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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Causa n. 438/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 438 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ante Cartabia, rimessa al Collegio all'udienza del 20 novembre 2024 avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia al Parte_1 C.F._1
Viale Giuseppe di Vittorio n. 183, presso lo studio dell'avv. Cela Michele (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria C.F._2
di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vico del Controparte_1 C.F._3
Gargano alla Via Risorgimento n. 62-bis, presso lo studio dell'avv. Laganella Anna Felicita Antonella ( , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._4
alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E
- PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 26.01.2022 - premesso che dalla relazione Parte_1
sentimentale con era nato il figlio (nt. il 06.10.2021), riconosciuta da Controparte_1 Per_1
entrambi i genitori, - chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
di regolamentare il diritto di visita paterno con esclusione del pernotto fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, un assegno mensile dall'importo pari a € 700,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
di ordinare al resistente la restituzione degli effetti personali propri e del figlio minore.
In particolare, la ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: di aver intrattenuto sin dal
2013 una relazione sentimentale con il resistente;
che a partire dal 2021 detta relazione sentimentale si trasformava in convivenza more uxorio;
che la convivenza era terminata nel dicembre del c.a. a causa delle incompatibilità caratteriali delle parti nonché del morboso attaccamento del resistente alla propria famiglia di origine;
che viveva unitamente al figlio minore in Vico del Gargano alla loc.
Mannarelle snc.; che allo stato era disoccupata nonché priva di redditi mentre il resistente oltre a gestire una lavanderia self-service in Vico del Gargano gestiva anche il bed & breakfast “MURGE
NERE” in San Menaio. Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente chiedeva l'anticipazione Controparte_1
dell'udienza di prima comparizione attesa la necessità di garantire l'esercizio della genitorialità
paterna; nel merito chiedeva, in via principale e previa valutazione delle capacità genitoriali e psicologiche-psichiatriche a mezzo di CTU sulla ricorrente, di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con collocamento presso la propria abitazione;
in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé – o in alternativa il collocamento paritetico tra i genitori;
in ordine alle statuizioni economiche nell'ipotesi di collocamento presso il padre chiedeva di disporre l'obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando al padre, un assegno mensile dall'importo pari a €
200,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
mentre nell'ipotesi di collocamento paritetico tra i genitori di stabilire un mantenimento diretto a carico di entrambe le parti;
di calendarizzare le modalità ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore mediante monitoraggio da parte del Servizi Sociali;
di obbligare la ricorrente alla rimozione immediata di nr. 8 rilievi fotografici pubblicati sul proprio account
Facebook, nonché vietare la pubblicazione sui social di foto, immagini e video del minore, senza il consenso del padre;
di ordinare l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., delle relazioni psicodiagnostiche delle psicoterapeute dott.ssa di Apricena e dott.ssa di Vico Persona_2 Persona_3
del Gargano;
di condannare la ricorrente al risarcimento in via equitativa dei danni subiti per la lesione del proprio diritto alla genitorialità.
In particolare, il resistente deduceva a fondamento delle sue domande: che la relazione tra le parti si rilevava sin dall'inizio conflittuale a causa della diversità di abitudini, di modi di fare e di pensare;
che la ricorrente manifestava una patologica gelosia nei confronti del partner che la induceva quotidianamente ad accusarlo di tradimenti;
che la assumeva una persecuzione psicologica Pt_1
versa la cognata accusando la stesa di esercitare una sorta di “psicologia inversa” nonché Per_4
“un gioco manipolativo” verso il fratello al punto tale da accusarlo di avere rapporti CP_1
incestuosi con la stessa e le altre sorelle;
che la oltre ad assumere atteggiamenti violenti Pt_1 contro i beni di proprietà del resistente proibiva allo stesso di far entrare in casa i propri parenti, in particolare le sorelle e la suocera, allontanandolo da qualunque amicizia;
che la nonostante Pt_1
non lavorasse si disinteressava delle faccende domestiche;
che, dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia, presso la dr.ssa , in cui venivano segnalate alla alcune Persona_3 Pt_1
problematiche, la convivenza diventava insostenibile in seguito all'episodio verificatosi in data
19.12.2021 dove, alla presenza del piccolo , la ricorrente si scagliava contro il resistente, Per_1
che si era addormentato accanto al bambino, con calci e pugni nonché mediante l'utilizzo di forbici,
tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri nonché le cure del locale pronto soccorso;
che intervenuti i genitori della quest'ultima unitamente al piccolo si trasferivano Pt_1 Per_1
presso la propria abitazione, ponendo fine alla convivenza intrapresa;
che nei mesi successivi la ostacolava l'esercizio della genitorialità paterna, impedendo al resistente di vedere il figlio Pt_1
nonché pubblicando, senza il proprio consenso, fotografie del minore sui social;
che nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e l'invito a calendarizzare provvisoriamente gli incontri presso il consultorio per consentire al padre di poter vedere il bambino la incurante di tutti, ignorava Pt_1
ogni invito.
All'esito dell'udienza del 24.03.2022, il Collegio con provvedimento provvisorio del 30.03.2024,
dopo aver rilevato come dalla documentazione allegata in atti nonché delle argomentazione esposte dalle parti in causa non emergevano elementi tali per poter derogare al regime di affidamento condiviso, al fine di garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, disponeva provvisoriamente l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno;
con il medesimo provvedimento veniva al contempo disposto l'obbligo a carico del resistente di provvedere al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma pari ad euro
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dello stesso, nonché
avviata un'attività istruttoria di monitoraggio attraverso il Consultorio Familiare di Ischitella diretta a verificare l'andamento del rapporto genitori-figlio; veniva altresì accolta l'istanza del resistente di rimozione delle fotografie del figlio minore pubblicate sulla bacheca del social Facebook Per_1
della in assenza della sua autorizzazione. Pt_1
Dopo un prolungato periodo di monitoraggio a sostegno della genitorialità sulla ricorrente,
compiuto attraverso i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare, anche mediante attivazione del servizio di assistenza domiciliare educativa, mediazione familiare ed un percorso individuale psicologico sulla le risultanze istruttorie acquisite anche mediante CTU diretta a verificare Pt_1
il grado di capacità genitoriale della ricorrente e l'eventuale esistenza di motivi di pregiudizio al sereno sviluppo del minore, avevano portato inizialmente ad un ampliamento del diritto di visita paterno fino ad arrivare nel corso del giudizio ad una inversione della collocazione del minore presso l'abitazione paterna con incontri madre-figlio inizialmente liberi e successivamente in forma protetta, il tutto nell'interesse preminente del minore nel corso del giudizio valutato alla luce dei dati che via via emergevano. Infatti, con ordinanza del 5.7.2023, il Collegio evidenziato come
“ritenuto che, dalle indagini sin qui compiute dagli assistenti sociali e soprattutto dal
comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla , emergano elementi Pt_1
univocamente orientati a far ritenere necessario un mutamento di collocamento del minore
, in quanto la condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dalla ricorrente lascia Per_1
pensare che la stessa non sia, allo stato, in grado di comprendere appieno le eIGenze del figlio e di
attendere alle cure di cui necessita un bambino che non ha ancora compiuto i due anni di vita,
presentando delle evidenti lacune in punto di assunzione delle responsabilità genitoriali”,
modificava i provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza del 30.03.2022 e disponeva la collocazione del minore presso il padre. Per_1
Sempre con la richiamata ordinanza veniva altresì disciplinato il diritto di visita materno, previo continuo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore del resistente con conseguenziale obbligo posto a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore. Con successiva ordinanza del 28.12.2023, il Collegio, con provvedimento provvisorio, evidenziato come “per quanto attiene, poi, ai percorsi indicati tanto dalla dott.ssa quanto dai S.S. Per_5
(percorso di mediazione familiare e di supporto genitoriale + percorso individuale ), va Pt_1
evidenziato che la fattibilità degli stessi risulta subordinata ad un approfondimento istruttorio
consistente in un accertamento psichiatrico nei confronti della ricorrente, accertamento volto a
comprendere se la sia in grado di poter attendere in autonomia alla cura del figlio ed Pt_1
anche se gli eventuali percorsi conIGliati possano essere dalla stessa concretamente affrontati.
Nello specifico, vanno approfondite sia la condizione psicotica connotata da allucinazioni e
convinzioni deliranti sia la sintomatologia simil-schizofrenica riscontrate dalla dott.ssa , Per_5
approfondimento che, viste le competenze tecniche di cui è dotato, solo uno specialista in
psichiatria può fornire. Allo stato attuale, le allucinazioni e le convinzioni deliranti della , Pt_1
nonché il rischio che possa sviluppare una forma patologica di dipendenza comportamentale, di
abuso di alcol o droghe, impongono di modificare il regime delle visite, prevedendo che le stesse
avvengano in modalità protetta secondo il calendario che verrà dettato dai Servizi Sociali, non
potendosi ad oggi escludere che gli episodi allucinatori e deliranti da cui è affetta la ricorrente
possano verificarsi in presenza del minore, la cui incolumità potrebbe quindi essere sottoposta a
pregiudizio”, disponeva CTU psichiatrica sulla ricorrente, nominando all'uopo il dott. CP_2
, e contestualmente modificava il diritto di visita materno disponendo gli incontri madre-
[...]
figlio in modalità protetta secondo il calendario dettato dai Servizi Sociali.
