Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3803 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019
Avente a oggetto: “Prestazione d'opera intellettuale" vertente
TRA
P.IVA_1 con sede in S. Maria C.V., alla Via Gran Parte_1 (C.F.
Parte_2Bretagna n. 34, in persona dell'amministratore pro tempore, Dott. rapp.to e difeso dall'Avv. to Adriano Tufariello (C.F. Codice Fiscale_1 ) nel cui studio in S. Maria C.V., viale del Consiglio d'Europa n. 12, elettivamente domicilia;
-Opponente-
E
Controparte_1 ., (C.F.
) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Codice Fiscale_2
) e Striano M. Annunziata (C.F. [...] Savastano Bernardo (C. F. Codice Fiscale_3
) nel cui studio in S. Maria C.V., alla via Irlanda P.co Anfiteatro scala C.F._4
F. elettivamente domicilia;
-Opposto-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione il condominio Pt_1 proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 486-2019 "
(R.G. 11155-2018), reso dall'intestato Tribunale, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 9.492,00 oltre interessi e spese della procedura.
Con la spiegata opposizione parte opponente deduceva: “di non aver richiesto alcuna attività professionale all'ingegnere CP_1 negli anni 2017 -18; di non aver ricevuto alcuna prestazione nel già menzionato periodo;
che l'opposto aveva ottenuto l'emissione di un
Decreto Ingiuntivo sulla base di n. 3 fatture, senza descrivere, neppure sommariamente, i fatti posti a base della pretesa creditoria, contravvenendo ai principi enunciati negli artt.
638 c.p.c. e 163 c.p.c.; che non veniva fornita la prova del rapporto (contratto altro atto equipollente), della esecuzione delle prestazioni, né indicati i parametri di calcolo né il parere del competente Ordine professionale;
che l'ing. CP_1 aveva svolto l'incarico di
Direttore dei Lavori in occasione dell'appalto di "Manutenzione straordinaria del fabbricato”, e ricevuto il pagamento della complessiva somma di Euro 10.562,08, a mezzo bonifici, somma assolutamente congrua, anche in considerazione del fatto che il Direttore dei Lavori aveva omesso di contestare alla impresa appaltatrice una serie di vizi e difetti, che lo stesso professionista aveva riconosciuto;
che nulla era dovuto sia per la pratica di prevenzione incendi autorimessa in quanto il progetto non era mai stato né presentato né approvato dai Vigili del Fuoco che relativamente al pagamento della somma di euro 444,08
(cfr. fattura del 20 febbraio 2017) quale compenso per la redazione di una "perizia sulle facciate" in mancanza di un preciso incarico rientrando negli obblighi del Direttore dei
Lavori vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, contestare i vizi costruttivi e pretenderne la eliminazione, anche sotto forma di riduzione del corrispettivo".
In conseguenza di ciò instava per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
Si costituiva, con regolare comparsa di costituzione con la quale assumeva che: "le tre fatture poste alla base del D.I. erano tutte relative ad una serie di incarichi lavorativi che aveva ricevuto dal Condominio a partire dal 2010 fino al 2015; a fronte del lavoro svolto, dopo essere stato interamente pagato quanto alla prima fase della progettazione, non veniva mai saldato rispetto alle competenze maturate per la successiva fase dall'esecuzione dei lavori (come specificato nel contratto); nel corso di tali lavorazioni veniva incaricato dall'allora amministratore del di presentare una Parte_1
nuova scia in comune ove indicare le varianti realizzate in corso di opera rispetto al progetto iniziale e poi di redigere una perizia sulle facciate del Palazzo, che fu utilizzata per transigere una controversia insorta con la ditta appaltatrice dei lavori e, per tali incarichi fu pattuito un compenso di € 900,00 per la scia ed € 300,00 per la perizia;
tutti i lavori commissionati venivano eseguiti correttamente nei termini pattuiti, tant'è che mai alcuna contestazione veniva mossa nei suoi confronti dall'amministratore dell'epoca".
