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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6534/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6534/2023 promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Seriate (BG), Via dell'Artigianato n. 25, ONroparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale Dr. , rappresentata e ONroparte_2 difesa anche in via disgiunta, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Gabriele Consiglio (c.f. – pec: – fax: C.F._1 Email_1 02.58400200), Cristina Langher (c.f. – pec: C.F._2
- fax: 02.58400200), Virna Tarrino (c.f. Email_2
- pec: - fax: 02.58400200) e Alessio C.F._3 Email_3 Vasciminno (c.f. – pec: – fax: C.F._4 Email_4
02.58400200) del Foro di Milano, nonché dall'Avvocato Antonello Negro (c.f. C.F._5
- pec: fax: 010.8934202) del Foro di Genova, ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Ippolito d'Aste 3/9, sc. Dx
ATTORE contro
Avv. Luca Andrea Centore nato a [...] il [...] CF: e Avv. C.F._6
Pierpaolo Curri CF: , nato a [...] il [...], entrambi con studio in C.F._7 Genova, Via Malta, 2/10 rappresentati, difesi ed assistiti nel presente procedimento dall'Avv. Ida Ciurlo – CF: – Pec ed elettivamente domiciliati C.F._8 Email_6 in Genova,Via Fieschi, 10/1, (All A e B)
CONVENUTI
E contro
con sede in (20154) Milano, ONroparte_3
Corso Como, 17 (C.F. e P.IVA. ), in persona del Funzionario Procuratore, dott. P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa in forza di delega acclusa al presente atto dall'avv. Leonardo Giani (C.F.
[...]
), il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno C.F._9 2014 n. 90 presso l'indirizzo pec ove dichiara di voler ricevere Email_7 tutti gli avvisi e le comunicazioni relativi al giudizio pagina 1 di 9 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta oggi contraria istanza ed eccezione nel merito A) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avvocati Luca Andrea Centore e Pierpaolo Curri per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 52.723,34 ovvero nel diverso ONroparte_1 importo che dovesse essere ritenuto accertato;
B) in subordine, e salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avvocati
Luca Andrea Centore e Pierpaolo Curri per tutte le ragioni esposte negli atti del giudizio e, per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno in favore di nella ONroparte_1 misura di € 40.171,10, ovvero nel diverso importo che dovesse essere ritenuto accertato;
in via istruttoria
C) ove ritenuto necessario, ammettere alla prova per testi sulle circostanze oggetto ONroparte_1 dei seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. per tutta la durata del rapporto di Parte_1 lavoro alle dipendenze di ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 7:00 alle ONroparte_5
11:00 e dalle 12:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì.
2. Vero che il sig. per Parte_1 tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di ha osservato il seguente ONroparte_5 orario di pausa pranzo: dalle ore 11:01 alle 11:59 dal lunedì al venerdì. Si indicano come testimoni: - il signor residente in [...]; - la signora , residente in [...]; - la Testimone_1 Testimone_2 sig.ra residente in [...]; - il sig. , residente in [...]. Testimone_3 Testimone_4
D) Non ammettere alcuno dei capitoli di prova per testi formulati dai convenuti in quanto inammissibili e/o irrilevanti per tutte le ragioni illustrate in atti e, in subordine, ammettere CP_1 alla prova contraria diretta su ogni capitolo di prova in denegata ipotesi ammesso, con i
[...] medesimi testi qui sopra indicati e già indicati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 depositata il 2 aprile
2024. E) In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa”.
Per le parti convenute:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contraiis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia: in ogni caso nel merito: - rigettare e respingere le domande attoree tutte formulate nei confronti degli avv.ti
Centore e Curri, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte;
in via di subordine ed in ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare l'Assicurazione - in persona del legale ONroparte_6 rappresentante protempore - con sede in Milano (MI) Corso Como 17 pec – PartitaIVA_3
a manlevare e/o tenere indenne e/o garantire gli avv. Luca Andrea Centore Email_8
e Pierpaolo Curri dal pagamento di ogni e qualsiasi somma che gli stessi venissero condannati a corrispondere a qualsivoglia titolo in favore di parte attrice per i fatti di cui è causa. In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa”.
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere le domande rivolte contro i convenuti avvocati Luca Andrea Centrone e Pierpaolo Curri siccome infondate;
nel merito, in subordine: nella denegata pagina 2 di 9 ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rivolte contro i convenuti, respingere la Co domanda di manleva da questi svolta contro per i motivi meglio precisate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare con la comparsa di costituzione e risposta e con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. a cui espressamente si rinvia;
nel merito, in ulteriore subordine: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rivolte contro i convenuti e di accertata operatività della Polizza, limitare la condanna della Compagnia entro la quota di danno direttamente attribuibile agli assicurati nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, massimale e franchigia inclusi;
in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna attrice, subentrata, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, doc. 14, a seguito di fusione per incorporazione eseguita con atto del 20 dicembre 2022, ex art. 2504-bis c.c., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad (divenuta poi per effetto di fusione con CP_5 CP_7 atto Notaio di Gandino (BG) del 20 dicembre 2022, rep. 56453), ha introdotto il presente Per_1 procedimento al fine di sentir accertare la responsabilità professionale degli avv.ti Centore e Curri esponendo che:
➢ con ricorso ex art 414 c.p.c. del 21 novembre 2019 il sig. , premesso di Parte_1 essere stato dipendente, dal 11 ottobre 2006 al 14 giugno 2019, di aveva ONroparte_5 ON convenuto avanti il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, per ivi sentire:
ON
▪ condannare , a pagargli € 133.136,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, TFR ed indebite trattenute in busta paga per l'intera durata del rapporto (dal 11 ottobre 2006 sino al 14 giugno 2019); ON
▪ dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli da e quindi ordinare la sua ON reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, condannare al pagamento di € 13.843,69 a titolo di indennità ex art. 8 legge 604/1966 (doc. 1).
ON
➢ si era costituita in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Pierpaolo Curri e Luca Andrea Centore con memoria difensiva del 3 aprile 2020, doc.