Con successiva ordinanza del 23.02.2024, il precedente Giudice istruttore nell'evidenziare che
“ritenuto che, allo stato, nulla osti alla partecipazione dei nonni materni agli incontri protetti tra il
minore e la madre, non essendo emersi, nel corso dell'istruttoria sin qui espletata, elementi di
pregiudizio nella frequentazione fra i nonni e il bambino” estendeva ai nonni materni la partecipazione agli incontri calendarizzati dal Consultorio familiare di Ischitella tra madre-figlio.
Completati gli accertamenti istruttori disposti dal Tribunale, con ordinanza del 22.05.2024, veniva ripristinato il diritto di vista predisposto in favore della madre con l'ordinanza del 5.7.2023, e contestualmente venivano invitati gli operatori preposti, quali Servizi Sociali e Consultorio
Familiare, ad attivare, per quanto di rispettiva competenza, i percorsi individuali indicati dalla dott.ssa nella relazione depositata il 17.11.2023, riattivando altresì il servizio di Persona_6
educativa domiciliare, oltre al percorso di mediazione familiare;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la valutazione e verifica dei percorsi intrapresi.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice relatore, esaminata la relazione di aggiornamento depositata dal Consultorio Familiare di
Ischitella, ritenuta sufficientemente istruita la causa, si riservava di riferire al Collegio anche alla luce a quanto da ultimo riferito dalle parti rispetto ai più recenti accadimenti.
******
2. In merito all'affidamento del minore.
Quanto al regime di affidamento del figlio , va rilevato come vi sia infatti contrasto tra le Per_1
parti, in quanto parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre,
secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori,
di gravità tale da sconIGliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18
giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio è emersa un'elevatissima conflittualità tra i genitori del piccolo causata dalle condotte materne. Le gravi criticità riscontrate nei comportamenti tenuti Per_1
dalla madre, subito dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, avevano portato ad una modifica dell'ordinanza del 30.03.2022 che dall'iniziale provvedimento di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ha visto disporre la collocazione in favore del padre e l'inizio di un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
familiare sino ad arrivare agli incontri protetti.
È doverosa, pertanto, una ricostruzione cronologia di quanto accaduto per meglio comprendere la vicenda. Dopo la costituzione in giudizio del resistente venivano riscontrate una serie di problematiche sul comportamento della tali da ritenere necessario oltre al monitoraggio del Pt_1
minore nonché della genitrice da parte dei Servizi Sociali anche l'accertamento delle sue capacità
genitoriali mediante apposita CTU, per poi proseguire nel corso del giudizio con una CTU
psichiatrica.
Durante l'intero periodo di monitoraggio compiuto dai servizi sociali con l'ausilio del consultorio familiare, che prevedeva anche l'attivazione del servizio A.D.E., venivano segnalate non poche difficoltà e problematiche nella gestione del piccolo derivanti principalmente dal Per_1
comportamento ostruzionistico e poco collaborativo della dal suo risentimento verso l'ex Pt_1
compagno e sua sorella dalle sue manie di iper-controllo sul bambino e su come lo stesso Per_4
trascorreva il tempo con il padre, dal mettere costantemente in discussione le modalità di gestione adottate dell'altro genitore. Comportamenti che ad oggi, nonostante l'inversione della collocazione del minore presso il padre e lo svolgimento degli incontri madre-figlio in modalità protetta, essendo fallito anche il tentativo degli incontri liberi, continuano a persistere alla luce degli ultimi episodi descritti dal resistente nelle note depositate per l'udienza del 20.11.2024 – allo stato non contestati dalla – si pensi ad esempio all'episodio avvenuto il primo giorno di asilo di , Pt_1 Per_1
allorquando, alla sola vista della zia insegnante presso il medesimo istituto scolastico, il Per_4
minore veniva allontanato dalla classe ad opera della madre in maniera improvvisa e senza alcun consenso paterno;
i continui episodi anche di aggressione non solo verbale ripetutamente posti in essere dalla madre nei confronti del padre, spesso in momenti cruciali, quali il prelevamento del bambino all'esito della visita madre-figlio; la mancata comunicazione di notizie del minore da parte della madre nella dedotta occasione in cui non ha portato il bambino a scuola senza darne notizia e senza comunicare che fosse ammalato, di fatto negando qualsiasi notizia sebbene telefonicamente contattata.
L'esposizione dei fatti appena descritta conduce questo Tribunale, ad addivenire ad una decisione differente rispetto alle determinazioni assunte fino a questo momento dove si è cercato di garantire il diritto alla bigenitorialità ed il sano sviluppo del minore. Infatti, il percorso intrapreso dalle parti diretto a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità in questi anni è progressivamente Per_1
naufragato a causa dei comportamenti ostruzionistici, di chiusura, ed in alcuni casi paranoici e patologici assunti dalla ricorrente tanto nei confronti del padre del bambino e del di lui ramo parentale quanto nei confronti dei Servizi preposti alla tutela del nucleo familiare.
La infatti, dopo le innumerevoli possibilità che il Tribunale le ha riconosciuto, venendo Pt_1
incontro ad ogni sua problematica, ha deluso ogni aspettativa in quanto, oltre a disattendere le indicazioni impartite dal Tribunale, comportamento quest'ultimo sintomatico di una scarsa propensione al rispetto delle regole, non è riuscita neppure a fare buon uso degli strumenti messi a sua disposizione per superare le patologie mediche dalla quali la stessa è risultata affetta, non proseguendo nei percorsi di cura alla stessa suggeriti al fine del perseguimento del proprio equilibrio psico-fisico. Nonostante il CTU, dott.ssa , nel proprio elaborato peritale Persona_6 diretto ad accertare le capacità genitoriali, suggeriva al Tribunale di confermare il regime di affidamento condiviso, contestualmente evidenziava già come “in merito al profilo di personalità
della IG.ra , come sopra riportato, emergono limiti personalistici che non garantiscono, al Pt_1
momento, l'assunzione di un adeguata responsabilità genitoriale nei confronti del minore che è in
una delicata fase evolutiva, bisognoso di uno spazio fisico ed ambientale stabile e di continuità.
L'alta conflittualità e la rabbia nei confronti della figura paterna e della di lui famiglia, della IG.ra
, non garantisce la possibilità di preservarne l'immagine agli occhi del figlio, così come, Pt_1
sebbene il rapporto con il figlio sia sintonico, giocoso e caloroso, non risulta, al momento,
sufficiente a focalizzarsi sui bisogni evolutivi del minore”.
Pertanto, allo stato sussistono due importanti elementi di pregiudizio verso il riconoscimento dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che il Tribunale ad oggi è tenuto a considerare discordandosi dalle precedenti conclusioni assunte dal CTU, dott. , la quale ha Persona_6
confidato giustamente nella possibilità che la ricorrente potesse proseguire con esito positivo il proprio percorso personale allo stato abbandonato. Infatti, un primo elemento di pregiudizio è
costituito dalla condotta ostruzionistica e di totale chiusura della verso qualsivoglia forma Pt_1
di interazione con l'ex convivente che preclude una comunicazione civile tra i due genitori anche nelle scelte basilari di vita del bambino. Atteggiamento oppositivo e poco responsabile manifestato dalla durante l'intero giudizio, allorquando la stessa disertava gran parte degli incontri Pt_1
organizzati dai servizi sociali, interrompeva senza motivo il servizio A.D.E., impediva ad un operatore del Consultorio di Ischitella ed al servizio di Psicologia Clinica di Rodi Garganico
l'accesso presso la propria abitazione, ed ancora non seguiva i percorsi psicologici suggeriti dai
CTU, continuando così ad assumere atteggiamenti aggressivi verso il resistente – ad oggi anche al vaglio del Tribunale penale – nonostante la sua disponibilità nel venirle incontro ad ogni eIGenza,
si pensi alla disponibilità manifestata dal padre di accompagnare il minore presso l'abitazione materna per garantirne il diritto di visita. Tale atteggiamento ostruzionistico è divenuto ancora più
acuto nelle battute finali del giudizio allorquando ripristinati gli incontri liberi madre-figlio, la continuava ad assumere comportamenti border line senza alcun rispetto delle regole dettate Pt_1
dal Tribunale. Infatti, il resistente con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.11.2024 descrive una serie di episodi che di fatto oggi impediscono una serena gestione del minore, come la semplice prenotazione di una visita pediatrica e oculistica. Ancora, viene dedotto coma la abbia portato via il minore dalla scuola dell'infanzia, senza il consenso del padre, a Pt_1
causa della mera contestuale presenza della zia;
non riaccompagna il minore presso il padre all'esito del diritto di visita o a scuola, senza dare alcuna notizia di sé tanto da mettere il padre nelle condizioni di dover richiedere l'intervento dei Carabinieri per riportare a casa il bambino;
non richiede l'intervento della pediatra sottovalutando le sintomatologie del figlio (es. gastroenterite).
