Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10790/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAPUA (CE) il 02/09/1973 rappresentato e difeso dall'avv. GALLUCCIO PAOLO, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. PALAZZO GIOVINA CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: festivo infrasettimanale.
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Con lite introdotta il 06/09/2024 , la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze, dell' con le mansioni di operatore socio sanitario attuale Ctg. Bs fascia 1,, ha CP_1 esposto che per il periodo da mese dal Gennaio dell'anno 2019 al mese di Aprile dell'anno 2022 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai fogli di servizio allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario, in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL
2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati altresì i principi affermati nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle
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spese vinte, con attribuzione.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo preliminarmente la nullità del ricorso, la parziale CP_1 prescrizione del credito azionato e l'infondatezza della domanda.
Esclusa la nullità della domanda, essendo specificamente delineati la causa petendi e il petitum, va preliminarmente accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dalla pec del 21.12.2023
In questioni analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
In adesione a tale orientamento, va osservato che i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del
1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo>.
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18,
19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo
2 per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che, in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Con Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive, nella disposizione in parola, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale, della quale la parte ricorrente invoca l'applicazione, è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
3 Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019), atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (... al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro …) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Infine, si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015).
L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Invero, seppur nei singoli mesi in cui la parte ricorrente, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, abbia goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività, ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria. Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
Va, dunque, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di 2.395,98 (indicata nei Con conteggi attorei scevri da vizi), oltre interessi legali, con conseguente condanna dell' al relativo pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si quantificano nella misura liquidata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
4 - accoglie il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma di € 2.395,98 oltre interessi legali dal riconoscimento al saldo;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme e degli Controparte_2 accessori indicati nel precedente capo;
Con
- condanna l' convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente in complessivi
€ 1.700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente.
Aversa, 23/06/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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