2. Il giudizio era stato rubricato al n.
R.G. 3947/2019 ed assegnato al Giudice dott.ssa Margherita Bossi;
➢ gli avv.ti Curri e Centore avevano affermato, nella memoria difensiva, contrariamente al vero, che il sig. , per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva osservato un orario Pt_1 settimanale di 43 ore e 45 minuti (anziché di 40 ore). Tale affermazione era il frutto di una iniziativa degli Avv.ti Centore e Curri, contraria alla realtà dei fatti e contraria a quanto risultante dal contratto e dalle buste paga (documenti prodotti dallo stesso ) attestanti Pt_1 un orario settimanale di 40 ore;
➢ gli avv.ti Curri e Centore non avevano contestato specificamente i conteggi prodotti dal lavoratore ed avevano omesso di eccepire la prescrizione dei crediti retributivi (in particolare, nel momento in cui era stata emessa l'Ordinanza di pagamento, 26.11.2021, e fino alla data in cui il Giudizio era stato estinto mediante conciliazione, la giurisprudenza prevalente, cfr. Corte Appello Milano, 26 febbraio 2020 n. 89, affermava che, anche a seguito della riforma cd.
, nelle imprese che soddisfavano il requisito dimensionale, tra cui rientrava l'allora CP_8 datrice di lavoro di , la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi prendeva a Pt_1 decorrere già in costanza del rapporto lavorativo);
pagina 3 di 9 ➢ il giudice emetteva, quindi, ordinanza ingiunzione per somme non contestate pari al complessivo importo di euro 38.541,66 (€ 31.508,66 per differenze retributive per lavoro straordinario ed € 7.033 per importi trattenuti mensilmente sulla retribuzione senza alcuna giustificazione);
ON ON
➢ , in data 24 gennaio 2021 , corrispondeva quindi al sig. l'importo di € Pt_1
37.329,26, comprensivo di rivalutazione e interessi, pari alla differenza tra l'importo dovuto da ON ON
per effetto dell'Ordinanza (€ 38.541,66) e l'importo pacificamente non dovuto da in quanto relativo a giornate non lavorate da (perchè assente per ferie, malattia, Pt_1 infortunio o chiusura del luogo di lavoro);
ON
➢ in data 31 gennaio 2022 gli Avv.ti Centore e Curri comunicavano a , dopo espressa contestazione loro rivolta in ordine all'adeguatezza della prestazione difensiva, di rinunciare a tutti i mandati in corso, incluso quello relativo al Giudizio. In data 1° febbraio 2022 gli Avv.ti ON Centore e Curri depositavano quindi in Giudizio la rinuncia al mandato. successivamente conferiva mandato all'Avv. Andrea Rosso per la difesa nel Giudizio che concludeva una ON conciliazione (in forza dell'accordo conciliativo si impegnava a pagare – ed in effetti pagava – al sig. , in aggiunta all'importo di € 37.329,26 già versato in esecuzione Pt_1 dell'Ordinanza, l'ulteriore importo netto di € 27.593,86, corrispondente ad un importo lordo di
€ 30.000 oltre ad € 10.222,58 a titolo di spese legali, doc. 11).
Secondo la tesi attorea gli avv.ti Centore e Curri, ammettendo i fatti posti a fondamento dell'azione del lavoratore (in particolare prestazione di lavoro straordinario e trattenute asseritamente illegittime in busta paga) ed omettendo di eccepire la prescrizione dei crediti retributivi, avevano agito con negligenza ed imperizia ed avevano causato, con il loro grave inadempimento, il danno così quantificato:
ON
▪ € 52.723,34, pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato da a a Pt_1 fronte del Giudizio (€ 75.145,70) e gli importi pretesi da a titolo diverso dal lavoro Pt_1 straordinario (€ 22.422,366). Tale importo era dato dalla somma delle pretese creditorie di per (i) l'indennità di licenziamento (€ 13.843,69), trattenute in busta paga (€ 7.033) e Pt_1 voci varie (€ 3.515,41 - € 1.969,74), come indicate a pag. 2 della relazione tecnica prodotta da e contenuta nel ricorso introduttivo al doc. 2. Pt_1
▪ in subordine, nell'ipotesi in cui vi fosse la prova di lavoro straordinario pari ad almeno 3 ore e 45 minuti a settimana, € 40.171,10, quale diretta conseguenza dell'omessa eccezione di prescrizione dei crediti retributivi da lavoro straordinario. Il danno in questione consisteva ON nell'esborso complessivamente affrontato da a fronte del Giudizio (€ 75.145,70), detratto l'importo preteso da a titolo diverso dal lavoro straordinario (€ 22.422,36) e detratto, Pt_1 altresì, l'importo in ipotesi dovuto a titolo di lavoro straordinario (€ 12.552,24), per il periodo dal 12 luglio 2014 al 12 luglio 2019, non coperto dalla prescrizione quinquennale.