L'ulteriore motivo che spinge il Tribunale verso la scelta dell'affidamento esclusivo è dettato dalle problematiche di salute dalle la quale, seppur “esente da patologia psichiatrica acuta”, Pt_1
come accertato dal CTU, dott. , è portatrice di un “Disturbo Borderline della Controparte_2
Personalità”. Precisa, infatti, il CTU che “nello specifico, della condizione della perizianda, gli
elementi che sicuramente emergono dall'accertamento in essere (sia per ciò che attiene alla visita,
sia per quanto emerge dalla documentazione in atti, compresa la valutazione peritale della Dott.ssa
) sono sostanzialmente l'instabilità dell'umore e delle relazioni e la tendenza a sperimentare Per_5
sintomi di tipo paranoide (riconosciuti dalla valutazione psicodiagnostica della dott.ssa e Per_5
richiamati dal sottoscritto in esame psichico con la dizione di “interpretatività”. Tale condizione seppur allo stato non è da considerarsi come disturbo psicotico rappresenta comunque un “modo
costante di funzionamento e rientra in quelle definite da come …comportamenti e sintomi CP_3
pietrificati in un funzionamento stenico ed egosintonico, strutturato… in uno stile di vita privo di
fratture IGnificative…” in cui “…l'atto agito o subito risulta organizzato, finalizzato, coerente, in
assetto con lo stile di vita del soggetto….”
Tale patologia riscontrata prevede comunque che il soggetto interessato si sottoponga ad un percorso psicoterapico di crescita individuale delle capacità di controllo affettivo, emozionale e relazionale, questo proprio al fine evitare comportamenti scompensati e bordel line, come quelli assunti dalla Le circostanze sopra esposte determinano concretamente una situazione di Pt_1
contrarietà all'interesse del minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (Cass. 26587/2009). Allo stato degli atti è doveroso dare esclusiva importanza al benessere del bambino, che certamente – considerata anche la sua tenera età - non può e non deve essere utilizzato come strumento per curare o lenire le problematiche da cui risulta affetto il proprio genitore, nel caso di specie la madre. Anche il Consultorio Familiare di Ischitella nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in data 08.11.2024, nel rimandare al Tribunale ogni determinazione, evidenzia da un lato la persistente conflittualità tra la coppia genitoriale ma anche le chiare difficolta presenti nella (con le sue idee fisse che prendono il sopravvento nel suo Pt_1
pensiero dalle quali non si riesce a riportarla nella realtà), nonché il suo costante rifiuto verso gli operatori preposti, dei quali disprezza l'operato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene, quindi, di dover derogare al regime generale dell'affidamento condiviso, che di fatto, oltre a paralizzare la vita del minore, rendendo rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, nonché l'adozione di qualsivoglia decisione/autorizzazione scolastica e sanitarie dello stesso, arrecherebbe pregiudizio al minore,
dovendosi – prima di ogni altra cosa – da un lato, attendere che la attenda al percorso Pt_1
psicoterapeutico intrapreso, allo stato abbandonato, e dall'altro, impedire che il minore risenta dell'atteggiamento, allo stato, aggressivo e squilibrato della madre in quanto data la sua tenera età
non è in grado di comprendere compiutamente cosa stia accadendo intorno a lui.
Pertanto, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo del minore, ex art 337 quater c.c., al padre , autorizzandolo al contempo ad esercitare tutte le facoltà connesse Controparte_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle questioni di maggiore importanza per il minore. La deroga al regime generale dell'affido condiviso del minore, infatti,
deve essere effettuata non solo in base all'interesse morale, ma anche in base all'interesse materiale della prole, valutando le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà sulla vita del figlio. Deve ritenersi, pertanto, che in tale situazione di fatto corrisponda all'interesse del piccolo l'affido super esclusivo al solo padre, ben potendo la detta statuizione essere rivalutata Per_1
quando la madre avrà portato a termine il percorso psicoterapeutico o di crescita individuale delle capacità di controllo affettivo emozionale e relazionale, conIGliato dal CTU, e possa, quindi,
relazionarsi concretamente con l'altro genitore superando la situazione di contrasto e di impossibilità di collaborazione che ad oggi determina una paralisi in ordine alle scelte da assumersi in favore del minore oltreché essere la ragione di plurimi avvenimenti di forte stress per le parti anche alla presenza del minore.
3. In merito al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne il collocamento del minore, tenuto conto del principio del best interest che deve guidare il giudice nelle scelte che lo riguardano, il Collegio ritiene che debba essere collocato in via prevalente presso il padre con cui ha convissuto stabilmente nell'ultimo Controparte_1
anno e mezzo ed al quale viene in questa sede affidato in via super-esclusiva.
Venendo alle visite materne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità: la ha Pt_1
concluso chiedendo che il Tribunale precisi le modalità con cui dovranno effettuarsi gli incontri tra la ricorrente ed il piccolo . Il resistente, dal canto suo, negli ultimi scritti difensivi ha Per_1
evidenziato come da agosto 2024 la ricorrente non si reca più presso la propria abitazione per prelevare il figlio nelle giornate prestabilite per l'esercizio del proprio diritto di visita Per_1
sostenendo di non essere automunita;
al contempo, il resistente ha descritto che in occasione degli incontri accordati con la madre nelle giornate del 23 e 24 ottobre c.a. il minore non veniva riaccompagnato presso l'abitazione paterna e la madre non forniva alcuna spiegazione a riguardo,
né tanto meno rispondeva alla chiamate di quest'ultimo e dei servizi sociali, dovendo pertanto intervenire i Carabinieri per riportare a casa il minore.
Con ordinanza del 28.12.2023 il Collegio, nell'evidenziare che “allo stato attuale, le allucinazioni e
le convinzioni deliranti della , nonché il rischio che possa sviluppare una forma patologica Pt_1 di dipendenza comportamentale, di abuso di alcol o droghe, impongono di modificare il regime
delle visite, prevedendo che le stesse avvengano in modalità protetta secondo il calendario che
verrà dettato dai Servizi Sociali, non potendosi ad oggi escludere che gli episodi allucinatori e
deliranti da cui è affetta la ricorrente possano verificarsi in presenza del minore, la cui incolumità
potrebbe quindi essere sottoposta a pregiudizio”, disponeva gli incontri in forma protetta previa calendarizzazione dei servizi sociali. Con successiva ordinanza del 22.05.2024 il Collegio
nell'evidenziare che “per quanto attiene all'esercizio del diritto/dovere di visita madre-figlio, deve,
invece, procedersi ad una modifica di quanto da ultimo previsto con l'ordinanza del 28/12/2023,
ripristinando il calendario degli incontri dettato con l'ordinanza del 05/07/2023: non sono, invero,
emersi, dagli accertamenti peritali svolti, possibili pregiudizi nella previsione di una più ampia
frequentazione tra la ed il figlio , e ciò non solo perché è stata espressamente Pt_1 Per_1
esclusa l'esistenza, in capo alla ricorrente, di una patologia psichiatrica, ma soprattutto perché
non sono emersi concreti elementi che possano indurre a ritenere che la donna possa compiere atti
pregiudizievoli nei confronti del minore. A ciò deve aggiungersi che il rispristino di incontri liberi
si appalesa necessario non solo a fronte della tenera età di , già di per sé sintomatica Per_1
della necessità di avere accanto la propria madre in maniera continuativa, ma soprattutto alla luce
dello stretto legame che lega il bambino alla ricorrente, di cui è stato dato atto anche nella
relazione del C.F. di Ischitella del 10/05/2024, nonché nelle relazioni dei CC.TT.UU”, rispristinava gli incontri in modalità libera secondo il calendario dettato con l'ordinanza del 05.07.2023.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, alla luce degli ultimi avvenimenti descritti dal resistente e non contestati dalla ricorrente, delle difficolta emerse nella gestione degli incontri madre-figlio avvenuti in forma libera, si debba oggi procedere con una diversa regolamentazione degli incontri rispetto al regime in vigore.
Infatti, gli incontri madre-figlio, così come indicati nell'ordinanza del 05.07.2023 ad oggi determinerebbero due motivi di pregiudizio, in primis esporrebbero il resistente alla potenziale reiterazione di aggressioni fisiche e verbali da parte della oggi già al vaglio del Tribunale Pt_1 penale - procedimento penale n. 7838/22 RGNR – ma ancor di più danneggerebbero la sana crescita del minore nonché il suo benessere psico-fisico, dovendo lo stesso assistere come spettatore inerme alle condotte deliranti e violente della madre in occasione del prelevamento del bambino.
Pertanto, considerando la tenera età di e non potendo il Tribunale esporre il minore, ma Per_1
anche il padre, a tali situazioni di pregiudizio, si stabilisce che gli incontri madre-figlio, quanto meno nel prossimo anno, dovranno avvenire solo in forma protetta previa calendarizzazione degli incontri alla presenza e con il supporto di un operatore del competente Servizio Sociale nonché
Consultorio Familiare, non potendo imporre una collaborazione del padre, il quale si ribadisce, è
persona offesa della vicenda nonché vittima di violenza perpetrate ai suoi danni e dovendosi prevedere un congruo tempo durante il quale la madre possa seriamente intraprendere e quindi beneficiare di un congruo percorso di cure, cosi come conIGliatole durante l'istruttoria di cui al presente giudizio.
Si dispone pertanto che i Servizi Sociali unitamente al Consultorio Familiare, territorialmente competenti predispongano un apposito calendario di incontri che preveda, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore, due incontri settimanali da svolgersi presso un “spazio protetto”, dove dovranno proseguire i percorso di sostegno intrapresi sia in favore dei genitori che del minore -, offrendo agli stessi, su cui grava comunque un imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale, i necessari supporti dei Servizi Sociali, del Consultorio Familiare,
compreso il servizio ADE.