In conseguenza di ciò concludeva in via preliminare per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, per il rigetto della proposta opposizione perché del tutto infondata in fatto e in diritto e, previo accertamento dell'esistenza dei rapporti contrattuali intercorsi tra il
CP_1 e della loro corretta esecuzione da parte Parte_1 e l'ingegnere al pagamento in favore Parte_1dell'attuale convenuto, condannare il dell'ingegnere CP_1 della somma di € 12 .932,54 al lordo della rda. Con vittoria di spese e competenze con attribuzione agli avvocati antistatari.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie.
Veniva formulata proposta ex art. 185 bis, che aveva esito negativo.
La causa, ferme le produzioni documentali, veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'opposto e prova testi.
All'udienza del 12 giugno 2025, la causa veniva riservata in decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c., avendo già le parti depositato le comparse conclusionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 19 marzo 2025, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal Parte_1
Come è noto, l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez.
1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316). L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dell'ingiunzione.
A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore - opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass.
Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 06 marzo 2019 e, quanto al dies ad quem,
l'opposizione risulta perfezionata il 15 aprile 2019.
Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine. Ne consegue che l'opposizione deve essere, dunque, dichiarata tempestiva, in quanto proposta entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
La legittimazione attiva e passiva delle parti risulta provata per tabulas. I titoli prodotti
(contratto) in uno ai correlati riflessi fotografici, al fitto rapporto epistolare intercorso, alla copiosa documentazione versati in atti, nonché alla circostanza che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia
(Cass. SS.UU. n. 7305/2014).
In limine litis, ritiene questo giudice che le circostanze indicate nel monitorio, seppur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità
dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni monitorie è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Passando al merito della controversia, l'opposizione proposta è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
Parte opposta ha agito in sede monitoria per il pagamento delle prestazioni professionali eseguite per l'opposto condominio ed in particolare, per la pratica per il rilascio del C.P.I.
(Certificato prevenzione Incendi)" "redazione di una perizia sulle facciate” e “progettazione direzione dei lavori -coordinamento della sicurezza, riportate rispettivamente nelle
- fatture n. 2 del 13.01.2017 di € 2992,64 oltre € 560,00 per RDA, fattura n. 4 del
20.02.2017 per € 374,08 oltre € 70,00 per RDA e fattura n. 5 del 29.02.018 per €
7466,11 oltre € 1581,80 per RDA.
Valga solo in via di principio rammentare ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al
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convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il
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principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite,
30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n.
13674; Cass. Civ., III, 12 aprile 2006, n. 8615). Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema Corte: l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03).
Oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11); - la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Più in particolare, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria, avente il medesimo oggetto - l'esistenza ed entità del credito già oggetto del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 4 marzo 2020,
n. 6091). Si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla,
e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. Cass.
28 maggio 2019, n. 14486).
Tanto che la “piena cognitio", caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, consente anche la produzione di nuove prove integranti quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473).
Mette conto di evidenziare infine che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del
12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n. 23235/2018). Se
è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. In tema di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013).
Ciò premesso, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta emerge indubbio che il CP_2 abbia affidato al professionista in data 29.12.2010 l'incarico di svolgere l'attività di progettazione, direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza per lo svolgimento di talune opere che avrebbero interessato il complesso condominiale (cfr. doc. fasc. opposto) e che per detto incarico, sarebbe stato corrisposto un compenso del
2%, come da computo metrico estimativo, per le opere di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed un compenso del 4% sui lavori eseguiti, per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione.
Le prestazioni commissionate in tal modo al professionista, evidentemente già comprensive non solo di un'attività di direzione lavori, ma anche di una progettazione delle opere a realizzarsi non costituiscono, peraltro, le sole attività svolte dall'opposto in favore del condominio, emergendo parimenti dagli atti come il professionista abbia svolto, in favore del condominio opponente, ulteriori prestazioni, quali una perizia tecnica al fine di valutare i vizi riscontrati nonché un'attività di natura amministrativa e relativa alla pratica di autorizzazione box auto ex CPI Parte_1 Pt_1
La pretesa creditoria avanzata dall'Ing. CP_1 va vagliata unitamente alla disamina delle eccezioni proposte dal Parte_1 il quale ha sostenuto che i residui compensi oggetto del decreto ingiuntivo opposto non competerebbero, in realtà, al professionista, per non aver egli redatto il progetto CPI (fattura n.2), per non aver ricevuto alcun incarico a redigere una perizia e per non aver svolto l'incarico affidatogli con la diligenza professionale, richiesta per tale specifica attività, emergendo danni al fabbricato per Euro
51.262,00 (eccezione di inadempimento).
