Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' INLA CORTE 0:43.94/0 1 REPUBBLICA ITALIANA ZI Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 10527/98 Cron.9469Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO- Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere- Ud. 16/01/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA DI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro + INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, 154 -1- CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 05/08/1998, rep.66936; resistente con procura avverso la sentenza n. 124/97 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 04/12/97; R.G.N. 56/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con precetto notificato il 23 giugno 1994 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ingiungeva al signor DI FR il pagamento della complessiva somma di lire 1.578.498, per contributi e relative sanzioni civili nella gestione speciale dell'invalidità vecchiaia e superstiti per gli artigiani, relativamente al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1990. Il signor FR proponeva opposizione dinanzi al OR di Venezia, quale giudice del lavoro, e deduceva che in tale periodo aveva lavorato in qualità di socio della società cooperativa Paludetto s.r.l. con sede in lesolo e che per tale attività e per lo stesso periodo la società aveva provveduto a versare regolarmente in favore di esso FR i contributi dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo le aliquote previste per le aziende artigiane. Chiedeva, quindi, che il OR dichiarasse la nullità, e comunque l'inefficacia, dell'atto di precetto, con vittoria delle spese. Costituitasi in giudizio, l'Inps chiedeva il rigetto dell'opposizione. Deduceva che nel periodo considerato il FR aveva lavorato in qualità di artigiano con iscrizione al relativo Albo, nonché negli elenchi nominativi dell'assicurazione, e che pertanto, in forza dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione, i contributi erano dovuti sino al momento della relativa cancellazione, disposta soltanto con effetto dal 27 novembre 1991. SS Espletata l'istruttoria, con sentenza depositata in data 27 gennaio 1997 il OR respingeva l'opposizione e condannava il FR al pagamento delle spese. La decisione del OR è stata confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata il 4 dicembre 1997. In particolare il Tribunale ha affermato che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che dalla iscrizione derivasse l'obbligo assicurativo di versare i contributi, a prescindere dal fatto che il ricorrente lavorasse come socio di una cooperativa. Avverso la decisione del Tribunale il signor FR propone ricorso articolato in tre motivi e illustrato con note di udienza. L'Inps resiste depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1 legge 4 luglio 1959 n. 463, 1 secondo comma e 5 primo comma lettera a) legge 29 dicembre 1996 n. 1533, 5 quarto comma legge 18 agosto n. 443, nonché il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale ha fatto discendere dall'iscrizione del FR all'albo delle imprese artigiane, quale conseguenza necessaria di essa, l'obbligo di contribuzione alla speciale gestione dell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti degli artigiani senza porsi neppure il problema se il FR, in quanto socio di cooperativa aSS 2 responsabilità limitata, fosse o no imprenditore artigiano ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 860 del 1956. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 4 luglio 1959 n. 463 e dell'articolo 1 secondo comma 3 e 5 primo comma lettera e) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto presente che l'iscrizione negli elenchi nominativi dell'assicurazione di malattia degli artigiani costituisce condizione necessaria per l'insorgere dell'obbligo assicurativo, ma non costituisce anche condizione sufficiente per l'accertamento della natura artigiana dell'impresa: accertamento che deve essere compiuto da parte dell'autorità giudiziaria. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 della legge 4 luglio 1959 n. 463, dell'art. 1 secondo comma e dell'art. 5 primo comma lettera a) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, dell'art. 1 terzo comma della legge 2 agosto 1990 n. 233. Lamenta che il Tribunale abbia affermato l'esistenza, in conseguenza dell'iscrizione nell'elenco nominativo, dell'obbligo contributivo per la cosiddetta quota fissa e non anche per i contributi a percentuale. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati. Come è noto, l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 dispone che l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per gli artigiani;
e che sono considerati artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato. L'art. 2 della stessa legge dispone inoltre che la commissione provinciale per l'artigianato deve compilare e tenere aggiornati gli elenchi nominativi di tutti gli artigiani e dei rispettivi nuclei familiari a carico soggetti all'assicurazione obbligatoria. Infine l'art. 3 dispone che la cassa mutua provinciale, sulla base degli elenchi nominativi compilati dalla commissione provinciale, compila annualmente entro il 13 dicembre per ciascun Comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti dalle persone soggette all'assicurazione obbligatoria per l'anno solare successivo. La legge è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957 n. 266. In particolare l'art. 2 dispone che gli artigiani sono tenuti a notificare alla commissione provinciale il loro nominativo, quello dei familiari a carico e quello dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo. Lo stesso articolo dispone inoltre che gli artigiani sono tenuti a notificare anche la cessazione della loro attività artigiana o la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860. Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento e qualora questo comporti la cancellazione dagli elenchi, la cancellazione stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si è verificato. SS La legge considerava l'iscrizione all'albo come il fatto costitutivo dell'obbligo del pagamento dei contributi;