I Servizi Sociali competenti dovranno altresì notiziare il Giudice Tutelare territorialmente competente cui si demanda, vista la delicatezza della situazione che sta vivendo il minore, la vigilanza, ai sensi dell'art. 337 c.c., sulle disposizioni relative al minore e specificamente in relazione alla serenità della gestione del disposto diritto di visita affinché segua l'andamento delle visite madre-figlio, e, in caso di necessità, intervenga per quanto di competenza.
Successivamente, dopo un congruo lasso di tempo, solo laddove l'andamento degli incontri sia positivo e non si ravvedano elementi di pregiudizio per il minore, riscontrandosi altresì il positivo esito del percorso personale della madre, le autorità delegate – sempre con il dovuto sostegno e previa autorizzazione del GT – potranno accompagnare le parti verso incontri madre-figlio in modalità autonoma, presso il domicilio materno, ovvero senza la supervisione dei SS, ove da questi ritenuto e notiziando il presente ufficio;
pertanto, a quel punto la madre potrà vedere e tenere con sé
il minore, eventualmente coinvolgendo anche i nonni materni nelle operazioni di spostamento del minore, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 16:00 alle 20:00; a fine settimana alterni, il primo e quarto, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 19:00: della domenica;
successivamente, dalle 17:00
alle 21:00 nei giorni infrasettimanali e dalle 14:00 o comunque dall'uscita di scuola del sabato alle
21:00 della domenica;
nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo; nel periodo estivo padre potrà tenerlo con sé per venti giorni, anche non consecutivi,
nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. In merito al mantenimento del minore.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle eIGenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente allo stato svolge lavori sporadici non meglio specificati, non producendo tra l'altro documentazione reddituale aggiornata;
in passato, pur dichiarandosi disoccupata ha dimostrato una certa capacità
lavorativa, tanto che dal CUD 2020 emergeva un reddito da lavoro di circa € 7.000,00 annui;
(cfr. modello CUD relativo all'anno di imposta 2019); vive a casa dei propri genitori, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Il resistente, dal canto suo, esercita attività di impresa gestendo una lavanderia self-service e un bed
& breakfast in San Menaio ed ha documentato un reddito ai fini IRPEF nell'anno 2020 di €
8.000,00 lordi annui (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020); vive in un immobile di sua proprietà non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Sulla base della descritta situazione il Collegio ritiene congruo onerare la ricorrente del versamento allo a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore , entro il 5 di CP_1 Per_1
ogni mese, della somma mensile di € 150,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore,
come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio
dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
4. Sulla istanza di rimozione delle fotografie pubblicate sul social.
In ordine all'istanza formulata dal resistente nella propria comparsa di costituzione avente ad oggetto la richiesta di rimozione delle fotografie pubblicate sulla bacheca del social Facebook della riguardanti il minore , prive della sua autorizzazione, si rileva che con ordinanza Pt_1 Per_1
del 30.03.2022 il Collegio, dopo aver inquadrando detta domanda nell'ambito di quelle di cui all'art. 709 ter, aveva intimato la ricorrente alla rimozione di detti rilievi fotografici evidenziando come “atteso che il consenso alla pubblicazione contestata non può che provenire da entrambi i
genitori ex art. 316 c.c. e che non è irragionevole il dissenso del resistente in quanto diretto a
salvaguardare la riservatezza del figlio, incapace di esprimersi in ordine alla ostentazione della
sua immagine da parte della madre, vista la sua tenerissima età”.
Ad oggi il resistente nelle note a trattazione scritta del 20.11.2024 evidenzia come detti comportamenti persistano da parte della che incurante delle disposizioni del Tribunale ad Pt_1
oggi continua a pubblicare fotografie del bambino, senza ottenere alcuna autorizzazione a riguardo. Al riguardo, si osserva che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
(riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 I co. della
Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176
(laddove, in particolare, l'art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”). Con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, lo scenario normativo è mutato, adattandosi alle nuove realtà digitali, laddove: − Il Considerando n. 38 del regolamento UE n. 679/2016 del
27.04.2016 (entrato in vigore il 25.05.2018) dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali(…)”; − L' art. 8 del citato regolamento – rubricato
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
– prevede che “qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (il consenso), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.” Pertanto, riprendendo la distinzione fra i c.d. petite enfantes e già esistente nel diritto francese, la nuova Controparte_4
disciplina comunitaria impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97
L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del Codice
Privacy (D.Lgs. 101/18 art. 2 quinquies), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni,
espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. In tal senso, la più recente giurisprudenza in materia di diffusione di immagini del minore, ha evidenziato che “l'inserimento di foto di minori sui social
network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina
la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali
possono essere malintenzionate a avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on line,
non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che
“taggano” le foto on-line dei minori, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale
pedopornografico fa far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi
di polizia” (cfr. Trib. Mantova 19.09.2017- Trib. Ravenna 15.11.2019, Trib. Rieti 7.03.2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda del resistente deve essere accolta, con conseguente condanna della ricorrente alla rimozione – dai propri profili social – delle immagini relative al minore ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in Per_1
assenza del consenso di entrambi i genitori, ammonendola dal reiterare la condotta censurata.
5. Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata dal resistente.
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal resistente per la lesione del proprio diritto all'esercizio della genitorialità, la stessa allo stato deve ritenersi superata alla luce dei provvedimenti adottati dal Tribunale nel corso del giudizio e sin dall'inizio dello stesso in tempi tali da impedire la realizzazione di un vero e proprio pregiudizio per l'istante, di fatto superando ed impedendo che le condotte della madre potessero effettivamente sortire conseguenze pregiudizievoli in ordine alla genitorialità paterna. Infatti, il Tribunale subito dopo la costituzione in giudizio del resistente (avvenuta il 03.03.2024),
ha dapprima disposto l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione e successivamente adottato i provvedimenti provvisori ritenuti necessari per tutela la prole allo stato dei fatti.
Ciò posto, il pochissimo lasso di tempo intercorso dalla data di iscrizione a ruolo del giudizio in oggetto, avvenuta il 26.01.2022, fino alla adozione dei provvedimenti provvisori assunti dal
Tribunale sulla regolamentazione dell'affidamento e del proprio diritto di visita, avvenuta con ordinanza del 30.03.2022, che con il passare dei mesi hanno addirittura portato ad un inversione della collocazione del minore presso la propria abitazione (ordinanza del 5.7.2023), non può aver determinato un'effettiva lesione del proprio diritto alla genitorialità.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia che seppur ad oggi vede la ricorrente parte completamente soccombente nel giudizio in oggetto, trova comunque eccezionale giustificazione nelle problematiche di salute della ricorrente, risultando la stessa affetta da un disturbo della personalità, così come specificato dall'ausiliario. Le spese di CTU
vanno, invece, poste, in via definitiva, a carico della ricorrente, essendo finalizzate esclusivamente all'accertamento della sua capacità genitoriale oltre che propedeutica all'accertamento della sua condizione di salute.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre con Per_1 Controparte_1
collocazione presso lo stesso;
il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore importanza per il minore, tenendo conto delle inclinazioni,
desideri e capacità del figlio;
2) disciplina il diritto di visita materno come in parte motiva, all'uopo sollecitando il coinvolgimento dei Servizi Sociali e Consultorio Familiare, a cui si delega quanto specificato con il presente provvedimento;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00,
[...] Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016
intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati;
4) dispone che provveda, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della Parte_1
presente, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al minore , inseriti su Per_1
social networks, comunque denominati, ammonendola in ordine al divieto di reiterazione della condotta censurata;
5) inibisce dal momento della comunicazione del presente provvedimento a la Parte_1
diffusione in social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore in assenza del consenso di entrambi i Per_1
genitori;
6) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dal resistente alla luce di quanto esposto in parte motiva;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) spese di CTU definitivamente a carico della ricorrente come da decreti di liquidazione, salva la solidarietà delle parti nei confronti dell'ausiliario, e con facoltà del resistente di ripetere dalla ricorrente quanto eventualmente già anticipato al CTU;
9) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali
nonché al Consultorio Familiare, territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno al minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per il minore al GT per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni ai Servizi Sociali e
Consultorio Familiare, territorialmente competenti, per quanto specificamente disposto in parte motiva. Così deciso, in Foggia, nella camera di conIGlio del 26.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 438 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ante Cartabia, rimessa al Collegio all'udienza del 20 novembre 2024 avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Foggia al Parte_1 C.F._1
Viale Giuseppe di Vittorio n. 183, presso lo studio dell'avv. Cela Michele (C.F.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria C.F._2
di costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vico del Controparte_1 C.F._3
Gargano alla Via Risorgimento n. 62-bis, presso lo studio dell'avv. Laganella Anna Felicita Antonella ( , dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce C.F._4
alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E
- PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 26.01.2022 - premesso che dalla relazione Parte_1
sentimentale con era nato il figlio (nt. il 06.10.2021), riconosciuta da Controparte_1 Per_1
entrambi i genitori, - chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
di regolamentare il diritto di visita paterno con esclusione del pernotto fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando alla madre, un assegno mensile dall'importo pari a € 700,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
di ordinare al resistente la restituzione degli effetti personali propri e del figlio minore.