,Nel contestare le eccezioni dell'opponente Parte_1 l'Ing. CP_1 ha dedotto di aver redatto il progetto CPI il quale non fu mai sottoposto alle autorità competenti per negligenza del precedente amministratore (mancanza fondi), di essere stato incaricato a redigere la perizia al fine di quantificare forfettariamente una somma per il ripristino delle imperfezioni e “criticità" riscontrate, da opporre a decurtazione del corrispettivo richiesto dalla appaltatrice ed avuto riguardo alla fattura n. 5 del 3/4/2018, inerente la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza ha dichiarato espressamente di "essere stato interamente pagato quanto alla prima fase della progettazione", per cui la domanda andava circoscritta al compenso per "Direzione
Lavori" e "Coordinamento della Sicurezza e per la quale alcuna rimostranza poteva essergli mossa avendo svolto l'attività in esame con diligenza e professionalità.
Ora, osserva il decidente come tali ultime deduzioni non meritino, in verità, alcun seguito, risultando del tutto inidonee a giustificare la pretesa dell'opposto al pagamento integrale dei propri compensi da parte del Parte_1
Ed infatti, principiando dalla fattura n. 2 del 13 gennaio 2017, con causale "redazione computo metrico box e pagamento competenze professionali per la pratica di Ex CPI (Certificato prevenzione Incendi)" non èautorizzazione box auto documentalmente provata la redazione del computo metrico Box auto né, agli atti, risulta depositato il progetto inerente alla pratica CPI.
Invero, pur avendo il professionista ricevuto incarico nell'assemblea del 7 ottobre 2013 ove veniva previsto un compenso pari ad € 2.500,00, ridotto della metà in caso di mancata approvazione, quest'ultimo non eseguiva l'incarico. Non rileva la circostanza che il Parte_1 non aveva provveduto per mancanza di fondi al pagamento del contributo amministrativo ( bollettino) atteso che l'opposto non ha allegato né il progetto, né alcun atto idoneo a dimostrare la consegna del progetto all'amministratore né l'asserito inadempimento di quest'ultimo.
Sarebbe stato onere della parte opposta dimostrare di aver redatto il progetto, esibendone copia in giudizio, di aver consegnato il progetto all'amministratore e di averlo trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sulla scorta delle considerazioni sopra avanzate, deve osservarsi che parte opposta non ha fornito idonea prova necessaria per affermare la fondatezza della propria pretesa creditoria che, per contro, esigeva una prova rigorosa e circostanziata dei fatti contestati. In riferimento alla fattura n. 4 (perizia sulle facciate) merita accoglimento la prospettazione dell'opponente in ordine alla riconducibilità di tale prestazione richiesta in pagamento nell'alveo dei compiti e delle attività già sopra indicate di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza.
Ed invero, il direttore dei lavori ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, denunziare vizi costruttivi e pretenderne la eliminazione, anche sotto forma di riduzione del corrispettivo. Più in particolare, ha l'onere di contestare all'impresa i vizi e difetti dell'opera ovvero di prevenirli o pretenderne la eliminazione.
Pertanto, tenuto conto del generale principio di c.d. postnumerazione sancito anche in tema di prestazione d'opera dagli artt. 2225, 2233, 2234 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n.
23855/2019) ed essendo, evidentemente, onere del direttore (quantomeno) dedurre in merito all'esistenza di diversi accordo od usi invalsi inter-partes idonei a legittimare la sua pretesa al pagamento di ulteriori compensi (oltre a quanto già percepito) per le proprie prestazioni, deve senza dubbio escludersi di potersi dare seguito alla generica prospettazione dell'opposto di avere un compenso ulteriore rispetto a quello già pattuito.