Gli avv.ti Centore e Curri si sono costituiti allegando che:
➢ nella comparsa di costituzione (visionata in bozza dal cliente), proprio al fine di contestare l'asserita pretesa di credito derivante e conseguente dal lavoro straordinario del , i Pt_1 ON difensori di avevano indicato l'orario di lavoro svolto dal ex dipendente dalle ore 6.45 alle
15.30 dal lunedì al venerdì. Tale orario, che avrebbe trovato anche conferma attraverso la prova testimoniale, teneva conto dell'ora di pausa pranzo prevista ex lege dal CCNL e, quindi, confermava di per sé sola l'insussistenza e la pretestuosità della domanda, conformemente,
pagina 4 di 9 peraltro, a quanto indicato nel contratto di lavoro, puntualmente in allora prodotto (doc. 7) che prevedeva 40 ore settimanali (in altri termini le 3 ore e 45 di differenza tra l'orario indicato in atti e quello risultante dal contratto erano dovute alla pausa pranzo che spettava per legge al lavoratore);
➢ aveva quindi errato il giudice nel ritenere “non contestato” il fatto che il lavoratore avesse svolto lavoro straordinario per almeno 3 ore e 45 minuti a settimana (perché non aveva tenuto conto della pausa pranzo), e la circostanza avrebbe potuto essere comprovata in giudizio ed avrebbe portato alla revoca dell'ordinanza, se non fosse intervenuta una conciliazione che aveva interrotto qualsiasi nesso di causa tra la prestazione svolta dai legali e il preteso “danno”;
➢ inoltre, se gli avv.ti Centore e Curri non avevano sollevato l'eccezione di prescrizione, era perché sarebbe stata pacificamente respinta: nei rapporti di lavoro continuativi e periodici e mai ON interrotti, come quello del con la , la prescrizione quinquennale aveva iniziato a Pt_1 decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e aveva retroagito dall'inizio del rapporto di lavoro stesso, data in cui erano maturate le asserite pretese creditorie. L'ex dipendente
– il cui lavoro era cessato nel 2019 – aveva infatti 5 anni per domandare le differenze Pt_1 retributive maturate in tutti gli anni di lavoro svolto in modo continuativo e mai interrotto con decorrenza dall'anno 2007 (data di assunzione 11/10/2006 doc. 7);
➢ inoltre, l'eccezione di prescrizione avrebbe in sé confermato l'esistenza stessa del diritto (prestazione di lavoro straordinario) che, nella causa, si intendeva invece fermamente contestare;
➢ in ogni caso era indimostrato “il probabile risultato più favorevole” che la causa avrebbe avuto, ove la condotta difensiva fosse stata altra (e in particolare quella voluta), che non era peraltro possibile accertare, essendosi il procedimento conclusosi con una conciliazione giudiziale. Ragion per cui anche il “danno” che in verità altro non era se non quanto parte attrice si era del tutto autonomamente e volontariamente determinata a pagare, non era qualificabile come tale ed imputabile causalmente ai convenuti.
ONr Gli avv.ti chiedevano, in ogni caso, la chiamata in giudizio di ONroparte_6
(polizza professionale n. BL06000259 doc. 7) al fine di essere manlevati in caso di soccombenza.
, nel costituirsi, faceva proprie le difese del proprio assicurato, ONroparte_6 ribadendo peraltro:
➢ che “l'effettivo orario di lavoro seguito dal signore che differiva da quello indicato in Pt_1 contratto” era stato dai convenuti inserito nella memoria di resistenza su espressa richiesta dell'attrice, che aveva partecipato attivamente, anche per mezzo dei propri consulenti, alla redazione dell'atto, approvandone persino la bozza;
➢ che il provvedimento del giudice che aveva considerato l'indicazione dell'orario di lavoro quale riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario avrebbe ben potuto essere riformato all'esito dell'istruttoria. Per legge, infatti, in un orario lavorativo di otto ore giornaliere doveva essere riconosciuta un'ora di pausa pranzo, cosicché tra l'orario di inizio e quello di fine dell'attività lavorativa intercorrevano necessariamente nove ore (otto lavorate e una di pausa). Era evidente, pertanto, il banale errore in cui è incorso il Giudice confondendo l'orario pagina 5 di 9 lavorativo indicato nel contratto (quaranta ore settimanali) con l'orario risultante considerando l'orario di inizio e quello di fine lavoro;
ON
➢ che l'importo riconosciuto da all'ex dipendente in sede conciliativa (comunque contestato) non era affatto dovuto alla condotta dei professionisti ma ad una libera, per quanto opinabile, ON scelta della stessa che, in ogni caso, doveva essere valutata anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. quale causa esclusiva o comunque largamente prevalente del preteso danno.
Quanto alla copertura assicurativa, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto risultava dagli atti di ON causa che, con provvedimento del 26 novembre 2021, il Tribunale di Genova aveva ordinato a di pagare all'ex dipendente la somma di Euro 38.541,66 ritenendo “provato lo svolgimento di lavoro straordinario peri almeno a 3 ore e 45 minuti per l'intera durata del rapporto … alla luce della ammissione di parte convenuta dell'osservanza da parte del sig. di un orario giornaliero Pt_1 dalle 6'45 alle 15'30 per cinque giorni a settimana per tutta la durata del rapporto di lavoro a fronte di un orario contrattuale di 40 ore” (cfr. ordinanza, doc. 3 attore). Ciò voleva dire che, quantomeno dal 26 novembre 2021, gli assicurati erano consapevoli di un'istanza di controparte volta al pagamento di somme che, a torto o a ragione, venivano presentate come “non contestate”. Da tale data, quindi (ma a ben vedere dal momento del deposito dell'istanza), gli assicurati erano certamente a conoscenza di una circostanza che alterava il rischio di una loro responsabilità professionale e che, proprio per questo, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata alla Compagnia come previsto dall'art.
8.1 della Polizza.
ON E ciò tanto più che, proprio a seguito dell'ordinanza del 6 novembre 2021, “....contestava agli avv.ti Centore e Curri il cattivo operato e avanzava pretese di risarcimento nei loro confronti manifestando in persona del dott. immediata volontà di procedere a richiesta risarcitoria Tes_4 nei confronti degli avv.ti Centore e Curri (doc. 4 email del 24 gennaio 2021)”; addirittura, quindi, gli ON assicurati “preso atto della richiesta risarcitoria di … visto il venir meno del rapporto di fiducia”, si erano visti costretti a rinunciare a tutti i mandati (cfr. pag. 5 atto di chiamata di terzo).
Solo il 15 giugno 2022 gli assicurati si erano infine decisi a scrivere alla Compagnia, peraltro facendo ON riferimento soltanto ad una lettera di del 10 giungo 2022 (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
Era pertanto evidente che i professionisti, pur consapevoli del proprio obbligo di informazione e comunicazione di circostanze e/o richieste di risarcimento, non vi avevano consapevolmente ON provveduto, informando la Compagnia solo nel momento in cui avevano ricevuto da una quantificazione del danno, ben sette mesi dopo l'ordinanza in commento e cinque mesi dopo la prima richiesta di risarcimento. Si trattava con ogni evidenza di una violazione dolosa dell'obbligo di avviso, che comportava la perdita totale dell'indennizzo a mente dell'art. 1915 c.c.
La causa, documentalmente istruita, è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 dopo la concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
La domanda svolta da parte attrice è infondata e non può essere accolta.