In particolare, la ricorrente deduceva a fondamento delle sue domande: di aver intrattenuto sin dal
2013 una relazione sentimentale con il resistente;
che a partire dal 2021 detta relazione sentimentale si trasformava in convivenza more uxorio;
che la convivenza era terminata nel dicembre del c.a. a causa delle incompatibilità caratteriali delle parti nonché del morboso attaccamento del resistente alla propria famiglia di origine;
che viveva unitamente al figlio minore in Vico del Gargano alla loc.
Mannarelle snc.; che allo stato era disoccupata nonché priva di redditi mentre il resistente oltre a gestire una lavanderia self-service in Vico del Gargano gestiva anche il bed & breakfast “MURGE
NERE” in San Menaio. Si costituiva in giudizio il quale, preliminarmente chiedeva l'anticipazione Controparte_1
dell'udienza di prima comparizione attesa la necessità di garantire l'esercizio della genitorialità
paterna; nel merito chiedeva, in via principale e previa valutazione delle capacità genitoriali e psicologiche-psichiatriche a mezzo di CTU sulla ricorrente, di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre con collocamento presso la propria abitazione;
in subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé – o in alternativa il collocamento paritetico tra i genitori;
in ordine alle statuizioni economiche nell'ipotesi di collocamento presso il padre chiedeva di disporre l'obbligo a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore, versando al padre, un assegno mensile dall'importo pari a €
200,00, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio;
mentre nell'ipotesi di collocamento paritetico tra i genitori di stabilire un mantenimento diretto a carico di entrambe le parti;
di calendarizzare le modalità ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore mediante monitoraggio da parte del Servizi Sociali;
di obbligare la ricorrente alla rimozione immediata di nr. 8 rilievi fotografici pubblicati sul proprio account
Facebook, nonché vietare la pubblicazione sui social di foto, immagini e video del minore, senza il consenso del padre;
di ordinare l'acquisizione, ex art. 210 c.p.c., delle relazioni psicodiagnostiche delle psicoterapeute dott.ssa di Apricena e dott.ssa di Vico Persona_2 Persona_3
del Gargano;
di condannare la ricorrente al risarcimento in via equitativa dei danni subiti per la lesione del proprio diritto alla genitorialità.
In particolare, il resistente deduceva a fondamento delle sue domande: che la relazione tra le parti si rilevava sin dall'inizio conflittuale a causa della diversità di abitudini, di modi di fare e di pensare;
che la ricorrente manifestava una patologica gelosia nei confronti del partner che la induceva quotidianamente ad accusarlo di tradimenti;
che la assumeva una persecuzione psicologica Pt_1
versa la cognata accusando la stesa di esercitare una sorta di “psicologia inversa” nonché Per_4
“un gioco manipolativo” verso il fratello al punto tale da accusarlo di avere rapporti CP_1
incestuosi con la stessa e le altre sorelle;
che la oltre ad assumere atteggiamenti violenti Pt_1 contro i beni di proprietà del resistente proibiva allo stesso di far entrare in casa i propri parenti, in particolare le sorelle e la suocera, allontanandolo da qualunque amicizia;
che la nonostante Pt_1
non lavorasse si disinteressava delle faccende domestiche;
che, dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia, presso la dr.ssa , in cui venivano segnalate alla alcune Persona_3 Pt_1
problematiche, la convivenza diventava insostenibile in seguito all'episodio verificatosi in data
19.12.2021 dove, alla presenza del piccolo , la ricorrente si scagliava contro il resistente, Per_1
che si era addormentato accanto al bambino, con calci e pugni nonché mediante l'utilizzo di forbici,
tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri nonché le cure del locale pronto soccorso;
che intervenuti i genitori della quest'ultima unitamente al piccolo si trasferivano Pt_1 Per_1
presso la propria abitazione, ponendo fine alla convivenza intrapresa;
che nei mesi successivi la ostacolava l'esercizio della genitorialità paterna, impedendo al resistente di vedere il figlio Pt_1
nonché pubblicando, senza il proprio consenso, fotografie del minore sui social;
che nonostante l'intervento dei Servizi Sociali e l'invito a calendarizzare provvisoriamente gli incontri presso il consultorio per consentire al padre di poter vedere il bambino la incurante di tutti, ignorava Pt_1
ogni invito.
All'esito dell'udienza del 24.03.2022, il Collegio con provvedimento provvisorio del 30.03.2024,
dopo aver rilevato come dalla documentazione allegata in atti nonché delle argomentazione esposte dalle parti in causa non emergevano elementi tali per poter derogare al regime di affidamento condiviso, al fine di garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, disponeva provvisoriamente l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno;
con il medesimo provvedimento veniva al contempo disposto l'obbligo a carico del resistente di provvedere al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma pari ad euro
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dello stesso, nonché
avviata un'attività istruttoria di monitoraggio attraverso il Consultorio Familiare di Ischitella diretta a verificare l'andamento del rapporto genitori-figlio; veniva altresì accolta l'istanza del resistente di rimozione delle fotografie del figlio minore pubblicate sulla bacheca del social Facebook Per_1
della in assenza della sua autorizzazione. Pt_1
Dopo un prolungato periodo di monitoraggio a sostegno della genitorialità sulla ricorrente,
compiuto attraverso i Servizi Sociali ed il Consultorio Familiare, anche mediante attivazione del servizio di assistenza domiciliare educativa, mediazione familiare ed un percorso individuale psicologico sulla le risultanze istruttorie acquisite anche mediante CTU diretta a verificare Pt_1
il grado di capacità genitoriale della ricorrente e l'eventuale esistenza di motivi di pregiudizio al sereno sviluppo del minore, avevano portato inizialmente ad un ampliamento del diritto di visita paterno fino ad arrivare nel corso del giudizio ad una inversione della collocazione del minore presso l'abitazione paterna con incontri madre-figlio inizialmente liberi e successivamente in forma protetta, il tutto nell'interesse preminente del minore nel corso del giudizio valutato alla luce dei dati che via via emergevano. Infatti, con ordinanza del 5.7.2023, il Collegio evidenziato come
“ritenuto che, dalle indagini sin qui compiute dagli assistenti sociali e soprattutto dal
comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalla , emergano elementi Pt_1
univocamente orientati a far ritenere necessario un mutamento di collocamento del minore
, in quanto la condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dalla ricorrente lascia Per_1
pensare che la stessa non sia, allo stato, in grado di comprendere appieno le eIGenze del figlio e di
attendere alle cure di cui necessita un bambino che non ha ancora compiuto i due anni di vita,
presentando delle evidenti lacune in punto di assunzione delle responsabilità genitoriali”,
modificava i provvedimenti provvisori assunti con l'ordinanza del 30.03.2022 e disponeva la collocazione del minore presso il padre. Per_1
Sempre con la richiamata ordinanza veniva altresì disciplinato il diritto di visita materno, previo continuo monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e revocato l'assegno di mantenimento disposto in favore del resistente con conseguenziale obbligo posto a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio minore. Con successiva ordinanza del 28.12.2023, il Collegio, con provvedimento provvisorio, evidenziato come “per quanto attiene, poi, ai percorsi indicati tanto dalla dott.ssa quanto dai S.S. Per_5
(percorso di mediazione familiare e di supporto genitoriale + percorso individuale ), va Pt_1
evidenziato che la fattibilità degli stessi risulta subordinata ad un approfondimento istruttorio
consistente in un accertamento psichiatrico nei confronti della ricorrente, accertamento volto a
comprendere se la sia in grado di poter attendere in autonomia alla cura del figlio ed Pt_1
anche se gli eventuali percorsi conIGliati possano essere dalla stessa concretamente affrontati.
Nello specifico, vanno approfondite sia la condizione psicotica connotata da allucinazioni e
convinzioni deliranti sia la sintomatologia simil-schizofrenica riscontrate dalla dott.ssa , Per_5
approfondimento che, viste le competenze tecniche di cui è dotato, solo uno specialista in
psichiatria può fornire. Allo stato attuale, le allucinazioni e le convinzioni deliranti della , Pt_1
nonché il rischio che possa sviluppare una forma patologica di dipendenza comportamentale, di
abuso di alcol o droghe, impongono di modificare il regime delle visite, prevedendo che le stesse
avvengano in modalità protetta secondo il calendario che verrà dettato dai Servizi Sociali, non
potendosi ad oggi escludere che gli episodi allucinatori e deliranti da cui è affetta la ricorrente
possano verificarsi in presenza del minore, la cui incolumità potrebbe quindi essere sottoposta a
pregiudizio”, disponeva CTU psichiatrica sulla ricorrente, nominando all'uopo il dott. CP_2
, e contestualmente modificava il diritto di visita materno disponendo gli incontri madre-
[...]
figlio in modalità protetta secondo il calendario dettato dai Servizi Sociali.
Con successiva ordinanza del 23.02.2024, il precedente Giudice istruttore nell'evidenziare che
“ritenuto che, allo stato, nulla osti alla partecipazione dei nonni materni agli incontri protetti tra il
minore e la madre, non essendo emersi, nel corso dell'istruttoria sin qui espletata, elementi di
pregiudizio nella frequentazione fra i nonni e il bambino” estendeva ai nonni materni la partecipazione agli incontri calendarizzati dal Consultorio familiare di Ischitella tra madre-figlio.