il venir meno dell'obbligo derivava esclusivamente dalla presentazione della domanda di cancellazione dall'albo. L'estinzione dell'obbligo contributivo si verificava, infatti, al termine dell'anno solare in cui veniva effettuata la cancellazione dall'elenco nominativo degli artigiani. La disciplina dell'iscrizione nell'albo è peraltro stata modificata con l'emanazione dell'art. 12 della legge n. 155 dell'anno 1981. La norma infatti, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, ha eliminato la formazione dei ruoli mediante i quali avveniva il versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti. In base alla nuova disciplina questa Corte ha ritenuto che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo fosse venuta meno;
e che non potesse pretendersi il pagamento da parte di chi, pur iscritto negli albi, avesse cessato di fatto di essere artigiano, oppure avesse iniziato un'altra attività (Cass. 13 marzo 1990 n. 2022; Cass. 10 giugno 1992 n. 7105; Cass. 21 marzo 1994 n. 2658). E ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 4 aprile 1990 n. 165 che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, della legge n. 1397 dell'anno 1960 nella parte in cui prevedeva che venissero messi in discussione i contributi relativi all'anno solare in cui era avvenuta la cancellazione. E' stato quindi più volte affermato da questa Corte che, a seguito dell'abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, della legge n. 1397 dell'anno 1960 e dell'art. 2, comma 4, del decreto del presidente della repubblica n. 266 dell'anno 1957, la cessazione dell'attività commerciale, come di quella artigiana,' comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione e non dalla data in cui l'evento venga notificato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 1397 dell'ano 1960 e dell'art. 2, comma e del d.p.r. n. 266 dell'anno 1957. Tuttavia, come ha anche affermato questa Corte, l'iscrizione in albi o in elenchi, anche se non ha più valore costitutivo, costituisce pur tuttavia chiaro indizio di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale. In sostanza dalla iscrizione nell'albo e dal mantenimento dell'iscrizione il giudice di merito ben può trarre una presunzione semplice di esplicazione e di continuazione dell'attività lavorativa, a meno che l'iscritto non dimostri il contrario. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo contributivo da parte del signor FR derivasse dalla iscrizione nell'albo e che non fosse "dato ricavare per quale motivo il FR, pur essendo iscritto all'albo delle imprese artigiane, iscrizione cui è collegato il predetto obbligo costitutivo, possa pretendere di essere esonerato da tale obbligo". La decisione del Tribunale appare corretta. Al riguardo, infatti, è dato osservare che l'espressione obbligo costitutivo deve considerarsi un mero SS errore materiale al posto della più corretta espressione obbligo contributivo. Comunque, in ogni caso, la decisione del Tribunale, corretta l'erronea motivazione in diritto, non è suscettibile di cassazione, risultando il dispositivo conforme al diritto ai sensi dell'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile. Essa infatti non afferma, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, che l'iscrizione nell'albo abbia efficacia costitutiva;
afferma invece che è pacifico che il FR fosse iscritto agli albi delle imprese artigiane e che non vi era alcun elemento per poter ritenere che fossero venute meno le qualità di artigiano in capo allo stesso FR. D'altra parte non può ritenersi che la prova della cessazione di tali requisiti possa essere costituita dal fatto che il FR avesse dedotto o provato che durante il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1990 aveva svolto attività di socio lavoratore della cooperativa artigiana Paludetto s.r.l.. Infatti l'assunto non esclude che il signor FR nel periodo in questione abbia potuto svolgere anche attività di artigiano in proprio;
non esclude, cioè, quella presunzione di svolgimento dell'attività artigiana che deriva dall'iscrizione nel registro delle imprese e che ben può essere posta a base della propria decisione da parte del giudice del merito nel caso che l'assicurato non abbia provato il venir meno del requisito dell'attività artigiana. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nulla deve essere pronunciato in merito alle spese dell'intero processo nei confronti del soccombente ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di ff 7 attuazione del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973 n. 533.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma'il 16 gennaio 2001 L'Estensore Il Presidente Store Grammartorie Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 27 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIEREll T 3 O 0 N 3 1 A I 5 S . D S T . , A R O N T A L , ' L 3 A L O S 7 L - B E E 8 I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E I L S T I E D N G D E E O S R E