Parte attrice sostiene che l'esito “infruttuoso” della causa (conclusasi con una conciliazione alla quale i difensori non hanno preso parte) è dipeso dalla condotta degli avv.ti Centore e Curri che avrebbero, in buona sostanza, riconosciuto implicitamente (attraverso l'indicazione di un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali) lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore;
omesso di contestare i suoi conteggi;
omesso di eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
pagina 6 di 9 La tesi non può essere sostenuta.
A prescindere dal fatto se il giudice abbia o meno equivocato sulle difese spese in giudizio e quindi sull'effettivo svolgimento di lavoro straordinario (come sostenuto da parte convenuta), la tesi sostenuta non può essere, in ogni caso, accolta perché parte da due premesse (una in fatto e una in diritto) l'una non provata, l'altra scorretta.
La prima premessa è che sarebbe stato impossibile per il lavoratore (quand'anche fosse stato espressamente contestato dai legali) dare prova dello svolgimento di lavoro straordinario (in particolare in misura pari a 3 ore e 45 minuti settimanali per l'intera durata del rapporto di lavoro).
Tale circostanza è data per scontata da parte attrice ma non è in alcun modo comprovata, visto che:
▪ le risultanze delle buste paghe, attestanti l'orario di lavoro in 40 ore settimanali (e quindi un fatto favorevole alla parte dichiarate), non erano certo insuperabili per il lavoratore. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523;
21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre
2000 n. 12803);
▪ la prova del lavoro straordinario, nel relativo giudizio davanti al Giudice del Lavoro, in caso di espressa contestazione da parte dei legali, per quanto rigorosa, ben avrebbe potuto essere fornita, anche in assenza di riscontri documentali, a mezzo testi dal lavoratore, (cfr. Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza n. 4984/2025), puntualmente indicati in ricorso sui capi da 11 a 31 del ricorso introduttivo;
▪ nulla depone per ritenere che nel relativo giudizio, in caso di espressa contestazione da parte dei legali, non sarebbe stata raggiunta (sull'orario di lavoro) una prova aderente alla “realtà” prospettata, che è poi quella che ha indotto parte attrice ad aderire alla conciliazione: gli avv.ti
Centore e Curri, prima di depositare la memoria difensiva, avevano infatti inoltrato copia del ricorso e chiesto delucidazioni in merito alle obiezioni mosse;
avevano inoltre espressamente richiesto quale fosse la durata dell'orario di lavoro ed avevano inviato bozza della memoria difensiva alla cliente (cfr. mail del 13.12.2019; mail del 25.02.2020), senza ricevere contestazioni di sorta.
La seconda premessa è poi scorretta perché, sulla la tematica della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore in corso di rapporto di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti cui si applicava la disciplina ex art. 18 St.lav., come modificata dalla L. 92/2012, esistevano, al momento del pagina 7 di 9 radicamento del giudizio e della intervenuta conciliazione, orientamenti di merito tra loro opposti, quindi non è affatto vero che l'eccezione sarebbe stata, ove formulata, senz'altro accolta, tanto più che parte attrice non ha neppure allegato quale fosse l'orientamento del distretto di Genova in punto prescrizione (il primo pronunciamento della Cassazione è quello reso con Ordinanza n. 26246/2022 che ha sposato la tesi della decorrenza solo a partire dal momento della cessazione del rapporto, facendo propria una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948, n. 4 c.c).
In favore della sospensione della decorrenza della prescrizione, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si erano infatti pronunciati, ad esempio: Trib. Alessandria, 9 gennaio 2019, n. 4;
Trib. Firenze, 16 gennaio 2018, n. 25; Trib. Milano 16 dicembre 2015 n. 3460.
In favore della tesi opposta, invece, secondo cui la prescrizione dei crediti de quibus decorreva in costanza di rapporto si erano pronunciati, sempre a titolo esemplificativo: Trib. Milano 24 aprile 2014 e ancora Trib. Milano, 7 ottobre 2016, n. 2576.
La Corte di Appello di Milano, con due pronunce pubblicate a distanza di circa due mesi l'una dall'altra, si erano pronunciata in modo diametralmente opposto sulla questione.
In un caso, era stata accolta la tesi in favore del lavoratore secondo cui, per i rapporti cui si applica l'art. 18 novellato dalla legge Fornero, il dies a quo iniziava a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro (C. App. Milano, n. 376 del 30 aprile 2019).
Nel secondo caso, invece, la medesima Corte di Appello –in diversa composizione – si era espressa in favore della parte datoriale, affermando che la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro
(C. App. Milano, n. 35 del 19 febbraio 2019).
In entrambi i giudizi, la società coinvolta era la medesima (e per fattispecie del tutto analoghe).
Appare evidente, quindi, che osta, all'accoglimento della domanda, la prova (che incombe su parte attrice, ex pluribus Cassazione civile n. 3566/2021):
• che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore;
• che un danno vi sia stato effettivamente;
• che, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Il che assorbe ogni ulteriore e diversa questione, nonché ogni domanda di manleva nei confronti del terzo assicuratore.