Completati gli accertamenti istruttori disposti dal Tribunale, con ordinanza del 22.05.2024, veniva ripristinato il diritto di vista predisposto in favore della madre con l'ordinanza del 5.7.2023, e contestualmente venivano invitati gli operatori preposti, quali Servizi Sociali e Consultorio
Familiare, ad attivare, per quanto di rispettiva competenza, i percorsi individuali indicati dalla dott.ssa nella relazione depositata il 17.11.2023, riattivando altresì il servizio di Persona_6
educativa domiciliare, oltre al percorso di mediazione familiare;
pertanto, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la valutazione e verifica dei percorsi intrapresi.
All'udienza del 20.11.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice relatore, esaminata la relazione di aggiornamento depositata dal Consultorio Familiare di
Ischitella, ritenuta sufficientemente istruita la causa, si riservava di riferire al Collegio anche alla luce a quanto da ultimo riferito dalle parti rispetto ai più recenti accadimenti.
******
2. In merito all'affidamento del minore.
Quanto al regime di affidamento del figlio , va rilevato come vi sia infatti contrasto tra le Per_1
parti, in quanto parte ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre,
secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori,
di gravità tale da sconIGliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18
giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel presente giudizio è emersa un'elevatissima conflittualità tra i genitori del piccolo causata dalle condotte materne. Le gravi criticità riscontrate nei comportamenti tenuti Per_1
dalla madre, subito dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori, avevano portato ad una modifica dell'ordinanza del 30.03.2022 che dall'iniziale provvedimento di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre ha visto disporre la collocazione in favore del padre e l'inizio di un periodo di monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e del Consultorio
familiare sino ad arrivare agli incontri protetti.
È doverosa, pertanto, una ricostruzione cronologia di quanto accaduto per meglio comprendere la vicenda. Dopo la costituzione in giudizio del resistente venivano riscontrate una serie di problematiche sul comportamento della tali da ritenere necessario oltre al monitoraggio del Pt_1
minore nonché della genitrice da parte dei Servizi Sociali anche l'accertamento delle sue capacità
genitoriali mediante apposita CTU, per poi proseguire nel corso del giudizio con una CTU
psichiatrica.
Durante l'intero periodo di monitoraggio compiuto dai servizi sociali con l'ausilio del consultorio familiare, che prevedeva anche l'attivazione del servizio A.D.E., venivano segnalate non poche difficoltà e problematiche nella gestione del piccolo derivanti principalmente dal Per_1
comportamento ostruzionistico e poco collaborativo della dal suo risentimento verso l'ex Pt_1
compagno e sua sorella dalle sue manie di iper-controllo sul bambino e su come lo stesso Per_4
trascorreva il tempo con il padre, dal mettere costantemente in discussione le modalità di gestione adottate dell'altro genitore. Comportamenti che ad oggi, nonostante l'inversione della collocazione del minore presso il padre e lo svolgimento degli incontri madre-figlio in modalità protetta, essendo fallito anche il tentativo degli incontri liberi, continuano a persistere alla luce degli ultimi episodi descritti dal resistente nelle note depositate per l'udienza del 20.11.2024 – allo stato non contestati dalla – si pensi ad esempio all'episodio avvenuto il primo giorno di asilo di , Pt_1 Per_1
allorquando, alla sola vista della zia insegnante presso il medesimo istituto scolastico, il Per_4
minore veniva allontanato dalla classe ad opera della madre in maniera improvvisa e senza alcun consenso paterno;
i continui episodi anche di aggressione non solo verbale ripetutamente posti in essere dalla madre nei confronti del padre, spesso in momenti cruciali, quali il prelevamento del bambino all'esito della visita madre-figlio; la mancata comunicazione di notizie del minore da parte della madre nella dedotta occasione in cui non ha portato il bambino a scuola senza darne notizia e senza comunicare che fosse ammalato, di fatto negando qualsiasi notizia sebbene telefonicamente contattata.
L'esposizione dei fatti appena descritta conduce questo Tribunale, ad addivenire ad una decisione differente rispetto alle determinazioni assunte fino a questo momento dove si è cercato di garantire il diritto alla bigenitorialità ed il sano sviluppo del minore. Infatti, il percorso intrapreso dalle parti diretto a garantire al minore il diritto alla bigenitorialità in questi anni è progressivamente Per_1
naufragato a causa dei comportamenti ostruzionistici, di chiusura, ed in alcuni casi paranoici e patologici assunti dalla ricorrente tanto nei confronti del padre del bambino e del di lui ramo parentale quanto nei confronti dei Servizi preposti alla tutela del nucleo familiare.
La infatti, dopo le innumerevoli possibilità che il Tribunale le ha riconosciuto, venendo Pt_1
incontro ad ogni sua problematica, ha deluso ogni aspettativa in quanto, oltre a disattendere le indicazioni impartite dal Tribunale, comportamento quest'ultimo sintomatico di una scarsa propensione al rispetto delle regole, non è riuscita neppure a fare buon uso degli strumenti messi a sua disposizione per superare le patologie mediche dalla quali la stessa è risultata affetta, non proseguendo nei percorsi di cura alla stessa suggeriti al fine del perseguimento del proprio equilibrio psico-fisico. Nonostante il CTU, dott.ssa , nel proprio elaborato peritale Persona_6 diretto ad accertare le capacità genitoriali, suggeriva al Tribunale di confermare il regime di affidamento condiviso, contestualmente evidenziava già come “in merito al profilo di personalità
della IG.ra , come sopra riportato, emergono limiti personalistici che non garantiscono, al Pt_1
momento, l'assunzione di un adeguata responsabilità genitoriale nei confronti del minore che è in
una delicata fase evolutiva, bisognoso di uno spazio fisico ed ambientale stabile e di continuità.
L'alta conflittualità e la rabbia nei confronti della figura paterna e della di lui famiglia, della IG.ra
, non garantisce la possibilità di preservarne l'immagine agli occhi del figlio, così come, Pt_1
sebbene il rapporto con il figlio sia sintonico, giocoso e caloroso, non risulta, al momento,
sufficiente a focalizzarsi sui bisogni evolutivi del minore”.
Pertanto, allo stato sussistono due importanti elementi di pregiudizio verso il riconoscimento dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che il Tribunale ad oggi è tenuto a considerare discordandosi dalle precedenti conclusioni assunte dal CTU, dott. , la quale ha Persona_6
confidato giustamente nella possibilità che la ricorrente potesse proseguire con esito positivo il proprio percorso personale allo stato abbandonato. Infatti, un primo elemento di pregiudizio è
costituito dalla condotta ostruzionistica e di totale chiusura della verso qualsivoglia forma Pt_1
di interazione con l'ex convivente che preclude una comunicazione civile tra i due genitori anche nelle scelte basilari di vita del bambino. Atteggiamento oppositivo e poco responsabile manifestato dalla durante l'intero giudizio, allorquando la stessa disertava gran parte degli incontri Pt_1
organizzati dai servizi sociali, interrompeva senza motivo il servizio A.D.E., impediva ad un operatore del Consultorio di Ischitella ed al servizio di Psicologia Clinica di Rodi Garganico
l'accesso presso la propria abitazione, ed ancora non seguiva i percorsi psicologici suggeriti dai
CTU, continuando così ad assumere atteggiamenti aggressivi verso il resistente – ad oggi anche al vaglio del Tribunale penale – nonostante la sua disponibilità nel venirle incontro ad ogni eIGenza,
si pensi alla disponibilità manifestata dal padre di accompagnare il minore presso l'abitazione materna per garantirne il diritto di visita. Tale atteggiamento ostruzionistico è divenuto ancora più
acuto nelle battute finali del giudizio allorquando ripristinati gli incontri liberi madre-figlio, la continuava ad assumere comportamenti border line senza alcun rispetto delle regole dettate Pt_1
dal Tribunale. Infatti, il resistente con le note a trattazione scritta depositate per l'udienza del
20.11.2024 descrive una serie di episodi che di fatto oggi impediscono una serena gestione del minore, come la semplice prenotazione di una visita pediatrica e oculistica. Ancora, viene dedotto coma la abbia portato via il minore dalla scuola dell'infanzia, senza il consenso del padre, a Pt_1
causa della mera contestuale presenza della zia;
non riaccompagna il minore presso il padre all'esito del diritto di visita o a scuola, senza dare alcuna notizia di sé tanto da mettere il padre nelle condizioni di dover richiedere l'intervento dei Carabinieri per riportare a casa il bambino;
non richiede l'intervento della pediatra sottovalutando le sintomatologie del figlio (es. gastroenterite).
