigetto appello·
- legittimazione passiva·
- proprietà immobiliare·
- giudicato implicito·
- annullamento atti amministrativi