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute e dalla terza chiamata (la parte rimasta soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo il caso di iniziativa arbitraria, che non ricorre chiaramente nel caso di specie, sopporta anche tali spese, Cass. ordinanza n. 23123/2019) devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 importi minimi per ciascuna fase, avuto riguardo al concreto dispendio di energie profuse e al valore della causa più vicino al minimo della forbice tabellare di riferimento).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute in solido le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 22/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6534/2023 promossa da:
(P.IVA ), con sede legale in Seriate (BG), Via dell'Artigianato n. 25, ONroparte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore delegato e rappresentante legale Dr. , rappresentata e ONroparte_2 difesa anche in via disgiunta, in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Gabriele Consiglio (c.f. – pec: – fax: C.F._1 Email_1 02.58400200), Cristina Langher (c.f. – pec: C.F._2
- fax: 02.58400200), Virna Tarrino (c.f. Email_2
- pec: - fax: 02.58400200) e Alessio C.F._3 Email_3 Vasciminno (c.f. – pec: – fax: C.F._4 Email_4
02.58400200) del Foro di Milano, nonché dall'Avvocato Antonello Negro (c.f. C.F._5
- pec: fax: 010.8934202) del Foro di Genova, ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Genova, Via Ippolito d'Aste 3/9, sc. Dx
ATTORE contro
Avv. Luca Andrea Centore nato a [...] il [...] CF: e Avv. C.F._6
Pierpaolo Curri CF: , nato a [...] il [...], entrambi con studio in C.F._7 Genova, Via Malta, 2/10 rappresentati, difesi ed assistiti nel presente procedimento dall'Avv. Ida Ciurlo – CF: – Pec ed elettivamente domiciliati C.F._8 Email_6 in Genova,Via Fieschi, 10/1, (All A e B)
CONVENUTI
E contro
con sede in (20154) Milano, ONroparte_3
Corso Como, 17 (C.F. e P.IVA. ), in persona del Funzionario Procuratore, dott. P.IVA_2 CP_4
rappresentata e difesa in forza di delega acclusa al presente atto dall'avv. Leonardo Giani (C.F.
[...]
), il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, co. 1, lett. b), D.L. 24 giugno C.F._9 2014 n. 90 presso l'indirizzo pec ove dichiara di voler ricevere Email_7 tutti gli avvisi e le comunicazioni relativi al giudizio pagina 1 di 9 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta oggi contraria istanza ed eccezione nel merito A) in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avvocati Luca Andrea Centore e Pierpaolo Curri per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno in favore di nella misura di € 52.723,34 ovvero nel diverso ONroparte_1 importo che dovesse essere ritenuto accertato;
B) in subordine, e salvo gravame, accertare e dichiarare la responsabilità professionale degli Avvocati
Luca Andrea Centore e Pierpaolo Curri per tutte le ragioni esposte negli atti del giudizio e, per l'effetto, condannarli in via solidale al risarcimento del danno in favore di nella ONroparte_1 misura di € 40.171,10, ovvero nel diverso importo che dovesse essere ritenuto accertato;
in via istruttoria
C) ove ritenuto necessario, ammettere alla prova per testi sulle circostanze oggetto ONroparte_1 dei seguenti capitoli:
1. Vero che il sig. per tutta la durata del rapporto di Parte_1 lavoro alle dipendenze di ha osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 7:00 alle ONroparte_5
11:00 e dalle 12:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì.
2. Vero che il sig. per Parte_1 tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di ha osservato il seguente ONroparte_5 orario di pausa pranzo: dalle ore 11:01 alle 11:59 dal lunedì al venerdì. Si indicano come testimoni: - il signor residente in [...]; - la signora , residente in [...]; - la Testimone_1 Testimone_2 sig.ra residente in [...]; - il sig. , residente in [...]. Testimone_3 Testimone_4
D) Non ammettere alcuno dei capitoli di prova per testi formulati dai convenuti in quanto inammissibili e/o irrilevanti per tutte le ragioni illustrate in atti e, in subordine, ammettere CP_1 alla prova contraria diretta su ogni capitolo di prova in denegata ipotesi ammesso, con i
[...] medesimi testi qui sopra indicati e già indicati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 depositata il 2 aprile
2024. E) In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa”.
Per le parti convenute:
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, contraiis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia: in ogni caso nel merito: - rigettare e respingere le domande attoree tutte formulate nei confronti degli avv.ti
Centore e Curri, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte;
in via di subordine ed in ogni caso: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare l'Assicurazione - in persona del legale ONroparte_6 rappresentante protempore - con sede in Milano (MI) Corso Como 17 pec – PartitaIVA_3
a manlevare e/o tenere indenne e/o garantire gli avv. Luca Andrea Centore Email_8
e Pierpaolo Curri dal pagamento di ogni e qualsiasi somma che gli stessi venissero condannati a corrispondere a qualsivoglia titolo in favore di parte attrice per i fatti di cui è causa. In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa”.
Per la terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere le domande rivolte contro i convenuti avvocati Luca Andrea Centrone e Pierpaolo Curri siccome infondate;
nel merito, in subordine: nella denegata pagina 2 di 9 ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rivolte contro i convenuti, respingere la Co domanda di manleva da questi svolta contro per i motivi meglio precisate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare con la comparsa di costituzione e risposta e con la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. a cui espressamente si rinvia;
nel merito, in ulteriore subordine: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande rivolte contro i convenuti e di accertata operatività della Polizza, limitare la condanna della Compagnia entro la quota di danno direttamente attribuibile agli assicurati nonché entro tutti i termini e le condizioni di Polizza, massimale e franchigia inclusi;
in ogni caso: spese di lite integralmente rifuse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna attrice, subentrata, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, doc. 14, a seguito di fusione per incorporazione eseguita con atto del 20 dicembre 2022, ex art. 2504-bis c.c., in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad (divenuta poi per effetto di fusione con CP_5 CP_7 atto Notaio di Gandino (BG) del 20 dicembre 2022, rep. 56453), ha introdotto il presente Per_1 procedimento al fine di sentir accertare la responsabilità professionale degli avv.ti Centore e Curri esponendo che:
➢ con ricorso ex art 414 c.p.c. del 21 novembre 2019 il sig. , premesso di Parte_1 essere stato dipendente, dal 11 ottobre 2006 al 14 giugno 2019, di aveva ONroparte_5 ON convenuto avanti il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, per ivi sentire:
ON
▪ condannare , a pagargli € 133.136,69 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, TFR ed indebite trattenute in busta paga per l'intera durata del rapporto (dal 11 ottobre 2006 sino al 14 giugno 2019); ON
▪ dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli da e quindi ordinare la sua ON reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, condannare al pagamento di € 13.843,69 a titolo di indennità ex art. 8 legge 604/1966 (doc. 1).
ON
➢ si era costituita in giudizio con il patrocinio degli Avvocati Pierpaolo Curri e Luca Andrea Centore con memoria difensiva del 3 aprile 2020, doc.
2. Il giudizio era stato rubricato al n.
R.G. 3947/2019 ed assegnato al Giudice dott.ssa Margherita Bossi;
➢ gli avv.ti Curri e Centore avevano affermato, nella memoria difensiva, contrariamente al vero, che il sig. , per l'intera durata del rapporto di lavoro, aveva osservato un orario Pt_1 settimanale di 43 ore e 45 minuti (anziché di 40 ore). Tale affermazione era il frutto di una iniziativa degli Avv.ti Centore e Curri, contraria alla realtà dei fatti e contraria a quanto risultante dal contratto e dalle buste paga (documenti prodotti dallo stesso ) attestanti Pt_1 un orario settimanale di 40 ore;
➢ gli avv.ti Curri e Centore non avevano contestato specificamente i conteggi prodotti dal lavoratore ed avevano omesso di eccepire la prescrizione dei crediti retributivi (in particolare, nel momento in cui era stata emessa l'Ordinanza di pagamento, 26.11.2021, e fino alla data in cui il Giudizio era stato estinto mediante conciliazione, la giurisprudenza prevalente, cfr. Corte Appello Milano, 26 febbraio 2020 n. 89, affermava che, anche a seguito della riforma cd.
, nelle imprese che soddisfavano il requisito dimensionale, tra cui rientrava l'allora CP_8 datrice di lavoro di , la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi prendeva a Pt_1 decorrere già in costanza del rapporto lavorativo);
pagina 3 di 9 ➢ il giudice emetteva, quindi, ordinanza ingiunzione per somme non contestate pari al complessivo importo di euro 38.541,66 (€ 31.508,66 per differenze retributive per lavoro straordinario ed € 7.033 per importi trattenuti mensilmente sulla retribuzione senza alcuna giustificazione);
ON ON
➢ , in data 24 gennaio 2021 , corrispondeva quindi al sig. l'importo di € Pt_1
37.329,26, comprensivo di rivalutazione e interessi, pari alla differenza tra l'importo dovuto da ON ON
per effetto dell'Ordinanza (€ 38.541,66) e l'importo pacificamente non dovuto da in quanto relativo a giornate non lavorate da (perchè assente per ferie, malattia, Pt_1 infortunio o chiusura del luogo di lavoro);
ON
➢ in data 31 gennaio 2022 gli Avv.ti Centore e Curri comunicavano a , dopo espressa contestazione loro rivolta in ordine all'adeguatezza della prestazione difensiva, di rinunciare a tutti i mandati in corso, incluso quello relativo al Giudizio. In data 1° febbraio 2022 gli Avv.ti ON Centore e Curri depositavano quindi in Giudizio la rinuncia al mandato. successivamente conferiva mandato all'Avv. Andrea Rosso per la difesa nel Giudizio che concludeva una ON conciliazione (in forza dell'accordo conciliativo si impegnava a pagare – ed in effetti pagava – al sig. , in aggiunta all'importo di € 37.329,26 già versato in esecuzione Pt_1 dell'Ordinanza, l'ulteriore importo netto di € 27.593,86, corrispondente ad un importo lordo di
€ 30.000 oltre ad € 10.222,58 a titolo di spese legali, doc. 11).
Secondo la tesi attorea gli avv.ti Centore e Curri, ammettendo i fatti posti a fondamento dell'azione del lavoratore (in particolare prestazione di lavoro straordinario e trattenute asseritamente illegittime in busta paga) ed omettendo di eccepire la prescrizione dei crediti retributivi, avevano agito con negligenza ed imperizia ed avevano causato, con il loro grave inadempimento, il danno così quantificato:
ON
▪ € 52.723,34, pari alla differenza tra quanto complessivamente pagato da a a Pt_1 fronte del Giudizio (€ 75.145,70) e gli importi pretesi da a titolo diverso dal lavoro Pt_1 straordinario (€ 22.422,366). Tale importo era dato dalla somma delle pretese creditorie di per (i) l'indennità di licenziamento (€ 13.843,69), trattenute in busta paga (€ 7.033) e Pt_1 voci varie (€ 3.515,41 - € 1.969,74), come indicate a pag. 2 della relazione tecnica prodotta da e contenuta nel ricorso introduttivo al doc. 2. Pt_1
▪ in subordine, nell'ipotesi in cui vi fosse la prova di lavoro straordinario pari ad almeno 3 ore e 45 minuti a settimana, € 40.171,10, quale diretta conseguenza dell'omessa eccezione di prescrizione dei crediti retributivi da lavoro straordinario. Il danno in questione consisteva ON nell'esborso complessivamente affrontato da a fronte del Giudizio (€ 75.145,70), detratto l'importo preteso da a titolo diverso dal lavoro straordinario (€ 22.422,36) e detratto, Pt_1 altresì, l'importo in ipotesi dovuto a titolo di lavoro straordinario (€ 12.552,24), per il periodo dal 12 luglio 2014 al 12 luglio 2019, non coperto dalla prescrizione quinquennale.
Gli avv.ti Centore e Curri si sono costituiti allegando che:
➢ nella comparsa di costituzione (visionata in bozza dal cliente), proprio al fine di contestare l'asserita pretesa di credito derivante e conseguente dal lavoro straordinario del , i Pt_1 ON difensori di avevano indicato l'orario di lavoro svolto dal ex dipendente dalle ore 6.45 alle
15.30 dal lunedì al venerdì. Tale orario, che avrebbe trovato anche conferma attraverso la prova testimoniale, teneva conto dell'ora di pausa pranzo prevista ex lege dal CCNL e, quindi, confermava di per sé sola l'insussistenza e la pretestuosità della domanda, conformemente,
pagina 4 di 9 peraltro, a quanto indicato nel contratto di lavoro, puntualmente in allora prodotto (doc. 7) che prevedeva 40 ore settimanali (in altri termini le 3 ore e 45 di differenza tra l'orario indicato in atti e quello risultante dal contratto erano dovute alla pausa pranzo che spettava per legge al lavoratore);
➢ aveva quindi errato il giudice nel ritenere “non contestato” il fatto che il lavoratore avesse svolto lavoro straordinario per almeno 3 ore e 45 minuti a settimana (perché non aveva tenuto conto della pausa pranzo), e la circostanza avrebbe potuto essere comprovata in giudizio ed avrebbe portato alla revoca dell'ordinanza, se non fosse intervenuta una conciliazione che aveva interrotto qualsiasi nesso di causa tra la prestazione svolta dai legali e il preteso “danno”;
➢ inoltre, se gli avv.ti Centore e Curri non avevano sollevato l'eccezione di prescrizione, era perché sarebbe stata pacificamente respinta: nei rapporti di lavoro continuativi e periodici e mai ON interrotti, come quello del con la , la prescrizione quinquennale aveva iniziato a Pt_1 decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro e aveva retroagito dall'inizio del rapporto di lavoro stesso, data in cui erano maturate le asserite pretese creditorie. L'ex dipendente
– il cui lavoro era cessato nel 2019 – aveva infatti 5 anni per domandare le differenze Pt_1 retributive maturate in tutti gli anni di lavoro svolto in modo continuativo e mai interrotto con decorrenza dall'anno 2007 (data di assunzione 11/10/2006 doc. 7);
➢ inoltre, l'eccezione di prescrizione avrebbe in sé confermato l'esistenza stessa del diritto (prestazione di lavoro straordinario) che, nella causa, si intendeva invece fermamente contestare;
➢ in ogni caso era indimostrato “il probabile risultato più favorevole” che la causa avrebbe avuto, ove la condotta difensiva fosse stata altra (e in particolare quella voluta), che non era peraltro possibile accertare, essendosi il procedimento conclusosi con una conciliazione giudiziale. Ragion per cui anche il “danno” che in verità altro non era se non quanto parte attrice si era del tutto autonomamente e volontariamente determinata a pagare, non era qualificabile come tale ed imputabile causalmente ai convenuti.
ONr Gli avv.ti chiedevano, in ogni caso, la chiamata in giudizio di ONroparte_6
(polizza professionale n. BL06000259 doc. 7) al fine di essere manlevati in caso di soccombenza.
, nel costituirsi, faceva proprie le difese del proprio assicurato, ONroparte_6 ribadendo peraltro:
➢ che “l'effettivo orario di lavoro seguito dal signore che differiva da quello indicato in Pt_1 contratto” era stato dai convenuti inserito nella memoria di resistenza su espressa richiesta dell'attrice, che aveva partecipato attivamente, anche per mezzo dei propri consulenti, alla redazione dell'atto, approvandone persino la bozza;
➢ che il provvedimento del giudice che aveva considerato l'indicazione dell'orario di lavoro quale riconoscimento dello svolgimento di lavoro straordinario avrebbe ben potuto essere riformato all'esito dell'istruttoria. Per legge, infatti, in un orario lavorativo di otto ore giornaliere doveva essere riconosciuta un'ora di pausa pranzo, cosicché tra l'orario di inizio e quello di fine dell'attività lavorativa intercorrevano necessariamente nove ore (otto lavorate e una di pausa). Era evidente, pertanto, il banale errore in cui è incorso il Giudice confondendo l'orario pagina 5 di 9 lavorativo indicato nel contratto (quaranta ore settimanali) con l'orario risultante considerando l'orario di inizio e quello di fine lavoro;
ON
➢ che l'importo riconosciuto da all'ex dipendente in sede conciliativa (comunque contestato) non era affatto dovuto alla condotta dei professionisti ma ad una libera, per quanto opinabile, ON scelta della stessa che, in ogni caso, doveva essere valutata anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. quale causa esclusiva o comunque largamente prevalente del preteso danno.
Quanto alla copertura assicurativa, eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto risultava dagli atti di ON causa che, con provvedimento del 26 novembre 2021, il Tribunale di Genova aveva ordinato a di pagare all'ex dipendente la somma di Euro 38.541,66 ritenendo “provato lo svolgimento di lavoro straordinario peri almeno a 3 ore e 45 minuti per l'intera durata del rapporto … alla luce della ammissione di parte convenuta dell'osservanza da parte del sig. di un orario giornaliero Pt_1 dalle 6'45 alle 15'30 per cinque giorni a settimana per tutta la durata del rapporto di lavoro a fronte di un orario contrattuale di 40 ore” (cfr. ordinanza, doc. 3 attore). Ciò voleva dire che, quantomeno dal 26 novembre 2021, gli assicurati erano consapevoli di un'istanza di controparte volta al pagamento di somme che, a torto o a ragione, venivano presentate come “non contestate”. Da tale data, quindi (ma a ben vedere dal momento del deposito dell'istanza), gli assicurati erano certamente a conoscenza di una circostanza che alterava il rischio di una loro responsabilità professionale e che, proprio per questo, avrebbe dovuto essere tempestivamente comunicata alla Compagnia come previsto dall'art.
8.1 della Polizza.
ON E ciò tanto più che, proprio a seguito dell'ordinanza del 6 novembre 2021, “....contestava agli avv.ti Centore e Curri il cattivo operato e avanzava pretese di risarcimento nei loro confronti manifestando in persona del dott. immediata volontà di procedere a richiesta risarcitoria Tes_4 nei confronti degli avv.ti Centore e Curri (doc. 4 email del 24 gennaio 2021)”; addirittura, quindi, gli ON assicurati “preso atto della richiesta risarcitoria di … visto il venir meno del rapporto di fiducia”, si erano visti costretti a rinunciare a tutti i mandati (cfr. pag. 5 atto di chiamata di terzo).
Solo il 15 giugno 2022 gli assicurati si erano infine decisi a scrivere alla Compagnia, peraltro facendo ON riferimento soltanto ad una lettera di del 10 giungo 2022 (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo).
Era pertanto evidente che i professionisti, pur consapevoli del proprio obbligo di informazione e comunicazione di circostanze e/o richieste di risarcimento, non vi avevano consapevolmente ON provveduto, informando la Compagnia solo nel momento in cui avevano ricevuto da una quantificazione del danno, ben sette mesi dopo l'ordinanza in commento e cinque mesi dopo la prima richiesta di risarcimento. Si trattava con ogni evidenza di una violazione dolosa dell'obbligo di avviso, che comportava la perdita totale dell'indennizzo a mente dell'art. 1915 c.c.