L'ulteriore motivo che spinge il Tribunale verso la scelta dell'affidamento esclusivo è dettato dalle problematiche di salute dalle la quale, seppur “esente da patologia psichiatrica acuta”, Pt_1
come accertato dal CTU, dott. , è portatrice di un “Disturbo Borderline della Controparte_2
Personalità”. Precisa, infatti, il CTU che “nello specifico, della condizione della perizianda, gli
elementi che sicuramente emergono dall'accertamento in essere (sia per ciò che attiene alla visita,
sia per quanto emerge dalla documentazione in atti, compresa la valutazione peritale della Dott.ssa
) sono sostanzialmente l'instabilità dell'umore e delle relazioni e la tendenza a sperimentare Per_5
sintomi di tipo paranoide (riconosciuti dalla valutazione psicodiagnostica della dott.ssa e Per_5
richiamati dal sottoscritto in esame psichico con la dizione di “interpretatività”. Tale condizione seppur allo stato non è da considerarsi come disturbo psicotico rappresenta comunque un “modo
costante di funzionamento e rientra in quelle definite da come …comportamenti e sintomi CP_3
pietrificati in un funzionamento stenico ed egosintonico, strutturato… in uno stile di vita privo di
fratture IGnificative…” in cui “…l'atto agito o subito risulta organizzato, finalizzato, coerente, in
assetto con lo stile di vita del soggetto….”
Tale patologia riscontrata prevede comunque che il soggetto interessato si sottoponga ad un percorso psicoterapico di crescita individuale delle capacità di controllo affettivo, emozionale e relazionale, questo proprio al fine evitare comportamenti scompensati e bordel line, come quelli assunti dalla Le circostanze sopra esposte determinano concretamente una situazione di Pt_1
contrarietà all'interesse del minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (Cass. 26587/2009). Allo stato degli atti è doveroso dare esclusiva importanza al benessere del bambino, che certamente – considerata anche la sua tenera età - non può e non deve essere utilizzato come strumento per curare o lenire le problematiche da cui risulta affetto il proprio genitore, nel caso di specie la madre. Anche il Consultorio Familiare di Ischitella nell'ultima relazione di aggiornamento depositata in data 08.11.2024, nel rimandare al Tribunale ogni determinazione, evidenzia da un lato la persistente conflittualità tra la coppia genitoriale ma anche le chiare difficolta presenti nella (con le sue idee fisse che prendono il sopravvento nel suo Pt_1
pensiero dalle quali non si riesce a riportarla nella realtà), nonché il suo costante rifiuto verso gli operatori preposti, dei quali disprezza l'operato.
Ciò posto, il Tribunale ritiene, quindi, di dover derogare al regime generale dell'affidamento condiviso, che di fatto, oltre a paralizzare la vita del minore, rendendo rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale, nonché l'adozione di qualsivoglia decisione/autorizzazione scolastica e sanitarie dello stesso, arrecherebbe pregiudizio al minore,
dovendosi – prima di ogni altra cosa – da un lato, attendere che la attenda al percorso Pt_1
psicoterapeutico intrapreso, allo stato abbandonato, e dall'altro, impedire che il minore risenta dell'atteggiamento, allo stato, aggressivo e squilibrato della madre in quanto data la sua tenera età
non è in grado di comprendere compiutamente cosa stia accadendo intorno a lui.
Pertanto, deve essere disposto l'affidamento super esclusivo del minore, ex art 337 quater c.c., al padre , autorizzandolo al contempo ad esercitare tutte le facoltà connesse Controparte_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle questioni di maggiore importanza per il minore. La deroga al regime generale dell'affido condiviso del minore, infatti,
deve essere effettuata non solo in base all'interesse morale, ma anche in base all'interesse materiale della prole, valutando le ricadute che la decisione sull'affidamento avrà sulla vita del figlio. Deve ritenersi, pertanto, che in tale situazione di fatto corrisponda all'interesse del piccolo l'affido super esclusivo al solo padre, ben potendo la detta statuizione essere rivalutata Per_1
quando la madre avrà portato a termine il percorso psicoterapeutico o di crescita individuale delle capacità di controllo affettivo emozionale e relazionale, conIGliato dal CTU, e possa, quindi,
relazionarsi concretamente con l'altro genitore superando la situazione di contrasto e di impossibilità di collaborazione che ad oggi determina una paralisi in ordine alle scelte da assumersi in favore del minore oltreché essere la ragione di plurimi avvenimenti di forte stress per le parti anche alla presenza del minore.
3. In merito al collocamento e al diritto di visita del genitore non collocatario.
Per quanto concerne il collocamento del minore, tenuto conto del principio del best interest che deve guidare il giudice nelle scelte che lo riguardano, il Collegio ritiene che debba essere collocato in via prevalente presso il padre con cui ha convissuto stabilmente nell'ultimo Controparte_1
anno e mezzo ed al quale viene in questa sede affidato in via super-esclusiva.
Venendo alle visite materne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità: la ha Pt_1
concluso chiedendo che il Tribunale precisi le modalità con cui dovranno effettuarsi gli incontri tra la ricorrente ed il piccolo . Il resistente, dal canto suo, negli ultimi scritti difensivi ha Per_1
evidenziato come da agosto 2024 la ricorrente non si reca più presso la propria abitazione per prelevare il figlio nelle giornate prestabilite per l'esercizio del proprio diritto di visita Per_1
sostenendo di non essere automunita;
al contempo, il resistente ha descritto che in occasione degli incontri accordati con la madre nelle giornate del 23 e 24 ottobre c.a. il minore non veniva riaccompagnato presso l'abitazione paterna e la madre non forniva alcuna spiegazione a riguardo,
né tanto meno rispondeva alla chiamate di quest'ultimo e dei servizi sociali, dovendo pertanto intervenire i Carabinieri per riportare a casa il minore.
Con ordinanza del 28.12.2023 il Collegio, nell'evidenziare che “allo stato attuale, le allucinazioni e
le convinzioni deliranti della , nonché il rischio che possa sviluppare una forma patologica Pt_1 di dipendenza comportamentale, di abuso di alcol o droghe, impongono di modificare il regime
delle visite, prevedendo che le stesse avvengano in modalità protetta secondo il calendario che
verrà dettato dai Servizi Sociali, non potendosi ad oggi escludere che gli episodi allucinatori e
deliranti da cui è affetta la ricorrente possano verificarsi in presenza del minore, la cui incolumità
potrebbe quindi essere sottoposta a pregiudizio”, disponeva gli incontri in forma protetta previa calendarizzazione dei servizi sociali. Con successiva ordinanza del 22.05.2024 il Collegio
nell'evidenziare che “per quanto attiene all'esercizio del diritto/dovere di visita madre-figlio, deve,
invece, procedersi ad una modifica di quanto da ultimo previsto con l'ordinanza del 28/12/2023,
ripristinando il calendario degli incontri dettato con l'ordinanza del 05/07/2023: non sono, invero,
emersi, dagli accertamenti peritali svolti, possibili pregiudizi nella previsione di una più ampia
frequentazione tra la ed il figlio , e ciò non solo perché è stata espressamente Pt_1 Per_1
esclusa l'esistenza, in capo alla ricorrente, di una patologia psichiatrica, ma soprattutto perché
non sono emersi concreti elementi che possano indurre a ritenere che la donna possa compiere atti
pregiudizievoli nei confronti del minore. A ciò deve aggiungersi che il rispristino di incontri liberi
si appalesa necessario non solo a fronte della tenera età di , già di per sé sintomatica Per_1
della necessità di avere accanto la propria madre in maniera continuativa, ma soprattutto alla luce
dello stretto legame che lega il bambino alla ricorrente, di cui è stato dato atto anche nella
relazione del C.F. di Ischitella del 10/05/2024, nonché nelle relazioni dei CC.TT.UU”, rispristinava gli incontri in modalità libera secondo il calendario dettato con l'ordinanza del 05.07.2023.
Ciò posto, il Collegio ritiene che, alla luce degli ultimi avvenimenti descritti dal resistente e non contestati dalla ricorrente, delle difficolta emerse nella gestione degli incontri madre-figlio avvenuti in forma libera, si debba oggi procedere con una diversa regolamentazione degli incontri rispetto al regime in vigore.
Infatti, gli incontri madre-figlio, così come indicati nell'ordinanza del 05.07.2023 ad oggi determinerebbero due motivi di pregiudizio, in primis esporrebbero il resistente alla potenziale reiterazione di aggressioni fisiche e verbali da parte della oggi già al vaglio del Tribunale Pt_1 penale - procedimento penale n. 7838/22 RGNR – ma ancor di più danneggerebbero la sana crescita del minore nonché il suo benessere psico-fisico, dovendo lo stesso assistere come spettatore inerme alle condotte deliranti e violente della madre in occasione del prelevamento del bambino.
Pertanto, considerando la tenera età di e non potendo il Tribunale esporre il minore, ma Per_1
anche il padre, a tali situazioni di pregiudizio, si stabilisce che gli incontri madre-figlio, quanto meno nel prossimo anno, dovranno avvenire solo in forma protetta previa calendarizzazione degli incontri alla presenza e con il supporto di un operatore del competente Servizio Sociale nonché
Consultorio Familiare, non potendo imporre una collaborazione del padre, il quale si ribadisce, è
persona offesa della vicenda nonché vittima di violenza perpetrate ai suoi danni e dovendosi prevedere un congruo tempo durante il quale la madre possa seriamente intraprendere e quindi beneficiare di un congruo percorso di cure, cosi come conIGliatole durante l'istruttoria di cui al presente giudizio.
Si dispone pertanto che i Servizi Sociali unitamente al Consultorio Familiare, territorialmente competenti predispongano un apposito calendario di incontri che preveda, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore, due incontri settimanali da svolgersi presso un “spazio protetto”, dove dovranno proseguire i percorso di sostegno intrapresi sia in favore dei genitori che del minore -, offrendo agli stessi, su cui grava comunque un imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale, i necessari supporti dei Servizi Sociali, del Consultorio Familiare,
compreso il servizio ADE.