Avuto riguardo invece alla fattura n. 5 del 3/4/2018, con la quale il professionista esige il pagamento di tre diverse attività professionali (progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza) occorre muovere dall'assunto che l'importo richiesto è comprensivo anche del “saldo delle competenze professionali di progettazione", già corrisposto al CP_1, come ammesso peraltro dallo stesso in sede di comparsa di costituzione. La fondatezza della pretesa creditoria dell'opponente, pertanto, va circoscritta al compenso per “Direzione Lavori" e "Coordinamento della Sicurezza.
Sul punto parte opponente ha mosso dei profili di censura nei confronti della prestazione d'opera intellettuale dell'ingegnere, con ciò enfatizzando il comportamento omissivo dello stesso e dal quale sarebbe derivato un danno al fabbricato per euro 51.262,00 (cfr. perizia CP_1 ).
Tali vizi sarebbero riconducibili alla mancata sorveglianza durante lo svolgimento dei lavori, all'esistenza di danni derivanti da mancate o erronee direttive (cfr. verbale assembleare del 7 ottobre 2013; verbale assembleare del 19 maggio 2014; verbale assembleare del 26 febbraio 2016) nonché ad omessi controlli sui lavori.
Con riferimento al progettista, se è vero che il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, costituisce una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, è anche vero che, sul piano tecnico e giuridico, il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cfr. Cass. n. 2257/2007).
Dal momento che il convenuto era stato designato, altresì, come direttore dei lavori – e che è sotto tale veste in particolare che si lamenta l'inadempimento - merita sottolineare anche che il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato;
ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché
l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (cfr. Cass. n. 23350/2013).
In tema di illecito civile, infatti, un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario (Cass. civ. Sez. 3, 5 maggio 2009 n. 10285).
Nel caso in esame, non è possibile ravvisare elementi sufficienti a far ritenere “più probabile che non” che i danni lamentati da parte attrice siano riconducibili alla condotta ovvero alle omissioni del convenuto.
Dirimenti risultano sul punto le svolte prove orali.
La prova testi non ha in alcun modo dimostrato che tali inconvenienti fossero dovuti ad errori e comportamenti negligenti dell'Ing. CP_1 nell'esecuzione del proprio ruolo di direttore dei lavori.
,Sul punto il primo teste, sig. Testimone_1 ingegnere e titolare di un'impresa edile riferiva: “ Sono il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori oggetto di causa. So che l'ing.
CP_1 era il direttore dei lavori ma non so quali fossero i rapporti con l'amministratore del condominio. Posso solo dire che l'amministratore era molto presente sul cantiere e quindi suppongo che venisse informato dall'ingegnere... Alcune anomalie del fabbricato sono emerse in corso d'opera, anzi già sussistevano prima e sono emerse al momento della redazione del progetto. Si tratta di anomalie che sono state portate all'attenzione del condominio dall'ing. CP_3 si è tenuto conto delle anomalie nella redazione del progetto e nella previsione delle spese. Posso dire che alcune fioriere presentavano sempre lo stesso problema di impermeabilizzazione e più volte sono dovuto andare a sistemarle...
Tale problema era già presente prima di iniziare i lavori. La sistemazione del problema delle fioriere non era stato previsto per una questione economica, suppongo ...Non so se a seguito del collaudo sono emersi dei difetti che non erano presenti al momento in cui detto collaudo è stato effettuato...Io ero presente al momento del collaudo...La relazione dell'ing.
ME fu utilizzata per risolvere una controversia insorta tra il condomino e la mia impresa.