La causa, documentalmente istruita, è stata rimessa in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 dopo la concessione dei termini ex art. 171 ter cpc.
La domanda svolta da parte attrice è infondata e non può essere accolta.
Parte attrice sostiene che l'esito “infruttuoso” della causa (conclusasi con una conciliazione alla quale i difensori non hanno preso parte) è dipeso dalla condotta degli avv.ti Centore e Curri che avrebbero, in buona sostanza, riconosciuto implicitamente (attraverso l'indicazione di un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali) lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del lavoratore;
omesso di contestare i suoi conteggi;
omesso di eccepire la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
pagina 6 di 9 La tesi non può essere sostenuta.
A prescindere dal fatto se il giudice abbia o meno equivocato sulle difese spese in giudizio e quindi sull'effettivo svolgimento di lavoro straordinario (come sostenuto da parte convenuta), la tesi sostenuta non può essere, in ogni caso, accolta perché parte da due premesse (una in fatto e una in diritto) l'una non provata, l'altra scorretta.
La prima premessa è che sarebbe stato impossibile per il lavoratore (quand'anche fosse stato espressamente contestato dai legali) dare prova dello svolgimento di lavoro straordinario (in particolare in misura pari a 3 ore e 45 minuti settimanali per l'intera durata del rapporto di lavoro).
Tale circostanza è data per scontata da parte attrice ma non è in alcun modo comprovata, visto che:
▪ le risultanze delle buste paghe, attestanti l'orario di lavoro in 40 ore settimanali (e quindi un fatto favorevole alla parte dichiarate), non erano certo insuperabili per il lavoratore. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, nei confronti del datore di lavoro, le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953) che prevede l'obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523;
21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986 da ultimo n. 2239/2017). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre
2000 n. 12803);
▪ la prova del lavoro straordinario, nel relativo giudizio davanti al Giudice del Lavoro, in caso di espressa contestazione da parte dei legali, per quanto rigorosa, ben avrebbe potuto essere fornita, anche in assenza di riscontri documentali, a mezzo testi dal lavoratore, (cfr. Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza n. 4984/2025), puntualmente indicati in ricorso sui capi da 11 a 31 del ricorso introduttivo;
▪ nulla depone per ritenere che nel relativo giudizio, in caso di espressa contestazione da parte dei legali, non sarebbe stata raggiunta (sull'orario di lavoro) una prova aderente alla “realtà” prospettata, che è poi quella che ha indotto parte attrice ad aderire alla conciliazione: gli avv.ti
Centore e Curri, prima di depositare la memoria difensiva, avevano infatti inoltrato copia del ricorso e chiesto delucidazioni in merito alle obiezioni mosse;
avevano inoltre espressamente richiesto quale fosse la durata dell'orario di lavoro ed avevano inviato bozza della memoria difensiva alla cliente (cfr. mail del 13.12.2019; mail del 25.02.2020), senza ricevere contestazioni di sorta.
La seconda premessa è poi scorretta perché, sulla la tematica della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore in corso di rapporto di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti cui si applicava la disciplina ex art. 18 St.lav., come modificata dalla L. 92/2012, esistevano, al momento del pagina 7 di 9 radicamento del giudizio e della intervenuta conciliazione, orientamenti di merito tra loro opposti, quindi non è affatto vero che l'eccezione sarebbe stata, ove formulata, senz'altro accolta, tanto più che parte attrice non ha neppure allegato quale fosse l'orientamento del distretto di Genova in punto prescrizione (il primo pronunciamento della Cassazione è quello reso con Ordinanza n. 26246/2022 che ha sposato la tesi della decorrenza solo a partire dal momento della cessazione del rapporto, facendo propria una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2948, n. 4 c.c).
In favore della sospensione della decorrenza della prescrizione, fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si erano infatti pronunciati, ad esempio: Trib. Alessandria, 9 gennaio 2019, n. 4;
Trib. Firenze, 16 gennaio 2018, n. 25; Trib. Milano 16 dicembre 2015 n. 3460.
In favore della tesi opposta, invece, secondo cui la prescrizione dei crediti de quibus decorreva in costanza di rapporto si erano pronunciati, sempre a titolo esemplificativo: Trib. Milano 24 aprile 2014 e ancora Trib. Milano, 7 ottobre 2016, n. 2576.
La Corte di Appello di Milano, con due pronunce pubblicate a distanza di circa due mesi l'una dall'altra, si erano pronunciata in modo diametralmente opposto sulla questione.
In un caso, era stata accolta la tesi in favore del lavoratore secondo cui, per i rapporti cui si applica l'art. 18 novellato dalla legge Fornero, il dies a quo iniziava a decorrere dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro (C. App. Milano, n. 376 del 30 aprile 2019).
Nel secondo caso, invece, la medesima Corte di Appello –in diversa composizione – si era espressa in favore della parte datoriale, affermando che la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro
(C. App. Milano, n. 35 del 19 febbraio 2019).
In entrambi i giudizi, la società coinvolta era la medesima (e per fattispecie del tutto analoghe).
Appare evidente, quindi, che osta, all'accoglimento della domanda, la prova (che incombe su parte attrice, ex pluribus Cassazione civile n. 3566/2021):
• che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del difensore;
• che un danno vi sia stato effettivamente;
• che, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Il che assorbe ogni ulteriore e diversa questione, nonché ogni domanda di manleva nei confronti del terzo assicuratore.
Le spese di lite sostenute dalle parti convenute e dalla terza chiamata (la parte rimasta soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, salvo il caso di iniziativa arbitraria, che non ricorre chiaramente nel caso di specie, sopporta anche tali spese, Cass. ordinanza n. 23123/2019) devono essere poste a carico di parte attrice per soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00 importi minimi per ciascuna fase, avuto riguardo al concreto dispendio di energie profuse e al valore della causa più vicino al minimo della forbice tabellare di riferimento).
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta le domande proposte da parte attrice;
condanna la parte attrice a rimborsare alle parti convenute in solido le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Genova, 22/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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