I Servizi Sociali competenti dovranno altresì notiziare il Giudice Tutelare territorialmente competente cui si demanda, vista la delicatezza della situazione che sta vivendo il minore, la vigilanza, ai sensi dell'art. 337 c.c., sulle disposizioni relative al minore e specificamente in relazione alla serenità della gestione del disposto diritto di visita affinché segua l'andamento delle visite madre-figlio, e, in caso di necessità, intervenga per quanto di competenza.
Successivamente, dopo un congruo lasso di tempo, solo laddove l'andamento degli incontri sia positivo e non si ravvedano elementi di pregiudizio per il minore, riscontrandosi altresì il positivo esito del percorso personale della madre, le autorità delegate – sempre con il dovuto sostegno e previa autorizzazione del GT – potranno accompagnare le parti verso incontri madre-figlio in modalità autonoma, presso il domicilio materno, ovvero senza la supervisione dei SS, ove da questi ritenuto e notiziando il presente ufficio;
pertanto, a quel punto la madre potrà vedere e tenere con sé
il minore, eventualmente coinvolgendo anche i nonni materni nelle operazioni di spostamento del minore, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 16:00 alle 20:00; a fine settimana alterni, il primo e quarto, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 19:00: della domenica;
successivamente, dalle 17:00
alle 21:00 nei giorni infrasettimanali e dalle 14:00 o comunque dall'uscita di scuola del sabato alle
21:00 della domenica;
nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo; nel periodo estivo padre potrà tenerlo con sé per venti giorni, anche non consecutivi,
nei mesi di luglio e/o di agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
3. In merito al mantenimento del minore.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì
l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle eIGenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che la ricorrente allo stato svolge lavori sporadici non meglio specificati, non producendo tra l'altro documentazione reddituale aggiornata;
in passato, pur dichiarandosi disoccupata ha dimostrato una certa capacità
lavorativa, tanto che dal CUD 2020 emergeva un reddito da lavoro di circa € 7.000,00 annui;
(cfr. modello CUD relativo all'anno di imposta 2019); vive a casa dei propri genitori, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Il resistente, dal canto suo, esercita attività di impresa gestendo una lavanderia self-service e un bed
& breakfast in San Menaio ed ha documentato un reddito ai fini IRPEF nell'anno 2020 di €
8.000,00 lordi annui (cfr. dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020); vive in un immobile di sua proprietà non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Sulla base della descritta situazione il Collegio ritiene congruo onerare la ricorrente del versamento allo a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore , entro il 5 di CP_1 Per_1
ogni mese, della somma mensile di € 150,00, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore,
come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio
dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
4. Sulla istanza di rimozione delle fotografie pubblicate sul social.
In ordine all'istanza formulata dal resistente nella propria comparsa di costituzione avente ad oggetto la richiesta di rimozione delle fotografie pubblicate sulla bacheca del social Facebook della riguardanti il minore , prive della sua autorizzazione, si rileva che con ordinanza Pt_1 Per_1
del 30.03.2022 il Collegio, dopo aver inquadrando detta domanda nell'ambito di quelle di cui all'art. 709 ter, aveva intimato la ricorrente alla rimozione di detti rilievi fotografici evidenziando come “atteso che il consenso alla pubblicazione contestata non può che provenire da entrambi i
genitori ex art. 316 c.c. e che non è irragionevole il dissenso del resistente in quanto diretto a
salvaguardare la riservatezza del figlio, incapace di esprimersi in ordine alla ostentazione della
sua immagine da parte della madre, vista la sua tenerissima età”.
Ad oggi il resistente nelle note a trattazione scritta del 20.11.2024 evidenzia come detti comportamenti persistano da parte della che incurante delle disposizioni del Tribunale ad Pt_1
oggi continua a pubblicare fotografie del bambino, senza ottenere alcuna autorizzazione a riguardo. Al riguardo, si osserva che la tutela della vita privata e dell'immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell'immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
(riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 I co. della
Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall'Italia con legge 27-5-1991 n. 176
(laddove, in particolare, l'art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”). Con l'evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, lo scenario normativo è mutato, adattandosi alle nuove realtà digitali, laddove: − Il Considerando n. 38 del regolamento UE n. 679/2016 del
27.04.2016 (entrato in vigore il 25.05.2018) dispone che: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali(…)”; − L' art. 8 del citato regolamento – rubricato
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione
– prevede che “qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) (il consenso), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.” Pertanto, riprendendo la distinzione fra i c.d. petite enfantes e già esistente nel diritto francese, la nuova Controparte_4
disciplina comunitaria impone che il consenso necessario ai fini del trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, nel caso di minori di anni sedici, sia prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione dell'immagine del minore (art. 97
L.n. 633/41). In tale prospettiva, il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del Codice
Privacy (D.Lgs. 101/18 art. 2 quinquies), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni,
espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell'informazione, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. In tal senso, la più recente giurisprudenza in materia di diffusione di immagini del minore, ha evidenziato che “l'inserimento di foto di minori sui social
network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina
la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali
possono essere malintenzionate a avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on line,
non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che
“taggano” le foto on-line dei minori, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale
pedopornografico fa far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi
di polizia” (cfr. Trib. Mantova 19.09.2017- Trib. Ravenna 15.11.2019, Trib. Rieti 7.03.2019).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda del resistente deve essere accolta, con conseguente condanna della ricorrente alla rimozione – dai propri profili social – delle immagini relative al minore ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in Per_1
assenza del consenso di entrambi i genitori, ammonendola dal reiterare la condotta censurata.
5. Sulla richiesta di risarcimento dei danni formulata dal resistente.
In ordine alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dal resistente per la lesione del proprio diritto all'esercizio della genitorialità, la stessa allo stato deve ritenersi superata alla luce dei provvedimenti adottati dal Tribunale nel corso del giudizio e sin dall'inizio dello stesso in tempi tali da impedire la realizzazione di un vero e proprio pregiudizio per l'istante, di fatto superando ed impedendo che le condotte della madre potessero effettivamente sortire conseguenze pregiudizievoli in ordine alla genitorialità paterna. Infatti, il Tribunale subito dopo la costituzione in giudizio del resistente (avvenuta il 03.03.2024),
ha dapprima disposto l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione e successivamente adottato i provvedimenti provvisori ritenuti necessari per tutela la prole allo stato dei fatti.
Ciò posto, il pochissimo lasso di tempo intercorso dalla data di iscrizione a ruolo del giudizio in oggetto, avvenuta il 26.01.2022, fino alla adozione dei provvedimenti provvisori assunti dal
Tribunale sulla regolamentazione dell'affidamento e del proprio diritto di visita, avvenuta con ordinanza del 30.03.2022, che con il passare dei mesi hanno addirittura portato ad un inversione della collocazione del minore presso la propria abitazione (ordinanza del 5.7.2023), non può aver determinato un'effettiva lesione del proprio diritto alla genitorialità.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della peculiarità della controversia che seppur ad oggi vede la ricorrente parte completamente soccombente nel giudizio in oggetto, trova comunque eccezionale giustificazione nelle problematiche di salute della ricorrente, risultando la stessa affetta da un disturbo della personalità, così come specificato dall'ausiliario. Le spese di CTU
vanno, invece, poste, in via definitiva, a carico della ricorrente, essendo finalizzate esclusivamente all'accertamento della sua capacità genitoriale oltre che propedeutica all'accertamento della sua condizione di salute.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento super esclusivo del figlio minore al padre con Per_1 Controparte_1
collocazione presso lo stesso;
il padre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle decisioni di maggiore importanza per il minore, tenendo conto delle inclinazioni,
desideri e capacità del figlio;
2) disciplina il diritto di visita materno come in parte motiva, all'uopo sollecitando il coinvolgimento dei Servizi Sociali e Consultorio Familiare, a cui si delega quanto specificato con il presente provvedimento;
3) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore la somma di € 150,00,
[...] Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016
intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati;
4) dispone che provveda, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della Parte_1
presente, alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi al minore , inseriti su Per_1
social networks, comunque denominati, ammonendola in ordine al divieto di reiterazione della condotta censurata;
5) inibisce dal momento della comunicazione del presente provvedimento a la Parte_1
diffusione in social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore in assenza del consenso di entrambi i Per_1
genitori;
6) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dal resistente alla luce di quanto esposto in parte motiva;
7) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8) spese di CTU definitivamente a carico della ricorrente come da decreti di liquidazione, salva la solidarietà delle parti nei confronti dell'ausiliario, e con facoltà del resistente di ripetere dalla ricorrente quanto eventualmente già anticipato al CTU;
9) dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai Servizi Sociali
nonché al Consultorio Familiare, territorialmente competenti, affinché monitorino e forniscano sostegno al minore ed alle parti secondo quanto indicato in motivazione, segnalando ogni comportamento pregiudizievole per il minore al GT per la vigilanza di cui all'art 337 c.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni ai Servizi Sociali e
Consultorio Familiare, territorialmente competenti, per quanto specificamente disposto in parte motiva. Così deciso, in Foggia, nella camera di conIGlio del 26.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Iavazzo dott. Antonio Buccaro