Non sono stati riscontrati difetti con riferimento ai lavori appaltati e pertanto alcun difetto è stato contestato. La pittura ha presentato delle macchie che si sono tolte con un panno umido. Non si è scolorita la pittura. Non ricordo i termini economici della transazione effettuata con il condominio sulla base della relazione redatta dall'ing. CP_1 . Ricordo che ho dovuto presentare un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per ottenere il corrispettivo che spettava alla mia impresa". Parimenti il teste, sig. Testimone_2 rispondeva: "L'ing. CP_1 era il direttore dei lavori... sono stato presente alla riunione condominiale nel corso della quale è stato conferito l'incarico. Aggiungo che sono stato il segretario redattore del verbale. Io non ho né appurato personalmente la presenza dei vizi nell'appartamento del sig. CP_4 né ho provveduto a denunciarli personalmente. Faccio presente che il problema delle infiltrazioni dei garage è un problema vecchio, nel senso che già si era presentato in passato. Non è stato risolto perché i costi erano elevati...Non ho mai visto la relazione e so che l'ing. CP_1 si era impegnato a riferire alla ditta la presenza dei vizi e si era impegnato a farli riparare.
Si tratta di circostanza che mi è stata riferita dall'amministratore in carica all'epoca dei fatti, dott. Persona_1 nonché dal dott. CP_4 e anche da altri condomini". "I fatti di
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cui ho parlato mi venivano riferiti in occasione delle assemblee alle quali partecipavo come delegato di mia moglie. Era quello il momento in cui io parlavo con i condomini e l'amministratore delle questioni oggetto di causa. Non ho mai visto i vizi richiamati nella circostanza che mi è stata letta perché non entravo nel condominio, non vivevo nello stesso e preciso che all'epoca l'appartamento di proprietà di mia moglie era locato. Durante le riunioni condominiali alle quali ho partecipato e ove abbiamo discusso e/o deliberato in ordine ai lavori oggetto di causa è sempre stato presente l'ing. CP_1 Ricordo che l'ing
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durante le riunioni in questione si è impegnato a riferire alla ditta la presenza dei CP_1
lavori per provvedere alle riparazioni".
Rilevanti, sul punto, anche le dichiarazioni dell'Ing. Testimone_3
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Senonché, le testimonianze rese risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato e senza accompagnamento di elementi di sospetto quali, ad esempio, il rapporto di parentela con la parte in causa.
Né il deferito interrogatorio formale dell'opposto, mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, ha confortato le allegazioni di parte opponente.
Pertanto, in assenza di prova del nesso di causa tra condotta e danno, l'eccezione di parte opponente non può che essere rigettata. Venendo al quantum, tuttavia, non appare condivisibile l'assunto di parte opposta il quale ha quantificato il compenso nella misura del 2% per la “progettazione e coordinamento della sicurezza", calcolato sulla base del computo metrico estimativo (€.
245.150,44) e nella misura del 4% per la Direzione dei lavori, calcolata sul totale dei lavori (€. 212.491,38).
La percentuale è corretta, ma è errata la base di calcolo. L'ing. CP_1 ha prodotto un unico computo metrico (cfr. pag 16 del documento denominato “Documenti CP_1 1") quantificando il corrispettivo della IVS in euro 190.512,63. Pertanto, mentre il compenso per la progettazione e coordinamento della sicurezza è corretto, ossia €. 4.903,01 (ovvero il 2% dell'importo stimato di €. 245.150,44), il compenso per la direzione dei lavori e coordinamento sicurezza è errato, ammontando ad
€. 7.620,50 (ovvero il 4% dell'importo contabilizzato alla IVS di €. 190.512,63).
Sommando le due voci (€. 4.903,01 + €. 7.620,50), il compenso astrattamente spettante al CP_1 ammonterebbe complessivamente ad euro 12.523,51.
A tale somma, va detratto l'importo di € 10.562,08 già percepito dall'opposto, come confermato dallo stesso (cfr. pag. 29 allegato n. 2 delle memorie istruttorie dello stesso
Ing. CP_1 ). Non va detratto, invece, l'importo di € 1.200,00 a mezzo bonifico del
09.03.2017, trattandosi di una somma già conteggiata dall'ingegnere CP_1 come riscossa nel prospetto economico già versato in atti.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e parte opponente condannata alla minor somma di € 1961, 43, oltre interessi dalla domanda al soddisfo (12.523,51 -
10.562,08).
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e delle ragioni della decisione si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 3803/2019 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 486/19;
- Per l'effetto condanna il condominio Pt_1 1” al pagamento della complessiva somma di € 1961, 43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere, 27 giugno 2025.
11 Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo